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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/07/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 752/2024 RGA promossa da:
(GIA' , Parte_1 Parte_2 con il patrocinio dell'avv. Andrea RONDO appellante contro
, , , e , con Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 il patrocinio dell'avv. Stefano GENNARI appellati
********
Oggetto: retribuzione posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 17/7/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Come correttamente riassunto nel verbale di conciliazione di cui meglio si dirà appresso, “Con ricorso depositato presso la Cancelleria della Corte di Appello di Bologna, Sezione Lavoro, in data 15.11.24, ha Parte_2 impugnato la sentenza del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, GdL Dott. Ardigò RG 621/2024 (a cui sono state riunite le cause RG 622-623-624 dello stesso anno), RS n. 299/2024 del 15/10/2024 notificata il 17/10/2024 chiedendone l'integrale riforma come segue: Voglia l'Ecc.mo Collegio adito fissare l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 435 c.p.c.. In quella sede, voglia l'Ecc.mo Collegio, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 299/2024 del Tribunale di Rimini dott. Lucio Ardigò che ha deciso il procedimento inter partes RG
pag. 1 di 2 n.. 621/24, riunente le cause RG n. 622-623-624 del 2024, respingendo il ricorso promosso dai sig.ri (C.F.: ), Controparte_1 C.F._1 CP_3
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._2 Controparte_2
) e (C.F.: ) tutti C.F._3 Controparte_4 CodiceFiscale_4 rappresentati e difesi nel precedente grado di giudizio dall'Avv. Stefano Gennari (C.F.:
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Parma, C.F._5
Via Pesenti n. 2, pec: *** Con vittoria di spese, diritti, Email_1 onorari, rimborso contributo unificato, rimborso forfettario spese generali 15% su diritti ed onorari, C.P.A. ed IVA di legge per la società appellante, per entrambi i gradi di giudizio”. Si costituivano gli appellati respingendo e contestando i motivi di appello e concludendo come segue: “Voglia codesta Ecc.ma Corte: - rigettare l'appello di in quanto inammissibile ed infondato in fatto e Parte_2 in diritto o come meglio, con conferma integrale della sentenza di primo grado del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, GdL Dott. Ardigò, RG 621/2024 (a cui sono state riunite le cause RG 622-623-624 dello stesso anno) RS n. 299/2024 del 15/10/2024 notificata a mezzo pec il 17/10/2024. Con vittoria di spese ed onorari oltre Iva e CPA e spese generali di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Nelle more Parte_2
è stata incorporata da come da atto di
[...] Parte_1 fusione depositato telematicamente.” All'udienza del 26 giugno 2025 le parti sono state invitate a prendere in esame una soluzione conciliativa e la causa è stata rinviata per gli approfondimenti del caso;
all'udienza del 17/7/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa, sottoscrivendo il relativo verbale. Deve dunque dichiararsi cessata la materia del contendere. Le spese processuali sono da dichiarare compensate salvo quanto regolato dalle parti nel testo della conciliazione.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da GIA' Parte_1 Parte_1 [...]
) avverso la sentenza n. 299/2024 del Tribunale di Rimini, resa e Parte_2 pubblicata il giorno 15/10/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. dichiara cessata la materia del contendere stante l'intervenuta conciliazione,
2. compensa integralmente le spese processuali – fatto salvo quanto previsto nel verbale di conciliazione. Bologna, 17/7/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 752/2024 RGA promossa da:
(GIA' , Parte_1 Parte_2 con il patrocinio dell'avv. Andrea RONDO appellante contro
, , , e , con Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 il patrocinio dell'avv. Stefano GENNARI appellati
********
Oggetto: retribuzione posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 17/7/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Come correttamente riassunto nel verbale di conciliazione di cui meglio si dirà appresso, “Con ricorso depositato presso la Cancelleria della Corte di Appello di Bologna, Sezione Lavoro, in data 15.11.24, ha Parte_2 impugnato la sentenza del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, GdL Dott. Ardigò RG 621/2024 (a cui sono state riunite le cause RG 622-623-624 dello stesso anno), RS n. 299/2024 del 15/10/2024 notificata il 17/10/2024 chiedendone l'integrale riforma come segue: Voglia l'Ecc.mo Collegio adito fissare l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 435 c.p.c.. In quella sede, voglia l'Ecc.mo Collegio, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 299/2024 del Tribunale di Rimini dott. Lucio Ardigò che ha deciso il procedimento inter partes RG
pag. 1 di 2 n.. 621/24, riunente le cause RG n. 622-623-624 del 2024, respingendo il ricorso promosso dai sig.ri (C.F.: ), Controparte_1 C.F._1 CP_3
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._2 Controparte_2
) e (C.F.: ) tutti C.F._3 Controparte_4 CodiceFiscale_4 rappresentati e difesi nel precedente grado di giudizio dall'Avv. Stefano Gennari (C.F.:
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Parma, C.F._5
Via Pesenti n. 2, pec: *** Con vittoria di spese, diritti, Email_1 onorari, rimborso contributo unificato, rimborso forfettario spese generali 15% su diritti ed onorari, C.P.A. ed IVA di legge per la società appellante, per entrambi i gradi di giudizio”. Si costituivano gli appellati respingendo e contestando i motivi di appello e concludendo come segue: “Voglia codesta Ecc.ma Corte: - rigettare l'appello di in quanto inammissibile ed infondato in fatto e Parte_2 in diritto o come meglio, con conferma integrale della sentenza di primo grado del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, GdL Dott. Ardigò, RG 621/2024 (a cui sono state riunite le cause RG 622-623-624 dello stesso anno) RS n. 299/2024 del 15/10/2024 notificata a mezzo pec il 17/10/2024. Con vittoria di spese ed onorari oltre Iva e CPA e spese generali di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Nelle more Parte_2
è stata incorporata da come da atto di
[...] Parte_1 fusione depositato telematicamente.” All'udienza del 26 giugno 2025 le parti sono state invitate a prendere in esame una soluzione conciliativa e la causa è stata rinviata per gli approfondimenti del caso;
all'udienza del 17/7/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa, sottoscrivendo il relativo verbale. Deve dunque dichiararsi cessata la materia del contendere. Le spese processuali sono da dichiarare compensate salvo quanto regolato dalle parti nel testo della conciliazione.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da GIA' Parte_1 Parte_1 [...]
) avverso la sentenza n. 299/2024 del Tribunale di Rimini, resa e Parte_2 pubblicata il giorno 15/10/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. dichiara cessata la materia del contendere stante l'intervenuta conciliazione,
2. compensa integralmente le spese processuali – fatto salvo quanto previsto nel verbale di conciliazione. Bologna, 17/7/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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