Art. 5.
Per i titolari di pensioni contemplate dai precedenti articoli 1 e 3, l'indennita' di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433 , e successive modificazioni, e' soppressa, a decorrere dal 1 luglio 1952, come emolumento a se stante, restando conglobata la quota di tale indennita' relativa al titolare della pensione nelle nuove misure dell'assegno di caroviveri temporaneo stabilite dal precedente art. 4.
Nei riguardi dei titolari di pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di pubblicazione della presente legge, l'eventuale eccedenza tra l'importo delle quote dell'indennita' di caropane per le persone a carico dei titolari stessi ed i miglioramenti stabiliti dai precedenti articoli 1, 2 e 3, e' conservata a titolo di assegno personale non riversibile. A tale assegno si applicano il secondo comma, dell'art. 26 della legge 8 aprile 1952, n. 212 , e l'ultimo comma dell' art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143 .
Parimenti, nei riguardi dei titolari di pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1954, sara' conservata, a titolo di assegno personale da riassorbire in occasione di successivi miglioramenti, la eventuale differenza tra l'importo annuo netto del trattamento di quiescenza spettante prima dell'entrata in vigore della presente legge e quello, corrispondente, risultante dopo l'applicazione dei precedenti e del presente articolo.
Per i titolari di pensioni contemplate dai precedenti articoli 1 e 3, l'indennita' di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433 , e successive modificazioni, e' soppressa, a decorrere dal 1 luglio 1952, come emolumento a se stante, restando conglobata la quota di tale indennita' relativa al titolare della pensione nelle nuove misure dell'assegno di caroviveri temporaneo stabilite dal precedente art. 4.
Nei riguardi dei titolari di pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di pubblicazione della presente legge, l'eventuale eccedenza tra l'importo delle quote dell'indennita' di caropane per le persone a carico dei titolari stessi ed i miglioramenti stabiliti dai precedenti articoli 1, 2 e 3, e' conservata a titolo di assegno personale non riversibile. A tale assegno si applicano il secondo comma, dell'art. 26 della legge 8 aprile 1952, n. 212 , e l'ultimo comma dell' art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143 .
Parimenti, nei riguardi dei titolari di pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1954, sara' conservata, a titolo di assegno personale da riassorbire in occasione di successivi miglioramenti, la eventuale differenza tra l'importo annuo netto del trattamento di quiescenza spettante prima dell'entrata in vigore della presente legge e quello, corrispondente, risultante dopo l'applicazione dei precedenti e del presente articolo.