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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/06/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4644 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata ad [...] il CP_1 C.F._1
01/05/1988,
e
, C.F. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
10/06/1987,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea PANCHERI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono lo scioglimento del loro matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Affidamento figlie. Le figlie minori e vengono affidate Per_1 Per_2
congiuntamente ai due genitori, con collocazione prevalente presso la residenza della madre.
I genitori, pertanto, eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per e relativamente all'istruzione, al sistema educativo ed alla salute, Per_1 Per_2
tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni.
2. Diritto di visita. Tenuto conto della lontananza dei rispettivi luoghi di residenza e dei turni di lavoro, il sig. otrà vedere e tenere con sé le CP_2
figlie almeno sette giorni anche non consecutivi al mese, che saranno individuati previo accordo con la madre, la quale assicura la massima disponibilità in tal senso, avuto riguardo agli impegni delle minori, ma nella consapevolezza che risulta imprescindibile assicurare la possibilità alle figlie di accedere con continuità alla figura paterna.
In ogni caso, fatti salvi diversi accordi di volta in volta intervenuti tra i coniugi,
avuto prioritario riguardo alla capacità della piccola di allontanarsi Per_2
serenamente dal contesto materno, fermo il limite minimo sopra indicato, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, con le seguenti modalità:
2 - almeno un weekend al mese dall'uscita da scuola del venerdì (dal primo pomeriggio nei giorni in cui non sia prevista la frequenza scolastica), oppure dalle ore 09:00 del sabato mattina qualora l'orario di lavoro del padre non lo consentisse, sino alle ore 21,00 della domenica, con onere di riaccompagnare le minori presso la casa materna;
- il pernottamento delle minori in Fiumicino o comunque al di fuori della provincia di Vicenza dovrà essere concordato da entrambi i genitori;
- al fine di assicurare alle minori la possibilità di trascorrere 7 giorni al mese con il padre, a) il sig. avrà la possibilità di trascorrere con le figlie 3 CP_2
“ponti” su 4, b) potrà essere concordata l'assenza e/o l'uscita anticipata dalla scuola materna per un massimo di 4 giorni al mese e dalla scuola primaria di un massimo di 1 giorno al mese, fatto salvo che non sia espresso parere contrario in tal senso da parte del corpo docente e/o dagli educatori;
- 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale o la vigilia;
7 giorni in quelle pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e, l'anno successivo, la Pasquetta, ulteriormente estesi in modo da “recuperare” i giorni di visita che dovessero essere in concreto individuati in misura inferiore ai 7 mensili (con il limite del “recupero” entro il
31.12 di ciascun anno);
- durante le vacanze estive 21 giorni, anche frazionati e con il limite massimo di 7 giorni consecutivi fino al compimento dei sei anni di , ulteriormente Per_2
estesi in modo da “recuperare” i giorni di visita che dovessero essere in concreto individuati in misura inferiore ai 7 mensili (con il limite del “recupero”
3 entro il 31.12 di ciascun anno); i ricorrenti si impegnano a comunicare i propri giorni di ferie entro il 30 aprile di ciascun anno e comunque non appena ne verranno a conoscenza;
Compleanni dei genitori, festa della mamma e del papà: le bambine potranno passare il pomeriggio (dall'uscita da scuola) e la sera (cena ed eventuale pernottamento) con il genitore festeggiato, anche se non è il suo turno di responsabilità;
Contatti telefonici e/o videochiamate con il genitore non presente andranno regolati in modo tale che egli possa sentire le figlie almeno a giorni alterni in un orario compreso tra le 18:00 e le 19:00. Se non sarà possibile rispettare tale orario per motivi di lavoro o di altra natura i genitori concorderanno un diverso momento per la chiamata.
3. Contributo al mantenimento delle figlie. Il sig. verserà alla Controparte_2
sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e CP_1 Per_1
, la somma mensile di euro 350,00 per ciascuna figlia (euro 700,00 Per_2
complessivi), entro il giorno 15 di ogni mese. Detto assegno verrà adeguato annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati relativi all'anno precedente.
Le parti convengono espressamente che le spese relative alla mensa scolastica (o comunque relative a pasti da consumarsi ricorrentemente fuori casa al fine di consentire la frequenza scolastica/educativa pomeridiana) e quelle riferibili al doposcuola siano da considerarsi straordinarie.
Le parti convengono altresì che debbano ritenersi ricomprese nell'assegno di
4 mantenimento ordinario le uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero con costo unitario sino a 25 euro
Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive o di altra natura) per le figlie minori saranno suddivise tra i coniugi in ragione della metà secondo i criteri di individuazione e le modalità indicate nel “Protocollo spese ordinarie e straordinarie” predisposto dal Tribunale adito, cui si fa espresso ed integrale rinvio, fatto salvo quanto precede e fermo il consenso alle spese di natura straordinaria ad oggi sostenute indicate in premessa.
4.Assegno unico – Erogazioni di natura assistenziale e/o previdenziale in favore dei figli. Le parti convengono che l'assegno unico e universale sia richiesto e comunque vada a vantaggio della sig.ra nella misura del CP_1
100%.
Analogamente, i ricorrenti convengono che qualsiasi prestazione economica di natura pubblica, comunque denominata, o comunque qualsiasi erogazione a titolo di sostegno alle esigenze del nucleo familiare e/o delle minori (c.d.
“bonus”) siano erogati debbano andare a vantaggio della sig.ra nella CP_1
misura del 100%.
5. Assegno per il coniuge. I coniugi rinunciano reciprocamente a pretendere alcunché a titolo di assegno divorzile.
6. Altre disposizioni patrimoniali.
I coniugi si danno atto di aver già integralmente regolato i propri rapporti patrimoniali e di non aver nulla reciprocamente a pretendere.
7. Altre disposizioni. I ricorrenti si prestano reciproco consenso per il rilascio o
5 rinnovo del passaporto, anche per motivi di lavoro, e per il rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio a favore delle figlie minori.
Conseguentemente, i procuratori delle parti chiedo che la causa sia trattenuta in decisione e siano accolte le seguenti conclusioni:
a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data
05.07.2019, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cerveteri al n.
87 p. II s. C anno 2019
b) ordinare al Comune di Cerveteri di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) omologare le condizioni indicate in ricorso e qui integralmente richiamate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Cerveteri (RM) in data 05/07/2019.
All'esito dell'udienza del 01/04/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di
6 accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di sottoscrizione dell'accordo di separazione personale (26/07/2022) raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
7 -le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza e secondo le precisazioni concordate tra le parti, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto, anche per motivi di lavoro, e per il rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio a favore delle figlie minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da CP_1
in Cerveteri (RM) il 05/07/2019 alle condizioni in epigrafe Controparte_2
riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente
8 sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cerveteri (RM) al n. 87,
parte II, serie C, anno 2019;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 24.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4644 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata ad [...] il CP_1 C.F._1
01/05/1988,
e
, C.F. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
10/06/1987,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea PANCHERI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono lo scioglimento del loro matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Affidamento figlie. Le figlie minori e vengono affidate Per_1 Per_2
congiuntamente ai due genitori, con collocazione prevalente presso la residenza della madre.
I genitori, pertanto, eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per e relativamente all'istruzione, al sistema educativo ed alla salute, Per_1 Per_2
tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni.
2. Diritto di visita. Tenuto conto della lontananza dei rispettivi luoghi di residenza e dei turni di lavoro, il sig. otrà vedere e tenere con sé le CP_2
figlie almeno sette giorni anche non consecutivi al mese, che saranno individuati previo accordo con la madre, la quale assicura la massima disponibilità in tal senso, avuto riguardo agli impegni delle minori, ma nella consapevolezza che risulta imprescindibile assicurare la possibilità alle figlie di accedere con continuità alla figura paterna.
In ogni caso, fatti salvi diversi accordi di volta in volta intervenuti tra i coniugi,
avuto prioritario riguardo alla capacità della piccola di allontanarsi Per_2
serenamente dal contesto materno, fermo il limite minimo sopra indicato, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, con le seguenti modalità:
2 - almeno un weekend al mese dall'uscita da scuola del venerdì (dal primo pomeriggio nei giorni in cui non sia prevista la frequenza scolastica), oppure dalle ore 09:00 del sabato mattina qualora l'orario di lavoro del padre non lo consentisse, sino alle ore 21,00 della domenica, con onere di riaccompagnare le minori presso la casa materna;
- il pernottamento delle minori in Fiumicino o comunque al di fuori della provincia di Vicenza dovrà essere concordato da entrambi i genitori;
- al fine di assicurare alle minori la possibilità di trascorrere 7 giorni al mese con il padre, a) il sig. avrà la possibilità di trascorrere con le figlie 3 CP_2
“ponti” su 4, b) potrà essere concordata l'assenza e/o l'uscita anticipata dalla scuola materna per un massimo di 4 giorni al mese e dalla scuola primaria di un massimo di 1 giorno al mese, fatto salvo che non sia espresso parere contrario in tal senso da parte del corpo docente e/o dagli educatori;
- 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale o la vigilia;
7 giorni in quelle pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e, l'anno successivo, la Pasquetta, ulteriormente estesi in modo da “recuperare” i giorni di visita che dovessero essere in concreto individuati in misura inferiore ai 7 mensili (con il limite del “recupero” entro il
31.12 di ciascun anno);
- durante le vacanze estive 21 giorni, anche frazionati e con il limite massimo di 7 giorni consecutivi fino al compimento dei sei anni di , ulteriormente Per_2
estesi in modo da “recuperare” i giorni di visita che dovessero essere in concreto individuati in misura inferiore ai 7 mensili (con il limite del “recupero”
3 entro il 31.12 di ciascun anno); i ricorrenti si impegnano a comunicare i propri giorni di ferie entro il 30 aprile di ciascun anno e comunque non appena ne verranno a conoscenza;
Compleanni dei genitori, festa della mamma e del papà: le bambine potranno passare il pomeriggio (dall'uscita da scuola) e la sera (cena ed eventuale pernottamento) con il genitore festeggiato, anche se non è il suo turno di responsabilità;
Contatti telefonici e/o videochiamate con il genitore non presente andranno regolati in modo tale che egli possa sentire le figlie almeno a giorni alterni in un orario compreso tra le 18:00 e le 19:00. Se non sarà possibile rispettare tale orario per motivi di lavoro o di altra natura i genitori concorderanno un diverso momento per la chiamata.
3. Contributo al mantenimento delle figlie. Il sig. verserà alla Controparte_2
sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e CP_1 Per_1
, la somma mensile di euro 350,00 per ciascuna figlia (euro 700,00 Per_2
complessivi), entro il giorno 15 di ogni mese. Detto assegno verrà adeguato annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati relativi all'anno precedente.
Le parti convengono espressamente che le spese relative alla mensa scolastica (o comunque relative a pasti da consumarsi ricorrentemente fuori casa al fine di consentire la frequenza scolastica/educativa pomeridiana) e quelle riferibili al doposcuola siano da considerarsi straordinarie.
Le parti convengono altresì che debbano ritenersi ricomprese nell'assegno di
4 mantenimento ordinario le uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero con costo unitario sino a 25 euro
Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive o di altra natura) per le figlie minori saranno suddivise tra i coniugi in ragione della metà secondo i criteri di individuazione e le modalità indicate nel “Protocollo spese ordinarie e straordinarie” predisposto dal Tribunale adito, cui si fa espresso ed integrale rinvio, fatto salvo quanto precede e fermo il consenso alle spese di natura straordinaria ad oggi sostenute indicate in premessa.
4.Assegno unico – Erogazioni di natura assistenziale e/o previdenziale in favore dei figli. Le parti convengono che l'assegno unico e universale sia richiesto e comunque vada a vantaggio della sig.ra nella misura del CP_1
100%.
Analogamente, i ricorrenti convengono che qualsiasi prestazione economica di natura pubblica, comunque denominata, o comunque qualsiasi erogazione a titolo di sostegno alle esigenze del nucleo familiare e/o delle minori (c.d.
“bonus”) siano erogati debbano andare a vantaggio della sig.ra nella CP_1
misura del 100%.
5. Assegno per il coniuge. I coniugi rinunciano reciprocamente a pretendere alcunché a titolo di assegno divorzile.
6. Altre disposizioni patrimoniali.
I coniugi si danno atto di aver già integralmente regolato i propri rapporti patrimoniali e di non aver nulla reciprocamente a pretendere.
7. Altre disposizioni. I ricorrenti si prestano reciproco consenso per il rilascio o
5 rinnovo del passaporto, anche per motivi di lavoro, e per il rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio a favore delle figlie minori.
Conseguentemente, i procuratori delle parti chiedo che la causa sia trattenuta in decisione e siano accolte le seguenti conclusioni:
a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data
05.07.2019, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cerveteri al n.
87 p. II s. C anno 2019
b) ordinare al Comune di Cerveteri di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) omologare le condizioni indicate in ricorso e qui integralmente richiamate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Cerveteri (RM) in data 05/07/2019.
All'esito dell'udienza del 01/04/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di
6 accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di sottoscrizione dell'accordo di separazione personale (26/07/2022) raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
7 -le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza e secondo le precisazioni concordate tra le parti, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto, anche per motivi di lavoro, e per il rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio a favore delle figlie minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da CP_1
in Cerveteri (RM) il 05/07/2019 alle condizioni in epigrafe Controparte_2
riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente
8 sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cerveteri (RM) al n. 87,
parte II, serie C, anno 2019;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 24.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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