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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Roma, Quinta Sezione Civile, Dr. Luigi
Cavallo, all'udienza del 15 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG 45115/20, e avente ad oggetto
“Accertamento obbligo del terzo” e vertente
TRA
, nella persona del responsabile del Parte_1
contenzioso della , Dott. , Parte_2 Parte_3
elettivamente domiciliata in Roma, Via Bassano del Grappa 24, presso lo Studio dell'Avv. Daniela Martini, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Sig. Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Santa Teresa di Riva (ME), CP_2
presso lo Studio dell'Avv. Carmelo Crisafulli, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente con l'Avv. Irene Crisafulli, per procura in atti
RESISTENTE
Nonché in persona del legale rapp.te p.t., Sig. Controparte_3 CP_4
elettivamente domiciliata in Roma, Via Firenze 43, presso
[...]
lo Studio dell'Avv. Giuseppe Filippo Geraci, che la rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
evidenziava di aver notificato atto di pignoramento presso
[...]
terzi nei confronti del debitore rilevando che il Controparte_3
terzo pignorato, aveva dichiarato di condurre in Controparte_1
locazione l'azienda della debitrici, con un canone mensile di euro
30.000,00, e di aver sottoscritto un atto con la in Controparte_3
forza del quale si era obbligata ad effettuare una serie di pagamenti, per complessivi euro 195.849,46, ai dipendenti della debitrice, per come indicati nella scrittura privata in questione.
Emessa ordinanza di accertamento ex art. 549 c.p.c. con cui si dichiarava che il terzo era debitore della somma di euro 30.000,00 mensili a decorrere dal giugno 2019, era stata proposta opposizione ex art. 617 c.p.c. dalla e il Giudice aveva sospeso Controparte_1
l'efficacia esecutiva del provvedimento assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Evidenziava pertanto l'attrice il proprio interesse ad accertare che la scrittura privata intercorsa fra e non avesse CP_3 CP_1
data certa e non le fosse pertanto opponibile, nonché, in caso contrario, a limitare l'inopponibilità ai soli bonifici eseguiti prima della notifica dell'atto di pignoramento.
Richiamava sul punto il contratto di affitto di azienda sottoscritto fra e come anche la successiva scrittura privata CP_3 CP_1 sottoscritta, da qualificarsi in termini di delegazione di pagamento e priva di data certa.
Concludeva richiedendo accertarsi l'obbligo del terzo di pagamento dei canoni di affitto di azienda per come concordati con il contratto stipulato, per euro 30.000,00 mensili, con assegnazione in proprio favore delle somme dovute fino alla concorrenza del credito azionato di euro 3.076.900,00; in via subordinata, richiedeva l'assegnazione delle somme al netto dei pagamenti ritenuti opponibili.
Si costituiva in giudizio che eccepiva la carenza di Controparte_1
giurisdizione del Giudice adito, oltre che l'inammissibilità della domanda per omessa produzione della procura notarile citata in citazione.
Eccepiva altresì la prescrizione dei crediti portati in esecuzione e, nel merito, contestava le deduzioni di controparte, evidenziando, fra l'altro, l'efficacia ed opponibilità della scrittura privata intervenuta con rispetto ai terzi. CP_3
Concludeva richiedendo, previo accoglimento delle avanzate eccezioni preliminari, dichiararsi l'insussistenza del credito e, in via subordinata, la rideterminazione degli importi dovuti in base alle censure effettuate.
Si costituiva in giudizio che rilevava come il Controparte_3
proprio credito verso si fosse estinto per Controparte_1
compensazione e concludeva richiedendo dichiararsi l'inesistenza di alcun debito della nei suoi confronti. Controparte_1
Con provvedimento in data 6 luglio 2021 veniva disposto il mutamento del rito, attesa la natura della controversia, con concessione di termine alle parti per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi. La causa veniva istruita con l'audizione di due testi e veniva discussa e decisa, previa concessione alle parti di termine per il deposito di note conclusive, all'udienza del 15 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente, per come dalla stessa dedotto, ha introdotto il giudizio di merito conseguente all'ordinanza resa nella procedura RGE 14318/18, in forza della quale veniva sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento ex art. 549 c.p.c. in data 14 gennaio 2020, con cui era stata dichiarata debitrice Controparte_1
di della somma pari al canone mensile di locazione di CP_3
euro 30.000,00 a far data dal 15 giugno 2018 ed in virtù del contratto di affitto di azienda in data 11 novembre 2016.
Ora, costituendosi nella presente controversia, ha Controparte_1
eccepito l'assenza di prova circa la procura richiamata da controparte nella presente sede, in forza della quale Pt_1 Parte_1
risulterebbe rappresentata dal Dott. per procura Parte_3
speciale autenticata in data 25 luglio 2019, che, a sua volta, ha conferito la delega al difensore nell'odierno giudizio;
la detta parte convenuta ha quindi eccepito la mancata prova della fonte dei poteri di rappresentanza, con conseguente inammissibilità della domanda.
A fronte di ciò, parte attrice, nelle proprie note in data 15 aprile 2021, ha unicamente rilevato che eventuali ipotesi di nullità risultano in ogni caso tutte sanate dalla costituzione in giudizio delle due convenute, nulla di specifico deducendo o dimostrando, anche negli atti successivi, in ordine all'avanzata eccezione;
peraltro, a corredo delle note scritte risulta depositata la medesima procura già prodotta con l'atto di citazione. Dalla documentazione in atti emerge che il presente giudizio risulta introdotto da nella persona del Parte_1
responsabile del contenzioso della , Dott. Parte_2
, per procura speciale, autenticata per atto Notaio Parte_3
– Roma repertorio n, 44953 raccolta n. 25857 del 25 Persona_1
luglio 2019, il quale, autorizzato in virtù dell'atto richiamato, ha conferito la delega all'Avv. Martini, difensore nell'odierna controversia della detta parte.
Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che, in tema di rappresentanza in giudizio delle persone giuridiche, trattandosi di uno dei presupposti della capacità di stare in giudizio, è onere della parte che ha conferito la procura - in caso di contestazione della controparte specifica e tempestiva, cioè proposta non appena raggiunta la certezza della carenza di prova sul punto - fornire la dimostrazione dell'effettiva sussistenza dei poteri rappresentativi, non potendo il giudice procedere d'ufficio al relativo accertamento (C.C.
961/09); inoltre, per come altresì chiarito dalla Cassazione, in tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, colui che conferisce la procura alle liti ha l'obbligo di indicare la fonte del proprio potere rappresentativo e, ove tale potere derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, la controparte che lo contesti è tenuta a provare l'irregolarità dell'atto di conferimento, mentre, in caso contrario, spetta a chi ha rilasciato la procura dimostrare la validità e l'efficacia del proprio operato.(C.C. 20563/14).
Nel caso di specie, a fronte della censura tempestivamente avanzata da parte convenuta nella propria comparsa di Controparte_1
costituzione, avente ad oggetto, per come chiarito, la mancata prova in ordine alla fonte dei poteri di rappresentanza del Dott. , che ha Pt_3
conferito la procura alle liti al difensore di parte attrice nel presente giudizio, nulla di specifico è stato provato in questa sede dalla detta parte, e ciò anche ai fini, per come eccepito dall'indicata convenuta, del riscontro della piena legittimazione ad agire nell'interesse dell . Controparte_5
Peraltro, in riferimento al giudizio di Cassazione e al conferimento dei poteri rappresentativi a mezzo di procura notarile, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che, qualora la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all'impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l'inammissibilità del ricorso (C.C. 11898/19); inoltre, in tema di rappresentanza processuale, il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa, si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall'atto costitutivo o dallo statuto, mentre laddove il conferimento dei poteri rappresentativi del soggetto che si costituisce nel giudizio di cassazione sia avvenuto con procura notarile, questa deve essere depositata con il ricorso o il controricorso, a pena di inammissibilità
(C.C. 576/21).
A fronte di ciò deve in ogni caso evidenziarsi, per come altresì chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che, in tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso (C.C.
29244/21).
A ciò consegue come, non risultando prodotto alcunchè, con la prima difesa utile, circa la documentazione attestante la fonte dei poteri di rappresentanza del soggetto che ha conferito la procura alle liti all'odierno difensore di parte attrice, l'avanzata eccezione deve essere rigettata, risultando peraltro le conclusioni raggiunte assorbenti ogni ulteriore profilo, domanda od eccezione avanzata dalle parti.
Le domande attrici devono quindi essere dichiarate inammissibili.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte, in relazione alla resistente
[...]
e come richiesto, in favore dei procuratori antistatari. CP_1
PQM
Dichiara l'inammissibilità delle domande attrici;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente liquidate in complessivi euro Controparte_1
7.500,00, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva, euro 1.500,00 per la fase istruttoria ed euro
2.000,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente liquidate in complessivi euro Controparte_3
4.500,00, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 1.500,00 per la fase istruttoria, oltre accessori come per legge.
Roma, 15 gennaio 2025
IL GIUDICE