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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/10/2025, n. 8284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8284 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 12275/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice Relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(parziale di separazione)
nel causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo di cui sopra promossa da
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Nicola D'Amore presso il quale è C.F._1 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Ricorrente
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
Resistente contumace
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE (come da ricorso introduttivo):
Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Milano
1) Dichiarare in prima istanza la separazione tra i coniugi;
2) Decorso il termine di legge, previa della remissione della causa sul ruolo, dichiararsi lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto con il sign. CP_1
in data 26 Agosto 1992 e trascritto con atto n. 81, parte II serie C Vol.
[...]
R”, anno 1996, presso il comune di Milano.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con civile in AN (MALESIA) in data 26 Agosto 1996 atto regolarmente trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di Milano al n. 81, parte II, serie C, Vol. R2, anno 1996 Comune di Milano.
Dall'unione sono nati tre figli:
1) nato il [...] in [...] e attualmente residente Parte_2
i Milano Via Edolo n. 3 maggiorenne ed economicamente indipendente
2) nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
n. 5, maggiorenne ed economicamente indipendente
3) nato il [...] in [...] e residente in [...], maggiorenne ed economicamente indipendente con ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 contestuale domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio depositato in data
2/4/2024 ha chiesto dichiararsi, in prima istanza, la separazione dal marito.
All'udienza del 02.10.2025 il Giudice Dottor Giuseppe Gennari, verificata la regolarità della notifica e del contraddittorio, rilevata la mancata costituzione della parte resistente, ne ha dichiarato la contumacia.
Preso atto, altresì, dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per tali motivi, il Giudice delegato ha proceduto all'audizione della ricorrente. La stessa, in particolare, ha dichiarato: voglio separarmi e divorziare, non ho idea di dove sia mio marito, non l'ho mai più sentito
Il Giudice delegato dava quindi la parola al difensore per le sue richieste.
Il Giudice delegato, preso atto che si trattava di mero status, ha trattenuto la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 15/10/2025
****** Sulla domanda di separazione personale
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo,
l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda della parte ricorrente.
Le spese sono rimesse alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 12275/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio con rito civile in Controparte_1
AN (MALESIA) in data 26 Agosto 1996 atto regolarmente trascritto il Registi degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Milano al n. 81, parte II, serie C, Vol. R2, anno 1996 Comune di Milano.
2) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza
3) Manda il cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. GIUSEPPE GENNARI Dr.ssa MARIA LAURA AMATO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice Relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(parziale di separazione)
nel causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo di cui sopra promossa da
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Nicola D'Amore presso il quale è C.F._1 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Ricorrente
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
Resistente contumace
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE (come da ricorso introduttivo):
Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Milano
1) Dichiarare in prima istanza la separazione tra i coniugi;
2) Decorso il termine di legge, previa della remissione della causa sul ruolo, dichiararsi lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto con il sign. CP_1
in data 26 Agosto 1992 e trascritto con atto n. 81, parte II serie C Vol.
[...]
R”, anno 1996, presso il comune di Milano.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con civile in AN (MALESIA) in data 26 Agosto 1996 atto regolarmente trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di Milano al n. 81, parte II, serie C, Vol. R2, anno 1996 Comune di Milano.
Dall'unione sono nati tre figli:
1) nato il [...] in [...] e attualmente residente Parte_2
i Milano Via Edolo n. 3 maggiorenne ed economicamente indipendente
2) nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
n. 5, maggiorenne ed economicamente indipendente
3) nato il [...] in [...] e residente in [...], maggiorenne ed economicamente indipendente con ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 contestuale domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio depositato in data
2/4/2024 ha chiesto dichiararsi, in prima istanza, la separazione dal marito.
All'udienza del 02.10.2025 il Giudice Dottor Giuseppe Gennari, verificata la regolarità della notifica e del contraddittorio, rilevata la mancata costituzione della parte resistente, ne ha dichiarato la contumacia.
Preso atto, altresì, dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per tali motivi, il Giudice delegato ha proceduto all'audizione della ricorrente. La stessa, in particolare, ha dichiarato: voglio separarmi e divorziare, non ho idea di dove sia mio marito, non l'ho mai più sentito
Il Giudice delegato dava quindi la parola al difensore per le sue richieste.
Il Giudice delegato, preso atto che si trattava di mero status, ha trattenuto la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 15/10/2025
****** Sulla domanda di separazione personale
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo,
l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda della parte ricorrente.
Le spese sono rimesse alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 12275/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio con rito civile in Controparte_1
AN (MALESIA) in data 26 Agosto 1996 atto regolarmente trascritto il Registi degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Milano al n. 81, parte II, serie C, Vol. R2, anno 1996 Comune di Milano.
2) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza
3) Manda il cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. GIUSEPPE GENNARI Dr.ssa MARIA LAURA AMATO