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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/07/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5299/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5299/2022 promossa da:
(C.F. e Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PILATO Parte_1 P.IVA_2
ALFONSO, elettivamente domiciliate in VIA G. RANDACCIO 8 20145 MILANO presso il difensore avv. PILATO ALFONSO
- ATTRICI - contro già (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_3
SCALA ALESSIO, elettivamente domiciliata in VIA TANSILLO 9 NOLA presso il difensore avv.
SCALA ALESSIO
- CONVENUTA -
Oggetto: Cessione di crediti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le attrici così concludono:
“Voglia l'On.le Tribunale disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così giudicare: in via principale:
- condannare C.F. , con sede legale in Roma, Via Belisario n. 7, in Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante, al pagamento di:
pagina 1 di 13 a) € 245.337,12, oltre eventuali interessi ex art. 231/2022 dall'01.06.2022 al saldo, in favore di
, con riferimento al credito ricevuto in cessione da Parte_2
Tricomef S.p.A. e portato dalla fattura n. 206/2021;
b) € 799.710,00 oltre eventuali interessi ex art. 231/2022 dall'01.06.2022 al saldo, in favore di
con riferimento ai crediti ricevuti in cessione da Parte_2
e portati dalle fatture nn. 190/2021 e 191/2021; Parte_3 in via subordinata:
- nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, vista anche la dichiarazione di insolvenza di Tricomef agli atti, ritenere e dichiarare che è comunque tenuta al Controparte_2 risarcimento del danno arrecato alle odierne attrici per l'affidamento ingenerato attraverso il riconoscimento di debito di cui alla pec del 12.01.2022, ore 12.18, con il quale la stessa debitrice ceduta si era impegnata al pagamento – ai sensi dell'art. 1988 c.c., senza riserve o eccezioni – dei crediti poi ceduti alle odierne attrici da Tricomef S.p.A. e, conseguentemente, condannare parte convenuta al pagamento dei seguenti importi:
a) € 220.803,41 in favore di con riferimento Parte_2 all'anticipazione erogata per la cessione del credito portato dalla fattura n. 206/2021, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs 231/2002 dal 12.01.2022 al saldo e penale contrattuale;
b) € 719.739,00 in favore di , con riferimento alle Parte_2 anticipazioni erogate per la cessione dei crediti portati dalle fatture nn. 190/2021 e 191/2021, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs 231/2002 dal 12.01.2022 al saldo e penale contrattuale;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi difensivi”.
La convenuta osì conclude: Controparte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
In primis: accertare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 co.1 d.lgs. n.28/10 e/o concedere termine per l'esperimento della procedura;
In via preliminare: disporre il differimento della prima udienza fissata per il giorno 08/09/2022 e fissare, ai sensi dell'art.
269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo Tricomef S.p.A. C.F.
, con sede legale in Sala Bolognese (BO), Via Dei Pioppi n. 6 nel rispetto dei termini di P.IVA_4 cui all'art. 163-bis c.p.c.
In via principale e nel merito: rigettare la domanda della parte attrice svolta perché destituita di ogni fondamento per quanto già pagina 2 di 13 esposto e condannare il terzo al risarcimento del danno subito dalla convenuta.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, condannare il terzo Tricomef
s.p.a. a risarcire e comunque a tenere indenne la convenuta da ogni effetto pregiudizievole e, CP_2 per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento di ogni somma ritenuta dovuta alle attrici.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
FATTO E DIRITTO
1.
Con citazione ritualmente notificata (d'ora in Parte_4 poi , con sede legale in Lussemburgo, e Parte_2 Parte_4
(d'ora in poi , con sede in Lussemburgo, convenivano in giudizio,
[...] Parte_2 dinanzi a questo Tribunale, e esponendo: Controparte_3 Controparte_2
- di essere fondi di investimento che, nell'ambito della loro attività, avevano aderito ai servizi offerti dalla piattaforma Workinvoice s.r.l., tramite la quale gli operatori economici professionali si rendono cessionari di crediti d'impresa;
- che, nel contesto di tale operatività, si erano rese cessionarie dei crediti originariamente vantati dalla società TR nei confronti della società , portati dalla fattura n. 206/2021, per CP_2 complessivi € 245.337,12, ceduta a e dalle fatture n.ri 190/2021, per complessivi € Parte_2
394.060,00, e 191/2021, per complessivi € 405.650,00, cedute a relativi a forniture Parte_2 già eseguite nel mese di novembre 2021 (come da DDT debitamente sottoscritti dalla destinataria: doc.
9) e derivanti dal contratto del 10 ottobre 2021 di concessione di vendita in esclusiva firmato dalla cedente e dalla debitrice, nel cui contesto, veniva espressamente pattuita tra le parti la competenza esclusiva del foro di Bologna per qualsiasi controversia (doc. 10);
- che, prima di procedere con l'acquisto dei crediti ed erogare in favore della cedente le relative anticipazioni in data 12 gennaio 2022, alle ore 12,35, esse istanti avevano ricevuto, tramite pec del 12 gennaio 2022, ore 12,18, una comunicazione con la quale la stessa si riconosceva CP_2 debitrice e si impegnava al pagamento alla scadenza (31 maggio 2022), ai sensi dell'art. 1988 c.c., in favore di esse istanti con riferimento ai crediti oggetto delle cessioni;
- che, nell'attesa di ricevere il pagamento dei crediti, la piattaforma Workinvoice aveva ricevuto la pec del 12 aprile 2022 con la quale la debitrice ceduta aveva rimesso la denuncia-querela sporta il 31 marzo
2022, con la quale lamentava la mancata consegna della merce ordinata e di essere stata vittima di un pagina 3 di 13 raggiro da parte di tale e della TR S.p.A. (doc. 14); _1
- che esse istanti avevano subito inviato, in data 15 aprile 2022, una pec ad entrambe le società per chiedere chiarimenti in merito ai fatti narrati nella denuncia;
- che nessun riscontro a tale comunicazione era pervenuto né dalla debitrice né dalla cedente.
Sulla base di tali premesse, le attrici, ponendo in rilievo l'assenza di riscontri e le contraddittorie condotte della cedente e della debitrice ceduta, chiedevano in via principale la condanna della convenuta al pagamento dei crediti ceduti sulla base della documentazione attestante CP_2 la sottoscrizione del contratto, le cessioni dei crediti portati dalle fatture n.ri 190, 191 e 206 emesse dalla società TR nel novembre 2021 e la regolare ricezione della merce in forza dei documenti di trasporto sottoscritti dalla debitrice, oltre che del riconoscimento del debito e della contestuale promessa di pagamento trasmessi sempre dalla debitrice ceduta;
in via subordinata, per l'ipotesi di prova da parte della debitrice della falsità dei documenti di trasporto e dell'insussistenza dei crediti ceduti, chiedevano che la società TR venisse condannata alla restituzione delle anticipazioni dei corrispettivi erogati in ragione della cessione degli inesistenti crediti, ai sensi degli artt. 1266 e
1487, comma 2, c.c., e che venisse accertato che, in caso di mancato spontaneo pagamento del dovuto da parte della società TR o di infruttuoso tentativo di escussione, la convenuta CP_2 sarebbe stata tenuta (“sarà tenuta”) a risarcire il danno subito da esse istanti, costituito dalla
[...] mancata restituzione delle anticipazioni erogate in favore della cedente e causato dal legittimo affidamento ingenerato con la promessa di pagamento trasmessa dalla debitrice a mezzo pec in data 12 gennaio 2022, ore 12,18 “a cui (era) conseguita, alle ore 12,35, l'erogazione in favore di Tricomef
S.p.A. di € 220.803,41 con riferimento al credito portato dalla fattura n. 206/2021, € 354.654,00 con riferimento al credito portato dalla fattura n. 190/2021 ed € 365.085,00 con riferimento al credito portato dalla fattura n. 191/2021, con evidente responsabilità della debitrice ceduta per il danno che le cessionarie dovessero patire”.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio sia la società CP_1
(già d'ora in avanti sia la società
[...] Controparte_2 CP_2 Controparte_3
3.
La società eccepiva, in rito, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della CP_2 procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del D.lgs. 28/2010, avendo la controversia ad oggetto “cessioni di credito ad una banca”. pagina 4 di 13 Nel merito deduceva di essere stata contattata, nel settembre 2021, da che, per Persona_2 conto della società TR, aveva proposto l'acquisto del prodotto per l'ossigenazione dei capelli
Oxy Station Bag 4.0; di avere poi deciso, dopo avere verificato la possibilità di rivendita del prodotto, di ordinare la merce alla società TR che aveva emesso varie fatture, fra le quali quelle in questione, per un importo di complessivi € 2.843.444,24; di avere in seguito ricevuto comunicazione da parte di tale società, in difficoltà finanziaria, dell'intenzione di “cedere le fatture 206 – 190 – 191 per un totale di euro 1.045.047 alla società con sede in Luxembourg al fine di Parte_2 ottenere subito fondi disponibili”; di avere prestato adesione, tramite il proprio legale rappresentante
, a tale cessione;
di non avere tuttavia ricevuto, una volta “formalizzati gli accordi tra Testimone_1 le parti”, la consegna della merce oggetto di compravendita.
Evidenziava, quindi, che, dopo avere sollecitato la consegna, senza ricevere nulla, ed essendosi il reso irreperibile, si era trovata esposta sia nei confronti della propria cliente RE s.r.l. _1
(che avrebbe dovuto fare da promotore con i centri estetici in Campania) sia nei confronti delle attrici.
Dichiarava, inoltre, di disconoscere “espressamente i DDT prodotti da parte attrice in quanto gli stessi non (recavano) la firma autografa del rapp.te legale né di altro soggetto riferibile alla società”, dei quali contestava la valenza per una serie di incongruenze a suo dire facilmente rilevabili dalle cessionarie dei crediti;
rilevava di essere stata vittima di raggiro da parte del e della società _1
TR (tanto che, in relazione ai fatti esposti, era stata presentata querela alla Procura della
Repubblica); e deduceva di avere ricevuto dal il documento cartaceo contenente la _1 ricognizione del debito del 12 gennaio 2022 (poi effettivamente dall inviato tramite pec “al Tes_1 fine di confermare l'esistenza delle fatture e del debito ma con la consapevolezza di non aver mai ricevuto la merce”), dichiarando che tale documento non era mai stato sottoscritto dall' o da Tes_1 persona da lui delegata e che la firma non era riferibile allo stesso, disconoscendo così espressamente la firma ed aggiungendo, quanto a tale invio, “che il sig. con fare ambiguo, dapprima _1 rassicurava il sig. sul fatto che nulla avrebbe dovuto pagare fintanto che non Testimone_1 arrivava la merce e dall'altro lo costringeva minacciando di depositare istanza di fallimento contro la el caso in cui non avesse inviato il file contente scansione della ricognizione di debito vista la CP_2
Contr notevole esposizione debitoria della nei confronti della Tricomef” (si legge, inoltre, nella comparsa: “A riprova di ciò, l'atto di ricognizione di debito si ribadisce è stato inviato dalla pec della società ma non è riferibile al rappresentante legale in quanto non vergato di suo pugno”: cfr. pag. 10 della comparsa).
La convenuta concludeva, quindi, chiedendo, in rito, che venisse accertata e dichiarata CP_2
pagina 5 di 13 l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del “tentativo obbligatorio di mediazione”,
e, in via preliminare, che venisse disposto lo spostamento dell'udienza per consentire la chiamata in causa del terzo (società TR). Nel merito, chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda attrice, con condanna del terzo al risarcimento dei danni subiti;
in via subordinata, chiedeva, per l'ipotesi di accoglimento della domanda attrice, la condanna del terzo (società TR), al risarcimento e comunque a tenerla indenne da ogni effetto pregiudizievole, con condanna della società
TR al pagamento di ogni somma ritenuta dovuta alle attrici.
4.
In giudizio si costituiva anche la convenuta TR che preliminarmente “aderiva” alla domanda proposta in principale dalle attrici nei confronti della convenuta e deduceva, per contro, CP_2
l'infondatezza della domanda dalle stesse proposta in via subordinata nei suoi confronti.
In particolare, la convenuta TR premetteva di essere società operante nel campo della cosmetica professionale, occupandosi della commercializzazione di strumenti ad uso estetico e relativi prodotti, e di avere ricevuto da richiesta di concessione in esclusiva per i territori di Lazio, CP_2
Sicilia, Francia e Svizzera. Deduceva di avere sottoscritto con la convenuta in data 10 ottobre CP_2
2021, contratto per la vendita in esclusiva, da parte di quest'ultima, dei dispositivi OXY STATION e
OXY BAG. Rilevava che la i era obbligata ad acquistare, entro il 31 novembre 2021, i prodotti CP_2 per un totale di € 2.500.000,00; che, in base all'accordo, erano state emesse le fatture in questione del
16 novembre 2021 (in seguito cedute tramite la piattaforma Workinvoice s.r.l.); e che il 25 novembre
2021, con i DDT n.ri 1490, 1496 e 1497/00, erano stati consegnati i prodotti, anche se l'acquirente aveva chiesto di soprassedere alla consegna di merce ulteriore. Richiamava, contestando le affermazioni della società ritenute calunniose, le disposizioni del contratto di adesione alla CP_2 piattaforma Workinvoice e dell'accordo fra le parti, secondo cui il cedente non assumeva alcuna garanzia di solvibilità dell'impresa debitrice ex art. 1267 c.c. e che pertanto ogni rischio restava a carico del cessionario, non trovando applicazione le disposizioni di cui all'art. 1267 c.c.. Contestava infine l'applicabilità degli artt. 1266 e 1487 c.c. per essere i crediti ceduti, al tempo della cessione, esistenti. Eccepiva, in ogni caso, l'incompetenza per territorio in forza di clausola che prevedeva quale foro esclusivo quello di Milano.
La convenuta TR concludeva, quindi, chiedendo il rigetto delle domande proposte dalle attrici nei suoi confronti.
5.
pagina 6 di 13 Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., ed ammesse le prove orali dedotte dalle parti (nei limiti di cui all'ordinanza ammissiva), in data 14 febbraio 2023 (prima dell'assunzione della prova orale) il procuratore delle attrici depositava comunicazione via pec pervenuta dalla convenuta con i CP_2 relativi allegati.
Espletate le prove orali, in data 14 marzo 2023, a seguito della documentata dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della convenuta TR del 21 febbraio 2023 (cfr. nota depositata dal procuratore delle attrici in data 3 marzo 2023), veniva dichiarata l'interruzione del processo.
Depositato dalle attrici ricorso in riassunzione nei confronti della sola convenuta e CP_2 fissata udienza di prosecuzione, il procuratore della convenuta epositava istanza di rimessione CP_2 in termini in relazione alle note di credito già prodotte dalle attrici con la nota del 3 marzo 2023, “a storno della fattura n. 190/VE e della fattura n. 191/VE”, per complessivi € 799.710,00 oggetto della cessione all'attrice III. Pt_2
All'udienza del 28 settembre 2023 il procuratore delle attrici evidenziava come la causa non fosse stata riassunta nei confronti della liquidazione giudiziale della convenuta TR, avendo presentato domanda di ammissione al passivo con riferimento alle fatture n. 190 e 191 (ossia quelle per le quali vi era stata successiva emissione di note di credito da parte della società TR in bonis) e dava atto di aver depositato la documentazione proveniente dalla liquidazione con stato passivo esecutivo ed ammissione del credito con riserva degli eventuali incassi conseguenti alle domande proposte, nel presente giudizio, nei confronti della convenuta reiterando le istanze istruttorie sulle quali non CP_2 vi era stata pronuncia;
mentre il procuratore della società riportandosi alla comparsa di CP_2 costituzione, prendeva atto del deposito, ad opera delle attrici, in data 14 febbraio 2023 delle due note di credito emesse dalla società TR, rinunciando, quindi, all'istanza di remissione in termini.
Ritenuta la causa matura per la decisione e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con successiva rimessione sul ruolo per esigenze di riorganizzazione;
mutato il giudice e disposta l'anticipazione dell'udienza, i procuratori dell'attrice e della convenuta precisavano le conclusioni, come in epigrafe, all'udienza del 17 aprile 2025; a tale udienza CP_2 venivano assegnati il termine di giorni 40 per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriore termine di 20 giorni per le memorie di replica.
* * *
6.
pagina 7 di 13 Premesso che il presente giudizio, a seguito dell'interruzione disposta per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della convenuta TR (cfr. documentazione depositata da parte attrice in data 3 marzo 2023), è stato riassunto nei confronti della sola convenuta
(debitore ceduto), giova osservare che verranno esaminate unicamente le domande proposte CP_2 dalle attrici nei confronti di tale ultima società; con la precisazione che nella specie si verte (non già in tema di rinuncia alla domanda ma) di trasferimento nella sede propria (procedura di liquidazione giudiziale) della domande non più proponibili nel presente giudizio per effetto della declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale.
7.
Tanto premesso, va allora esaminata, in via preliminare, l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata, fin dalla iniziale costituzione in giudizio, dalla convenuta sul rilievo che, a detta CP_2 della convenuta, si verterebbe in ipotesi di mediazione obbligatoria per la qualità delle società attrici.
L'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria va senza dubbio disattesa.
Ed invero, nella specie, la controversia, avuto riguardo al petitum, non attiene a rapporto bancario, ma a contratto di fornitura nel rapporto intercorrente tra la cessionaria ed il debitore ceduto. Anche a voler far riferimento ai contratti di cessione dei crediti vantati dalla società TR (cedente) nei confronti della società (debitore ceduto), attraverso la piattaforma Workinvoice, si tratterebbe, CP_2 comunque, come ben evidenziato dalle attrici, di contratti di cessione di crediti di impresa (c.d. factoring), caratterizzati da propria causa atipica (trasferimento al cessionario della proprietà dei crediti ceduti ed eventuale finanziamento del cedente attraverso l'erogazione da parte del cessionario di anticipazioni dei corrispettivi), non rientranti nella definizione di contratti “bancari e finanziari” a cui fa riferimento il d.lgs 28/2010.
In altri termini, a prescindere dalla qualità delle cessionarie (Fondi di investimento esteri), il rapporto in esame non è ricompreso nelle previsioni di cui all'art. 5 del d.lgs. 28/2010 che impongono l'esperimento della mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda.
E posto che le disposizioni di legge che limitano l'accesso alla giurisdizione hanno natura eccezionale e sono di stretta interpretazione, l'operatività delle norme in materia di mediazione obbligatoria va allora circoscritta ai casi in cui il rapporto, che rientra in una delle materie previste dall'art. 5 del d.lgs.
28/2010, sia l'oggetto immediato della controversia e debba, quindi, essere accertato in via principale.
8. pagina 8 di 13 Disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta e passando al merito della CP_2 domanda, va premesso che le attrici, in via principale, hanno proposto domanda di condanna della convenuta al pagamento della somma di € 245.337,12, oltre interessi ex art. 231/2022 dall'1 CP_2 giugno 2022 al saldo, in favore di con riferimento al credito ricevuto in cessione da Parte_2
TR e “portato” dalla fattura n. 206/2021, ed al pagamento della somma di € 799.710,00, oltre interessi ex art. 231/2022 dall'1 giugno 2022 al saldo, in favore di con riferimento al Parte_2 credito ricevuto in cessione da TR e “portato” dalle fatture n.ri 190/2021 e 191/2021.
E assumono di essere tuttora creditrici di tali importi, nei confronti della convenuta sul rilievo CP_2 che la cessione sarebbe valida ed efficace, non potendo la convenuta sollevare eccezioni relative al rapporto, in forza dell'intervenuto riconoscimento di debito e della promessa di pagamento di cui alla dichiarazione allegata alla comunicazione inviata, tramite piattaforma Workinvoice, in data 12 gennaio
2021 ad ore 12,18.
La convenuta contesta, per contro, la debenza di tali somme deducendo di non avere mai CP_2 ricevuto la merce di cui alle citate fatture dalla cedente (il credito) TR, e prospettando anzi una sorta di raggiro (anche se la querela all'epoca presentata nei confronti della società TR è stata successivamente oggetto di remissione): in particolare, la convenuta, nell'affermare di non avere mai ricevuto la merce, ha “disconosciuto” i documenti di trasporto prodotti dalle attrici (ed evidentemente facenti parte della documentazione contrattuale delle cessioni dei crediti), negando altresì la riferibilità al legale rappresentante o ad altri referenti della delle sottoscrizioni CP_2 apposte in calce ai DDT (a suo dire all'evidenza privi delle caratteristiche proprie di tali documenti), ed ha altresì espressamente “disconosciuto” la sottoscrizione in calce alla dichiarazione di riconoscimento di debito e promessa di pagamento di cui al doc. 13 (e, segnatamente, allegato alla pec del 12 gennaio
2022 di cui al doc. 13 di parte attrice), affermando la non riferibilità di tale sottoscrizione a Tes_1
legale rappresentante della società
[...] CP_2
Al riguardo, va peraltro subito evidenziato che la convenuta non ha negato l'invio di tale CP_2 comunicazione destinata alle società attrici (cessionarie del credito) – e del resto è chiara la provenienza della pec dalla società – né il legale rappresentante della società a negato CP_2 CP_2 di avere consapevolmente inviato la dichiarazione con quel (chiaro) contenuto (di riconoscimento di debito e promessa di pagamento), ma si è limitata a disconoscere la sottoscrizione negando che si tratti di sottoscrizione a questi riferibile.
Tale ultima circostanza (invio alle attrici della comunicazione in questione) deve, dunque, ritenersi pacifica e non contestata sulla base delle difese della stessa convenuta (cfr. comparsa di CP_2 pagina 9 di 13 costituzione), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c..
Ciò posto, le conseguenze sono, peraltro, diverse, alla luce dell'istruttoria svolta, in relazione alla cessione del credito di cui alla fattura n. 206/2021 all'attrice da un lato, ed alla Parte_2 cessione dei crediti di cui alle fatture n.ri 190 e 191/2021 all'attrice Parte_2
8.1
Ed invero, relativamente al credito di cui alla prima fattura (fattura n. 206/2021), ceduto all'attrice l'invio del documento da parte della società (prodotto dalle attrici con Parte_2 CP_2 il doc. 13) vale senza dubbio, e a prescindere dall'autografia o meno della sottoscrizione del legale rappresentante della società , ad integrare gli estremi del riconoscimento di debito. CP_2
Conformemente al condivisibile orientamento della Suprema Corte, “il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma, può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo (…)” (cfr. Cass. 9097/2018).
E se è atto idoneo anche un atto compiuto per diversa finalità, tale è senza dubbio anche l'invio – consapevole – di un atto contenente chiara ricognizione di debito, da parte del legale rappresentante della società debitrice, a prescindere dalla riferibilità o meno allo stesso della sottoscrizione.
A fronte di tale riconoscimento di debito la convenuta (debitore ceduto) non ha provato CP_2
l'inesistenza del credito, posto che le note di credito prodotte (emesse dalla società TR, ora in liquidazione giudiziale) attengono ai diversi crediti di cui alle fatture n.ri 190 e 191/2021; mentre, nel contrasto delle versioni del cedente e del debitore (circa la natura fittizia o meno dei documenti di trasporto e circa l'interpretazione dello scambio di mail e relativi allegati del 12 gennaio 2021: cfr. doc.
2 prodotto dalla società TR nel corso del giudizio con la memoria del 5 settembre 2022), non può ritenersi raggiunta la prova dell'asserita insussistenza del credito portato dalla fattura n. 206/2021.
D'altro canto, depone in senso contrario a quello voluto dalla convenuta (debitore ceduto) CP_2 proprio la circostanza che per gli altri crediti oggetto di cessione (ossia per i crediti di cui alle fatture n.ri 190 e 191/2021) la stessa società TR abbia emesso, nel mese di aprile 2021, note di credito con la dicitura “storno totale per errata fatturazione” (cfr. documenti prodotti con la nota di parte attrice in data 14 febbraio 2023) e che per la fattura n. 206/2021 nessuna nota di credito sia stata, invece, emessa.
Né elementi in un senso o nell'altro possono desumersi dalle deposizioni dei testi e Testimone_2 pagina 10 di 13 , indotti dalla società TR e sentiti all'udienza del 14 febbraio 2023, posto Testimone_3 che, mentre il secondo si è limitato ad affermare di avere aiutato il in un paio di occasioni, a Tes_2 caricare “del materiale su mezzi”, dichiarando peraltro di non ricordare “altro nello specifico”, il primo ha reso una deposizione del tutto inattendibile, a fronte delle note di credito di cui si è già detto, emesse dalla stessa società TR (e attestanti lo “storno totale per errata fatturazione” in relazione alle fatture n.ri 190 e 191/2021).
Va allora richiamato l'orientamento secondo cui la “promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (Cass. 2091/2022).
Orbene, alla luce delle predette risultanze e considerazioni, non può ritenersi che la convenuta CP_2 abbia fornito la prova – sulla stessa gravante – dell'inesistenza del rapporto sottostante;
con l'effetto che, in accoglimento della domanda proposta in via principale dall'attrice la Parte_2 convenuta va condannata al pagamento, in favore di quest'ultima, della somma di complessivi CP_2
€ 245.337,12.
Su tale somma spettano all'attrice gli interessi ai sensi del d.lgs. 231/2022 dall'1 Parte_2 giugno 2022 (ossia dal giorno successivo alla scadenza della fattura n. 206/2021) all'effettivo saldo.
8.2
Per quanto riguarda, invece, la domanda proposta, in via principale, dall'attrice nei Parte_2 confronti della convenuta va osservato che, come si è già sopra evidenziato, dalla CP_2 documentazione prodotta dalla stessa parte attrice risulta l'emissione, da parte della società cedente, in data 19 aprile 2022 di due note di credito concernenti rispettivamente la fattura n. 190/21 e la fattura n.
191/21 a titolo di “storno totale per errata fatturazione”: per tali fatture vi è dunque la prova dell'inesistenza dei crediti vantati dall'attrice con il conseguente superamento della Parte_2 pagina 11 di 13 presunzione derivante dal riconoscimento di debito.
Con l'effetto che la domanda (proposta da III) non appare meritevole di accoglimento. Pt_2
8.3
Stante il rigetto della domanda proposta in via principale, va esaminata quella proposta dall'attrice
III – sempre nei confronti della convenuta in via subordinata. Pt_2 CP_2
Orbene, la domanda così come proposta (e modificata solo a seguito dell'interruzione del giudizio per l'intervenuta declaratoria di liquidazione giudiziale) è inammissibile, trattandosi di domanda modificata oltre le preclusioni maturate.
Del resto, la domanda originaria (così formulata: “in caso di accoglimento della domanda subordinata di condanna di Tricomef S.p.A. alla restituzione delle anticipazioni erogate, ritenere e dichiarare che, in caso di inadempimento o infruttuoso tentativo di escussione della cedente, è tenuta al CP_2 risarcimento del danno arrecato a e Parte_2 [...]
per l'affidamento ingenerato dalla promessa di pagamento del Parte_2
12.01.2022, pari rispettivamente ad € 220.803,41 ed € 719.739,00 oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 dal 12.01.2022 al saldo”), oltre ad essere diversa nella sua formulazione rispetto alla domanda proposta in sede di precisazione delle conclusioni (“nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, vista anche la dichiarazione di insolvenza di Tricomef agli atti, ritenere e dichiarare che
è comunque tenuta al risarcimento del danno arrecato alle odierne attrici per Controparte_2
l'affidamento ingenerato attraverso il riconoscimento di debito di cui alla pec del 12.01.2022, ore
12.18, con il quale la stessa debitrice ceduta si era impegnata al pagamento – ai sensi dell'art. 1988
c.c., senza riserve o eccezioni – dei crediti poi ceduti alle odierne attrici da Tricomef S.p.A. e, conseguentemente, condannare parte convenuta al pagamento dei seguenti importi: a) € 220.803,41 in favore di con riferimento all'anticipazione erogata Parte_2 per la cessione del credito portato dalla fattura n. 206/2021, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs
231/2002 dal 12.01.2022 al saldo e penale contrattuale;
b) € 719.739,00 in favore di
[...]
, con riferimento alle anticipazioni erogate per la cessione dei Parte_2 crediti portati dalle fatture nn. 190/2021 e 191/2021, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs 231/2002 dal 12.01.2022 al saldo e penale contrattuale”), appariva anche inammissibile, trattandosi di domanda condizionata per la quale non è appunto ammissibile una pronuncia di condanna, anche in ragione della necessità di accertamenti ulteriori rispetto al verificarsi o meno della condizione. Ciò, in ogni caso, non preclude la proposizione di autonoma domanda in tal senso in altro giudizio, alla quale non osta la mera pronuncia di inammissibilità adottata in questa sede. pagina 12 di 13 9.
Deve invece ritenersi rinunciata la domanda di condanna formulata dalla convenuta nei CP_2 confronti della società TR (riproposta con la precisazione delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione) – domanda che sarebbe in ogni caso improcedibile – dato il tenore della prima comparsa conclusionale.
10.
Stante l'esito del giudizio e considerata l'unicità della difesa delle attrici che hanno agito congiuntamente nei confronti della convenuta sia pure ciascuna per il proprio credito, CP_2 sussistono i presupposti per compensare per un terzo le spese processuali tra le parti e la convenuta va conseguentemente condannata alla rifusione, in favore di parte attrice, degli altri due terzi delle spese stesse che, per tale quota, vanno liquidate – avuto riguardo al valore della domanda accolta e considerati i parametri medi – in complessivi € 10.526,00, di cui € 1.124,00 per anticipazioni ed €
9.402,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda proposta in via principale dall'attrice Parte_2
, condanna la convenuta (già al
[...] Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in favore della predetta attrice, della somma di complessivi € 245.337,12, con gli interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002 dall'1 giugno 2022 all'effettivo saldo;
2) rigetta la domanda proposta in via principale dall'attrice Parte_2
nei confronti della convenuta già ;
[...] Controparte_1 Controparte_2
3) dichiara inammissibile la domanda proposta in via subordinata dall'attrice
[...]
nei confronti della convenuta (già Parte_2 Controparte_1
; Controparte_2
4) dichiara compensate nella misura di un terzo le spese processuali tra le parti e condanna la convenuta alla rifusione, in favore di parte attrice, degli altri due terzi delle spese Controparte_2 stesse che, per tale quota, liquida in complessivi € 10.526,00, di cui € 1.124,00 per anticipazioni ed €
9.402,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Bologna 16 luglio 2025
IL GIUDICE
dott. Alessandra Cardarelli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5299/2022 promossa da:
(C.F. e Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PILATO Parte_1 P.IVA_2
ALFONSO, elettivamente domiciliate in VIA G. RANDACCIO 8 20145 MILANO presso il difensore avv. PILATO ALFONSO
- ATTRICI - contro già (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_3
SCALA ALESSIO, elettivamente domiciliata in VIA TANSILLO 9 NOLA presso il difensore avv.
SCALA ALESSIO
- CONVENUTA -
Oggetto: Cessione di crediti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le attrici così concludono:
“Voglia l'On.le Tribunale disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così giudicare: in via principale:
- condannare C.F. , con sede legale in Roma, Via Belisario n. 7, in Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante, al pagamento di:
pagina 1 di 13 a) € 245.337,12, oltre eventuali interessi ex art. 231/2022 dall'01.06.2022 al saldo, in favore di
, con riferimento al credito ricevuto in cessione da Parte_2
Tricomef S.p.A. e portato dalla fattura n. 206/2021;
b) € 799.710,00 oltre eventuali interessi ex art. 231/2022 dall'01.06.2022 al saldo, in favore di
con riferimento ai crediti ricevuti in cessione da Parte_2
e portati dalle fatture nn. 190/2021 e 191/2021; Parte_3 in via subordinata:
- nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, vista anche la dichiarazione di insolvenza di Tricomef agli atti, ritenere e dichiarare che è comunque tenuta al Controparte_2 risarcimento del danno arrecato alle odierne attrici per l'affidamento ingenerato attraverso il riconoscimento di debito di cui alla pec del 12.01.2022, ore 12.18, con il quale la stessa debitrice ceduta si era impegnata al pagamento – ai sensi dell'art. 1988 c.c., senza riserve o eccezioni – dei crediti poi ceduti alle odierne attrici da Tricomef S.p.A. e, conseguentemente, condannare parte convenuta al pagamento dei seguenti importi:
a) € 220.803,41 in favore di con riferimento Parte_2 all'anticipazione erogata per la cessione del credito portato dalla fattura n. 206/2021, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs 231/2002 dal 12.01.2022 al saldo e penale contrattuale;
b) € 719.739,00 in favore di , con riferimento alle Parte_2 anticipazioni erogate per la cessione dei crediti portati dalle fatture nn. 190/2021 e 191/2021, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs 231/2002 dal 12.01.2022 al saldo e penale contrattuale;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi difensivi”.
La convenuta osì conclude: Controparte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
In primis: accertare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 co.1 d.lgs. n.28/10 e/o concedere termine per l'esperimento della procedura;
In via preliminare: disporre il differimento della prima udienza fissata per il giorno 08/09/2022 e fissare, ai sensi dell'art.
269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo Tricomef S.p.A. C.F.
, con sede legale in Sala Bolognese (BO), Via Dei Pioppi n. 6 nel rispetto dei termini di P.IVA_4 cui all'art. 163-bis c.p.c.
In via principale e nel merito: rigettare la domanda della parte attrice svolta perché destituita di ogni fondamento per quanto già pagina 2 di 13 esposto e condannare il terzo al risarcimento del danno subito dalla convenuta.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, condannare il terzo Tricomef
s.p.a. a risarcire e comunque a tenere indenne la convenuta da ogni effetto pregiudizievole e, CP_2 per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento di ogni somma ritenuta dovuta alle attrici.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
FATTO E DIRITTO
1.
Con citazione ritualmente notificata (d'ora in Parte_4 poi , con sede legale in Lussemburgo, e Parte_2 Parte_4
(d'ora in poi , con sede in Lussemburgo, convenivano in giudizio,
[...] Parte_2 dinanzi a questo Tribunale, e esponendo: Controparte_3 Controparte_2
- di essere fondi di investimento che, nell'ambito della loro attività, avevano aderito ai servizi offerti dalla piattaforma Workinvoice s.r.l., tramite la quale gli operatori economici professionali si rendono cessionari di crediti d'impresa;
- che, nel contesto di tale operatività, si erano rese cessionarie dei crediti originariamente vantati dalla società TR nei confronti della società , portati dalla fattura n. 206/2021, per CP_2 complessivi € 245.337,12, ceduta a e dalle fatture n.ri 190/2021, per complessivi € Parte_2
394.060,00, e 191/2021, per complessivi € 405.650,00, cedute a relativi a forniture Parte_2 già eseguite nel mese di novembre 2021 (come da DDT debitamente sottoscritti dalla destinataria: doc.
9) e derivanti dal contratto del 10 ottobre 2021 di concessione di vendita in esclusiva firmato dalla cedente e dalla debitrice, nel cui contesto, veniva espressamente pattuita tra le parti la competenza esclusiva del foro di Bologna per qualsiasi controversia (doc. 10);
- che, prima di procedere con l'acquisto dei crediti ed erogare in favore della cedente le relative anticipazioni in data 12 gennaio 2022, alle ore 12,35, esse istanti avevano ricevuto, tramite pec del 12 gennaio 2022, ore 12,18, una comunicazione con la quale la stessa si riconosceva CP_2 debitrice e si impegnava al pagamento alla scadenza (31 maggio 2022), ai sensi dell'art. 1988 c.c., in favore di esse istanti con riferimento ai crediti oggetto delle cessioni;
- che, nell'attesa di ricevere il pagamento dei crediti, la piattaforma Workinvoice aveva ricevuto la pec del 12 aprile 2022 con la quale la debitrice ceduta aveva rimesso la denuncia-querela sporta il 31 marzo
2022, con la quale lamentava la mancata consegna della merce ordinata e di essere stata vittima di un pagina 3 di 13 raggiro da parte di tale e della TR S.p.A. (doc. 14); _1
- che esse istanti avevano subito inviato, in data 15 aprile 2022, una pec ad entrambe le società per chiedere chiarimenti in merito ai fatti narrati nella denuncia;
- che nessun riscontro a tale comunicazione era pervenuto né dalla debitrice né dalla cedente.
Sulla base di tali premesse, le attrici, ponendo in rilievo l'assenza di riscontri e le contraddittorie condotte della cedente e della debitrice ceduta, chiedevano in via principale la condanna della convenuta al pagamento dei crediti ceduti sulla base della documentazione attestante CP_2 la sottoscrizione del contratto, le cessioni dei crediti portati dalle fatture n.ri 190, 191 e 206 emesse dalla società TR nel novembre 2021 e la regolare ricezione della merce in forza dei documenti di trasporto sottoscritti dalla debitrice, oltre che del riconoscimento del debito e della contestuale promessa di pagamento trasmessi sempre dalla debitrice ceduta;
in via subordinata, per l'ipotesi di prova da parte della debitrice della falsità dei documenti di trasporto e dell'insussistenza dei crediti ceduti, chiedevano che la società TR venisse condannata alla restituzione delle anticipazioni dei corrispettivi erogati in ragione della cessione degli inesistenti crediti, ai sensi degli artt. 1266 e
1487, comma 2, c.c., e che venisse accertato che, in caso di mancato spontaneo pagamento del dovuto da parte della società TR o di infruttuoso tentativo di escussione, la convenuta CP_2 sarebbe stata tenuta (“sarà tenuta”) a risarcire il danno subito da esse istanti, costituito dalla
[...] mancata restituzione delle anticipazioni erogate in favore della cedente e causato dal legittimo affidamento ingenerato con la promessa di pagamento trasmessa dalla debitrice a mezzo pec in data 12 gennaio 2022, ore 12,18 “a cui (era) conseguita, alle ore 12,35, l'erogazione in favore di Tricomef
S.p.A. di € 220.803,41 con riferimento al credito portato dalla fattura n. 206/2021, € 354.654,00 con riferimento al credito portato dalla fattura n. 190/2021 ed € 365.085,00 con riferimento al credito portato dalla fattura n. 191/2021, con evidente responsabilità della debitrice ceduta per il danno che le cessionarie dovessero patire”.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio sia la società CP_1
(già d'ora in avanti sia la società
[...] Controparte_2 CP_2 Controparte_3
3.
La società eccepiva, in rito, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della CP_2 procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del D.lgs. 28/2010, avendo la controversia ad oggetto “cessioni di credito ad una banca”. pagina 4 di 13 Nel merito deduceva di essere stata contattata, nel settembre 2021, da che, per Persona_2 conto della società TR, aveva proposto l'acquisto del prodotto per l'ossigenazione dei capelli
Oxy Station Bag 4.0; di avere poi deciso, dopo avere verificato la possibilità di rivendita del prodotto, di ordinare la merce alla società TR che aveva emesso varie fatture, fra le quali quelle in questione, per un importo di complessivi € 2.843.444,24; di avere in seguito ricevuto comunicazione da parte di tale società, in difficoltà finanziaria, dell'intenzione di “cedere le fatture 206 – 190 – 191 per un totale di euro 1.045.047 alla società con sede in Luxembourg al fine di Parte_2 ottenere subito fondi disponibili”; di avere prestato adesione, tramite il proprio legale rappresentante
, a tale cessione;
di non avere tuttavia ricevuto, una volta “formalizzati gli accordi tra Testimone_1 le parti”, la consegna della merce oggetto di compravendita.
Evidenziava, quindi, che, dopo avere sollecitato la consegna, senza ricevere nulla, ed essendosi il reso irreperibile, si era trovata esposta sia nei confronti della propria cliente RE s.r.l. _1
(che avrebbe dovuto fare da promotore con i centri estetici in Campania) sia nei confronti delle attrici.
Dichiarava, inoltre, di disconoscere “espressamente i DDT prodotti da parte attrice in quanto gli stessi non (recavano) la firma autografa del rapp.te legale né di altro soggetto riferibile alla società”, dei quali contestava la valenza per una serie di incongruenze a suo dire facilmente rilevabili dalle cessionarie dei crediti;
rilevava di essere stata vittima di raggiro da parte del e della società _1
TR (tanto che, in relazione ai fatti esposti, era stata presentata querela alla Procura della
Repubblica); e deduceva di avere ricevuto dal il documento cartaceo contenente la _1 ricognizione del debito del 12 gennaio 2022 (poi effettivamente dall inviato tramite pec “al Tes_1 fine di confermare l'esistenza delle fatture e del debito ma con la consapevolezza di non aver mai ricevuto la merce”), dichiarando che tale documento non era mai stato sottoscritto dall' o da Tes_1 persona da lui delegata e che la firma non era riferibile allo stesso, disconoscendo così espressamente la firma ed aggiungendo, quanto a tale invio, “che il sig. con fare ambiguo, dapprima _1 rassicurava il sig. sul fatto che nulla avrebbe dovuto pagare fintanto che non Testimone_1 arrivava la merce e dall'altro lo costringeva minacciando di depositare istanza di fallimento contro la el caso in cui non avesse inviato il file contente scansione della ricognizione di debito vista la CP_2
Contr notevole esposizione debitoria della nei confronti della Tricomef” (si legge, inoltre, nella comparsa: “A riprova di ciò, l'atto di ricognizione di debito si ribadisce è stato inviato dalla pec della società ma non è riferibile al rappresentante legale in quanto non vergato di suo pugno”: cfr. pag. 10 della comparsa).
La convenuta concludeva, quindi, chiedendo, in rito, che venisse accertata e dichiarata CP_2
pagina 5 di 13 l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del “tentativo obbligatorio di mediazione”,
e, in via preliminare, che venisse disposto lo spostamento dell'udienza per consentire la chiamata in causa del terzo (società TR). Nel merito, chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda attrice, con condanna del terzo al risarcimento dei danni subiti;
in via subordinata, chiedeva, per l'ipotesi di accoglimento della domanda attrice, la condanna del terzo (società TR), al risarcimento e comunque a tenerla indenne da ogni effetto pregiudizievole, con condanna della società
TR al pagamento di ogni somma ritenuta dovuta alle attrici.
4.
In giudizio si costituiva anche la convenuta TR che preliminarmente “aderiva” alla domanda proposta in principale dalle attrici nei confronti della convenuta e deduceva, per contro, CP_2
l'infondatezza della domanda dalle stesse proposta in via subordinata nei suoi confronti.
In particolare, la convenuta TR premetteva di essere società operante nel campo della cosmetica professionale, occupandosi della commercializzazione di strumenti ad uso estetico e relativi prodotti, e di avere ricevuto da richiesta di concessione in esclusiva per i territori di Lazio, CP_2
Sicilia, Francia e Svizzera. Deduceva di avere sottoscritto con la convenuta in data 10 ottobre CP_2
2021, contratto per la vendita in esclusiva, da parte di quest'ultima, dei dispositivi OXY STATION e
OXY BAG. Rilevava che la i era obbligata ad acquistare, entro il 31 novembre 2021, i prodotti CP_2 per un totale di € 2.500.000,00; che, in base all'accordo, erano state emesse le fatture in questione del
16 novembre 2021 (in seguito cedute tramite la piattaforma Workinvoice s.r.l.); e che il 25 novembre
2021, con i DDT n.ri 1490, 1496 e 1497/00, erano stati consegnati i prodotti, anche se l'acquirente aveva chiesto di soprassedere alla consegna di merce ulteriore. Richiamava, contestando le affermazioni della società ritenute calunniose, le disposizioni del contratto di adesione alla CP_2 piattaforma Workinvoice e dell'accordo fra le parti, secondo cui il cedente non assumeva alcuna garanzia di solvibilità dell'impresa debitrice ex art. 1267 c.c. e che pertanto ogni rischio restava a carico del cessionario, non trovando applicazione le disposizioni di cui all'art. 1267 c.c.. Contestava infine l'applicabilità degli artt. 1266 e 1487 c.c. per essere i crediti ceduti, al tempo della cessione, esistenti. Eccepiva, in ogni caso, l'incompetenza per territorio in forza di clausola che prevedeva quale foro esclusivo quello di Milano.
La convenuta TR concludeva, quindi, chiedendo il rigetto delle domande proposte dalle attrici nei suoi confronti.
5.
pagina 6 di 13 Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., ed ammesse le prove orali dedotte dalle parti (nei limiti di cui all'ordinanza ammissiva), in data 14 febbraio 2023 (prima dell'assunzione della prova orale) il procuratore delle attrici depositava comunicazione via pec pervenuta dalla convenuta con i CP_2 relativi allegati.
Espletate le prove orali, in data 14 marzo 2023, a seguito della documentata dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della convenuta TR del 21 febbraio 2023 (cfr. nota depositata dal procuratore delle attrici in data 3 marzo 2023), veniva dichiarata l'interruzione del processo.
Depositato dalle attrici ricorso in riassunzione nei confronti della sola convenuta e CP_2 fissata udienza di prosecuzione, il procuratore della convenuta epositava istanza di rimessione CP_2 in termini in relazione alle note di credito già prodotte dalle attrici con la nota del 3 marzo 2023, “a storno della fattura n. 190/VE e della fattura n. 191/VE”, per complessivi € 799.710,00 oggetto della cessione all'attrice III. Pt_2
All'udienza del 28 settembre 2023 il procuratore delle attrici evidenziava come la causa non fosse stata riassunta nei confronti della liquidazione giudiziale della convenuta TR, avendo presentato domanda di ammissione al passivo con riferimento alle fatture n. 190 e 191 (ossia quelle per le quali vi era stata successiva emissione di note di credito da parte della società TR in bonis) e dava atto di aver depositato la documentazione proveniente dalla liquidazione con stato passivo esecutivo ed ammissione del credito con riserva degli eventuali incassi conseguenti alle domande proposte, nel presente giudizio, nei confronti della convenuta reiterando le istanze istruttorie sulle quali non CP_2 vi era stata pronuncia;
mentre il procuratore della società riportandosi alla comparsa di CP_2 costituzione, prendeva atto del deposito, ad opera delle attrici, in data 14 febbraio 2023 delle due note di credito emesse dalla società TR, rinunciando, quindi, all'istanza di remissione in termini.
Ritenuta la causa matura per la decisione e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con successiva rimessione sul ruolo per esigenze di riorganizzazione;
mutato il giudice e disposta l'anticipazione dell'udienza, i procuratori dell'attrice e della convenuta precisavano le conclusioni, come in epigrafe, all'udienza del 17 aprile 2025; a tale udienza CP_2 venivano assegnati il termine di giorni 40 per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriore termine di 20 giorni per le memorie di replica.
* * *
6.
pagina 7 di 13 Premesso che il presente giudizio, a seguito dell'interruzione disposta per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della convenuta TR (cfr. documentazione depositata da parte attrice in data 3 marzo 2023), è stato riassunto nei confronti della sola convenuta
(debitore ceduto), giova osservare che verranno esaminate unicamente le domande proposte CP_2 dalle attrici nei confronti di tale ultima società; con la precisazione che nella specie si verte (non già in tema di rinuncia alla domanda ma) di trasferimento nella sede propria (procedura di liquidazione giudiziale) della domande non più proponibili nel presente giudizio per effetto della declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale.
7.
Tanto premesso, va allora esaminata, in via preliminare, l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata, fin dalla iniziale costituzione in giudizio, dalla convenuta sul rilievo che, a detta CP_2 della convenuta, si verterebbe in ipotesi di mediazione obbligatoria per la qualità delle società attrici.
L'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria va senza dubbio disattesa.
Ed invero, nella specie, la controversia, avuto riguardo al petitum, non attiene a rapporto bancario, ma a contratto di fornitura nel rapporto intercorrente tra la cessionaria ed il debitore ceduto. Anche a voler far riferimento ai contratti di cessione dei crediti vantati dalla società TR (cedente) nei confronti della società (debitore ceduto), attraverso la piattaforma Workinvoice, si tratterebbe, CP_2 comunque, come ben evidenziato dalle attrici, di contratti di cessione di crediti di impresa (c.d. factoring), caratterizzati da propria causa atipica (trasferimento al cessionario della proprietà dei crediti ceduti ed eventuale finanziamento del cedente attraverso l'erogazione da parte del cessionario di anticipazioni dei corrispettivi), non rientranti nella definizione di contratti “bancari e finanziari” a cui fa riferimento il d.lgs 28/2010.
In altri termini, a prescindere dalla qualità delle cessionarie (Fondi di investimento esteri), il rapporto in esame non è ricompreso nelle previsioni di cui all'art. 5 del d.lgs. 28/2010 che impongono l'esperimento della mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda.
E posto che le disposizioni di legge che limitano l'accesso alla giurisdizione hanno natura eccezionale e sono di stretta interpretazione, l'operatività delle norme in materia di mediazione obbligatoria va allora circoscritta ai casi in cui il rapporto, che rientra in una delle materie previste dall'art. 5 del d.lgs.
28/2010, sia l'oggetto immediato della controversia e debba, quindi, essere accertato in via principale.
8. pagina 8 di 13 Disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta e passando al merito della CP_2 domanda, va premesso che le attrici, in via principale, hanno proposto domanda di condanna della convenuta al pagamento della somma di € 245.337,12, oltre interessi ex art. 231/2022 dall'1 CP_2 giugno 2022 al saldo, in favore di con riferimento al credito ricevuto in cessione da Parte_2
TR e “portato” dalla fattura n. 206/2021, ed al pagamento della somma di € 799.710,00, oltre interessi ex art. 231/2022 dall'1 giugno 2022 al saldo, in favore di con riferimento al Parte_2 credito ricevuto in cessione da TR e “portato” dalle fatture n.ri 190/2021 e 191/2021.
E assumono di essere tuttora creditrici di tali importi, nei confronti della convenuta sul rilievo CP_2 che la cessione sarebbe valida ed efficace, non potendo la convenuta sollevare eccezioni relative al rapporto, in forza dell'intervenuto riconoscimento di debito e della promessa di pagamento di cui alla dichiarazione allegata alla comunicazione inviata, tramite piattaforma Workinvoice, in data 12 gennaio
2021 ad ore 12,18.
La convenuta contesta, per contro, la debenza di tali somme deducendo di non avere mai CP_2 ricevuto la merce di cui alle citate fatture dalla cedente (il credito) TR, e prospettando anzi una sorta di raggiro (anche se la querela all'epoca presentata nei confronti della società TR è stata successivamente oggetto di remissione): in particolare, la convenuta, nell'affermare di non avere mai ricevuto la merce, ha “disconosciuto” i documenti di trasporto prodotti dalle attrici (ed evidentemente facenti parte della documentazione contrattuale delle cessioni dei crediti), negando altresì la riferibilità al legale rappresentante o ad altri referenti della delle sottoscrizioni CP_2 apposte in calce ai DDT (a suo dire all'evidenza privi delle caratteristiche proprie di tali documenti), ed ha altresì espressamente “disconosciuto” la sottoscrizione in calce alla dichiarazione di riconoscimento di debito e promessa di pagamento di cui al doc. 13 (e, segnatamente, allegato alla pec del 12 gennaio
2022 di cui al doc. 13 di parte attrice), affermando la non riferibilità di tale sottoscrizione a Tes_1
legale rappresentante della società
[...] CP_2
Al riguardo, va peraltro subito evidenziato che la convenuta non ha negato l'invio di tale CP_2 comunicazione destinata alle società attrici (cessionarie del credito) – e del resto è chiara la provenienza della pec dalla società – né il legale rappresentante della società a negato CP_2 CP_2 di avere consapevolmente inviato la dichiarazione con quel (chiaro) contenuto (di riconoscimento di debito e promessa di pagamento), ma si è limitata a disconoscere la sottoscrizione negando che si tratti di sottoscrizione a questi riferibile.
Tale ultima circostanza (invio alle attrici della comunicazione in questione) deve, dunque, ritenersi pacifica e non contestata sulla base delle difese della stessa convenuta (cfr. comparsa di CP_2 pagina 9 di 13 costituzione), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c..
Ciò posto, le conseguenze sono, peraltro, diverse, alla luce dell'istruttoria svolta, in relazione alla cessione del credito di cui alla fattura n. 206/2021 all'attrice da un lato, ed alla Parte_2 cessione dei crediti di cui alle fatture n.ri 190 e 191/2021 all'attrice Parte_2
8.1
Ed invero, relativamente al credito di cui alla prima fattura (fattura n. 206/2021), ceduto all'attrice l'invio del documento da parte della società (prodotto dalle attrici con Parte_2 CP_2 il doc. 13) vale senza dubbio, e a prescindere dall'autografia o meno della sottoscrizione del legale rappresentante della società , ad integrare gli estremi del riconoscimento di debito. CP_2
Conformemente al condivisibile orientamento della Suprema Corte, “il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma, può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo (…)” (cfr. Cass. 9097/2018).
E se è atto idoneo anche un atto compiuto per diversa finalità, tale è senza dubbio anche l'invio – consapevole – di un atto contenente chiara ricognizione di debito, da parte del legale rappresentante della società debitrice, a prescindere dalla riferibilità o meno allo stesso della sottoscrizione.
A fronte di tale riconoscimento di debito la convenuta (debitore ceduto) non ha provato CP_2
l'inesistenza del credito, posto che le note di credito prodotte (emesse dalla società TR, ora in liquidazione giudiziale) attengono ai diversi crediti di cui alle fatture n.ri 190 e 191/2021; mentre, nel contrasto delle versioni del cedente e del debitore (circa la natura fittizia o meno dei documenti di trasporto e circa l'interpretazione dello scambio di mail e relativi allegati del 12 gennaio 2021: cfr. doc.
2 prodotto dalla società TR nel corso del giudizio con la memoria del 5 settembre 2022), non può ritenersi raggiunta la prova dell'asserita insussistenza del credito portato dalla fattura n. 206/2021.
D'altro canto, depone in senso contrario a quello voluto dalla convenuta (debitore ceduto) CP_2 proprio la circostanza che per gli altri crediti oggetto di cessione (ossia per i crediti di cui alle fatture n.ri 190 e 191/2021) la stessa società TR abbia emesso, nel mese di aprile 2021, note di credito con la dicitura “storno totale per errata fatturazione” (cfr. documenti prodotti con la nota di parte attrice in data 14 febbraio 2023) e che per la fattura n. 206/2021 nessuna nota di credito sia stata, invece, emessa.
Né elementi in un senso o nell'altro possono desumersi dalle deposizioni dei testi e Testimone_2 pagina 10 di 13 , indotti dalla società TR e sentiti all'udienza del 14 febbraio 2023, posto Testimone_3 che, mentre il secondo si è limitato ad affermare di avere aiutato il in un paio di occasioni, a Tes_2 caricare “del materiale su mezzi”, dichiarando peraltro di non ricordare “altro nello specifico”, il primo ha reso una deposizione del tutto inattendibile, a fronte delle note di credito di cui si è già detto, emesse dalla stessa società TR (e attestanti lo “storno totale per errata fatturazione” in relazione alle fatture n.ri 190 e 191/2021).
Va allora richiamato l'orientamento secondo cui la “promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (Cass. 2091/2022).
Orbene, alla luce delle predette risultanze e considerazioni, non può ritenersi che la convenuta CP_2 abbia fornito la prova – sulla stessa gravante – dell'inesistenza del rapporto sottostante;
con l'effetto che, in accoglimento della domanda proposta in via principale dall'attrice la Parte_2 convenuta va condannata al pagamento, in favore di quest'ultima, della somma di complessivi CP_2
€ 245.337,12.
Su tale somma spettano all'attrice gli interessi ai sensi del d.lgs. 231/2022 dall'1 Parte_2 giugno 2022 (ossia dal giorno successivo alla scadenza della fattura n. 206/2021) all'effettivo saldo.
8.2
Per quanto riguarda, invece, la domanda proposta, in via principale, dall'attrice nei Parte_2 confronti della convenuta va osservato che, come si è già sopra evidenziato, dalla CP_2 documentazione prodotta dalla stessa parte attrice risulta l'emissione, da parte della società cedente, in data 19 aprile 2022 di due note di credito concernenti rispettivamente la fattura n. 190/21 e la fattura n.
191/21 a titolo di “storno totale per errata fatturazione”: per tali fatture vi è dunque la prova dell'inesistenza dei crediti vantati dall'attrice con il conseguente superamento della Parte_2 pagina 11 di 13 presunzione derivante dal riconoscimento di debito.
Con l'effetto che la domanda (proposta da III) non appare meritevole di accoglimento. Pt_2
8.3
Stante il rigetto della domanda proposta in via principale, va esaminata quella proposta dall'attrice
III – sempre nei confronti della convenuta in via subordinata. Pt_2 CP_2
Orbene, la domanda così come proposta (e modificata solo a seguito dell'interruzione del giudizio per l'intervenuta declaratoria di liquidazione giudiziale) è inammissibile, trattandosi di domanda modificata oltre le preclusioni maturate.
Del resto, la domanda originaria (così formulata: “in caso di accoglimento della domanda subordinata di condanna di Tricomef S.p.A. alla restituzione delle anticipazioni erogate, ritenere e dichiarare che, in caso di inadempimento o infruttuoso tentativo di escussione della cedente, è tenuta al CP_2 risarcimento del danno arrecato a e Parte_2 [...]
per l'affidamento ingenerato dalla promessa di pagamento del Parte_2
12.01.2022, pari rispettivamente ad € 220.803,41 ed € 719.739,00 oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 dal 12.01.2022 al saldo”), oltre ad essere diversa nella sua formulazione rispetto alla domanda proposta in sede di precisazione delle conclusioni (“nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, vista anche la dichiarazione di insolvenza di Tricomef agli atti, ritenere e dichiarare che
è comunque tenuta al risarcimento del danno arrecato alle odierne attrici per Controparte_2
l'affidamento ingenerato attraverso il riconoscimento di debito di cui alla pec del 12.01.2022, ore
12.18, con il quale la stessa debitrice ceduta si era impegnata al pagamento – ai sensi dell'art. 1988
c.c., senza riserve o eccezioni – dei crediti poi ceduti alle odierne attrici da Tricomef S.p.A. e, conseguentemente, condannare parte convenuta al pagamento dei seguenti importi: a) € 220.803,41 in favore di con riferimento all'anticipazione erogata Parte_2 per la cessione del credito portato dalla fattura n. 206/2021, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs
231/2002 dal 12.01.2022 al saldo e penale contrattuale;
b) € 719.739,00 in favore di
[...]
, con riferimento alle anticipazioni erogate per la cessione dei Parte_2 crediti portati dalle fatture nn. 190/2021 e 191/2021, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs 231/2002 dal 12.01.2022 al saldo e penale contrattuale”), appariva anche inammissibile, trattandosi di domanda condizionata per la quale non è appunto ammissibile una pronuncia di condanna, anche in ragione della necessità di accertamenti ulteriori rispetto al verificarsi o meno della condizione. Ciò, in ogni caso, non preclude la proposizione di autonoma domanda in tal senso in altro giudizio, alla quale non osta la mera pronuncia di inammissibilità adottata in questa sede. pagina 12 di 13 9.
Deve invece ritenersi rinunciata la domanda di condanna formulata dalla convenuta nei CP_2 confronti della società TR (riproposta con la precisazione delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione) – domanda che sarebbe in ogni caso improcedibile – dato il tenore della prima comparsa conclusionale.
10.
Stante l'esito del giudizio e considerata l'unicità della difesa delle attrici che hanno agito congiuntamente nei confronti della convenuta sia pure ciascuna per il proprio credito, CP_2 sussistono i presupposti per compensare per un terzo le spese processuali tra le parti e la convenuta va conseguentemente condannata alla rifusione, in favore di parte attrice, degli altri due terzi delle spese stesse che, per tale quota, vanno liquidate – avuto riguardo al valore della domanda accolta e considerati i parametri medi – in complessivi € 10.526,00, di cui € 1.124,00 per anticipazioni ed €
9.402,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda proposta in via principale dall'attrice Parte_2
, condanna la convenuta (già al
[...] Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in favore della predetta attrice, della somma di complessivi € 245.337,12, con gli interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002 dall'1 giugno 2022 all'effettivo saldo;
2) rigetta la domanda proposta in via principale dall'attrice Parte_2
nei confronti della convenuta già ;
[...] Controparte_1 Controparte_2
3) dichiara inammissibile la domanda proposta in via subordinata dall'attrice
[...]
nei confronti della convenuta (già Parte_2 Controparte_1
; Controparte_2
4) dichiara compensate nella misura di un terzo le spese processuali tra le parti e condanna la convenuta alla rifusione, in favore di parte attrice, degli altri due terzi delle spese Controparte_2 stesse che, per tale quota, liquida in complessivi € 10.526,00, di cui € 1.124,00 per anticipazioni ed €
9.402,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Bologna 16 luglio 2025
IL GIUDICE
dott. Alessandra Cardarelli
pagina 13 di 13