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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/07/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 1873/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1873/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 19/04/2024 da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
Con l'avv. BONATTO FRANCESCA e con l'Avv. PRATA IDA CRISTIANA
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. PELOSO MONICA
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 24.5.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: in via istruttoria come in atti e nel merito:
“respinta ogni avversa domanda, istanza, eccezione, produzione e/o deduzione e senza alcuna accettazione, neppure implicita, di eventuali allegazioni, deduzioni o domande nuove, di cui ad ogni buon conto non si accetta il contraddittorio,
In via principale:
Accertato, per le ragioni tutte indicate in atti che sono sopravvenuti giustificati motivi, rispetto alla sentenza del Tribunale di Treviso n. 1101/2022, i quali hanno determinato un peggioramento delle condizioni economiche (come accertato dal
Giudicante nel corso del presente procedimento) e tali da non consentire al Sig. di far fronte alle statuizioni Pt_1
1 stabilite nella citata sentenza, disporre:
- la revoca dell'obbligo di versamento dell'assegno divorzile a favore della Sig.ra CP_1
Per_
- la rideterminazione del contributo al mantenimento della figlia minore in una ridotta somma rispetto a quella stabilita nella sentenza 1101/2022, ovvero nella somma complessiva di € 150,00 e/o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia;
- rigettarsi ogni domanda avversaria;
- Spese diritti e onorari rifusi.”
Per parte resistente: in via istruttoria come in atti e nel merito
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e respinta ogni avversa domanda, istanza, eccezione, produzione e/o deduzione e senza alcuna accettazione, neppure implicita, di eventuali allegazioni, deduzioni o domande nuove
Nel merito:
Respingere ogni avversa domanda in quanto generica, indeterminata, indimostrata e comunque infondata sia in fatto che in diritto. Per_ Confermare e/o stabilire la misura del contributo paterno al mantenimento di che sia conforme alle sue attuali esigenze ed alla situazione concreta e confermare l'assegno divorzile previsto nella sentenza 1101/22 del Tribunale di
Treviso (RG 9378/19) adottando ogni decisione utile a preservare l'adempimento nell'interesse di e della Persona_2 madre signora Controparte_1
Per Esonerare la signora dall'onere di concordare le spese straordinarie nell'interesse di Controparte_1 con il signor con le modalità indicate nel Protocollo del Tribunale di Treviso alla luce del conclamato disinteresse Pt_1 espresso dal padre.
Integrare, in parte qua, la sentenza divorzile confermando l'assegnazione della casa familiare ubicata in Preganziol
(TV), Via Dante Alighieri n 3, acquistata in data 25.09.2009, con atto ai rogiti del Notaio (rep Persona_3
P.IVA 144926/racc. ) e catastalmente censito al NCEU- Comune di Preganziol (TV), sez. B Foglio 5 MN 287 sub 24 MN 287 sub 41, con relative pertinenze, alla signora affinchè vi abiti con la figlia Controparte_1
e ciò fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di quest'ultima. Persona_2
Adottare ogni provvedimento che l'illustre Tribunale ritenga utile a preservare gli interessi della minore e Persona_2 dovuto alla luce del comportamento omissivo del ricorrente, prevedendo, rispetto al mutuo della casa familiare, che il signor sia tenuto al pagamento della quota del 50% del mutuo anche per garantire alla figlia una casa Parte_1 di abitazione e quindi quale concorso al suo mantenimento e, congiuntamente, adottare i provvedimenti previsti dall'art.
473 bis 39 c.p.c. e condannare il signor al risarcimento dei danni a favore della resistente e, anche Parte_1
d'ufficio, della minore Persona_2
Con la rifusione delle spese ed onorari di lite e condanna di controparte ex art. 96 e 473 bis 18 c.p.c.”
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con ricorso depositato il 19.4.2024 agiva nei confronti di Parte_1 Controparte_1
per ottenere la modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sulla
[...]
Per_ figlia minore , nata il [...] dalla relazione tra le parti.
Allegava:
- essersi le parti unite in matrimonio il 17.1.2012;
- che il Tribunale di Treviso il 15.12.2016 omologava la separazione tra i coniugi alle condizioni dagli stessi concordate, con affido della minore alla madre e collocamento presso la stessa, assegnataria della casa coniugale, con regolamentazione del proprio diritto di visita e statuizione a proprio carico del versamento di un assegno di € 600,00 mensili a favore della coniuge e di €
400,00 mensili quale contributo al mantenimento ordinario della figlia, importi entrambi soggetti a rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie e con onere a carico di i farsi carico della rata del mutuo, di circa € 795,87 mensili, poi passati a circa € 1.050,00; Pt_1
- che con sentenza n. 1101/2022, pubblicata il 21.6.2022, il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio alle condizioni congiuntamente accettate dalle parti, con affido c.d. super esclusivo della minore alla madre e collocamento presso la stessa, assegnazione alla madre della casa familiare, contributo al mantenimento ordinario della minore da parte del padre di € 600,00 mensili, con rivalutazione ISTAT, spese straordinarie al 50 % tra i genitori, assegno divorzile per la ex coniuge di € 150,00 mensili e assegno unico al 50 %;
- di aver lavorato fino al 30.3.2024 come quadro a tempo indeterminato presso la società
[...] con sede in Mestre (VE), con retribuzione media netta mensile di € 3.750,00; CP_2
- di aver trasmesso richiesta all'INPS per l'erogazione della pensione, ancora in lavorazione;
- di ricevere dal da gennaio 2024, a fronte dell'attività lavorativa in passato lì espletata, Pt_2 pensione di circa 820,00 € netti mensili;
- essere l'importo percepito insufficiente a far fronte ai pregressi impegni economici di cui alla sentenza di divorzio, anche a fronte della necessità di farsi carico di un canone di locazione di €
500,00 mensili.;
- di aver raggiunto i limiti pensionistici di età il 24.3.2024.
Chiedeva, quindi, con decorrenza dalla data del ricorso, la revoca dell'assegno divorzile alla moglie e la rideterminazione dell'assegno a favore della figlia in € 150,00 mensili salva l'eventuale diversa quantificazione laddove l'istante avesse, nelle more, a percepire un diverso importo pensionistico.
− Si costituiva il 24.6.2024 lamentando l'incompletezza della Controparte_1 documentazione prodotta dal ricorrente a sostegno della propria domanda e quindi la mancata prova dell'avvenuto pensionamento e della conseguente diminuzione del reddito.
Allegava:
3 - il totale disinteresse del ricorrente verso la figlia anche dopo la pronuncia di divorzio, nonostante il percorso con i Servizi Sociali previsto in sentenza proprio al fine del recupero di tale rapporto;
- essere stati gli unici tre incontri nel frattempo avuti dal ricorrente con la figlia dovuti alle iniziative di quest'ultima, a stento da lui riconosciuta;
- aver il ricorrente nel frattempo ingiustificatamente sospeso il versamento delle spese straordinarie, della rata del mutuo e della rivalutazione ISTAT;
- aver comunque nel frattempo il ricorrente instaurato nuova convivenza con conseguente miglioramento della propria condizione economica;
- essere il ricorrente creditore di TFR per almeno € 60.000,00, come risultante dalla dichiarazione dei redditi prodotta;
- essere il ricorrente titolare di c/c estero numero 4500 6000 0218 1877 presso CIBC
[...]
a Toronto Canada e di fondi di investimento quantomeno presso C.F._3 C.F._4
Banque Scotia, Firview Pointe Claire Quebec (22251) – 6815 Transa Canada HWY Local E 13; Per_
- essere nel frattempo con l'età aumentate le esigenze di , tanto da giustificare un aumento dell'assegno di mantenimento e non una sua diminuzione;
- di essersi occupata nel corso della vita familiare, oltre che dei propri genitori gravemente malati, anche della figlia in via pressoché esclusiva viste le frequenti trasferte del marito;
- di essersi attivata dopo la separazione per reperire un'entrata economica, pur limitata dalla necessità di gestire da sola la minore;
- di percepire redditi inferiori rispetto al momento del divorzio essendo diminuito il proprio stipendio e non percependo più canoni di locazione avendo dovuto nel frattempo vendere il proprio immobile per far fronte alle necessità proprie e della figlia;
- di non aver ereditato alcunché dalla madre, potendo la successione in Turchia avvenire solo tra cittadini turchi.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda, l'integrazione della sentenza divorzile con i dati catastali dell'abitazione in modo da permetterne la trascrizione, l'esonero dall'obbligo di concordare le spese straordinarie, l'adozione dei provvedimenti ex art. 473 bis.39 c.p.c. ritenuti utili a preservare l'interesse della minore.
− Dopo il deposito delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. le parti comparivano personalmente e venivano sentite all'udienza del 25.7.2024 e il Giudice ne tentava la conciliazione formulando proposta che veniva accettata dalla sola resistente.
− Con ordinanza del 27.7.2024 il Giudice provvedeva in via provvisoria e urgente nei seguenti termini: Per_
“− conferma le condizioni di affido e diritto di visita del padre per la minore , come da sentenza n. 1101/2022 del Tribunale di Treviso pubblicata il 21.6.2022 a definizione del procedimento R.G. 9378/2019; Per_
− conferma il collocamento prevalente di presso la madre con assegnazione alla stessa della casa familiare sita a 4 Preganziol (TV), Via Dante Alighieri n 3, acquistata in data 25.09.2009, con atto a rogito del Notaio
[...]
(rep 144926/racc. 40262) e catastalmente censito al NCEU- Comune di Preganziol (TV), sez. B Foglio Per_3
5 MN 287 sub 24 MN 287 sub 41, con relative pertinenze;
− conferma a carico di , a favore della ricorrente, dell'obbligo di versamento a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento ordinario della minore di € 600,00 mensili – oltre alla rivalutazione già intervenuta -, oltre rivalutazione
ISTAT come per legge, da versarsi alla madre entro il giorno dieci di ogni mese;
il padre potrà versare detta somma - in parte - a mezzo di adesione al fatto che la madre percepisca anche la quota paterna dell'assegno unico per la figlia (ovvero il 50% di quanto complessivamente versato da INPS a tale titolo); Per_
− spese straordinarie per al 50 % tra i genitori come da Protocollo del Tribunale di Treviso”; il Giudice provvedeva, inoltre, sulle istanze istruttorie e fissava udienza per l'ascolto della minore.
− Successivamente, con ordinanza del 9.11.2024, considerata l'istruttoria nel frattempo espletata e le sopravvenienze verificatesi, il Giudice formulava alle parti nuova proposta conciliativa, accettata dal solo ricorrente.
− Con l'ordinanza del 27.11.2024 il Giudice, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo e visto l'art. 473 bis.23 c.p.c., modificava i provvedimenti in essere disponendo:
“ , con decorrenza da novembre 2024 verserà a € 400,00 mensili Parte_1 Controparte_1
Per_ a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , con rivalutazione annuale ISTAT, in caso di percezione dell'assegno unico al 50 % tra le parti (o la minore somma di € 300,00 mensili, sempre rivalutabili ISTAT, in caso di percezione dell'assegno unico al 100 % a favore della resistente);
− continuerà a versare a € 150,00 mensili a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile, con rivalutazione annuale ISTAT”;
e ordinava alle parti il deposito di documentazione economica integrativa, all'esito assegnando alle parti i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. e trattenendo la causa in decisione.
***
Sulle domande di modifica delle condizioni economiche in essere
− Come visto, il Tribunale di Treviso il 15.12.2016 omologava la separazione tra i coniugi alle condizioni dagli stessi concordate, con affido della minore alla madre e collocamento presso la stessa, assegnataria della casa coniugale, con regolamentazione del diritto di visita del padre e statuizione a carico dello stesso dell'obbligo di versamento di un assegno di € 600,00 mensili a favore della coniuge e di € 400,00 mensili quale contributo al mantenimento ordinario della figlia, importi entrambi soggetti a rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie e con onere a carico di di Pt_1 farsi carico integralmente della rata del mutuo, di circa € 795,87 mensili, poi passati a circa € 1.050,00.
− Successivamente, con sentenza n. 1101/2022, pubblicata il 21.6.2022, il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio alle condizioni congiuntamente accettate dalle parti, con affido c.d. super
5 esclusivo della minore alla madre e collocamento presso la stessa, assegnazione della casa familiare, contributo al mantenimento ordinario della minore da parte del padre di € 600,00 mensili, con rivalutazione ISTAT, spese straordinarie al 50 % tra i genitori, assegno divorzile per la ex coniuge di €
150,00 mensili e assegno unico al 50 %.
− Il ricorrente, al momento dell'accordo di divorzio risultava percepire uno stipendio di circa 4.500,00
€ netti mensili.
In particolare, il ricorrente, assunto dal marzo 2013 da Controparte_3
(doc. 8 ricorrente) come quadro con mansioni di tecnico amministrativo, risultava
[...] titolare nel 2020 di un reddito di € 4.000,00 netti mensili (doc. 9), nel 2021 di € 4.200,00 netti mensili circa (doc. 20) e nel 2022 di un reddito di € 4.550,00 netti mensili circa (doc. 20 ricorrente).
Solo nei primi quattro mesi del 2024, inoltre, il ricorrente risulta aver incassato dal proprio datore di lavoro a titolo di stipendi e per altre causali non documentate, complessivi € 23.840,00 € (doc. 22).
La situazione economica del resistente è stata tale da permettergli anche di non esercitare l'opzione di ottenere gli € 100,00 mensili a titolo di AU cui avrebbe avuto diritto in base alla sentenza di divorzio, non presentando domanda per ottenere tale somma (doc. 21) e non attivandosi per farla quantomeno percepire alla ex coniuge nell'interesse della minore.
Lo stesso, oltre ad aver iniziato a percepire dal gennaio 2024 una pensione dal Canada/Quebc, ha dato atto che a breve, al compimento dei 71 anni (24.3.2025), avrebbe iniziato a percepire ulteriore pensione mensile derivante da accantonamento complementare.
Attualmente, in base a quanto accertato, il ricorrente, oltre alla pensione del Quebec – pari a circa €
813,66 netti –, percepisce pensione INPS di € 1.478,17 netti mensili, per un totale quindi di € 2.291,00 netti mensili oltre tredicesima di € 891,41 e oltre alla pensione da accantonamento complementare di cui non è noto l'ammontare.
− Nelle more, anche la situazione reddituale della resistente – che si occupa in via esclusiva della minore, essendo venuto meno ogni rapporto con il padre - risulta peggiorata, essendo la stessa titolare di reddito medio netto mensile di € 800,00 a fronte di un precedente reddito di circa € 1.340,00 mensili.
− Il ricorrente risulta farsi carico di canone di affitto pari, in base al contratto prodotto, a € 450,00 mensili
(oltre al versamento di ulteriori € 50,00 fissi mensili per causale “erba”).
− Entrambe le parti risultano formalmente gravate al 50 % dalla rata del mutuo dell'abitazione familiare, assegnata alla resistente e dove la stessa convive con la figlia.
− Sul punto il ricorrente ha dato atto di aver unilateralmente deciso di non pagare più il mutuo dell'ex casa coniugale da settembre 2023, nemmeno per la quota allo stesso formalmente intestata.
− Alla luce di quanto sopra, risulta congruo, a parziale modifica della sentenza di divorzio, disporre l'obbligo per il ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia versando l'importo di € 400,00
6 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario, con rivalutazione annuale ISTAT in caso di percezione dell'assegno unico al 50 % tra le parti come tra le stesse precedentemente concordato (o la minore somma di € 300,00 mensili, sempre rivalutabili ISTAT, in caso di percezione dell'assegno unico al 100 % a favore della resistente).
− Sempre alla luce delle reciproche condizioni economiche, entrambe peggiorate a far data dal divorzio, viene confermata la ripartizione delle spese straordinarie per la minore, individuate e regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Treviso, al 50 % tra le parti.
− Non può invece essere accolta la domanda della resistente di essere esonerata dall'onere di concordare Per_ le spese straordinarie nell'interesse di con le modalità indicate nel Protocollo del Tribunale di
Treviso, alla luce del conclamato disinteresse espresso dal padre, trattandosi di domanda genericamente proposta e rispetto alla quale non sono state provate le allegate difficoltà di gestione.
− Viene infine confermato in € 150,00 mensili l'assegno divorzile a favore della resistente, non risultando venuti meno i presupposti che avevano portato al riconoscimento dello stesso – che era stato espressamente qualificato in sede di divorzio come “perequativo-compensativo” - ed essendo rimasta sostanzialmente invariata la proporzione tra i redditi delle parti, entrambi sostanzialmente quasi dimezzati rispetto a quelli percepiti all'epoca del divorzio.
***
Sulle domande di risarcimento del danno endofamiliare proposte dalla resistente
- Il c.d. danno endofamiliare è un tipo di danno sviluppatosi negli ultimi decenni a seguito del superamento della concezione della famiglia come istituto pubblicistico sostanzialmente intangibile alla tutela risarcitoria aquiliana.
- Attualmente, invece, si è pienamente riconosciuto che i rapporti familiari in quanto relazioni interpersonali possono essere gestiti in maniera giuridicamente non corretta, con conseguente commissione di fatti illeciti dal punto di vista civilistico, integranti la violazione di valori costituzionali e quindi risarcibili ex art. 2059 c.c., quali fonte di danno non patrimoniale.
- Il danno endofamiliare viene ripartito in due species: il danno relativo al rapporto di coniugio e il danno relativo al rapporto genitoriale.
- In particolare, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole (come nel caso del disinteresse mostrato dal genitore nei confronti del figlio per periodi protratti) non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti;
questa, pertanto, può dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.
- Si tratta infatti di condotte che integrano la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determinano la lesione dei diritti nascenti da un rapporto di filiazione che 7 trovano negli artt. 2 e 30 Cost. - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 c.c., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole.
- Il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determina lesioni di entità rimarchevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30) e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela.
- Alla formula costituita dall' "diritto ad essere educato e mantenuto" non può attribuirsi un Pt_3 valore soltanto descrittivo, essa contiene e presuppone il più ampio ed immanente diritto, desumibile dalla lettura coordinata degli artt. 2 e 30 Cost., di condividere fin dalla nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell'equilibrio psicofisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione ed il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione.
- Entrambi i profili integrano il nucleo costitutivo originario dell'identità personale e relazionale dell'individuo e la comunità familiare costituisce la prima formazione sociale che un minore riconosce come proprio riferimento affettivo e protettivo.
- Nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, fonte integratrice dello statuto dei diritti fondamentali di rango costituzionale delle persone, è specificamente contenuto, al comma
3, il diritto per il bambino alla protezione e alle cure necessarie al suo benessere nonché quello d'intrattenere relazioni e contatti diretti con i propri genitori.
- La privazione di entrambi gli elementi fondanti il nucleo dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione costituisce una grave violazione dell'obbligo costituzionale (nel senso rafforzato dall'integrazione con la fonte costituzionale costituita dal diritto dell'Unione Europea e dalla
Convenzione di New York del 20.11.89 ratificata con L. n. 176 del 1991, sui diritti del fanciullo) sopra delineato.
- In questa cornice, l'art. 709 ter c.p.c. prima e ora l'art. 473 bis.39 c.p.c. prevedono oggi espressamente che in caso di grave inadempienze – anche di natura economica - o di atti che arrechino pregiudizio al minore il giudice può condannare il genitore inadempiente al risarcimento del danno nei confronti dell'altro genitore o del minore.
- Come in precedenza sostenuto in dottrina, quindi, l'art. 473 bis.39 ha l'effetto di consentire la proposizione al giudice della crisi familiare di domande di risarcimento del danno fondate sull'illecito endofamiliare indicato dal primo comma dell'art. 473 bis.38 e la pretesa dovrà pertanto derivare dalla
8 violazione di precedenti provvedimenti o accordi a questi equiparati disciplinanti l'esercizio della responsabilità genitoriale.
- Nella valutazione del risarcimento il giudice dovrà tener conto dovrà tener conto di una pluralità di criteri di riferimento, quali la gravità dell'inadempimento del dovere familiare, il complessivo disvalore del fatto, l'entità della lesione, il grado della colpevolezza del trasgressore, i vantaggi da questi conseguiti e le condizioni delle parti
- Ciò premesso, va rilevato quanto segue.
- Con le condizioni congiunte indicate in sede di separazione, le parti avevano concordato il collocamento della minore presso la madre con diritto di visita del padre a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera, oltre al mercoledì dall'uscita da scuola e fino a dopo cena.
Era stato previsto, inoltre, che la minore passasse due settimane consecutive con il padre durante le ferie estive, oltre a sette giorni durante quelle natalizie.
- A fronte di tale regolamentazione veniva posto a carico del padre un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore.
Le condizioni erano omologate dall'intestato Tribunale con decreto del 16.11.2016.
- Tali condizioni di visita venivano confermate in sede presidenziale nel giudizio di divorzio - salvo l'affido super esclusivo della minore alla madre – e venivano poi ulteriormente confermate in sede di sentenza di divorzio (sent. n. 1101/2022 pubblicata il 21.6.2022 dell'intestato Tribunale).
Con la sentenza di divorzio, inoltre, veniva previsto il monitoraggio dei Servizi sociali “con presa in carico del nucleo familiare, finalizzato al recupero del rapporto genitoriale della minore con il padre e con facoltà per i Servizi di adottare allo scopo ogni utile rimodulazione del diritto di visita, nel principio di gradualità e nell'interesse della minore stessa” (doc. 7 ricorrente, pag. 6).
- I Servizi sociali, richiesti dal Giudice di relazionare su tale attività, con la relazione depositata il
22.10.2024 hanno dato atto di aver provveduto, una volta ricevuta la sentenza di divorzio a inviare convocazione a entrambi i genitori per un colloquio conoscitivo fissato a luglio 2022.
- Il ricorrente non si presentava senza giustificare la propria assenza.
- Convocato nuovamente, compariva al successivo incontro, fissato al 27.10.2022, dando atto di un rapporto con la figlia presente solo fino all'anno precedente, con successiva interruzione dello stesso Per_
“senza darne specificazione dei motivi;
in merito a ciò dichiara di non sapere se gli voglia bene (“forse sono stato un cattivo padre”). In tale sede non formula richieste nei confronti della figlia”.
- I Servizi poi hanno dato atto che “condiviso il mandato del TO e rilevata la necessità di programmare un successivo appuntamento, lo stesso richiede alle scriventi l'invio di una mail con i contatti del servizio in modo che potesse prendervi contatto per concordare il colloquio in quanto aveva in programma un viaggio all'estero. Ad oggi il Servizio non è più stato contattato dal sig. . Pt_1
- Nel silenzio seguito da parte del ricorrente, i Servizi sociali davano atto di aver incontrato nuovamente
9 la resistente che nel corso dell'incontro del 2.5.2023 “rappresenta che il sig. “non si è mai fatto sentire” Pt_1 nel corso di questi mesi (ad esempio non risponde alle mail da lei inviate)”.
- I Servizi concludevano: “In conclusione pertanto si evidenzia che il sig. non ha accolto l'opportunità di Pt_1 intraprendere un percorso di sostegno da parte del Consultorio Familiare, finalizzato al recupero del rapporto genitoriale Per_ con la figlia , tant'è che, ad oggi, ha fatto perdere le tracce di sé”.
- La totale assenza dalla vita della minore è stata confermata dallo stesso ricorrente, sentito all'udienza del 25.7.2024. Per Lo stesso dichiarava: “ l'ho vista l'ultima volta al mio compleanno nel 2023 quando è venuta da me a farmi una sorpresa. Non ho mai avuto un brutto rapporto con lei, è sempre stato un bel rapporto non capisco perché tutto su un colpo non è più venuta a trovarmi. Prima veniva ogni tanto: all'inizio ogni settimana, poi una volta al mese, poi ogni sei mesi, poi niente. Io non andavo da mia figlia per non avvicinarmi alla casa, voglio evitare ogni contatto con la Per_ resistente. Se le mando messaggi, non mi risponde;
l'ultimo messaggio l'ho mandato due mesi fa. Io ho bloccato il numero della resistente sul mio telefono, è bloccato da circa due anni, mi insultava. Preciso che non è stata rispettata la Per_ calendarizzazione di cui alla sentenza di divorzio. Abitiamo a 100 metri, ho sempre detto a che la aspetto quando vuole. Non mi sono mai informato sulla scuola, perché ero sempre in viaggio. Quando tornavo portavo regali.”
- Si precisa che alcun tentativo di mandare messaggi alla minore è stato documentato dal ricorrente.
- La minore è stata ascoltata all'udienza del 7.11.2024.
Come dato atto a verbale, la stessa inizialmente restia ad entrare, veniva accompagnata in tale passaggio dalla madre. Rispetto all'iniziale difficoltà dimostrata ha poi detto nel corso dell'ascolto “È stato difficile vedere mio AP qui fuori, è stata un'emozione forte, non pensavo così tutto su un colpo”.
Quanto ai rapporti con il padre la stessa ha sostanzialmente confermato quanto era già stato riportato ai Servizi sociali dal ricorrente che in data 27.10.2022 dichiarava di non averla vista da circa un anno e quindi dalla fine del 2021. La minore sul punto ha dichiarato: “Lui ha smesso di cercarmi dal 2021 o 2022, non so onestamente perché.”
- Quanto all'unico incontro nel frattempo intercorso la minore ha riferito: “Non lo vedevo da marzo 2023, al suo compleanno. Quel giorno, tornando dalla palestra avevo pensato di fermarmi visto che era il suo compleanno, gli ho suonato alla porta: all'inizio non mi aveva riconosciuto poi gli ho detto che ero sua figlia e mi ha invitato dentro. Mi sono fermata un paio di ore e abbiamo parlato. Prima di quella volta non so quanto fosse che non ci vedevamo, almeno un anno, forse di più, ma non ricordo. A marzo 2023 quando sono entrata stava cenando con la sua nuova compagna poi lei ci ha lasciati soli a parlare. Abbiamo parlato più che altro di me, delle mie attività, della scuola, dei miei interessi.
Dopo quella volta io non l'ho più cercato, ho smesso perché non ne valeva la pena.”
- Alla luce di quanto sopra, risulta provato che quantomeno dalla fine del 2021 il ricorrente ha omesso di occuparsi della minore e di interessarsi alla stessa.
- Significativo in tal senso quanto riportato dai Servizi sociali che avevano cercato di offrire allo stesso la possibilità di intraprendere idoneo percorso: il ricorrente a fronte di ciò ometteva di contattarli come
10 invece annunciato, rimanendo inerte, tanto che il successivo incontro con la minore, avvenuto qualche mese dopo, risulta esserci stato su iniziativa della stessa.
- Alla luce di quanto sopra, si ritiene che sussistano i presupposti per accogliere la domanda di risarcimento nei confronti della minore avanzata dalla resistente.
- Quanto alla domanda proposta in proprio dalla resistente, invece, la stessa viene rigettata in quanto infondata non essendo stati dalla stessa allegati né provati danni, solo genericamente lamentati.
- Quanto alla determinazione dell'ammontare del risarcimento spettante alla minore, si ritiene di parametrarlo al mantenimento mensile della minore, nei termini che seguono.
- In base all'art. 337 ter c.c. l'assegno di mantenimento per i figli va parametrato oltre che al reddito di ciascun genitore, ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore.
- Le statuizioni economiche di cui alla sentenza di divorzio, tenevano conto di tale parametro e, quindi, del tempo che il padre avrebbe dovuto passare con la minore, cosa poi non avvenuta, nonostante l'incarico contestualmente dato ai Servizi.
- Alla luce di ciò va considerato che in assenza totale di tempi della minore presso il padre – scenario poi concretizzatosi – il contributo stabilito sarebbe stato maggiore e pari quantomeno a ulteriori €
100,00 mensili, proprio per tenere conto del fatto che il mantenimento diretto della minore, oltre che l'accudimento e l'educazione della stessa, sarebbero gravati totalmente sulla madre.
- Il risarcimento viene quindi determinato utilizzando tale parametro e moltiplicando la cifra indicata -
€ 100,00 mensili – per i mesi decorsi dalla fine del 2021, quando i rapporti si interrompevano, ad oggi, per un totale, quindi, di 42 mesi.
- Per un totale di € 4.200,00.
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Sulla domanda della resistente di ammonimento del ricorrente al pagamento del mutuo
- Come visto, in sede di separazione e poi di divorzio la resistente, quale collocataria in via prevalente della minore, ha ottenuto l'assegnazione della ex casa familiare, su cui grava mutuo e che è intestata in pari misura a entrambe le parti (doc. 31 resistente).
- In sede di separazione era stato previsto – in considerazione della notevole disparità economica in essere tra le parti – che il ricorrente si facesse carico al 100 % di tale spesa.
- Statuizione poi non espressamente riportata in sede di divorzio, tanto che risulta essere stato instaurato sempre dall'odierno ricorrente, (doc. 10 resistente) altro giudizio per ottenere la condanna della resistente alla restituzione della quota versata per i ratei della stessa a far data dalla separazione o, in subordine, quantomeno dalla data del divorzio.
Parte ricorrente nella propria comparsa conclusionale ha dato atto che tale procedimento si sarebbe nel frattempo concluso con sentenza datata 18.12.2024 dell'intestato Tribunale che avrebbe accolto la domanda proposta in via subordinata e, per l'effetto, condannato al Controparte_1
11 versamento in favore di dei ratei anticipati dopo la sentenza di divorzio, oltre agli Parte_1 interessi dalla domanda al saldo, con contestuale rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente.
- A fronte della formale cointestazione del mutuo ipotecario (doc. 2 ricorrente), il ricorrente ha dato atto di aver cessato autonomamente di versare anche la propria quota a far data dal settembre 2023, con conseguenti solleciti da parte dell'Istituto di credito (docc. 16 e 17 resistente).
- Secondo quanto giustamente argomentato dai giudici supremi, nel momento in cui, a seguito della separazione o del divorzio, il giudice stabilisce che la casa vada al genitore con cui convivono i figli, bisogna ritenere che, tra i mezzi di sussistenza che vanno garantiti alla prole, non rientri solo l'assegno di mantenimento, ma anche l'alloggio familiare.
- Il tetto è infatti una delle condizioni per il sostentamento al pari del denaro mensilmente accreditato sul conto. Pertanto, il coniuge che, con la sua condotta, rischia di far perdere alla moglie e ai figli l'appartamento – in particolare omettendo di contribuire al pagamento del mutuo per l'abitazione – si rende responsabile di inadempimento al pari di colui che non paga il mantenimento, perché fa venir meno ai minori i mezzi necessari per la sussistenza, come appunto chi non paga l'assegno mensile.
- È stato infatti affermato che “integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il comportamento del coniuge che, pur versando le somme stabilite dal giudice civile, abbia omesso di contribuire al pagamento del mutuo contratto per l'abitazione, privando in tal modo la moglie del contributo per il mantenimento, distratto per far fronte al pagamento dei ratei del mutuo” (Cass., sent. n. 33023/14).
- Alla luce di quanto sopra, si ritiene sussistano i presupposti per ammonire il ricorrente, nell'interesse della minore, al versamento all'Istituto di credito della rispettiva quota parte del mutuo.
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Sulle spese di lite
- In considerazione dell'esito complessivo del giudizio le spese di lite vengono compensate per la metà
e poste per la restante metà a carico del ricorrente, liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss. mod.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1873/2024, R.G., a parziale modifica della sent. n. 1101/2022, pubblicata il 21.6.2022 dell'intestato Tribunale, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede: Per_
- conferma le condizioni di affido e diritto di visita del padre per la minore , come da sentenza n.
1101/2022 del Tribunale di Treviso pubblicata il 21.6.2022 a definizione del procedimento R.G.
9378/2019; Per_
- conferma il collocamento prevalente di presso la madre con assegnazione alla stessa della casa familiare sita a Preganziol (TV), Via Dante Alighieri n 3, acquistata in data 25.09.2009, con atto a rogito del Notaio (rep 144926/racc. 40262) e catastalmente censito al NCEU- Persona_3
12 Comune di Preganziol (TV), sez. B Foglio 5 MN 287 sub 24 MN 287 sub 41, con relative pertinenze, affinché vi abiti con la figlia e ciò fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica Persona_2 da parte di quest'ultima;
- condanna , con decorrenza da agosto 2025 (mese successivo al deposito della Parte_1 presente decisione), fermo quanto statuito per il pregresso, a versare a , Controparte_1 entro il giorno 10 di ogni mese, € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della Per_ figlia , con rivalutazione annuale ISTAT in caso di percezione dell'assegno unico al 50 % tra le parti (o la minore somma di € 300,00 mensili, sempre rivalutabili ISTAT, in caso di percezione dell'assegno unico al 100 % a favore della resistente);
- spese straordinarie per la figlia, individuate e regolamentate come da Protocollo del Tribunale di
Treviso, al 50 % tra le parti;
- condanna a versare a , entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_1 Controparte_1
€ 150,00 mensili a titolo di assegno divorzile, con rivalutazione annuale ISTAT;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta in proprio dalla resistente;
- condanna a risarcire alla figlia l'importo di € 4.200,00 oltre interessi Parte_1 Persona_2 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
- ammonisce al versamento all'Istituto di credito della rispettiva quota parte del Parte_1 mutuo;
- compensa per metà le spese di lite che pone per la restante metà a carico di con Parte_1 condanna a rimborsare a l'importo di € 3.808,00 a titolo di compensi, Controparte_1 oltre 15 % spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Treviso nella Camera di Consiglio del 26.6.2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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