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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 14338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14338 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48520/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa SI AL ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 48520/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...], residente in [...], (C.F. ), rappresentata e C.F._1 difesa dall' Avv. Mosè Tinti, (c.f. , del foro di Ancona;
C.F._2
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege
[...] dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: diniego visto di ingresso per ricongiungimento familiare Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 18/11/2024 la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l'Ambasciata d'Italia ad Accra aveva rigettato la domanda di rilascio di un visto per ricongiungimento familiare in favore del marito nato Persona_1 in Ghana il 30/06/1983. Precisava preliminarmente che al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento nel 2022, era cittadina ivoriana e, nelle more del procedimento amministrativo, aveva acquisito la cittadinanza italiana;
esponeva poi che dopo avere ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dalla Prefettura di Ancona in data 30/05/2023, il coniuge si era rivolto all'Ambasciata d'Italia ad Accra per ottenere il relativo visto, ma la sua domanda era stata rigettata con la seguente motivazione: “dall'intervista e dalla documentazione presentata a corredo della domanda di visto non sono risultati elementi che permettano di ricostruire una conoscenza prematrimoniale tra gli interessati, né soprattutto il mantenimento della relazione coniugale o la conseguente formazione di un legame sentimentale e di comune interesse dopo la celebrazione del matrimonio, dal momento che l'unico incontro verificabile tra i due è avvenuto nel 2021 per la celebrazione del matrimonio”; in ordine al primo punto evidenziava che la relazione Per_ con il coniuge era iniziata nel 2016 quando per motivi di lavoro il sig. commerciante di cocco, si trovava a AW HA ( , una località Persona_2 ghanese vicina al confine con la Costa D'Avorio e lì aveva conosciuto la ricorrente, la quale trasportava frutta proveniente dalla fattoria del padre, che vendeva i suoi prodotti nei mercati ghanesi;
che al tempo la ricorrente viveva in Italia con un permesso di soggiorno, pertanto nonostante il fidanzamento seguìto ad un periodo di frequentazione, aveva dovuto fare rientro sul territorio nazionale per non perdere il diritto al soggiorno;
nonostante ciò la coppia era sempre rimasta in contatto e nel 2021 si era unita in matrimonio, come attestato dal certificato, regolarmente trascritto presso il Comune di Ancona, e dalle foto della cerimonia;
in ordine al secondo motivo di contestazione, il mantenimento della relazione sentimentale anche dopo le nozze era dimostrato dal costante scambio di telefonate e messaggi e dall'invio di somme di denaro con cui la ricorrente supportava economicamente il marito, in ottemperanza al dovere di assistenza materiale del coniuge. Chiedeva dunque di accertare e dichiarare il suo diritto all'unità familiare e per l'effetto ordinare all'Ambasciata d'Italia ad Accra il rilascio del visto in favore del marito. Il si è costituito tardivamente in giudizio e ha chiesto il rigetto Controparte_1 del ricorso rinviando agli elementi emersi nel corso dell'istruttoria condotta dall'Autorità consolare, da cui la stessa aveva dedotto la fittizietà dell'unione coniugale.
* * * L'Ambasciata d'Italia ad Accra ha rigettato la domanda di visto ritenendo che l'unione tra l'odierna ricorrente e il sig. fosse un matrimonio di Persona_1 comodo esclusivamente finalizzato ad aggirare la normativa in materia di immigrazione. Il diritto all'unità familiare è diritto fondamentale della persona (Corte Costituzionale, sentenza n. 28 del 1995) e la sussistenza del matrimonio di comodo, ex art 29 comma 9 del D.Lvo n. 286/1998, deve essere rigorosamente provata. Prova che può essere fornita anche per presunzioni, che però devono essere gravi, concordanti e univoche (art. 2729 c.c.). Al contrario le conclusioni dell'Ambasciata appaiono basate su elementi che non presentano i caratteri sopra elencati. In particolare, l'amministrazione ha fondato il rigetto sulla carenza di elementi idonei a provare una relazione tra i coniugi antecedente al 2021, anno di celebrazione del matrimonio, e un legame sentimentale successivo, poiché dagli archivi dell'applicativo LVIS e dal passaporto della ricorrente emergeva che la stessa aveva fatto ingresso in Ghana solo nel 2016 e nel 2021; che la coppia non aveva figli in comune ma entrambi avevano avuto figli da altre relazioni e in Per_ particolare un figlio del sig. era nato a [...] matrimonio con la sig.ra che non erano stati forniti documenti di proprietà o impegni economici in Pt_1 comune né ricevute di trasferimenti di denaro tra i coniugi. Ebbene, in ordine alla carenza di elementi su una conoscenza prematrimoniale deve rilevarsi che i coniugi avevano fornito un racconto coincidente sulla conoscenza e la successiva frequentazione;
i dettagli esposti nel ricorso erano stati infatti riferiti anche dal sig. OT in sede di intervista presso la rappresentanza diplomatica, come attestato dalla copia versata in atti dall'amministrazione resistente (v. all.3). Entrambi avevano detto di essersi conosciuti nei mercati al confine tra Ghana e Per_ Costa D'Avorio dove il sig. si recava in quanto commerciante di cocco e che si erano frequentati per un periodo di tempo, prima che la ricorrente facesse ritorno in Italia;
a ciò deve aggiungersi che nel corso dell'intervista il coniuge aveva saputo rispondere alle domande rispetto alla situazione familiare della moglie, al suo lavoro e al luogo di residenza, riconoscendo altresì la crisi nel rapporto generata dalla nascita del figlio avuto da un'altra donna a ridosso del matrimonio con la ricorrente, circostanza che non può da sola indicare l'assenza di una effettiva relazione, se non accompagnata da ulteriori elementi. Nel caso di specie, al contrario, si dispone di evidenze probatorie che suggeriscono l'esistenza di un rapporto stabile, anche dopo il matrimonio, come le copie di conversazioni telefoniche (v.all. 7 al ricorso e all.1 alle note per l'udienza del 14/10/2025) e di numerose rimesse di denaro effettuate tra il 2024 e il 2025 dalla ricorrente in favore del marito (v. all.8 al ricorso e all.2 alle note per l'udienza del 14/10/2025), a conferma della presenza del legame coniugale e del sostegno economico offerto al coniuge. Ancora, oltre alle fotografie della cerimonia matrimoniale, sono state depositate foto della coppia scattate in occasione del recente viaggio della ricorrente in Ghana, dove si era trattenuta dal 24 luglio al 28 agosto 2025 come documentato dai biglietti aerei e dal visto in atti (v. all. 3,4,5, alle note per l'udienza del 14/10/2025). Alla stregua dell'articolo 2697 c.c. è onere di chi allega la simulazione provare i fatti che ne costituiscano il fondamento e parte resistente si è limitata a fornire elementi indiziari che non consentono di concludere univocamente che il matrimonio sia stato contratto all'esclusivo fine di aggirare la normativa in materia di immigrazione. Posto che agli atti risultano copia del certificato di matrimonio (v. all.1 alla comparsa di costituzione) e della trascrizione presso il Comune di Ancona (v. all.2 al ricorso) e che l'Ambasciata non ha effettuato contestazioni in ordine alla validità del documento, il ricorso deve essere accolto. Alla soccombenza segue la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Controparte_2
d'Italia ad Accra il rilascio del visto di ingresso in favore del sig.
[...]
nato in [...] il [...]. Persona_1
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 16/10/2025
La GIUDICE
SI AL
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa SI AL ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 48520/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...], residente in [...], (C.F. ), rappresentata e C.F._1 difesa dall' Avv. Mosè Tinti, (c.f. , del foro di Ancona;
C.F._2
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege
[...] dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: diniego visto di ingresso per ricongiungimento familiare Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 18/11/2024 la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l'Ambasciata d'Italia ad Accra aveva rigettato la domanda di rilascio di un visto per ricongiungimento familiare in favore del marito nato Persona_1 in Ghana il 30/06/1983. Precisava preliminarmente che al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento nel 2022, era cittadina ivoriana e, nelle more del procedimento amministrativo, aveva acquisito la cittadinanza italiana;
esponeva poi che dopo avere ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dalla Prefettura di Ancona in data 30/05/2023, il coniuge si era rivolto all'Ambasciata d'Italia ad Accra per ottenere il relativo visto, ma la sua domanda era stata rigettata con la seguente motivazione: “dall'intervista e dalla documentazione presentata a corredo della domanda di visto non sono risultati elementi che permettano di ricostruire una conoscenza prematrimoniale tra gli interessati, né soprattutto il mantenimento della relazione coniugale o la conseguente formazione di un legame sentimentale e di comune interesse dopo la celebrazione del matrimonio, dal momento che l'unico incontro verificabile tra i due è avvenuto nel 2021 per la celebrazione del matrimonio”; in ordine al primo punto evidenziava che la relazione Per_ con il coniuge era iniziata nel 2016 quando per motivi di lavoro il sig. commerciante di cocco, si trovava a AW HA ( , una località Persona_2 ghanese vicina al confine con la Costa D'Avorio e lì aveva conosciuto la ricorrente, la quale trasportava frutta proveniente dalla fattoria del padre, che vendeva i suoi prodotti nei mercati ghanesi;
che al tempo la ricorrente viveva in Italia con un permesso di soggiorno, pertanto nonostante il fidanzamento seguìto ad un periodo di frequentazione, aveva dovuto fare rientro sul territorio nazionale per non perdere il diritto al soggiorno;
nonostante ciò la coppia era sempre rimasta in contatto e nel 2021 si era unita in matrimonio, come attestato dal certificato, regolarmente trascritto presso il Comune di Ancona, e dalle foto della cerimonia;
in ordine al secondo motivo di contestazione, il mantenimento della relazione sentimentale anche dopo le nozze era dimostrato dal costante scambio di telefonate e messaggi e dall'invio di somme di denaro con cui la ricorrente supportava economicamente il marito, in ottemperanza al dovere di assistenza materiale del coniuge. Chiedeva dunque di accertare e dichiarare il suo diritto all'unità familiare e per l'effetto ordinare all'Ambasciata d'Italia ad Accra il rilascio del visto in favore del marito. Il si è costituito tardivamente in giudizio e ha chiesto il rigetto Controparte_1 del ricorso rinviando agli elementi emersi nel corso dell'istruttoria condotta dall'Autorità consolare, da cui la stessa aveva dedotto la fittizietà dell'unione coniugale.
* * * L'Ambasciata d'Italia ad Accra ha rigettato la domanda di visto ritenendo che l'unione tra l'odierna ricorrente e il sig. fosse un matrimonio di Persona_1 comodo esclusivamente finalizzato ad aggirare la normativa in materia di immigrazione. Il diritto all'unità familiare è diritto fondamentale della persona (Corte Costituzionale, sentenza n. 28 del 1995) e la sussistenza del matrimonio di comodo, ex art 29 comma 9 del D.Lvo n. 286/1998, deve essere rigorosamente provata. Prova che può essere fornita anche per presunzioni, che però devono essere gravi, concordanti e univoche (art. 2729 c.c.). Al contrario le conclusioni dell'Ambasciata appaiono basate su elementi che non presentano i caratteri sopra elencati. In particolare, l'amministrazione ha fondato il rigetto sulla carenza di elementi idonei a provare una relazione tra i coniugi antecedente al 2021, anno di celebrazione del matrimonio, e un legame sentimentale successivo, poiché dagli archivi dell'applicativo LVIS e dal passaporto della ricorrente emergeva che la stessa aveva fatto ingresso in Ghana solo nel 2016 e nel 2021; che la coppia non aveva figli in comune ma entrambi avevano avuto figli da altre relazioni e in Per_ particolare un figlio del sig. era nato a [...] matrimonio con la sig.ra che non erano stati forniti documenti di proprietà o impegni economici in Pt_1 comune né ricevute di trasferimenti di denaro tra i coniugi. Ebbene, in ordine alla carenza di elementi su una conoscenza prematrimoniale deve rilevarsi che i coniugi avevano fornito un racconto coincidente sulla conoscenza e la successiva frequentazione;
i dettagli esposti nel ricorso erano stati infatti riferiti anche dal sig. OT in sede di intervista presso la rappresentanza diplomatica, come attestato dalla copia versata in atti dall'amministrazione resistente (v. all.3). Entrambi avevano detto di essersi conosciuti nei mercati al confine tra Ghana e Per_ Costa D'Avorio dove il sig. si recava in quanto commerciante di cocco e che si erano frequentati per un periodo di tempo, prima che la ricorrente facesse ritorno in Italia;
a ciò deve aggiungersi che nel corso dell'intervista il coniuge aveva saputo rispondere alle domande rispetto alla situazione familiare della moglie, al suo lavoro e al luogo di residenza, riconoscendo altresì la crisi nel rapporto generata dalla nascita del figlio avuto da un'altra donna a ridosso del matrimonio con la ricorrente, circostanza che non può da sola indicare l'assenza di una effettiva relazione, se non accompagnata da ulteriori elementi. Nel caso di specie, al contrario, si dispone di evidenze probatorie che suggeriscono l'esistenza di un rapporto stabile, anche dopo il matrimonio, come le copie di conversazioni telefoniche (v.all. 7 al ricorso e all.1 alle note per l'udienza del 14/10/2025) e di numerose rimesse di denaro effettuate tra il 2024 e il 2025 dalla ricorrente in favore del marito (v. all.8 al ricorso e all.2 alle note per l'udienza del 14/10/2025), a conferma della presenza del legame coniugale e del sostegno economico offerto al coniuge. Ancora, oltre alle fotografie della cerimonia matrimoniale, sono state depositate foto della coppia scattate in occasione del recente viaggio della ricorrente in Ghana, dove si era trattenuta dal 24 luglio al 28 agosto 2025 come documentato dai biglietti aerei e dal visto in atti (v. all. 3,4,5, alle note per l'udienza del 14/10/2025). Alla stregua dell'articolo 2697 c.c. è onere di chi allega la simulazione provare i fatti che ne costituiscano il fondamento e parte resistente si è limitata a fornire elementi indiziari che non consentono di concludere univocamente che il matrimonio sia stato contratto all'esclusivo fine di aggirare la normativa in materia di immigrazione. Posto che agli atti risultano copia del certificato di matrimonio (v. all.1 alla comparsa di costituzione) e della trascrizione presso il Comune di Ancona (v. all.2 al ricorso) e che l'Ambasciata non ha effettuato contestazioni in ordine alla validità del documento, il ricorso deve essere accolto. Alla soccombenza segue la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Controparte_2
d'Italia ad Accra il rilascio del visto di ingresso in favore del sig.
[...]
nato in [...] il [...]. Persona_1
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 16/10/2025
La GIUDICE
SI AL