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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 7382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7382 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
RG 3123 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente rel -
Dott. Eva Scalfati - Giudice. -
Dott. Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3123 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. GENSINI GABRIELLA presso il C.F._1 quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato in data [...] a [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. SARNACCHIARO GAETANO C.F._2 presso il quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/02/2024 chiedeva pronunziarsi la Parte_1 separazione personale in relazione al matrimonio contratto con in Controparte_1
Napoli in data 8.10.24 (atto n. 50 , P. I, S.Sez. Q , anno 2014)
Aggiungeva che dall'unione tra le parti non sono nate e (17.11.14 e 5.4.18) Per_1 Per_2
I coniugi comparivano in data 16.4.24 innanzi al Giudice relatore deSInato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc il quale, dato atto del fallimento del tentativo di
1 conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e con ordinanza del 26.4.24 adottava i provvedimenti provvisori in ossequio a quanto già statuito con il decreto del 6.4.24 ex art 473 bis 69
e ss cpc
Inoltre, il Giudice relatore riteneva necessaria una consulenza per la valutazione della particolare fragilità che ciascun coniuge riconosceva nell'altro e pertanto, nominava CTU psicologo, che prestava giuramento in data 22/05/2024.
Il CTu non rilevava criticità nella relazione tra le parti che finanche trascorrevano parte delle vacanze
2024 insieme e invero all'udienza del 23.1.25 la stessa dichiarava preciso che, come Pt_1 registrato anche dal consulente, tra me e c'è “un bene di base” che io voglio preservare CP_1 nell'interesse delle nostre figlie…..
Il Giudice relatore invitava le parti nata in data [...] a [...] Parte_1
(NA) e nato [...] a [...] percorso di Controparte_1 potenziamento delle competenze genitoriali e rinviava all'udienza del 3.7.25
In quella sede, innanzi al relatore, le parti rappresentavano che in ragione dei gravi problemi di salute del quest'ultimo poteva contare sul sostegno morale e materiale della moglie ma che ciò CP_1
(attestato anche dalle relazioni del SS) non escludeva la volontà separativa e pertanto chiedevano rinvio per definire il presente giudizio conformemente alle condizioni a concordarsi
Si rinviava all'udienza del 15.7.2025 e quindi alla udienza del 23.7.25- fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc – e in quella sede con note di udienza, ritualmente depositate, i coniugi, che rinunciavano alla comparizione personale, rappresentavano la loro volontà di separarsi alle condizioni espressamente da loro sottoscritte e concordate che venivano depositate, in allegato alle note di udienza, dai difensori i quali ne garantivano così la provenienza. Sulle conclusioni delle parti
(alle quali aderiva anche il P.M.), la causa era rimessa al collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tenuto conto dell'accordo e delle reciproche rinunzie alle richieste di addebito, la declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
2 In ordine alle statuizioni accessorie, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli aventi ad oggetto statuizioni pertinenti al giudizio di separazione personale (le materie cioè riguardanti l'affidamento dei figli, i poteri di visita, gli assegni di mantenimento,
l'assegnazione della casa familiare…) dovendo prendere meramente atto di tutti gli altri accordi raggiunti, va rilevato che i coniugi hanno pattuito quanto segue:
La SI.ra vivrà, unitamente alle figlie, nell'attuale casa coniugale sita in Parte_1
Viale Jhon Fitzgerald Kennedy, n. 395, di proprietà della madre SI.ra (arredata quasi Parte_2 esclusivamente da sola) di cui continuerà a tenere il godimento, insieme ai mobili e gli arredi ivi esistenti che da oggi sono in capo alla moglie con facoltà per la stessa di disporne liberamente e autonomamente, già assegnata con Ordinanza del 26.04.24;
Il SI. vivrà nell'appartamento sito in Napoli, in Viale Presidente John Fitzgerald CP_1
Kennedy, civ. 425, acquistato unitamente alla moglie, con obbligo di liberarlo entro sei mesi dalla definizione della presente questione;
Le figlie minori nata a [...] il [...] CF: e Persona_3 C.F._3
nata a [...] il [...] CF: saranno collocate in via Persona_4 C.F._4 prevalente alla SI.ra , come disposto nell'ordinanza del 26.04.24; Parte_1
Il padre terrà con sé le minori il martedì e giovedì dalla uscita da scuola o dalle ore 16,00 nel caso di sospensione delle lezioni fino alle ore 20,00 nonché, a settimane alterne, il sabato e la domenica dalle ore 11.00 fino alle ore 20,00 senza pernotto;
(mantenimento minori) Il padre verserà per le figlie la somma di euro 600,00 (300,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 07.03.2018 e sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale conSIlio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori (somma già indicata nell'Ordinanza del 26.04.2024, Giudice relatore dott.ssa Rosetti, avendo avuto riguardo alle condizioni reddituali delle parti emergenti);
(mantenimento ) Considerato inoltre che i coniugi hanno concluso che date le Pt_1 modalità di separazione e la causa delle stesse è necessario che il supporti anche il reddito CP_1 della moglie in questa situazione, ma i rapporti tra le parti richiedono che le possibilità di attrito e discussione siano minime, al fine di evitare incresciose questioni con la moglie circa la periodicità degli assegni di mantenimento ed il loro periodico aggiornamento, il SI. chiede, e la SI.ra CP_1
accetta, di non versare alla moglie alcuna cifra mensile a titolo di mantenimento o Pt_1 alimentare della stessa e di effettuare un pagamento “una tantum” con il trasferimento a lei della
3 quota di sua proprietà pari al del 50% dell'immobile sito in Napoli al Viale Presidente John
Fitzgerald Kennedy, civ. 425;
Per tutti i motivi su esposti;
per il dettato dell'art. 5 comma 8 della legge 88/1970 che ammette il versamento unico dell'assegno di mantenimento;
oltre che per il così detto principio del consenso traslativo (art. 1376 c.c.) per cui l'effetto del trasferimento immobiliare può essere realizzato validamente quando il relativo negozio è redatto per iscritto (art. 1350 c.c.) tra i due soggetti interessati;
il SI. si obbliga a trasferire a titolo definitivo alla SI.ra , che CP_1 Pt_1 contestualmente accetta, i diritti di proprietà di cui egli è oggi titolare pari alla quota di ½ (il 50%) relativi all'immobile sito in Napoli, in Viale Presidente John Fitzgerald Kennedy, civ. 425, scala B, al piano due, contraddistinto con il numero interno 6, composto di 4 vani e bagno, con annessa area;
iscritto al N.C.E.U. di Napoli al foglio 21, particella 464, sub 225, cat. A2, classe 4, rendita euro
423,49, zona censuaria 10° giusto atto di compravendita per notaio presentato con Persona_5
Nota n. 8929.1/2010 Reparto PI di Napoli 1, in atti dal 18/05/2010, del 05.nov.2001;
La SI.ra accetta il trasferimento nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile Pt_1 attualmente si trova, con ogni diritto accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, servitù e comunione, nulla escluso od eccettuato. Il tutto così come fino ad oggi posseduto dalla parte alienante ed alla stessa pervenuto in virtù dei detti titoli di provenienza che la SI.ra dichiara Pt_1 di ben conoscere ed accettare;
La SI.ra , inoltre, dichiara di ben conoscere lo stato giuridico di quanto forma Pt_1 oggetto di trasferimento che viene ceduto con ogni annesso e connesso, e con i pesi, ipoteche, iscrizioni e trascrizioni, pendenze e diritti di terzi in genere;
Le parti si impegnano a provvedere alla trascrizione;
Le parti non rinunziano alla iscrizione d'ufficio, esonerando il competente conservatore dei
RRII da ogni responsabilità al riguardo.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse delle minori, peraltro infradodicenni, senza necessità di procedere all'ascolto delle stesse in quanto - manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo, dell'età, delle risultanze della CTu e delle relazioni del SS .
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
4 In ordine alla previsione di un mantenimento al coniuge debole una tantum, non si ignora che la giurisprudenza di legittimità in alcune pronunce (fin dalla pronuncia Cass. 25.10.1972, n. 3299), ha ammesso tale possibilità (pur mancando un'espressa previsione contemplata solo in sede divorzile), ma generalmente questo Collegio ritiene di non potere recepire previsioni di tal fatta (non potendo formulare un giudizio di equità) con le quali di fatto le parti assumono a proprio carico il rischio economico della sopravvenienza di situazioni che potrebbero rendere l'attribuzione inadeguata, in difetto o in eccesso.
La drammatica peculiarità del presente giudizio però giustifica la espressa pattuizione facente parte dell'accordo ovvero che l'obbligazione di mantenimento sia adempiuta, anziché a mezzo di una prestazione patrimoniale periodica, con l'attribuzione definitiva del 50% di un immobile, in quanto risponde ad un assetto di interessi che rimane nell'ambito della discrezionale ed autonoma determinazione dei coniugi stessi e che il Tribunale ritiene di ratificare in quanto trasferimento direttamente finalizzato ad integrare e definire l'assetto patrimoniale conseguente alla separazione in ragione di quanto rappresentato concordemente dalle parti in ordine ai gravi problemi di salute del
CP_1
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno trovato un accordo, le spese, comprese quelle del subprocedimento e di CTU (liquidate con separato decreto) vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151, 1 comma c.c., alle condizioni proposte e concordate dalle parti e nei termini di cui alla motivazione, la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 50, P. I, Sez. Q, anno
2014);
• compensa le spese comprese quelle di CTU
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio in data 23/07/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente rel -
Dott. Eva Scalfati - Giudice. -
Dott. Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3123 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. GENSINI GABRIELLA presso il C.F._1 quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato in data [...] a [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. SARNACCHIARO GAETANO C.F._2 presso il quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/02/2024 chiedeva pronunziarsi la Parte_1 separazione personale in relazione al matrimonio contratto con in Controparte_1
Napoli in data 8.10.24 (atto n. 50 , P. I, S.Sez. Q , anno 2014)
Aggiungeva che dall'unione tra le parti non sono nate e (17.11.14 e 5.4.18) Per_1 Per_2
I coniugi comparivano in data 16.4.24 innanzi al Giudice relatore deSInato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc il quale, dato atto del fallimento del tentativo di
1 conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e con ordinanza del 26.4.24 adottava i provvedimenti provvisori in ossequio a quanto già statuito con il decreto del 6.4.24 ex art 473 bis 69
e ss cpc
Inoltre, il Giudice relatore riteneva necessaria una consulenza per la valutazione della particolare fragilità che ciascun coniuge riconosceva nell'altro e pertanto, nominava CTU psicologo, che prestava giuramento in data 22/05/2024.
Il CTu non rilevava criticità nella relazione tra le parti che finanche trascorrevano parte delle vacanze
2024 insieme e invero all'udienza del 23.1.25 la stessa dichiarava preciso che, come Pt_1 registrato anche dal consulente, tra me e c'è “un bene di base” che io voglio preservare CP_1 nell'interesse delle nostre figlie…..
Il Giudice relatore invitava le parti nata in data [...] a [...] Parte_1
(NA) e nato [...] a [...] percorso di Controparte_1 potenziamento delle competenze genitoriali e rinviava all'udienza del 3.7.25
In quella sede, innanzi al relatore, le parti rappresentavano che in ragione dei gravi problemi di salute del quest'ultimo poteva contare sul sostegno morale e materiale della moglie ma che ciò CP_1
(attestato anche dalle relazioni del SS) non escludeva la volontà separativa e pertanto chiedevano rinvio per definire il presente giudizio conformemente alle condizioni a concordarsi
Si rinviava all'udienza del 15.7.2025 e quindi alla udienza del 23.7.25- fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc – e in quella sede con note di udienza, ritualmente depositate, i coniugi, che rinunciavano alla comparizione personale, rappresentavano la loro volontà di separarsi alle condizioni espressamente da loro sottoscritte e concordate che venivano depositate, in allegato alle note di udienza, dai difensori i quali ne garantivano così la provenienza. Sulle conclusioni delle parti
(alle quali aderiva anche il P.M.), la causa era rimessa al collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tenuto conto dell'accordo e delle reciproche rinunzie alle richieste di addebito, la declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
2 In ordine alle statuizioni accessorie, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli aventi ad oggetto statuizioni pertinenti al giudizio di separazione personale (le materie cioè riguardanti l'affidamento dei figli, i poteri di visita, gli assegni di mantenimento,
l'assegnazione della casa familiare…) dovendo prendere meramente atto di tutti gli altri accordi raggiunti, va rilevato che i coniugi hanno pattuito quanto segue:
La SI.ra vivrà, unitamente alle figlie, nell'attuale casa coniugale sita in Parte_1
Viale Jhon Fitzgerald Kennedy, n. 395, di proprietà della madre SI.ra (arredata quasi Parte_2 esclusivamente da sola) di cui continuerà a tenere il godimento, insieme ai mobili e gli arredi ivi esistenti che da oggi sono in capo alla moglie con facoltà per la stessa di disporne liberamente e autonomamente, già assegnata con Ordinanza del 26.04.24;
Il SI. vivrà nell'appartamento sito in Napoli, in Viale Presidente John Fitzgerald CP_1
Kennedy, civ. 425, acquistato unitamente alla moglie, con obbligo di liberarlo entro sei mesi dalla definizione della presente questione;
Le figlie minori nata a [...] il [...] CF: e Persona_3 C.F._3
nata a [...] il [...] CF: saranno collocate in via Persona_4 C.F._4 prevalente alla SI.ra , come disposto nell'ordinanza del 26.04.24; Parte_1
Il padre terrà con sé le minori il martedì e giovedì dalla uscita da scuola o dalle ore 16,00 nel caso di sospensione delle lezioni fino alle ore 20,00 nonché, a settimane alterne, il sabato e la domenica dalle ore 11.00 fino alle ore 20,00 senza pernotto;
(mantenimento minori) Il padre verserà per le figlie la somma di euro 600,00 (300,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 07.03.2018 e sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale conSIlio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori (somma già indicata nell'Ordinanza del 26.04.2024, Giudice relatore dott.ssa Rosetti, avendo avuto riguardo alle condizioni reddituali delle parti emergenti);
(mantenimento ) Considerato inoltre che i coniugi hanno concluso che date le Pt_1 modalità di separazione e la causa delle stesse è necessario che il supporti anche il reddito CP_1 della moglie in questa situazione, ma i rapporti tra le parti richiedono che le possibilità di attrito e discussione siano minime, al fine di evitare incresciose questioni con la moglie circa la periodicità degli assegni di mantenimento ed il loro periodico aggiornamento, il SI. chiede, e la SI.ra CP_1
accetta, di non versare alla moglie alcuna cifra mensile a titolo di mantenimento o Pt_1 alimentare della stessa e di effettuare un pagamento “una tantum” con il trasferimento a lei della
3 quota di sua proprietà pari al del 50% dell'immobile sito in Napoli al Viale Presidente John
Fitzgerald Kennedy, civ. 425;
Per tutti i motivi su esposti;
per il dettato dell'art. 5 comma 8 della legge 88/1970 che ammette il versamento unico dell'assegno di mantenimento;
oltre che per il così detto principio del consenso traslativo (art. 1376 c.c.) per cui l'effetto del trasferimento immobiliare può essere realizzato validamente quando il relativo negozio è redatto per iscritto (art. 1350 c.c.) tra i due soggetti interessati;
il SI. si obbliga a trasferire a titolo definitivo alla SI.ra , che CP_1 Pt_1 contestualmente accetta, i diritti di proprietà di cui egli è oggi titolare pari alla quota di ½ (il 50%) relativi all'immobile sito in Napoli, in Viale Presidente John Fitzgerald Kennedy, civ. 425, scala B, al piano due, contraddistinto con il numero interno 6, composto di 4 vani e bagno, con annessa area;
iscritto al N.C.E.U. di Napoli al foglio 21, particella 464, sub 225, cat. A2, classe 4, rendita euro
423,49, zona censuaria 10° giusto atto di compravendita per notaio presentato con Persona_5
Nota n. 8929.1/2010 Reparto PI di Napoli 1, in atti dal 18/05/2010, del 05.nov.2001;
La SI.ra accetta il trasferimento nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile Pt_1 attualmente si trova, con ogni diritto accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, servitù e comunione, nulla escluso od eccettuato. Il tutto così come fino ad oggi posseduto dalla parte alienante ed alla stessa pervenuto in virtù dei detti titoli di provenienza che la SI.ra dichiara Pt_1 di ben conoscere ed accettare;
La SI.ra , inoltre, dichiara di ben conoscere lo stato giuridico di quanto forma Pt_1 oggetto di trasferimento che viene ceduto con ogni annesso e connesso, e con i pesi, ipoteche, iscrizioni e trascrizioni, pendenze e diritti di terzi in genere;
Le parti si impegnano a provvedere alla trascrizione;
Le parti non rinunziano alla iscrizione d'ufficio, esonerando il competente conservatore dei
RRII da ogni responsabilità al riguardo.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse delle minori, peraltro infradodicenni, senza necessità di procedere all'ascolto delle stesse in quanto - manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo, dell'età, delle risultanze della CTu e delle relazioni del SS .
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
4 In ordine alla previsione di un mantenimento al coniuge debole una tantum, non si ignora che la giurisprudenza di legittimità in alcune pronunce (fin dalla pronuncia Cass. 25.10.1972, n. 3299), ha ammesso tale possibilità (pur mancando un'espressa previsione contemplata solo in sede divorzile), ma generalmente questo Collegio ritiene di non potere recepire previsioni di tal fatta (non potendo formulare un giudizio di equità) con le quali di fatto le parti assumono a proprio carico il rischio economico della sopravvenienza di situazioni che potrebbero rendere l'attribuzione inadeguata, in difetto o in eccesso.
La drammatica peculiarità del presente giudizio però giustifica la espressa pattuizione facente parte dell'accordo ovvero che l'obbligazione di mantenimento sia adempiuta, anziché a mezzo di una prestazione patrimoniale periodica, con l'attribuzione definitiva del 50% di un immobile, in quanto risponde ad un assetto di interessi che rimane nell'ambito della discrezionale ed autonoma determinazione dei coniugi stessi e che il Tribunale ritiene di ratificare in quanto trasferimento direttamente finalizzato ad integrare e definire l'assetto patrimoniale conseguente alla separazione in ragione di quanto rappresentato concordemente dalle parti in ordine ai gravi problemi di salute del
CP_1
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno trovato un accordo, le spese, comprese quelle del subprocedimento e di CTU (liquidate con separato decreto) vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151, 1 comma c.c., alle condizioni proposte e concordate dalle parti e nei termini di cui alla motivazione, la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 50, P. I, Sez. Q, anno
2014);
• compensa le spese comprese quelle di CTU
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio in data 23/07/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
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