Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 1104/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Fulvio Dacomo Presidente
dott. Antonio Mungo Giudice Estensore
dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 1104/2021 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche – risarcimento danni da esondazione”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 5.3.2025 e vertente
TRA
nato il [...] a [...], Parte_1
residente a [...], c.f.
[...]
, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine C.F._1
dell'atto introduttivo, dagli avv.ti Antonio D'Auria, c.f. C.F._2
, PEC: Fabio D'Auria, c.f.
[...] Email_1 [...]
, PEC: e Valeria C.F._3 Email_2
D'Auria, c.f. , PEC: CodiceFiscale_4 Email_3
fax: 081 19725973, tutti con studio in Scafati (SA), alla Via Luigi
[...]
Sturzo n.18, con cui elettivamente domiciliano presso lo studio dell'avvocato
Pasquale Mellone, sito in Napoli, alla Via Biscardi 31.
RICORRENTE
E
c.f. in persona del Presidente pro - Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Angelo Marzocchella, c.f.
[...]
, giusta procura generale del 14.5.2018, in sostituzione C.F._5
dell'avv. Ciro ZU (c.f. ) ed elettivamente CodiceFiscale_6
domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81, PEC
egione.campania.it Email_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente come da conclusioni Parte_1
rassegnate con note depositate in data 26.5.2023, ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 6.6.2023, e quindi:
A) “Voglia l'On.le Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto,
prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e previo riconoscimento della
responsabilità esclusiva della nel verificarsi dell'evento Controparte_1
per cui è causa, condannare il predetto Ente – nella persona del suo L.R.P.T.
– a pagare al ricorrente i danni subiti , per la perdita della coltura di lattuga
danneggiata e i danni al terreno ed all'impianto di irrigazione , nella misura
che riterrà in Sua Giustizia , da determinarsi, ove necessario c on criterio 3
equitativo , avendo come punto di riferimento la stima e la documentazione
offerta dal CTP Arch. nei suoi elaborati versati in atti Persona_1
, con rivalutazione ISTAT ed interessi sulle somme annualmente rivalutate
dalla data dell'allagamento (29 ottobre 2015) fino all'effettivo soddisfo;
B) Con vittoria di spese, competenze, rimborso forfetario, comprese
CPA ed IVA il tutto con attribuzione ad essi avv.ti D'Auria Antonio, D'Auria
Fabio e D'Auria Valeria, antistatari, all'uopo l'avv. Antonio D'Auria
dichiara di rinunciare alla propria quota di attribuzione in favore degli
avvocati Fabio e Valeria D'Auria, ai quali, pertanto, potrà essere attribuito
l'intero in misura di ½ ciascuno;
C) Si chiede che la emananda sentenza venga dichiarata
provvisoriamente esecutiva”.
Per la resistente , in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
- tempore, come da comparsa di costituzione in sostituzione del 30.6.2023, e quindi:
“Accogliersi le conclusioni tutte della difesa regionale. Rigettarsi la
domanda attorea in quanto infondata. Vittoria delle spese”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 19.10.2020, e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 26.5.2021, Parte_1
premesso di essere, all'epoca dei fatti ivi riportati, proprietario e
[...]
conduttore, in virtù di atto di donazione del Notaio del Persona_2
28/02/1994 Rep. N° 72782 registrato a Salerno il 03/03/1994 al n° 1750, di un fondo sito in Nocera Inferiore (SA) alla località “Cicalese – San Mauro”, della 4
totale estensione di mq 4.795, riportato in catasto al foglio 8 particelle 562,
567 e 197, esponeva che il 29 ottobre 2015, detto fondo, a causa dell'esondazione dell'Alveo Comune Nocerino - dovuta alla rottura in più
punti del suo argine in sinistra idraulica – era stato completamente sommerso da notevole quantità di acqua maleodorante, mista a fango, melma e materiali estranei.
Il ricorrente precisava che il fondo ed i danni erano stati analiticamente individuati e specificati nella consulenza tecnica di parte redatta dall'Architetto . Persona_1
Rappresentava che, successivamente all'allagamento, per ripristinare lo status quo ante, si era resa necessaria un'approfondita e laboriosa risistemazione degli immobili de quibus, di guisa che medio tempore non aveva potuto coltivare il fondo.
Rilevava, inoltre, che l' ubicato nel bacino Controparte_2
idrografico regionale del Sarno, si presentava all'epoca dei fatti in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti e con l'alveo colmo di erbe infestanti, melma, fango e materiali estranei che ne limitano sensibilmente la portata e ricettività.
Su tali premesse, deduceva che la responsabilità dell'accaduto era da attribuirsi alla , essendo il predetto ente tenuto ad Controparte_1
effettuare l'adeguamento strutturale, la manutenzione straordinaria, ordinaria,
sorveglianza, custodia ed eliminazione di ogni fonte di pericolo dell'
[...]
e di tutto il reticolo idrografico cui è annesso;
chiedeva Controparte_2
quindi condannarsi la resistente al risarcimento di tutti i danni subiti, compresi quelli morali, per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, 5
nella misura specificata in corso di causa, con i relativi interessi e rivalutazione
ISTAT, oltre vittoria di spese e competenze.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 4.5.2021, non essendo costituita la il giudice designato disponeva la rinnovazione CP_1
della notifica del ricorso ex art. 176 R.D. n. 1775/33; alla successiva udienza del 5.10.2021, il G.D. dichiarava la contumacia di detta resistente, non costituitasi in giudizio.
Depositate le memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., in data 11.9.2022 si costituiva in giudizio la , eccependo preliminarmente il Controparte_1
difetto di legittimazione attiva del ricorrente nonché la propria carenza di legittimazione passiva, in favore del Controparte_3
.
[...]
Nel merito della domanda, eccepiva l'infondatezza della stessa per essere l'evento occorso di natura eccezionale richiamando all'uopo la nota prot. n. 655 del 08.03.2016 dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania
Centrale, la relazione dell'U.O.D. Regionale Servizio Territoriale Provinciale
di Salerno prot. n. 901938 del 28 dicembre 2015 e la delibera della Giunta
Comunale del Comune di Nocera Inferiore n. 296 del 12.11.2015 che aveva riconosciuto lo stato di emergenza e chiesto al Governo italiano la dichiarazione dello stato di calamità naturale.
Contestava, inoltre, la fondatezza della domanda laddove priva dei presupposti previsti dagli artt. 2051 e 2043 c.c. rilevando il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 comma 1 e 2 per essere a conoscenza di tutte le cause determinative dell'esondazione (presenza nell'alveo di rifiuti,
di vegetazione, mancata manutenzione….) e per aver violato la normativa che 6
pone - in capo ai proprietari conduttori dei fondi confinanti con l'alveo -
l'obbligo di manutenzione delle sponde degli argini (ai sensi dell'art. 915 c.c.
nonché art. 12 comma 3 RD 523/1904), l'obbligo di rimozione degli ingombri formatisi sulla superficie di un rivo, colatoio o alveo (ai sensi dell'art. 916 c.c.)
l'obbligo di rispetto di fasce distanza delle coltivazioni oltre 4 metri dall'argine
(art. 96 lett. f) RD 523/1904), e oltre 10 metri così come fissato dall'Autorità
di Bacino. Infine, eccepiva la quantificazione dei danni.
A seguito di successiva ordinanza del 13.9.2022 veniva quindi ammessa ed espletata la prova per testi richiesta dal ricorrente, previa delega al Tribunale di Nocera Inferiore ex art. 203 c.p.c.
All'esito della successiva udienza del 6.6.2023 la causa veniva quindi rinviata per la decisione all'udienza collegiale dell'8.10.2025, per poi essere anticipata all'udienza del 5.3.2025 con decreto dell'8.1.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 13.2.2025, acquisite le note di parte autorizzate, secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., il
Tribunale all'udienza collegiale del 5.3.2025 riservava la causa in decisione.
****************
La domanda è solo in parte fondata, e va quindi accolta nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione formulata dalla resistente in ordine alla legittimazione attiva del ricorrente, la quale risulta provata sia dalla documentazione versata in atti (cfr. visure catastali e atto di donazione allegati alla perizia di parte) che dalla prova testimoniale svolta all'udienza del
14.12.2022, innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, delegato ex art. 203
c.p.c., in cui i testi di parte ricorrente escussi , Controparte_4 Tes_1 7
e (quest'ultimo a conoscenza dei fatti di causa Tes_2 Persona_1
in quanto tecnico incaricato della predisposizione della perizia di parte) hanno confermato che il ricorrente coltivava il fondo indicato nel ricorso all'epoca dell'esondazione.
La legittimazione passiva della resistente verrà, invece, CP_1
delibata infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità
risarcitoria in capo all'ente parte del presente giudizio.
Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda risulta parzialmente fondata, e va accolta per quanto di ragione, nei limiti di seguito indicati.
In punto di fatto, va subito posto in evidenza che alla stregua del predetto esame testimoniale, ai cui più specifici contenuti si rinvia, è rimasto inequivocabilmente accertato, come sostenuto dal ricorrente che in data
29.10.2015, a seguito a precipitazioni atmosferiche, l' CP_2
esondava andando ad invadere il fondo condotto dal ricorrente.
[...]
Il carattere eccezionale dell'evento in questione, eccepito dalla 8
in realtà è già smentito dalla ripetizione pressoché costante di eventi CP_1
di tal genere e, dunque, va senz'altro escluso;
occorre, invero, applicare alla specie l'art. 2051 c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), così che l'ente resistente deve ritenersi responsabile per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano Cass. SS.UU. 25928/11, nonché,
sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche
Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
compete all'ente convenuto (o chiamato in causa) la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent.
n. 2660/13 e Cass., sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Tale onere probatorio non può dirsi assolto nel caso di specie.
Al riguardo, va evidenziato che la a comprova Controparte_1
della presunta eccezionalità dell'evento meteorologico del 29.10.2015, si è
limitata a richiamare e a produrre una nota dell'Autorità di Bacino della
Campania Centrale prot. n. 655 del 8.3.2016, una relazione dell'U.O.D. 9
Regionale Servizio Territoriale Provinciale di Salerno prot. n. 901938 del 28
dicembre 2015 e una delibera della Giunta Comunale del Parte_2
n. 296 del 12/11/2015.
[...]
Ebbene, il richiamo operato dalla alle suddette CP_1
documentazioni non appare idoneo a comprovare l'eccezionalità dell'evento meteorologico in questione, in quanto, oltre ad essere le stesse documentazioni di riscontro a delle istanze di accertamento e di risarcimento del danno proposte da singoli soggetti privati e non direttamente dai ricorrenti, sono prive di alcun riferimento ai tempi di ritorno delle precipitazioni analizzate.
Sul punto, valga precisarsi che il Tribunale Superiore delle acque ha avuto modo di affermare che “In tema di risarcimento danni da esondazione,
un fenomeno si definisce eccezionale – idoneo, quindi, ad interrompere il
nesso causale tra la posizione di garanzia vigente in capo all'amministrazione
e l'evento dannoso verificatosi – a condizione che il tempo di ritorno ad esso
associato sia stimato superiore a 200 anni” (cfr. sentenza n. 265 del
16/09/2016); nel caso di specie nulla di tutto ciò è stato allegato dalla CP_1
[...]
Risulta, invece, accreditato che all'origine dei fatti vi sia una carente attività manutentiva e la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque dell' . Controparte_2
Va aggiunto che non ha, poi, fondamento la difesa della nella CP_1
parte in cui assume che i ricorrenti, quali proprietari dei fondi allagati,
avrebbero potuto e dovuto, ex art. 12 del r.d. n. 523/1904, provvedere alla manutenzione del corso d'acqua confinante. 10
Si tratta, infatti, di una lettura non condivisibile della citata disposizione e di quelle codicistiche (artt. 915 e 916 c.c.).
Come ben noto, infatti, ai sensi dell'art. 12 cit. r.d. n. 523/1904, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati solo alla costruzione di opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde.
Orbene, nell'interpretazione delle norme innanzi indicate, la Suprema
Corte ha più volte affermato che non spetta ai proprietari dei fondi latistanti provvedere alla manutenzione degli argini di un torrente siti al di là del confine della proprietà privata ed appartenenti al demanio e che quindi la responsabilità connessa alla omessa manutenzione di essi compete esclusivamente all'amministrazione, avendo per contro i citati proprietari soltanto l'obbligo di fare e mantenere, nell'ambito ed entro i confini dei propri fondi, le opere minori volte ad impedire all'acqua di penetrarvi (SS. UU. n.
8588/1997; TSAP n. 185/2007).
Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto in quanto trattasi di danni che i ricorrenti avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Deve tuttavia escludersi che l'ente danneggiante, pur in tal senso onerato (v. Cass. sent. n. 23148/2014), abbia dimostrato quali e quanti danni i ricorrenti avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitati ad asserire, in linea del tutto astratta, l'impossibilità di porre in essere 11
l'attività di coltivazione all'interno della fascia di rispetto senza però
specificamente dedurre e, soprattutto, dimostrare se e quanta parte dei fondi coltivati dai ricorrenti insistessero in tale fascia.
Da tali considerazioni consegue il rigetto dell'eccezione articolata dalla CP_1
Tanto chiarito, occorre esaminare la posizione del ricorrente, al fine di valutare la prova dei danni dallo stesso lamentati.
Sul punto deve tenersi presente che la prova di essi può essere ricavata solo dalla documentazione in atti, dalla perizia di parte - redatta dall'architetto
che, sentito come teste, ne ha confermato il contenuto Persona_1
- oltre che dalla deposizione dei testi escussi.
Inutile sarebbe stata l'ammissione di C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute,
dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
Ciò posto, conduceva il fondo esteso mq. 4.795, Parte_1
riportato in catasto al foglio 8 del Comune di Nocera Inferiore particelle 562,
567 e 197.
Il perito di parte, architetto , ha calcolato un Persona_1
danno complessivo pari ad € 35.399,09tenendo conto di varie voci di danno 12
al terreno che devono essere esaminate singolarmente.
La prima riguarda la perdita delle colture: nello specifico, Parte_1
coltivava insalata per una superficie pari a mq 4.795, il cui raccolto
[...]
è stato distrutto o comunque reso non commerciabile a causa della presenza di detriti, sabbia, pietrisco e altri materiali estranei depositati dall'esondazione.
Il perito ha stimato il danno precisando che l'insalata ha un valore unitario di € 2,16 per metro quadro, determinandone l'ammontare in €
10.357,20.
Le cifre indicate dal tecnico per i danni subiti dalle colture non possono essere riconosciute in toto in quanto il ricorrente non ha fornito alcuna prova del quantitativo delle colture concretamente preesistenti all'epoca dell'allagamento e di quelle effettivamente andate perdute.
Al riguardo va precisato che in linea generale, infatti, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito,
il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente
(e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può
riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, 13
esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997).
In riferimento al caso di specie, la valutazione dell'architetto risulta effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base dei Parte_1
prezzi di mercato rilevati dalla CCIAA di Salerno, senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né tale la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi che si sono limitati a riferire che il ricorrente coltivava il fondo per cui è causa e che le colture ivi presenti furono sommerse dalle acque, senza fornire una prova concisa attraverso specifiche indicazioni circa il quantitativo delle colture preesistenti e di quelle irrimediabilmente danneggiate in seguito all'evento alluvionale.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius
registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma
3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al 14
momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
Per le ragioni rappresentate, gli importi indicati dal perito per i danni
alle colture vanno equitativamente ridotti del 60%, riconoscendo al ricorrente l'importo di € 4.142,88.
Quanto alla attività previste per la pulizia del fondo e la disinfestazione
del terreno il consulente ha indicato rispettivamente l'importo di € 7.779,89
ed € 10.069,50, per un totale di € 17.849,39.
Con riferimento a tali specifiche attività va constatato che le dichiarazioni dei testi escussi sono sommarie laddove si riferiscono a generiche operazioni di ripristino e di pulizia del terreno senza fornire alcuna indicazione precisa in merito alla tipologia di attività compiute nel terreno ed ai soggetti che hanno eventualmente eseguito tali operazioni.
La genericità delle dichiarazioni rese dai testi, unitamente all'assenza di fatture o documenti comprovanti l'attività concretamente posta in essere dalle ricorrenti o quanto meno attestanti l'acquisto di prodotti da parte di rivenditori autorizzati, il noleggio di macchinari agricoli eventualmente occorrenti per il compimento di tali attività né l'affidamento di tali lavori a soggetti terzi induce a ritenere che tali attività siano state svolte in economia ragion per cui si riconosce in via equitativa l'importo complessivo su indicato 15
applicando una riduzione del 60% sull'importo complessivo sopra indicato dal perito, giungendosi quindi alla somma di € 7.139,76.
Infine, il perito ha, poi, individuato altri danni per ripristino
dell'impianto irriguo.
In relazione all'impianto di irrigazione, anche se alcuni dei testi ne fanno menzione, in mancanza di documentazione che attesti le relative spese o, comunque, in mancanza di prova rigorosa circa la natura, l'estensione e l'effettivo danneggiamento di quello esistente, nessuna somma può essere riconosciuta.
In conclusione, al ricorrente può quindi essere Parte_1
riconosciuto il risarcimento dei danni nella misura di € 11.282,64 (€ 4.142,88
+ € 7.139,76).
Nessuna somma può, invece, essere riconosciuta al ricorrente a titolo di danni morali per la lesione di interessi costituzionalmente protetti al lavoro
e/o all'abitazione, domanda comunque non specificamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
In continuità con l'orientamento espresso già da questo Trap (es. sent.
n. 4823/2015) e da altri Trap (es. in occasione dei giudizi scaturiti CP_5
dall'esondazione del dell'8.7.2014), va ribadito che non è ravvisabile CP_6
nella specie una lesione della dignità del lavoratore che potrebbe dar luogo al risarcimento del danno morale, giacché si è verificato semplicemente un evento naturale (sia pure dovuto all'omissione delle opportune cautele da parte degli enti preposti) che ha determinato i danni alle colture sopra indicati.
È pacifico, del resto, che non vertendosi in ipotesi di danno derivante da reato e non ricorrendo alcuna ipotesi di risarcibilità del danno morale 16
espressamente prevista dalla legge, tale tipologia di danno potrebbe essere risarcibile solo ove l'interesse leso sia di rango costituzionale, la lesione dell'interesse sia grave ed il danno patito non sia futile (Cass. SS.UU. n.
26972/2008).
Delle citate somme deve rispondere la;
non può, al Controparte_1
riguardo, ricevere seguito l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta.
Va, infatti, evidenziato, come già ritenuto in altre vertenze (cfr. ex
multis le pronunce rese nei giudizi nn. 146/09, 58/10, 60/10, 138/10 e 58/11
R.G.A.C.) che l' non è un'opera idraulica, ai sensi del Controparte_2
r.d. n. 523/1904, bensì un'opera di bonifica, a mente del r.d. n. 215/1993 (cfr.
TSAP sentenza n. 69/1996).
Esso rientra, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, in una 'piattaforma di opere pubbliche' con funzione scolante irrigua (sent. TSAP cit.), per cui alla compete la esecuzione degli CP_1
interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2 co. 2 lett. b r.d. n. 215/1933 e 1
lett. h d.p.r. 11/1972), mentre al compete la manutenzione delle CP_3
opere pubbliche di bonifica regionale (cfr. art. 3 comma 4 n. CP_7
23/1985 e art. 2 co. 3 lett. b dello Statuto del approvato con delibera CP_3
della del 26.11.1986 n. 239/2) (sul punto si veda la Controparte_1
sentenza n. 2734/2019 del TRAP di Napoli).
Pertanto, anche alla stregua della giurisprudenza del TSAP (cfr.
sentenze nn. 67/2006 e 10/2008, rese in analoghe fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli enti in questione), va ritenuto che la legittimamente è CP_1 17
stata chiamata a rispondere per l'eventuale omesso controllo sull'operato del e per l'eventuale omissione della manutenzione straordinaria delle CP_3
opere di bonifica, aventi la funzione di assicurare lo scolo delle acque. Né il quadro normativo è mutato allorché la legge regionale n. 23 dell'11 aprile
1985 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2003.
Anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione è negli stessi termini: la è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla CP_1
delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce
dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa,
ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde
dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (sentenza n.
25928/2011, che ha confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità della , in solido con gli enti consortili, per i danni CP_8
derivati ai proprietari fondiari limitrofi dallo straripamento del fiume Tara,
nell'anno 1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica,
riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla . CP_1
Ne consegue il rigetto dell'eccezione del difetto di legittimazione passiva proposta dalla convenuta a favore del Controparte_3
, nel caso di specie, neppure chiamato in causa.
[...]
Alla stregua delle considerazioni che precedono la CP_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, va condannata al
[...]
pagamento in favore del ricorrente delle somme sopra indicate.
Sull'importo riconosciuto va però calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI - al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento dannoso 18
(29.10.2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è quindi pari ad € 14.905,96 in
favore di oltre agli interessi su tali importi decorrenti Parte_1
al tasso legale dalla data della presente decisione sino al saldo.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio,
tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata accolta solo in parte,
sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse compensate tra le parti nella misura di 1/2; la residua porzione, sulla base del criterio della soccombenza,
va posta a carico della , in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
– tempore, e si liquida di ufficio come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 5.200,00 e fino a € 26.000,00) di cui al
D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge
31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022,
applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione in favore degli Avvocati Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, 19
dichiaratisi antistatari, in uguale misura.
Può infine trovare accoglimento la richiesta di provvisoria esecutività
della sentenza formulata dal ricorrente, posto che la dichiarazione di esecutività è preclusa solo nei confronti delle amministrazioni statali (con previsione di evidente carattere eccezionale e dunque insuscettibile di applicazione estensiva o analogica) e che nella specie non emergono né sono stati invero puntualmente prospettati elementi idonei ad escludere l'opportunità della provvisoria esecuzione.
In un simile contesto deve quindi affermarsi la sussistenza dei presupposti per la chiesta declaratoria di esecutività per effetto della sola istanza in tal senso della parte e ciò in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 205 comma primo R.D. n. 1775/33
nell'ambito di un ordinamento che prevede la generalizzata efficacia esecutiva delle decisioni di primo grado, anche all'esito di cognizione sommaria.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di
Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta -
con ricorso notificato in data 19.10.2020 e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 26.5.2021 - da Parte_1
nei confronti della , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così
provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di per la causale di cui alla parte motiva, Parte_1 20
della somma di € 14.905,96, oltre agli interessi su tali importi decorrenti al tasso legale a far data dalla presente pronuncia e sino al soddisfo;
1) Dichiara compensate tra le parti nella misura di 1/2 le spese e competenze di lite relative al presente procedimento che, per la residua porzione, pone carico della , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, liquidando la stessa in favore di in complessivi in complessivi € 2.632,00, di Parte_1
cui € 132,00 per spese vive ed € 2.500,00 per compensi, oltre rimb.
forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e
Cpa, se dovute, con attribuzione agli avvocati Fabio D'Auria e
Valeria D'Auria, dichiaratisi antistatari;
2) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 205
comma primo R.D. n. 1775/33.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo