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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/10/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI IB EN
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 118/2021, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
ifeso dall'avv. BARBUTO GIUSEPPE Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4 febbraio 2021 parte ricorrente proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatole dall' , con il quale l'Istituto intimava il pagamento della somma di € 1.805,25, CP_1 quale importo dovuto in esecuzione della sentenza n. 591/2019 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Lavoro – all'esito del giudizio iscritto al n. 884/2017 R.G.
1 2. Esponeva la parte opponente di aver proposto appello avverso la suddetta sentenza e che, al momento del deposito del ricorso, il relativo giudizio di gravame era ancora pendente, chiedendo pertanto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e la declaratoria di nullità del precetto.
3. Si costituiva l' , eccependo preliminarmente il difetto di competenza del giudice CP_1 adito, in quanto il giudizio di opposizione a precetto, pur fondandosi su titolo giudiziale emesso dal giudice del lavoro, non rientra nella competenza funzionale della
Sezione Lavoro, ma va determinato in base al valore della domanda, rientrando nel caso di specie nella competenza del Giudice di Pace, atteso l'importo inferiore a €
5.000.
*****
4. Nel merito, l' chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando che il giudizio d'appello CP_2 instaurato dalla parte opponente era stato definito con sentenza n. 155/2022 della
Corte d'Appello di Catanzaro, con esito favorevole all' . CP_1
5. L'eccezione preliminare di incompetenza proposta dall' è fondata. CP_1
6. Secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. III, 4 maggio 2007, n. 10293; Cass. civ., sez. III, 10 maggio 2016, n. 9465; Cass. civ., sez.
VI-3, 26 maggio 2021, n. 14435; Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 2018, n. 3177),
l'opposizione a precetto, anche quando il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza emessa dal giudice del lavoro, non configura una controversia di lavoro, ma una controversia in materia esecutiva, da trattarsi con rito ordinario e secondo i criteri di competenza per valore e per territorio previsti dagli artt. 7 e 18 c.p.c.
7. La competenza funzionale del giudice del lavoro permane, infatti, soltanto per le controversie concernenti l'interpretazione o la correzione del titolo giudiziale (artt.
287 e 288 c.p.c.), ma non si estende alla fase esecutiva né agli atti prodromici ad essa, come l'atto di precetto.
8. Nel caso in esame, l'opposizione ha ad oggetto un precetto di importo pari a €
1.805,25, dunque di valore inferiore a € 5.000.
9. Pertanto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, c.p.c., la competenza appartiene al Giudice di
Pace di , quale giudice competente per valore in materia di opposizione CP_1
2 a precetto, mentre il Tribunale – Sezione Lavoro – risulta privo di competenza funzionale e per materia.
10. Ad abundantiam, si osserva che, anche nel merito, l'opposizione sarebbe comunque infondata.
11. La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza n. 155 del 22 febbraio 2022, ha rigettato l'impugnazione proposta dalla parte opponente, confermando integralmente la decisione di primo grado e, dunque, il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto.
12. La successiva definizione del giudizio di appello in senso favorevole all' CP_1 comporta la piena legittimità e l'efficacia del titolo esecutivo, rendendo l'opposizione priva di interesse attuale e concreto ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
13. Anche sotto tale profilo, l'atto di precetto impugnato risulta conforme al titolo giudiziale divenuto definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Lavoro –, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1
1. Dichiara la propria incompetenza per materia in favore del Giudice di Pace presso il
Tribunale di Vibo Valentia, ai sensi dell'art. 7 c.p.c.;
2. Fissa il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice dichiarato competente, con avvertimento che, in mancanza, la causa si estinguerà ai sensi dell'art. 50, comma 2, c.p.c.;
3. Riserva al giudice competente la pronuncia sulle spese di lite
Così deciso, 07/10/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 118/2021, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
ifeso dall'avv. BARBUTO GIUSEPPE Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4 febbraio 2021 parte ricorrente proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatole dall' , con il quale l'Istituto intimava il pagamento della somma di € 1.805,25, CP_1 quale importo dovuto in esecuzione della sentenza n. 591/2019 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Lavoro – all'esito del giudizio iscritto al n. 884/2017 R.G.
1 2. Esponeva la parte opponente di aver proposto appello avverso la suddetta sentenza e che, al momento del deposito del ricorso, il relativo giudizio di gravame era ancora pendente, chiedendo pertanto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e la declaratoria di nullità del precetto.
3. Si costituiva l' , eccependo preliminarmente il difetto di competenza del giudice CP_1 adito, in quanto il giudizio di opposizione a precetto, pur fondandosi su titolo giudiziale emesso dal giudice del lavoro, non rientra nella competenza funzionale della
Sezione Lavoro, ma va determinato in base al valore della domanda, rientrando nel caso di specie nella competenza del Giudice di Pace, atteso l'importo inferiore a €
5.000.
*****
4. Nel merito, l' chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando che il giudizio d'appello CP_2 instaurato dalla parte opponente era stato definito con sentenza n. 155/2022 della
Corte d'Appello di Catanzaro, con esito favorevole all' . CP_1
5. L'eccezione preliminare di incompetenza proposta dall' è fondata. CP_1
6. Secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. III, 4 maggio 2007, n. 10293; Cass. civ., sez. III, 10 maggio 2016, n. 9465; Cass. civ., sez.
VI-3, 26 maggio 2021, n. 14435; Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 2018, n. 3177),
l'opposizione a precetto, anche quando il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza emessa dal giudice del lavoro, non configura una controversia di lavoro, ma una controversia in materia esecutiva, da trattarsi con rito ordinario e secondo i criteri di competenza per valore e per territorio previsti dagli artt. 7 e 18 c.p.c.
7. La competenza funzionale del giudice del lavoro permane, infatti, soltanto per le controversie concernenti l'interpretazione o la correzione del titolo giudiziale (artt.
287 e 288 c.p.c.), ma non si estende alla fase esecutiva né agli atti prodromici ad essa, come l'atto di precetto.
8. Nel caso in esame, l'opposizione ha ad oggetto un precetto di importo pari a €
1.805,25, dunque di valore inferiore a € 5.000.
9. Pertanto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, c.p.c., la competenza appartiene al Giudice di
Pace di , quale giudice competente per valore in materia di opposizione CP_1
2 a precetto, mentre il Tribunale – Sezione Lavoro – risulta privo di competenza funzionale e per materia.
10. Ad abundantiam, si osserva che, anche nel merito, l'opposizione sarebbe comunque infondata.
11. La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza n. 155 del 22 febbraio 2022, ha rigettato l'impugnazione proposta dalla parte opponente, confermando integralmente la decisione di primo grado e, dunque, il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto.
12. La successiva definizione del giudizio di appello in senso favorevole all' CP_1 comporta la piena legittimità e l'efficacia del titolo esecutivo, rendendo l'opposizione priva di interesse attuale e concreto ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
13. Anche sotto tale profilo, l'atto di precetto impugnato risulta conforme al titolo giudiziale divenuto definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Lavoro –, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1
1. Dichiara la propria incompetenza per materia in favore del Giudice di Pace presso il
Tribunale di Vibo Valentia, ai sensi dell'art. 7 c.p.c.;
2. Fissa il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice dichiarato competente, con avvertimento che, in mancanza, la causa si estinguerà ai sensi dell'art. 50, comma 2, c.p.c.;
3. Riserva al giudice competente la pronuncia sulle spese di lite
Così deciso, 07/10/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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