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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/12/2025, n. 4830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4830 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Marco Bottino
ha pronunciato, a seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 21.11.25 la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6269/25 R. G.
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Sardella Parte_1 Giuseppe Ricorrente in opposizione
E rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Tarallo e Antonio Messina Controparte_1 Opposto
, in persona del sindaco p.t., Controparte_2
Chiamato in causa -contumace Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Pa Con ricorso depositato in data 6.5.25 l'opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 195/25 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in favore del creditore opposto per la somma lorda di euro 7.576,28 afferente la condanna dell'odierno opponente al pagamento di somme a titolo di TFR e retribuzione per la mensilità di gennaio 2025 dovuto al lavoratore per il periodo dal 1.3.23 al 31.1.25 nel quale lo stesso ha lavorato presso la ditta odierna opponente. Deduceva che il D.I. era stato emesso in carenza dei presupposti per l'emissione stante la carenza di legittimazione passiva dell'opponente in quanto il contratto di appalto che l'aveva legata al CP_2
era scaduto nel dicembre 2024 e che obbligato al pagamento del TFR era il Comune.
[...] Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'opposto che chiedeva chiamarsi in causa il già menzionato per sentirlo condannare in via solidale ai sensi dell'art 1676 c.c. alle somme CP_2 di cui all'ingiunzione. Il è rimasto contumace. Controparte_2 L'opposizione è infondata e va rigettata. Parte opponente fonda la propria opposizione dapprima escludendo la propria legittimazione passiva per essere esclusivo responsabile del pagamento delle retribuzioni il poi evidenziando nelle CP_2 note conclusive che in forza di un verbale di conciliazione presente in allegato n. 7 della comparsa di costituzione di parte opposta nulla sarebbe dovuto all'opposto. Da una analisi del verbale di conciliazione in sede sindacale non è dato evincere l'esistenza di alcun accordo liberatorio del pagamento delle retribuzioni e del TFR. Parte opponente non fornisce la prova di aver cessato il rapporto lavorativo con l'opposto nel dicembre 2024. Non vi è prova scritta alla base dell'opposizione, la stessa va rigettata. Va dichiarata la responsabilità solidale del ex art 1676 c.c Controparte_2 Alla stregua delle considerazioni esposte il decreto ingiuntivo va confermato e la ditta opponente va condannata in solido con il al pagamento della somma di €. 7.576,28 oltre alla Controparte_2 rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT calcolata mensilmente sulla sorta capitale e agli interessi legali calcolati mensilmente sulla somma via via rivalutata, dalla maturazione del credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il d.i. n. 195/25, dichiara che in via solidale ex art 1676 c.c il
[...]
è coobbligato in solido per le somme di cui all'ingiunzione con la società opponente. CP_2 condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, pari ad euro 1.340, oltre IVA e CPA come per legge. Con attribuzione.
Aversa, 1.12.2025 Il giudice del lavoro
dott. Marco Bottino
Il Giudice dott. Marco Bottino
ha pronunciato, a seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 21.11.25 la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6269/25 R. G.
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Sardella Parte_1 Giuseppe Ricorrente in opposizione
E rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Tarallo e Antonio Messina Controparte_1 Opposto
, in persona del sindaco p.t., Controparte_2
Chiamato in causa -contumace Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Pa Con ricorso depositato in data 6.5.25 l'opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 195/25 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in favore del creditore opposto per la somma lorda di euro 7.576,28 afferente la condanna dell'odierno opponente al pagamento di somme a titolo di TFR e retribuzione per la mensilità di gennaio 2025 dovuto al lavoratore per il periodo dal 1.3.23 al 31.1.25 nel quale lo stesso ha lavorato presso la ditta odierna opponente. Deduceva che il D.I. era stato emesso in carenza dei presupposti per l'emissione stante la carenza di legittimazione passiva dell'opponente in quanto il contratto di appalto che l'aveva legata al CP_2
era scaduto nel dicembre 2024 e che obbligato al pagamento del TFR era il Comune.
[...] Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'opposto che chiedeva chiamarsi in causa il già menzionato per sentirlo condannare in via solidale ai sensi dell'art 1676 c.c. alle somme CP_2 di cui all'ingiunzione. Il è rimasto contumace. Controparte_2 L'opposizione è infondata e va rigettata. Parte opponente fonda la propria opposizione dapprima escludendo la propria legittimazione passiva per essere esclusivo responsabile del pagamento delle retribuzioni il poi evidenziando nelle CP_2 note conclusive che in forza di un verbale di conciliazione presente in allegato n. 7 della comparsa di costituzione di parte opposta nulla sarebbe dovuto all'opposto. Da una analisi del verbale di conciliazione in sede sindacale non è dato evincere l'esistenza di alcun accordo liberatorio del pagamento delle retribuzioni e del TFR. Parte opponente non fornisce la prova di aver cessato il rapporto lavorativo con l'opposto nel dicembre 2024. Non vi è prova scritta alla base dell'opposizione, la stessa va rigettata. Va dichiarata la responsabilità solidale del ex art 1676 c.c Controparte_2 Alla stregua delle considerazioni esposte il decreto ingiuntivo va confermato e la ditta opponente va condannata in solido con il al pagamento della somma di €. 7.576,28 oltre alla Controparte_2 rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT calcolata mensilmente sulla sorta capitale e agli interessi legali calcolati mensilmente sulla somma via via rivalutata, dalla maturazione del credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il d.i. n. 195/25, dichiara che in via solidale ex art 1676 c.c il
[...]
è coobbligato in solido per le somme di cui all'ingiunzione con la società opponente. CP_2 condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, pari ad euro 1.340, oltre IVA e CPA come per legge. Con attribuzione.
Aversa, 1.12.2025 Il giudice del lavoro
dott. Marco Bottino