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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SENSI BALDOVINO, Presidente e Relatore PITTALIS ANGELA, Giudice SECCHI EMILIO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 635/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 REGISTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 REGISTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 REGISTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 REGISTRO 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 IRAP 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220100017430823000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220110014597942000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220160000854065000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220170000697564000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220170004091357000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220170008559607000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220170014414155000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220170014974175001 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220170014989442000 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220170016588133000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220170016588234000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220170017912975000 REGISTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220170019168475001 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220190003358239000 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220190009045589000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220190012794002000 IRES-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220190014183641000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220190015512228000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220190016770152000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220190019661240000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220190020350551000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220200001198602000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220200007138264000 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220200009919671000 IVA-ALTRO 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220210006504332000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220210015645525000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220230006959788000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza ha pronunciato la seguente sentenza
SVOLGIMENTO del PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato all' Ricorrente_1Agenzia delle Entrate-Riscossione di Sassari, srl ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento nr.10220249005440330/000, del 19.07.2024, ricevuta in data 06.08.2024 per Euro 478.612,61 e delle seguenti 27 cartelle esattoriali
(con esclusione, pertanto, degli avvisi di addebito relativi a crediti Inps, per complessivi Euro
55.697,06, non oggetto di impugnazione) per tributi vari:
1) Cartella nr.10220100017430823000, presuntivamente notificata il 03.06.2010, per crediti riferiti all'anno 2006, per un totale di E.37.923,27;
2) Cartella nr.10220110014597942000, presuntivamente notificata il 07.06.2011, per crediti riferiti all'anno 2007, per un totale di E.59.313,10;
3) Cartella nr.10220160000854065000, presuntivamente notificata il 15.03.2016, per crediti riferiti all'anno 2013, per un totale di E.292,95;
4) Cartella nr.10220170000697564000, presuntivamente notificata il 13.02.2017, per crediti riferiti all'anno 2014, per un totale di E.342,87;
5) Cartella nr.10220170004091357000, presuntivamente notificata il 27.03.2017, per crediti riferiti all'anno 2013, per un totale di E.291,58;
6) Cartella nr.10220170008559607000, presuntivamente notificata il 13.06.2017, per crediti riferiti all'anno 2015 per un totale di E.330,04;
7) Cartella nr.10220170014414155000, presuntivamente notificata il 06.09.2017, per crediti riferiti all'anno 2009 per un totale di E.4.230,77;
8) Cartella nr.10220170014974175001, presuntivamente notificata il 11.10.2017, per crediti riferiti all'anno 2016 per un totale di E.338,33;
9) Cartella nr.10220170014989442000, presuntivamente notificata il 11.10.2017, per crediti riferiti all'anno 2016 per un totale di E.339,12;
10) Cartella nr.10220170016588133000, presuntivamente notificata il 01.12.2017, per crediti riferiti all'anno 2014 per un totale di E.325,36; 11) Cartella nr.10220170016588234000, presuntivamente notificata il 01.12.2017, per crediti riferiti all'anno 2015 per un totale di E.335,81;
12) Cartella nr.10220170017912975000, presuntivamente notificata il 23.01.2018, per crediti riferiti agli anni 2009/2014 per un totale di E.577,09;
13) Cartella nr.10220170019168475001, presuntivamente notificata il 24.01.2018, per crediti riferiti all'anno 2011 per un totale di E.287,15;
14) Cartella nr.10220190003358239000, presuntivamente notificata il 27.02.2019, per crediti riferiti all'anno 2015 per un totale di E.67.654,93;
15) Cartella nr.10220190009045589000, presuntivamente notificata il 02.05.2019, per crediti riferiti all'anno 2015 per un totale di E.17.444,96;
16) Cartella nr.10220190012794002000, presuntivamente notificata il 19.07.2019, per crediti riferiti all'anno 2013 per un totale di E.23.140,41;
17) Cartella nr.10220190014183641000, presuntivamente notificata il 08.08.2019, per crediti riferiti all'anno 2014 per un totale di E.38.857,74;
18) Cartella nr.10220190015512228000, presuntivamente notificata il 04.09.2019, per crediti riferiti all'anno 2017 per un totale di E.12.946,51;
19) Cartella nr.10220190016770152000, presuntivamente notificata il 20.09.2019, per crediti riferiti all'anno 2016 per un totale di E.2.224,36;
20) Cartella nr.10220190019661240000, presuntivamente notificata il 23.11.2019, per crediti riferiti all'anno 2017 e 2016 per un totale di E.56.267,73;
21) Cartella nr.10220190020350551000, presuntivamente notificata il 19.12.2019, per crediti riferiti all'anno 2012 per un totale di E.20.025,64;
22) Cartella nr.10220200001198602000, presuntivamente notificata il 25.10.2021, per crediti riferiti all'anno 2011 per un totale di E.7.885,31;
23) Cartella nr.10220200007138264000, presuntivamente notificata il 25.10.2021, per crediti riferiti all'anno 2016 per un totale di E.57.302,39;
24) Cartella nr.10220200009919671000, presuntivamente notificata il 07.01.2022, per crediti riferiti all'anno 2018 per un totale di E.8.911,22;
25) Cartella nr.10220210006504332000, presuntivamente notificata il 26.05.2023, per crediti riferiti all'anno 2015 per un totale di E.861,41; 26) Cartella nr.10220210015645525000, presuntivamente notificata il 21.06.2022, per crediti riferiti all'anno 2016 per un totale di E.1.076,95;
27) Cartella nr.10220230006959788000, presuntivamente notificata il 18.05.2023, per crediti riferiti all'anno 2018 per un totale di E.2.469,77. La ricorrente ha anzitutto eccepito per tutte le cartelle l'inesistenza della notifica con conseguente illegittimità delle stesse e dell'atto impugnato.
In sintesi, con il ricorso, la ricorrente ha eccepito:
1. La nullità e l'inesistenza dell'intimazione n. 10220249005440330000, perché proveniente da un ente illegittimamente costituito con la decretazione d'urgenza, e perché emessa e firmata da un dipendente (Nominativo_1) transitato nel nuovo ente pubblico economico senza previo concorso pubblico, in violazione dell'art. 97 della Costituzione;
2. L'inesistenza delle notifiche dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento suddetta e della stessa intimazione, perché provenienti da una pec non registrata, o perché eseguite tramite poste private, o, comunque, per l'inosservanza delle norme sulle notifiche ordinarie, esattoriali e via pec, precisando che la prova contraria deve essere fornita dalla resistente producendo in giudizio la copia integrale dell'atto conforme all'originale;
3. La violazione degli artt. 3, 24, 97, 42, 111, della Costituzione per omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale;
4. L'omessa notificazione dei ruoli e degli atti presupposti alle cartelle di pagamento;
5. La decadenza dal potere impositivo e di riscossione e l'intervenuta prescrizione dei tributi, da ritenersi sempre quinquennale, secondo quanto statuito dalle SS.UU. con la sentenza 23397/2016;
6. L'inesistenza/nullità delle cartelle e dei ruoli perché formati da dirigenti illegittimi/decaduti;
7. Il vizio di motivazione degli atti perché non consentono di risalire agli atti presupposti;
8. Il contrasto delle norme che disciplinano l'aggio con la Costituzione e con l'art. 107 del T.F.U.E.;
9. L'infondatezza della pretesa tributaria/contributiva;
10. L'illegittimità del regime sanzionatorio applicato.
Ha chiesto, pertanto, previa sospensiva, l'annullamento dell'atto impugnato, degli atti presupposti e di quelli conseguenziali con condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di lite.
L'AGENZIA delle ENTRATE-Riscossione si è costituita in giudizio e ha anzitutto eccepito l'inammissibilità del ricorso in relazione a 18 cartelle di pagamento in quanto già oggetto di impugnazione e per le quali sarebbe già intervenuta sentenza di rigetto sia in primo che in secondo grado: in relazione alle 18 cartelle nuovamente impugnate ha anche chiesto la condanna del ricorrente per lite temeraria.
Secondo la resistente, pertanto, in questa sede, la materia del contendere dovrebbe essere limitata ad eventuali vizi propri dell'intimazione di pagamento sopra indicata e alle seguenti 9 cartelle:
1. cartella 10220190015512228000, riferita a IVA, di 11.440,91 EUR, notificata con PEC consegnata in data 4.9.2019 all'indirizzo email_3;
2. cartella 10220190016770152000, riferita a IRAP, di 1.978,30 EUR, notificata con PEC consegnata in data 20.9.2019, all'indirizzo email_3;
3. cartella 10220190020350551000, riferita a IRPEF e IVA, di 18.249,01 EUR, notificata con PEC consegnata in data 19.12.2019, all'indirizzo email_3;
4. cartella 10220210006504332000, riferita a tassa automobilistica, di 790,54 EUR, notificata in data 26.5.2023, con deposito in Camera di commercio;
5. cartella 10220210015645525000, riferita a tassa automobilistica, di 973,51 EUR, notificata con PEC email_3consegnata in data 21.6.2022, all'indirizzo ;
6. cartella 10220200001198602000, riferita a IVA, di 7.242,96 EUR, notificata tramite raccomandata A/R di poste italiane, ritualmente consegnata il 25.10.2021;
7. cartella 10220200007138264000, riferita a IRES, di 51.377,18 EUR, notificata tramite raccomandata A/R di poste italiane, ritualmente consegnata il 25.10.2021;
8. cartella 10220200009919671000, riferita a IVA, di 7.994,23 EUR, notificata tramite raccomandata A/R di poste italiane, ritualmente consegnata il 7.1.2022;
9. cartella 10220230006959788 000 riferita a IVA, di 2.410,92 EUR, notificata in data 18.5.20023, con deposito in Camera di commercio.
In relazione alle predette 9 cartelle ha anzitutto contestato, siccome infondata, l'eccezione di inesistenza della notifica: come detto sopra, infatti, tutte le cartelle sarebbero state regolarmente notificate.
Inoltre, sempre tramite pec, sarebbero state notificate, oltre a quella impugnata, anche altre due intimazioni di pagamento: in data 4.5.2022, l'intimazione di pagamento 0220229001672854000 e, in data 24.7.2023, l'intimazione di pagamento 10220239005654045000.
L'Ente della Riscossione ha poi contestato la doglianza relativa all'invio della comunicazione da un indirizzo pec non registrato in quanto non rispondente al vero e, comunque, perché, come anche acclarato dalla Suprema Corte di Cassazione anche a Sezioni Unite, nessuna norma prescriverebbe l'obbligo di inviare l'atto da un indirizzo pec previamente registrato: nel caso di specie l'atto sarebbe stato notificato dall'indirizzo pec email_4 che non creerebbe alcuna incertezza sulla provenienza dell'atto dal concessionario della riscossione.
Ha inoltre contestato tutte le altre doglianze relative alla pretesa tributaria in quanto ormai irretrattabile.
Infine ha contestato l'eccezione di prescrizione che sarebbe stata ripetutamente interrotta anche con la notifica delle due richiamate intimazioni di pagamento. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 13/02/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI della DECISIONE Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto perché proveniente da ente pubblico costituito con decretazione d'urgenza, sottoscritto da funzionario non assunto con pubblico concorso e notificato da indirizzo pec non registrato: mentre le prime due doglianze appaiono palesemente infondate atteso che il decreto legge, per Costituzione, è equiparato in tutto e per tutto alla legge ordinaria quanto alla capacità d'innovare il diritto positivo, mentre le modalità di assunzione dei dipendenti del Concessionario della Riscossione esulano dal sindacato giurisdizionale delle Corti di
Giustizia Tributaria, per quanto concerne la questione della notifica dell'intimazione di pagamento da un indirizzo pec non pubblicato, basterà osservare che per il consolidato insegnamento della Suprema
Corte di Cassazione la trasmissione del documento da un indirizzo non pubblicato non determina affatto la nullità dell'atto purchè sia chiaramente individuabile la provenienza dell'atto dall'agente della riscossione (Cfr. Cass.15979/2022; Cass.982/2023 e Cass.6015/2023). Nel caso di specie, l'atto impugnato – così come alcune delle cartelle presupposte - risulta notificato alla contribuente a mezzo pec - come previsto dall'art.26 comma 1 bis del D.P.R.602/73 e dall'art.60 email_4del D.P.R. 600/73 – dall'indirizzo che è immediatamente e inequivocabilmente riferibile all'Agenzia delle Entrate-Riscossione; inoltre l'atto ha raggiunto il suo scopo, ai sensi dell'art. 156 c.pc..
Tutto ciò, come detto, è stato anche confermato nel recentissimo arresto 6015/2023 della Suprema Corte di Cassazione che ha anche escluso che l'indirizzo PEC del notificante debba risultare dai pubblici elenchi: “come questa Corte ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.” (Cfr. Cass. 6015/2023)
Peraltro, a seguito della notifica dell'intimazione, la contribuente ha presentato un articolato ricorso giurisdizionale (oggetto del presente giudizio) per contestare la pretesa tributaria della resistente: l'atto, pertanto, al di là della forma, pur censurata dalla parte ricorrente, risulta inequivocabilmente riferito all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed ha, comunque, raggiunto il suo scopo e, pertanto, in applicazione dell'art.156 c.p.c., non ne può certo essere dichiarata l'invalidità. In tal senso anche il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione che, sempre di recente, ha avuto modo di chiarire che il principio del raggiungimento dello scopo può ormai ritenersi applicabile a tutti gli atti fiscali e quindi, oltre agli avvisi di accertamento, anche agli atti ad essi prodromici (inviti a comparire) e a quelli ad essi successivi (atti della riscossione): “La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché ".p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c..”(Cfr. Cass.6417/2019).
Né può essere accolta la doglianza relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato: l'intimazione di pagamento, infatti, risulta predisposta secondo il modello ministeriale e contiene il riferimento completo a tutti i titoli presupposti e ai tributi cui si riferiscono.
Né, infine, possono esser condivise le censure di incostituzionalità dell'azione del Concessionario della
Riscossione atteso che la riscossione dei tributi rientra tra i compiti necessari di ogni Stato di diritto. In definitiva, l'eccezione relativa all'invalidità dell'intimazione di pagamento non può che essere dichiarata infondata.
Nel resto il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Il ricorso è anzitutto inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem in relazione alle seguenti cartelle che risultano tutte già impugnate con ricorsi rigettati sia in I che in II grado:
1) Cartella nr.10220100017430823000 per un totale di E.37.923,27;
2) Cartella nr.10220110014597942000 per un totale di E.59.313,10;
3) Cartella nr.10220160000854065000 per un totale di E.292,95;
4) Cartella nr.10220170000697564000 per un totale di E.342,87;
5) Cartella nr.10220170004091357000 per un totale di E.291,58;
6) Cartella nr.10220170008559607000 per un totale di E.330,04;
7) Cartella nr.10220170014414155000 per un totale di E.4.230,77;
8) Cartella nr.10220170014974175001 per un totale di E.338,33;
9) Cartella nr.10220170014989442000 per un totale di E.339,12;
10) Cartella nr.10220170016588133000 per un totale di E.325,36;
11) Cartella nr.10220170016588234000 per un totale di E.335,81;
12) Cartella nr.10220170017912975000 per un totale di E.577,09;
13) Cartella nr.10220170019168475001 per un totale di E.287,15;
14) Cartella nr.10220190003358239000 per un totale di E.67.654,93;
15) Cartella nr.10220190009045589000 per un totale di E.17.444,96;
16) Cartella nr.10220190012794002000 per un totale di E.23.140,41;
17) Cartella nr.10220190014183641000 per un totale di E.38.857,74;
18) Cartella nr.10220190019661240000 per un totale di E.56.267,73. In particolare: Le cartelle di pagamento 10220100017430823000 e 10220110014597942000 sono state impugnate con il ricorso iscritto al n. 743/2016 RG, radicato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di
Sassari, Sezione 03 (oggi Corte di giustizia tributaria), conclusosi con la sentenza di rigetto n. 413/2020, depositata il 20.10.2020. La sentenza è stata appellata e anche il giudizio di secondo grado è stato favorevole alla parte pubblica (sentenza n. 529/2024, depositata in data 11.6.2024).
Le cartelle di pagamento 10220100017430823000, 10220110014597942000 sono state nuovamente impugnate unitamente alla cartella 10220160000854065000 con il ricorso iscritto al n. 680/2017 RG, radicato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Sassari (oggi Corte di giustizia tributaria), conclusosi con la sentenza di rigetto n. 419/2020, depositata il 20.10.2020. La sentenza è stata appellata e anche il giudizio di secondo grado è stato favorevole alla parte pubblica (sentenza n.
532/2024 depositata in data 11.6.2024).
La cartella di pagamento 10220190003358239000 è stata impugnata con il ricorso iscritto al n. 260/2019 RG, radicato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Sassari (oggi Corte di giustizia tributaria), conclusosi con la sentenza di rigetto n. 539/2020, depositata il 17.12.2020, totalmente favorevole all'ente di riscossione.
La sentenza è stata appellata e anche il giudizio di secondo grado è stato favorevole alla parte pubblica
(sentenza n. 530/2024, depositata in data 11.6.2024).
La cartella di pagamento 10220190014183641000 è stata impugnata con il ricorso iscritto al n. 496/2019 RG, radicato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Sassari (oggi Corte di giustizia tributaria), conclusosi con la sentenza di rigetto n. 102/2022, depositata il giorno 8.2.2022. La sentenza è stata appellata e anche il giudizio di secondo grado è stato favorevole alla parte pubblica (sentenza n. 533/2024, depositata in data 11.6.2024);
Le cartelle di pagamento 10220100017430823000, 10220110014597942000 e
10220160000854065000 sono state nuovamente impugnate unitamente alle cartelle 10220170000697564000, 10220170004091357000, 10220170008559607000,
10220170014414155000, 10220170014974175001, 10220170014989442000,
10220170016588133000, 10220170016588234000, 10220170017912975000, 1022017001916847500,
10220190003358239000, 10220190009045589000 e 10220190012794002000 con il ricorso iscritto al n. 584/2019 RG, radicato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Sassari (oggi Corte di giustizia tributaria), conclusosi con la sentenza di rigetto n. 640/2022, depositata il 26.7.2022.
Rispetto a tutte le predette cartelle il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile in quanto presentato in violazione del principio del ne bis in idem.
Restano pertanto da verificare le doglianze relative alle cartelle 10220190015512228000,
10220190016770152000, 10220190020350551000, 10220210006504332000, 10220210015645525000, 10220200001198602000, 10220200007138264000,
10220200009919671000 e 10220230006959788000.
Orbene, anche in relazione alle predette cartelle, fatta eccezione per la cartella n.10220230006959788000, il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto tutte le cartelle risultano regolarmente notificate e, pertanto, la contribuente avrebbe dovuto impugnare direttamente le cartelle stesse.
In particolare:
1. La cartella 10220190015512228000, riferita a IVA, di € 11.440,91, risulta regolarmente notificata a mezzo PEC in data 4.9.2019 all'indirizzo email_3;
2. La cartella 10220190016770152000, riferita a IRAP, di € 1.978,30, risulta regolarmente notificata a mezzo PEC in data 20.9.2019, all'indirizzo email_3;
3. La cartella 10220190020350551000, riferita a IRPEF e IVA, di € 18.249,01, risulta regolarmente notificata a mezzo PEC in data 19.12.2019, all'indirizzo email_3;
4. La cartella 10220210006504332000, riferita a tassa automobilistica, di € 790,54 risulta regolarmente notificata in data 26.5.2023, con deposito in Camera di commercio e invio della raccomandata n.57293113586-6 (allo stesso indirizzo di Indirizzo_1 , Sassari, ove sono state notificate le cartelle nn.10220200007138264000, 10220200009919671000 e 10220200001198602000) prevista, senza altro adempimento, dall'art.60 ter del DPR 600/1973 per il caso di indirizzo pec saturo o non valido;
5. La cartella 10220210015645525000, riferita a tassa automobilistica, di € 973,51 risulta regolarmente notificata a mezzo PEC in data 21.6.2022, all'indirizzo email_3;
6. La cartella 10220200001198602000, riferita a IVA, di € 7.242,96 risulta regolarmente notificata tramite raccomandata A/R di poste italiane e ritualmente consegnata il 25.10.2021;
7. La cartella 10220200007138264000, riferita a IRES, di € 51.377,18, risulta regolarmente notificata poste italianetramite raccomandata A/R di e ritualmente consegnata il 25.10.2021;
8. La cartella 10220200009919671000, riferita a IVA, di € 7.994,23, risulta regolarmente notificata tramite raccomandata A/R di poste italiane, ritualmente consegnata il 7.1.2022.
Deve infine essere rigettata l'eccezione di prescrizione in quanto, tra le sentenze sopra richiamate (per le quali opera la prescrizione decennale, quale che sia il tributo azionato) e l'odierna intimazione di pagamento, ma anche tra la notifica delle 8 suddette cartelle (per le quali opera la prescrizione decennale per IVA, IRES, IRPEF e IRAP) e la notifica della stessa intimazione, non è decorso alcun termine di prescrizione, neanche quello triennale relativo alla Tassa auto (cartelle
10220210006504332000 e 10220210015645525000).
Il ricorso deve invece essere accolto in relazione alla cartella n.10220230006959788000 riferita a IVA, di € 2.410,92, in quanto la notifica mediante deposito in Camera di commercio non si è perfezionata mancando la prova della raccomandata informativa che la resistente avrebbe dovuto inviare, senza altro adempimento, ai sensi dell'art.60 ter del DPR 600/1973 per il caso di indirizzo pec saturo o non valido.
Per il resto, il ricorso non può che essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza parziale e sono proporzionalmente liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato limitatamente alla cartella n.10220230006959788000.
Respinge nel resto il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento del 90% delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione che liquida nella somma complessiva di euro 15.000,00 oltre spese generali 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Sassari, 13.02.2026
Il Presidente relatore
(Dott.Baldovino de Sensi)
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SENSI BALDOVINO, Presidente e Relatore PITTALIS ANGELA, Giudice SECCHI EMILIO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 635/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 REGISTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 REGISTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 REGISTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 REGISTRO 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 IRAP 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005440330000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220100017430823000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220110014597942000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220160000854065000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220170000697564000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220170004091357000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220170008559607000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220170014414155000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220170014974175001 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220170014989442000 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220170016588133000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220170016588234000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220170017912975000 REGISTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220170019168475001 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220190003358239000 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220190009045589000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220190012794002000 IRES-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220190014183641000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220190015512228000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220190016770152000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220190019661240000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220190020350551000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220200001198602000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220200007138264000 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220200009919671000 IVA-ALTRO 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220210006504332000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220210015645525000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220230006959788000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza ha pronunciato la seguente sentenza
SVOLGIMENTO del PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato all' Ricorrente_1Agenzia delle Entrate-Riscossione di Sassari, srl ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento nr.10220249005440330/000, del 19.07.2024, ricevuta in data 06.08.2024 per Euro 478.612,61 e delle seguenti 27 cartelle esattoriali
(con esclusione, pertanto, degli avvisi di addebito relativi a crediti Inps, per complessivi Euro
55.697,06, non oggetto di impugnazione) per tributi vari:
1) Cartella nr.10220100017430823000, presuntivamente notificata il 03.06.2010, per crediti riferiti all'anno 2006, per un totale di E.37.923,27;
2) Cartella nr.10220110014597942000, presuntivamente notificata il 07.06.2011, per crediti riferiti all'anno 2007, per un totale di E.59.313,10;
3) Cartella nr.10220160000854065000, presuntivamente notificata il 15.03.2016, per crediti riferiti all'anno 2013, per un totale di E.292,95;
4) Cartella nr.10220170000697564000, presuntivamente notificata il 13.02.2017, per crediti riferiti all'anno 2014, per un totale di E.342,87;
5) Cartella nr.10220170004091357000, presuntivamente notificata il 27.03.2017, per crediti riferiti all'anno 2013, per un totale di E.291,58;
6) Cartella nr.10220170008559607000, presuntivamente notificata il 13.06.2017, per crediti riferiti all'anno 2015 per un totale di E.330,04;
7) Cartella nr.10220170014414155000, presuntivamente notificata il 06.09.2017, per crediti riferiti all'anno 2009 per un totale di E.4.230,77;
8) Cartella nr.10220170014974175001, presuntivamente notificata il 11.10.2017, per crediti riferiti all'anno 2016 per un totale di E.338,33;
9) Cartella nr.10220170014989442000, presuntivamente notificata il 11.10.2017, per crediti riferiti all'anno 2016 per un totale di E.339,12;
10) Cartella nr.10220170016588133000, presuntivamente notificata il 01.12.2017, per crediti riferiti all'anno 2014 per un totale di E.325,36; 11) Cartella nr.10220170016588234000, presuntivamente notificata il 01.12.2017, per crediti riferiti all'anno 2015 per un totale di E.335,81;
12) Cartella nr.10220170017912975000, presuntivamente notificata il 23.01.2018, per crediti riferiti agli anni 2009/2014 per un totale di E.577,09;
13) Cartella nr.10220170019168475001, presuntivamente notificata il 24.01.2018, per crediti riferiti all'anno 2011 per un totale di E.287,15;
14) Cartella nr.10220190003358239000, presuntivamente notificata il 27.02.2019, per crediti riferiti all'anno 2015 per un totale di E.67.654,93;
15) Cartella nr.10220190009045589000, presuntivamente notificata il 02.05.2019, per crediti riferiti all'anno 2015 per un totale di E.17.444,96;
16) Cartella nr.10220190012794002000, presuntivamente notificata il 19.07.2019, per crediti riferiti all'anno 2013 per un totale di E.23.140,41;
17) Cartella nr.10220190014183641000, presuntivamente notificata il 08.08.2019, per crediti riferiti all'anno 2014 per un totale di E.38.857,74;
18) Cartella nr.10220190015512228000, presuntivamente notificata il 04.09.2019, per crediti riferiti all'anno 2017 per un totale di E.12.946,51;
19) Cartella nr.10220190016770152000, presuntivamente notificata il 20.09.2019, per crediti riferiti all'anno 2016 per un totale di E.2.224,36;
20) Cartella nr.10220190019661240000, presuntivamente notificata il 23.11.2019, per crediti riferiti all'anno 2017 e 2016 per un totale di E.56.267,73;
21) Cartella nr.10220190020350551000, presuntivamente notificata il 19.12.2019, per crediti riferiti all'anno 2012 per un totale di E.20.025,64;
22) Cartella nr.10220200001198602000, presuntivamente notificata il 25.10.2021, per crediti riferiti all'anno 2011 per un totale di E.7.885,31;
23) Cartella nr.10220200007138264000, presuntivamente notificata il 25.10.2021, per crediti riferiti all'anno 2016 per un totale di E.57.302,39;
24) Cartella nr.10220200009919671000, presuntivamente notificata il 07.01.2022, per crediti riferiti all'anno 2018 per un totale di E.8.911,22;
25) Cartella nr.10220210006504332000, presuntivamente notificata il 26.05.2023, per crediti riferiti all'anno 2015 per un totale di E.861,41; 26) Cartella nr.10220210015645525000, presuntivamente notificata il 21.06.2022, per crediti riferiti all'anno 2016 per un totale di E.1.076,95;
27) Cartella nr.10220230006959788000, presuntivamente notificata il 18.05.2023, per crediti riferiti all'anno 2018 per un totale di E.2.469,77. La ricorrente ha anzitutto eccepito per tutte le cartelle l'inesistenza della notifica con conseguente illegittimità delle stesse e dell'atto impugnato.
In sintesi, con il ricorso, la ricorrente ha eccepito:
1. La nullità e l'inesistenza dell'intimazione n. 10220249005440330000, perché proveniente da un ente illegittimamente costituito con la decretazione d'urgenza, e perché emessa e firmata da un dipendente (Nominativo_1) transitato nel nuovo ente pubblico economico senza previo concorso pubblico, in violazione dell'art. 97 della Costituzione;
2. L'inesistenza delle notifiche dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento suddetta e della stessa intimazione, perché provenienti da una pec non registrata, o perché eseguite tramite poste private, o, comunque, per l'inosservanza delle norme sulle notifiche ordinarie, esattoriali e via pec, precisando che la prova contraria deve essere fornita dalla resistente producendo in giudizio la copia integrale dell'atto conforme all'originale;
3. La violazione degli artt. 3, 24, 97, 42, 111, della Costituzione per omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale;
4. L'omessa notificazione dei ruoli e degli atti presupposti alle cartelle di pagamento;
5. La decadenza dal potere impositivo e di riscossione e l'intervenuta prescrizione dei tributi, da ritenersi sempre quinquennale, secondo quanto statuito dalle SS.UU. con la sentenza 23397/2016;
6. L'inesistenza/nullità delle cartelle e dei ruoli perché formati da dirigenti illegittimi/decaduti;
7. Il vizio di motivazione degli atti perché non consentono di risalire agli atti presupposti;
8. Il contrasto delle norme che disciplinano l'aggio con la Costituzione e con l'art. 107 del T.F.U.E.;
9. L'infondatezza della pretesa tributaria/contributiva;
10. L'illegittimità del regime sanzionatorio applicato.
Ha chiesto, pertanto, previa sospensiva, l'annullamento dell'atto impugnato, degli atti presupposti e di quelli conseguenziali con condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di lite.
L'AGENZIA delle ENTRATE-Riscossione si è costituita in giudizio e ha anzitutto eccepito l'inammissibilità del ricorso in relazione a 18 cartelle di pagamento in quanto già oggetto di impugnazione e per le quali sarebbe già intervenuta sentenza di rigetto sia in primo che in secondo grado: in relazione alle 18 cartelle nuovamente impugnate ha anche chiesto la condanna del ricorrente per lite temeraria.
Secondo la resistente, pertanto, in questa sede, la materia del contendere dovrebbe essere limitata ad eventuali vizi propri dell'intimazione di pagamento sopra indicata e alle seguenti 9 cartelle:
1. cartella 10220190015512228000, riferita a IVA, di 11.440,91 EUR, notificata con PEC consegnata in data 4.9.2019 all'indirizzo email_3;
2. cartella 10220190016770152000, riferita a IRAP, di 1.978,30 EUR, notificata con PEC consegnata in data 20.9.2019, all'indirizzo email_3;
3. cartella 10220190020350551000, riferita a IRPEF e IVA, di 18.249,01 EUR, notificata con PEC consegnata in data 19.12.2019, all'indirizzo email_3;
4. cartella 10220210006504332000, riferita a tassa automobilistica, di 790,54 EUR, notificata in data 26.5.2023, con deposito in Camera di commercio;
5. cartella 10220210015645525000, riferita a tassa automobilistica, di 973,51 EUR, notificata con PEC email_3consegnata in data 21.6.2022, all'indirizzo ;
6. cartella 10220200001198602000, riferita a IVA, di 7.242,96 EUR, notificata tramite raccomandata A/R di poste italiane, ritualmente consegnata il 25.10.2021;
7. cartella 10220200007138264000, riferita a IRES, di 51.377,18 EUR, notificata tramite raccomandata A/R di poste italiane, ritualmente consegnata il 25.10.2021;
8. cartella 10220200009919671000, riferita a IVA, di 7.994,23 EUR, notificata tramite raccomandata A/R di poste italiane, ritualmente consegnata il 7.1.2022;
9. cartella 10220230006959788 000 riferita a IVA, di 2.410,92 EUR, notificata in data 18.5.20023, con deposito in Camera di commercio.
In relazione alle predette 9 cartelle ha anzitutto contestato, siccome infondata, l'eccezione di inesistenza della notifica: come detto sopra, infatti, tutte le cartelle sarebbero state regolarmente notificate.
Inoltre, sempre tramite pec, sarebbero state notificate, oltre a quella impugnata, anche altre due intimazioni di pagamento: in data 4.5.2022, l'intimazione di pagamento 0220229001672854000 e, in data 24.7.2023, l'intimazione di pagamento 10220239005654045000.
L'Ente della Riscossione ha poi contestato la doglianza relativa all'invio della comunicazione da un indirizzo pec non registrato in quanto non rispondente al vero e, comunque, perché, come anche acclarato dalla Suprema Corte di Cassazione anche a Sezioni Unite, nessuna norma prescriverebbe l'obbligo di inviare l'atto da un indirizzo pec previamente registrato: nel caso di specie l'atto sarebbe stato notificato dall'indirizzo pec email_4 che non creerebbe alcuna incertezza sulla provenienza dell'atto dal concessionario della riscossione.
Ha inoltre contestato tutte le altre doglianze relative alla pretesa tributaria in quanto ormai irretrattabile.
Infine ha contestato l'eccezione di prescrizione che sarebbe stata ripetutamente interrotta anche con la notifica delle due richiamate intimazioni di pagamento. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 13/02/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI della DECISIONE Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto perché proveniente da ente pubblico costituito con decretazione d'urgenza, sottoscritto da funzionario non assunto con pubblico concorso e notificato da indirizzo pec non registrato: mentre le prime due doglianze appaiono palesemente infondate atteso che il decreto legge, per Costituzione, è equiparato in tutto e per tutto alla legge ordinaria quanto alla capacità d'innovare il diritto positivo, mentre le modalità di assunzione dei dipendenti del Concessionario della Riscossione esulano dal sindacato giurisdizionale delle Corti di
Giustizia Tributaria, per quanto concerne la questione della notifica dell'intimazione di pagamento da un indirizzo pec non pubblicato, basterà osservare che per il consolidato insegnamento della Suprema
Corte di Cassazione la trasmissione del documento da un indirizzo non pubblicato non determina affatto la nullità dell'atto purchè sia chiaramente individuabile la provenienza dell'atto dall'agente della riscossione (Cfr. Cass.15979/2022; Cass.982/2023 e Cass.6015/2023). Nel caso di specie, l'atto impugnato – così come alcune delle cartelle presupposte - risulta notificato alla contribuente a mezzo pec - come previsto dall'art.26 comma 1 bis del D.P.R.602/73 e dall'art.60 email_4del D.P.R. 600/73 – dall'indirizzo che è immediatamente e inequivocabilmente riferibile all'Agenzia delle Entrate-Riscossione; inoltre l'atto ha raggiunto il suo scopo, ai sensi dell'art. 156 c.pc..
Tutto ciò, come detto, è stato anche confermato nel recentissimo arresto 6015/2023 della Suprema Corte di Cassazione che ha anche escluso che l'indirizzo PEC del notificante debba risultare dai pubblici elenchi: “come questa Corte ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.” (Cfr. Cass. 6015/2023)
Peraltro, a seguito della notifica dell'intimazione, la contribuente ha presentato un articolato ricorso giurisdizionale (oggetto del presente giudizio) per contestare la pretesa tributaria della resistente: l'atto, pertanto, al di là della forma, pur censurata dalla parte ricorrente, risulta inequivocabilmente riferito all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed ha, comunque, raggiunto il suo scopo e, pertanto, in applicazione dell'art.156 c.p.c., non ne può certo essere dichiarata l'invalidità. In tal senso anche il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione che, sempre di recente, ha avuto modo di chiarire che il principio del raggiungimento dello scopo può ormai ritenersi applicabile a tutti gli atti fiscali e quindi, oltre agli avvisi di accertamento, anche agli atti ad essi prodromici (inviti a comparire) e a quelli ad essi successivi (atti della riscossione): “La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché ".p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c..”(Cfr. Cass.6417/2019).
Né può essere accolta la doglianza relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato: l'intimazione di pagamento, infatti, risulta predisposta secondo il modello ministeriale e contiene il riferimento completo a tutti i titoli presupposti e ai tributi cui si riferiscono.
Né, infine, possono esser condivise le censure di incostituzionalità dell'azione del Concessionario della
Riscossione atteso che la riscossione dei tributi rientra tra i compiti necessari di ogni Stato di diritto. In definitiva, l'eccezione relativa all'invalidità dell'intimazione di pagamento non può che essere dichiarata infondata.
Nel resto il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Il ricorso è anzitutto inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem in relazione alle seguenti cartelle che risultano tutte già impugnate con ricorsi rigettati sia in I che in II grado:
1) Cartella nr.10220100017430823000 per un totale di E.37.923,27;
2) Cartella nr.10220110014597942000 per un totale di E.59.313,10;
3) Cartella nr.10220160000854065000 per un totale di E.292,95;
4) Cartella nr.10220170000697564000 per un totale di E.342,87;
5) Cartella nr.10220170004091357000 per un totale di E.291,58;
6) Cartella nr.10220170008559607000 per un totale di E.330,04;
7) Cartella nr.10220170014414155000 per un totale di E.4.230,77;
8) Cartella nr.10220170014974175001 per un totale di E.338,33;
9) Cartella nr.10220170014989442000 per un totale di E.339,12;
10) Cartella nr.10220170016588133000 per un totale di E.325,36;
11) Cartella nr.10220170016588234000 per un totale di E.335,81;
12) Cartella nr.10220170017912975000 per un totale di E.577,09;
13) Cartella nr.10220170019168475001 per un totale di E.287,15;
14) Cartella nr.10220190003358239000 per un totale di E.67.654,93;
15) Cartella nr.10220190009045589000 per un totale di E.17.444,96;
16) Cartella nr.10220190012794002000 per un totale di E.23.140,41;
17) Cartella nr.10220190014183641000 per un totale di E.38.857,74;
18) Cartella nr.10220190019661240000 per un totale di E.56.267,73. In particolare: Le cartelle di pagamento 10220100017430823000 e 10220110014597942000 sono state impugnate con il ricorso iscritto al n. 743/2016 RG, radicato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di
Sassari, Sezione 03 (oggi Corte di giustizia tributaria), conclusosi con la sentenza di rigetto n. 413/2020, depositata il 20.10.2020. La sentenza è stata appellata e anche il giudizio di secondo grado è stato favorevole alla parte pubblica (sentenza n. 529/2024, depositata in data 11.6.2024).
Le cartelle di pagamento 10220100017430823000, 10220110014597942000 sono state nuovamente impugnate unitamente alla cartella 10220160000854065000 con il ricorso iscritto al n. 680/2017 RG, radicato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Sassari (oggi Corte di giustizia tributaria), conclusosi con la sentenza di rigetto n. 419/2020, depositata il 20.10.2020. La sentenza è stata appellata e anche il giudizio di secondo grado è stato favorevole alla parte pubblica (sentenza n.
532/2024 depositata in data 11.6.2024).
La cartella di pagamento 10220190003358239000 è stata impugnata con il ricorso iscritto al n. 260/2019 RG, radicato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Sassari (oggi Corte di giustizia tributaria), conclusosi con la sentenza di rigetto n. 539/2020, depositata il 17.12.2020, totalmente favorevole all'ente di riscossione.
La sentenza è stata appellata e anche il giudizio di secondo grado è stato favorevole alla parte pubblica
(sentenza n. 530/2024, depositata in data 11.6.2024).
La cartella di pagamento 10220190014183641000 è stata impugnata con il ricorso iscritto al n. 496/2019 RG, radicato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Sassari (oggi Corte di giustizia tributaria), conclusosi con la sentenza di rigetto n. 102/2022, depositata il giorno 8.2.2022. La sentenza è stata appellata e anche il giudizio di secondo grado è stato favorevole alla parte pubblica (sentenza n. 533/2024, depositata in data 11.6.2024);
Le cartelle di pagamento 10220100017430823000, 10220110014597942000 e
10220160000854065000 sono state nuovamente impugnate unitamente alle cartelle 10220170000697564000, 10220170004091357000, 10220170008559607000,
10220170014414155000, 10220170014974175001, 10220170014989442000,
10220170016588133000, 10220170016588234000, 10220170017912975000, 1022017001916847500,
10220190003358239000, 10220190009045589000 e 10220190012794002000 con il ricorso iscritto al n. 584/2019 RG, radicato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Sassari (oggi Corte di giustizia tributaria), conclusosi con la sentenza di rigetto n. 640/2022, depositata il 26.7.2022.
Rispetto a tutte le predette cartelle il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile in quanto presentato in violazione del principio del ne bis in idem.
Restano pertanto da verificare le doglianze relative alle cartelle 10220190015512228000,
10220190016770152000, 10220190020350551000, 10220210006504332000, 10220210015645525000, 10220200001198602000, 10220200007138264000,
10220200009919671000 e 10220230006959788000.
Orbene, anche in relazione alle predette cartelle, fatta eccezione per la cartella n.10220230006959788000, il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto tutte le cartelle risultano regolarmente notificate e, pertanto, la contribuente avrebbe dovuto impugnare direttamente le cartelle stesse.
In particolare:
1. La cartella 10220190015512228000, riferita a IVA, di € 11.440,91, risulta regolarmente notificata a mezzo PEC in data 4.9.2019 all'indirizzo email_3;
2. La cartella 10220190016770152000, riferita a IRAP, di € 1.978,30, risulta regolarmente notificata a mezzo PEC in data 20.9.2019, all'indirizzo email_3;
3. La cartella 10220190020350551000, riferita a IRPEF e IVA, di € 18.249,01, risulta regolarmente notificata a mezzo PEC in data 19.12.2019, all'indirizzo email_3;
4. La cartella 10220210006504332000, riferita a tassa automobilistica, di € 790,54 risulta regolarmente notificata in data 26.5.2023, con deposito in Camera di commercio e invio della raccomandata n.57293113586-6 (allo stesso indirizzo di Indirizzo_1 , Sassari, ove sono state notificate le cartelle nn.10220200007138264000, 10220200009919671000 e 10220200001198602000) prevista, senza altro adempimento, dall'art.60 ter del DPR 600/1973 per il caso di indirizzo pec saturo o non valido;
5. La cartella 10220210015645525000, riferita a tassa automobilistica, di € 973,51 risulta regolarmente notificata a mezzo PEC in data 21.6.2022, all'indirizzo email_3;
6. La cartella 10220200001198602000, riferita a IVA, di € 7.242,96 risulta regolarmente notificata tramite raccomandata A/R di poste italiane e ritualmente consegnata il 25.10.2021;
7. La cartella 10220200007138264000, riferita a IRES, di € 51.377,18, risulta regolarmente notificata poste italianetramite raccomandata A/R di e ritualmente consegnata il 25.10.2021;
8. La cartella 10220200009919671000, riferita a IVA, di € 7.994,23, risulta regolarmente notificata tramite raccomandata A/R di poste italiane, ritualmente consegnata il 7.1.2022.
Deve infine essere rigettata l'eccezione di prescrizione in quanto, tra le sentenze sopra richiamate (per le quali opera la prescrizione decennale, quale che sia il tributo azionato) e l'odierna intimazione di pagamento, ma anche tra la notifica delle 8 suddette cartelle (per le quali opera la prescrizione decennale per IVA, IRES, IRPEF e IRAP) e la notifica della stessa intimazione, non è decorso alcun termine di prescrizione, neanche quello triennale relativo alla Tassa auto (cartelle
10220210006504332000 e 10220210015645525000).
Il ricorso deve invece essere accolto in relazione alla cartella n.10220230006959788000 riferita a IVA, di € 2.410,92, in quanto la notifica mediante deposito in Camera di commercio non si è perfezionata mancando la prova della raccomandata informativa che la resistente avrebbe dovuto inviare, senza altro adempimento, ai sensi dell'art.60 ter del DPR 600/1973 per il caso di indirizzo pec saturo o non valido.
Per il resto, il ricorso non può che essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza parziale e sono proporzionalmente liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato limitatamente alla cartella n.10220230006959788000.
Respinge nel resto il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento del 90% delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione che liquida nella somma complessiva di euro 15.000,00 oltre spese generali 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Sassari, 13.02.2026
Il Presidente relatore
(Dott.Baldovino de Sensi)