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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 16677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16677 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa LI Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 54314 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.11.2025 e vertente
TRA
c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo Gaudino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aversa, Piazza Trieste e Trento n. 16, per procura allegata al ricorso introduttivo, ricorrente
E
c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., in giudizio unitamente al Dr. , già Controparte_2 Controparte_3
Amministratore Giudiziario sino al 04.07.2023, rappresentata e difesa dall'avv.to Enrico Cellupica, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via Renato Gomez De Ayala n. 6, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
Controparte_4
non costituita;
[...]
resistenti
1 c.f. , già e per essa la Controparte_5 P.IVA_3 Controparte_6
mandataria Controparte_7
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Gianni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Marcello Prestinari 13, per procura allegata all'atto di intervento;
intervenuta volontaria
Oggetto: Risoluzione contrattuale e rilascio immobile
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.11.2025 le parti concludevano come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 29.11.2023, Parte_1
deduceva:
• di essere proprietaria del compendio immobiliare ad uso industriale sito in
NO (Na), alla Contrada Tavernola, via Agrigento n. 10, acquistato con atto di compravendita a rogito del notaio di Aversa, Persona_1
Contr stipulato in data 30.10.2023 con illegittimamente CP_5
occupato da Controparte_1
• che, in data 08.04.2008, la (già CP_5 Controparte_8
già ) e la (già
[...] Controparte_6 Controparte_1 [...]
) avevano stipulato il contratto di locazione Controparte_9
finanziaria n. AL3071120871, avente ad oggetto il compendio immobiliare di cui sopra, al prezzo di € 4.391.066,65, oltre imposte, ripartito in 216 canoni, di cui il primo, pari ad € 435.000,00 oltre imposte, da versare contestualmente al rogito di compravendita, mentre i restanti pari ad € 18.000,00 circa ciascuno, della durata di 216 mesi (18 anni), decorrenti dal primo mese successivo alla sottoscrizione dell'accordo integrativo, di variazione o meramente ricognitivo, da stipularsi al termine dei lavori di ristrutturazione del compendio;
2 • che, detti lavori di ristrutturazione erano stati ceduti dalla alla CP_1
Contr
, la quale, a sua volta, aveva incaricato la medesima quale CP_1
mandataria per la realizzazione;
• che, la aveva avviato la propria attività nei beni locati, CP_1
rendendosi inadempiente all'obbligazione assunta di completare i lavori di ristrutturazione, ragione per cui il compendio immobiliare non le veniva mai formalmente consegnato, e neppure aveva provveduto al pagamento, in favore Contr di , di circa 200 canoni di locazione;
• che i lavori avrebbero dovuto essere completati nel termine di un anno dalla sottoscrizione del contratto (08.04.2008), come previsto dagli artt. 3, 9 e 19 bis del contratto, costituendo il decorso di tale termine motivo di risoluzione di diritto ex art. 19 bis;
• che, a seguito di plurime contestazioni, aveva introdotto un giudizio dinanzi al Tribunale di Roma per il mancato pagamento dei canoni di prelocazione, conclusosi con il rigetto della domanda;
• che aveva risolto il contratto con diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., inviata all'utilizzatrice in data 10.06.2022;
• che, , nonostante l'avvenuta risoluzione, non aveva riconsegnato CP_1
il bene acquistato poi dalla;
Pt_1
• che, dalla visura camerale, emergeva l'avvenuta cessione, in data 28.02.2014, del ramo d'azienda alla in violazione dell'art. 20 del Controparte_10
Contr contratto di leasing, mai comunicata alla;
• che, in data 16.09.2020, con provvedimento n. 15/2018, il Tribunale di Napoli aveva disposto la confisca della totalità delle quote sociali e dell'intero patrimonio aziendale della;
CP_1
• che, in data 02.11.2023, la ricorrente aveva comunicato, a mezzo pec, alla società, all'amministratore giudiziale, agli ausiliari ed all'affittuaria, l'avvenuto acquisto del compendio immobiliare sito in NO, con invito a concordare le modalità di rilascio volontario;
3 • che, in riscontro alla missiva, l'ausiliario, dott. rilevava che la Persona_2
società era destinataria di una confisca di II grado, Controparte_1
soggetta ad amministrazione giudiziaria affidata all CP_4 Controparte_4
[...]
Concludeva, quindi, chiedendo: “1) Preliminarmente, previo accertamento dell'inadempimento e declaratoria di risoluzione del contratto di locazione immobiliare (leasing) numero 3071120871, stipulato in data 8 aprile 2008 tra
[...]
già, ed CP_5 Controparte_11 Controparte_1
registrato presso all'Agenzia delle Entrate di Roma 5, il 29 aprile 2008 al n. 722 serie 3T, dichiarare cessato tra le parti il rapporto avente ad oggetto il godimento dell'unità immobiliare costituita dall'opificio industriale, sito nel Comune di
NO (Na), alla via Agrigento n. 10, esteso su un'area di circa 8.128 mq. e composto catastalmente da: • un capannone per la lavorazione e lo stoccaggio di circa mq. 2.000,00, con annessi servizi;
• una palazzina su tre livelli, di cui piano terra e 1°, adibiti ad uffici, nonché 2° piano ad alloggio custode;
• aree esterne pertinenziali, destinate al parcheggio e alla manovra di automezzi civili ed industriali;
il tutto, rispettivamente, distinto nel Catasto Fabbricati di quel Comune:
• al foglio 3, particella 391, sub 1, P. T-1, Cat. D/7; • al foglio 3, particella 391, sub
2, P. 2-3, Cat. A/2; • al foglio 3, particella 391, ente urbano;
2) Conseguentemente, condannare la a rilasciare l'immobile sopra indicato, in favore Controparte_1
della Società ricorrente, con ordine di restituirlo immediatamente alla Parte_1
predetta avente diritto, libero e vuoto da persone e cose;
3) In subordine e per le stesse causali esposte, accertare e dichiarare la detenzione senza titolo dell'immobile sopra indicato da parte della e condannarla a rilasciare Controparte_1
l'immobile sopra indicato, in favore della Società ricorrente, con Parte_1
ordine di restituirlo immediatamente ad essa avente diritto, libero e vuoto da persone
e cose;
4) Condannare la al pagamento dell'indennità di Controparte_1
occupazione dell'immobile, ovvero, al risarcimento del danno, per equivalente del valore locativo del complesso industriale oggetto della domanda di restituzione;
5) Il
4 tutto, con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Si costituiva la convenuta unitamente al Coadiutore già Controparte_1 CP_3
Amministratore Giudiziario sino al 04.07.2023, dott. , deducendo: Controparte_2
• che, dalla data di stipula del contratto di leasing sino al maggio 2022, la concedente non aveva mai sollevato contestazioni in ordine alla ristrutturazione del complesso immobiliare;
• che, l'intero capitale sociale della era stato sottoposto dapprima CP_1
a sequestro preventivo in data 12.07.2017, cui seguiva il decreto di sequestro del 13.02.2018 e la confisca disposta con provvedimento n. 15/2018 del
Tribunale di Napoli;
• che pertanto, la domanda della ricorrente risultava improcedibile per inopponibilità dell'eventuale pronuncia resa dal giudice civile alla procedura penale di prevenzione e confisca, in quanto eventuali diritti nascenti dal contratto di leasing - anteriore sia al sequestro sia alla confisca – andavano accertati con le apposite procedure previste dal Codice Antimafia, con conseguente competenza funzionale esclusiva del Tribunale di Napoli;
• che il Tribunale di Roma era comunque incompetente in quanto la clausola contenuta nel contratto di leasing sul foro convenzionale era applicabile solo tra le parti del detto contratto non anche alla;
Pt_1
• che la domanda risultava altresì inammissibile, sia in quanto non era stata citata in giudizio l dei Controparte_4
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, quale litisconsorte necessario per essere unica titolare dei diritti relativi ai beni oggetto di leasing, sia in quanto la complessità delle questioni sollevate non era compatibile con il procedimento ex art. 281 undecies;
• che, inoltre, risultava nullo e inefficace il contratto di compravendita stipulato dalla 1) per difetto di procura speciale della controparte contrattuale Pt_1
Contr
alla propria mandataria , 2) per dolo delle parti contraenti CP_5
5 che non avevano dato atto della confisca del capitale dell'utilizzatrice Euro-
Ossigeno; 3) perché il compendio immobiliare era privo del permesso di costruire con conseguente violazione dell'art. 36 del DPR 380 n. 2001;
• che era ulteriormente inammissibile la domanda di risoluzione contrattuale avanzata da per carenza di legittimazione attiva, non essendo parte Parte_1
Contr del contratto leasing, già risolto dalla;
• che erano nulli i tassi d'interesse corrispettivi e di mora di cui all'art. 4 del contratto di leasing, in quanto il Tasso Euribor del periodo 2005-2008 era stato determinato in contrasto con il disposto di cui all'art. 101 TFUE;
• che la risoluzione del contratto di leasing era altresì nulla in quanto non comunicata agli organi della procedura ma solo al legale rappresentante della società, privo di potere rispetto compendio immobiliare;
• che, inoltre, il diritto alla risoluzione risultava prescritto in data 8.4.2019, decorrendo il relativo termine decennale ai sensi dell'art. 19 bis, dall'08.04.2009, ossia allo scadere di un anno dalla data di stipula del contratto di leasing entro cui avrebbe dovuto consegnare il compendio CP_1
ristrutturato.
Concludeva, quindi, chiedendo di: “1) disporre lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione dei terzi 1)
[...]
Contr
(breviter: ) con sede Controparte_12
legale in Roma (RM), alla Via Lucrezia Romana n. 41/47; Codice Fiscale e numero
d'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma;
iscritta al R.E.A. al n. P.IVA_4
RM - 1024969, Società partecipante al Gruppo I.V.A. Controparte_13
Gruppo I.V.A. , pec: in persona del suo
[...] P.IVA_5 Email_1
legale rapp.te p.t., procuratrice speciale della: 2) " (già " Controparte_5
) (breviter: con sede in Roma Controparte_8 CP_14
(RM), Via Lucrezia Romana n. 41/47, Codice Fiscale e numero d'iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma , iscritta al R.E.A. al n. RM - 417224, P.IVA_3
C partita IVA: , pec , in persona del suo P.IVA_5 Email_2
6 legale rapp.te p.t., nel rispetto dei termini dell'articolo 281 undecies c.p.c. 2) dichiarare improcedibile per improcedibilità assoluta l'azione intrapresa dalla
o, in subordine, l'incompetenza funzionale del tribunale ordinario di Parte_1
Roma essendo competente funzionalmente per la natura della società confiscata, il solo Tribunale di Napoli;
3) in via subordinata dichiarare l'incompetenza per territorio del tribunale ordinario di Roma essendo l'unico giudice competente per territorio il Tribunale di Napoli Nord;
4) disporre la trasformazione del rito ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c. fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. ; - NEL
MERITO: Nei confronti della a) - dichiarare inammissibile e/o nulla la Parte_1
domanda formulata dalla in quanto non ha convenuto in giudizio Parte_1
BE TI e Controparte_4
Confiscati alla Criminalita' Organizzata Direzione aziende e beni aziendali sequestrati e confiscati Ufficio aziende sequestrate e confiscate 1, in persona del suo legale rapp.te p.t. nella sua veste di titolare dei diritti relativi ed attinenti ai beni aziendali assoggettati al contratto di leasing ex art. 102 c.p.c. ed ex art. 110, comma
2 del codice antimafia;
Nei confronti della nonché delle 2 parti chiamate in Parte_1
Contr causa (breviter: e ) giusta i motivi e le ragioni spiegate in CP_5
comparsa: b) dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di vendita detto per notar
del 30.10.2023 rep. 103155, racc. 24368 per la mancanza, per Per_1
l'inefficacia, e per la mancata allegazione della procura speciale a vendere rilasciata dalla alla : procura speciale Controparte_5 Controparte_7
autenticata nella firma dal notaio in data 22 gennaio 2014 rep. Persona_3
32218/15488; c) dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di vendita detto per notar del 30.10.2023 rep. 103155, racc. 24368 per dolo non avendo le Per_1
parti contraenti dichiarato nell'atto l'esistenza della confisca e del precedente sequestro dei beni;
d) dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di vendita detto per notar del 30.10.2023 rep. 103155, racc. 24368 per la presenza dei Per_1
gravi abusi edilizi insanabili e non oggetto di valida sanatoria, sui beni venduti, e per le false dichiarazioni rese dalle stesse sulla regolarità urbanistica ed edilizia degli
7 stessi immobili;
e) accertare e dichiarare la nullità (rilevabile d'ufficio) delle clausole determinative l'interesse corrispettivo e di mora del contratto di leasing in oggetto come indicato ed eccepito nel capo c interessi) a pag. 22 con le conseguenze di legge nel capo espressamente richieste. Nei soli confronti della e) Parte_1
dichiarare improcedibile, inammissibile e/o nulla e comunque infondata la pretesa richiesta di declaratoria di risoluzione del contratto di leasing in oggetto da parte della e tanto sia per la carenza di legittimazione attiva alla richiesta, sia Parte_1
per l'inesistenza dell'avvenuta risoluzione, sia per carenza del fatto costitutivo della richiesta stessa per i motivi spiegati;
b) dichiarare inammissibile, nulla, improcedibile e comunque infondata la domanda di rilascio dei beni oggetto del leasing (contratto di locazione finanziaria "AL3071120871"), nonché l'ulteriore declaratoria di detenzione senza titolo e di pagamento d'indennità di occupazione e Contr di risarcimento danni;
Nei confronti delle 2 parti chiamate in causa (breviter: e
): f) accertare e dichiarare prescritta per prescrizione estintiva, CP_5
l'azione di risoluzione del contratto di leasing (contratto di locazione finanziaria
"AL3071120871") ai sensi dell'art. 2946 c.c. principiata con la lettera pec del
10.06.2022 in atti con conseguente sua inefficacia e nullità; g) dichiarare
l'inefficacia, la nullità e l'inesistenza della comunicazione di risoluzione del contratto di leasing (contratto di locazione finanziaria "AL3071120871") in quanto la lettera pec del 10.06.2022 in atti non è stata mai notificata al Dr. Controparte_2
nella qualità di Amministratore Giudiziario della Euro Ossigeno S.r.l. alla data;
h) in conseguenza di quanto innanzi accertare e dichiarare che il contratto di leasing
(contratto di locazione finanziaria "AL3071120871") è tutt'ora efficace e vigente tra le originarie parti”
Con comparsa di intervento volontario depositata in data 26.4.2024, si costituiva e per essa la eccependo: i)- che Controparte_5 Controparte_7
all'atto della stipula della compravendita, avente ad oggetto il compendio per cui è causa, il Notaio aveva accertato l'esistenza della procura speciale conferita alla
[...]
; ii)- che non vi era stato dolo alcuno in quanto la non era CP_5 CP_1
8 proprietaria del compendio immobiliare, con conseguente irrilevanza delle vicende penali che la riguardavano, tanto che né il sequestro né la confisca risultavano iscritti nei pubblici registri immobiliari con riguardo all'immobile oggetto di domanda;
deduceva altresì: iii)- l'inammissibilità della domanda di nullità relativa agli interessi di mora, in quanto non attinente al giudizio e in ogni caso immotivata e infondata, essendo, peraltro, la data di stipula del contratto di leasing antecedente al fenomeno della manipolazione dell'Euribor; iv)- il regolare invio della pec del 10.06.2022, recapitata all'indirizzo risultante dal registro imprese, spettando eventualmente alla società darne comunicazione agli organi della procedura;
v) l'intervenuta risoluzione della locazione finanziaria già nel 2011, quando la allora , avendo Controparte_11
dichiarato risolto il contratto anche per la morosità in essere, otteneva decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo;
vi)- la non assoggettabilità del compendio immobiliare alla procedura di confisca non essendone proprietaria la nè rientrando tra i beni necessari allo svolgimento dell'impresa in CP_1
considerazione del fatto che il ramo d'azienda era affittato alla . CP_10
Concludeva, quindi, chiedendo: “Piaccia all'On.le Giudicante, ogni contraria istanza disattesa e contestata, in accoglimento del presente atto di intervento volontario, dichiarare pienamente valido l'atto di compravendita per atti notar
[...]
del 30/10/2023 rep. n. 103155 racc. n. 24368; accertare la avvenuta Per_4
risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. AL/3071120871 a suo tempo in essere tra - ora – e per Controparte_11 Controparte_5 Controparte_1
morosità nei pagamenti di canoni di prelocazione e per mancata definizione dei lavori nei termini stabiliti;
rigettare tutte le domande svolte nei confronti della concludente perché inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto”
A seguito della prima udienza, assegnati i termini ex art. 281 decies comma 4° c.p.c., la causa era rinviata per la decisione all'udienza del 24.11.2025 alla quale era rimessa in decisione.
********
9 Prima di entrare nel merito, occorre esaminare le molteplici eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta.
Improcedibilità per incompetenza funzionale del Tribunale adito
Preliminarmente, va ribadito che il bene immobile oggetto del contratto di leasing, intervenuto tra e di cui si chiede il rilascio, non è Parte_2 Controparte_9
stato confiscato, proprio in quanto di proprietà della società di leasing e non della società Euro Ossigeno, destinataria dei provvedimenti prima di sequestro e poi di confisca.
La circostanza è facilmente evincibile dal verbale di confisca allegato, in cui l'immobile non viene indicato, mentre è circostanza altrettanto pacifica che lo stesso neanche sia utilizzato per lo svolgimento dell'impresa, risultando il ramo d'azienda affittato alla dal 2014. CP_10
Significativa al riguardo è la previsione di cui al comma 1-bis. dell'art. 24 codice antimafia, secondo cui, in caso di confisca di partecipazioni sociali con estensione anche ai beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, nel relativo decreto devono essere indicati “in modo specifico i conti correnti e
i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende la confisca”.
In merito, va precisato che la confisca, a differenza del fallimento (oggi liquidazione giudiziale), non riguarda un soggetto giuridico, bensì i beni del soggetto colpito, come chiaramente evincibile dall'intera previsione del richiamato art. 24 del codice antimafia, con la conseguenza che la particolare disciplina di cui agli art. 50 e seguenti, invocati da parte resistente, non può che trovare applicazione rispetto ai soli beni sottoposti a confisca, risultanti dal relativo decreto e i rapporti ad essi inerenti, non invece rispetto alla generalità dei rapporti facenti capo al soggetto destinatario del provvedimento.
Nel caso odierno, oggetto di confisca sono le quote societarie e gli ulteriori beni di cui la società era titolare, come da relativo verbale di confisca, ferma restando
10 tuttavia la capacità di agire della società e la possibilità di rispondere in sede ordinaria in relazione a rapporti contrattuali estranei ai beni confiscati.
Così chiarita la portata della confisca, emerge la procedibilità delle domande svolte dalla quale acquirente del bene, per far accertare l'intervenuta risoluzione del Pt_1
contratto di leasing, con condanna al rilascio dell'immobile e al pagamento di una indennità di occupazione per il periodo successivo alla risoluzione.
Rimane invece di competenza del giudice penale la domanda (qui non proposta) di pagamento dei canoni maturati in relazione al contratto di leasing per il periodo precedente la confisca, secondo la previsione di cui all'art. 52.
Ogni eccezioni sollevate in merito dalla resistente deve quindi essere respinta in quanto infondata.
Incompetenza per territorio
Deve altresì ritenersi infondata la sollevata eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Roma a favore di quello di Napoli Nord, sul presupposto che, nel caso odierno, non possa trovare applicazione il foro convenzionale previsto nel contratto, bensì i fori generali di cui al codice di procedura civile, in quanto la Pt_1
è estranea al contratto di leasing.
In realtà, come espressamente previsto dall'art. 1602 c.c. in materia di locazione, disciplina estensibile per analogia alla locazione finanziaria, l'acquirente del bene subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, divenendone esso stesso parte.
La quindi, quale società acquirente dei beni, è subentrata nel contratto di Pt_1
locazione, assumendone diritti e obblighi che ne derivano, con conseguente applicazione delle clausole ivi previste.
Inammissibilità della domanda per non integrità del contraddittorio
Parte convenuta, ritenendo che il bene rientri nella confisca, assume altresì che parte necessaria del giudizio dovrebbe essere l l'amministrazione e CP_4 CP_4
la destinazione dei beni sequestrati.
11 Premesso che il ricorso risulta comunque notificato a detta che non si è CP_4
costituita, va tuttavia rilevato il difetto di legittimazione passiva della stessa, in quanto, come già evidenziato, il bene è estraneo alla confisca, essendo sempre rimasto nella titolarità della società di leasing prima, di dopo, ma mai divenuto Pt_1
di proprietà di Euro -Ossigeno e, per questo motivo, non soggetto a confisca.
Nullità dell'atto di vendita del bene a Pt_1
La resistente deduce la nullità dell'atto di compravendita: 1) per essere CP_7
intervenuta alla stipula quale rappresentante di in assenza di
[...] CP_5
procura speciale;
2) per mancata partecipazione alla stipula degli organi della confisca e per dolo delle parti;
3) per irregolarità urbanistica del bene.
Quanto al punto 1), va evidenziato come, in sede di stipula, il Notaio abbia dato atto dell'esistenza della procura;
trattandosi quindi di circostanza accertata ed attestata dal
Notaio, la veridicità della stessa è superabile solo con querela di falso secondo la previsione di cui all'art. 2700 c.c.
Quanto al punto 2), si ribadisce come, dalla documentazione allegata, non emerga alcun provvedimento di confisca a carico del bene, così da risultare lo stesso non sottoposto a limiti di commerciabilità e neppure le parti tenute a dichiarazione alcuna in merito in sede di stipula.
Quanto al punto 3), va evidenziato che il Notaio ha recepito la dichiarazione di regolarità urbanistica del bene e in atti non è emersa la prova contraria di quanto sostenuto dalla resiste. In ogni caso, la resistente non deduce alcuno specifico interesse a far valere l'eventuale nullità dell'atto, così da non essere neppure legittimata a sollevare la relativa questione.
Risoluzione del contratto
La resistente, pur non contestando di non aver completato i lavori né pagato i canoni, deduce l'intervenuta prescrizione del diritto alla risoluzione.
A conferma produce il Decreto di formazione dello Stato Passivo, reso, ex art. 59 comma 3 D.Lgs 159/2011, dal Tribunale di Napoli – Ufficio del Giudice per le
Indagini Preliminari nel Proc. Pen. n. 36726/04 dell'11.4.2025, con cui non è stata
12 Contr ammessa la domanda di per il riconoscimento del credito derivante dal mancato pagamento dei canoni, sul presupposto dell'intervenuta prescrizione del diritto alla risoluzione, in quanto i lavori dovevano essere eseguiti entro un anno dalla stipula del contratto, e dunque entro l'8.4.2009.
In merito, va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del deposito di detto decreto, effettuato da parte resistente in data 3.10.2025, trattandosi di provvedimento emesso nell'aprile 2025 e quindi oltre la scadenza dei termini assegnati ex art. 281 duodecies
4° comma c.p.c. e la conseguente ammissibilità anche della successiva memoria difensiva di parte attrice, mentre devono dichiararsi inammissibili tutti i successivi scritti depositati dalle parti in assenza di autorizzazione alcuna.
Va tuttavia rilevata l'assoluta irrilevanza del richiamato decreto del Tribunale di
Napoli, trattandosi di provvedimento avente efficacia endoprocedimentale e comunque reso rispetto ad una diversa parte su una diversa domanda, qui mai proposta, così da non avere efficacia di giudicato, tanto meno vincolante rispetto all'odierno giudizio.
Nel merito, l'eccezione di prescrizione risulta infondata a fronte della documentazione prodotta.
Ed infatti, risulta documentata già con il ricorso introduttivo (all. 12), la proposizione Contr nel 2011, da parte di , di un giudizio volto ad accertare l'intervenuta risoluzione del contratto, conclusosi con sentenza depositata in data 7.2.2015 di rigetto della domanda. Contr La ha inoltre depositato, quale doc. 2), il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della Euro Ossigeno, regolarmente notificatogli in data 22.2.2011, per il mancato pagamento di parte dei canoni del contratto di leasing.
Secondo la previsione di cui agli artt. 2943 c.c. e 2945 2° comma c.c., la domanda giudiziale determina l'interruzione della prescrizione sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
Considerato che nel primo giudizio la sentenza è stata emessa all'inizio del 2015, deve ritenersi che la comunicazione del 2022, con cui la ricorrente ha dichiarato di
13 volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e la successiva intimazione di rilascio del 2023 (all. 5 e 9 del ricorso) nonché la domanda introduttiva del presente giudizio, siano intervenute tempestivamente rispetto al termine decennale di prescrizione.
In ogni caso, va evidenziato come, con il contratto di locazione finanziaria, la Euro
Ossigeno si sia impegnata non solo alla realizzazione dei lavori nell'anno dalla stipula, e dunque entro l'8.4.2009, ma anche al pagamento dei canoni già nel periodo di prelocazione (art. 9 e 4 del contratto), con scadenze spalmate nel corso del rapporto, canoni che tuttavia la resistente non allega né prova aver pagato.
Ed allora, trattandosi di obbligazioni maturate man mano nel corso del rapporto, certamente non può ritenersi prescritto il diritto alla risoluzione rispetto al detto inadempimento.
Vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, sarebbe stato onere di parte resistente provare di aver correttamente adempiuto le obbligazioni assunte.
Difettando di una tale prova e, anzi, risultando incontestato il protratto inadempimento al pagamento dei canoni, deve riconoscersi il diritto della concedente ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 19 e 19 bis del contratto, come da comunicazione del 10.6.2022 della precedente proprietaria, con conseguente intervenuta risoluzione del contratto al decorrere dal primo giorno del mese successivo (1.7.2022), in base a quanto previsto al penultimo capoverso dell'art. 19 del contratto.
Deve quindi escludersi alcuna prescrizione del diritto alla risoluzione e il contratto ad oggi risolto, con conseguente illegittima occupazione del bene da parte della convenuta a partire dalla data suindicata.
Sono inoltre irrilevanti le contestazioni sollevate dalla resistente con riferimento ai tassi di interesse previsti nel contratto, che mai peraltro potrebbero determinarne l'integrale nullità, in quanto oggetto di domanda è esclusivamente il rilascio del bene e il pagamento dell'indennità occupazione successiva alla risoluzione, non anche dei
14 canoni, pacificamente non pagati, così da non essere in dubbio la sussistenza dei presupposti per l'operatività della clausola risolutiva espressa.
Deve altresì accogliersi la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione, risultando priva di titolo e quindi illegittima la protratta occupazione e la sua mancata restituzione dopo l'intervenuta risoluzione.
Detta indennità può essere determinata in misura corrispondente al canone di locazione finanziaria pattuito tra le parti (in difetto anche solo di allegazione di eventuali circostanze che comprovino un mutato valore locativo del bene), a decorrere dalla domanda giudiziale in mancanza di precedente richiesta. Deve infine escludersi, anche in relazione alla detta domanda, la competenza di cui all'art. 52 del codice antimafia, trattandosi di credito sorto successivamente sia al sequestro che al provvedimento di confisca.
La fondatezza delle domande svolte dalla ricorrente e l'integrale infondatezza delle Contr eccezioni e delle domande proposte dalla resistente anche verso la , intervenuta volontariamente prima della chiamata in causa chiesta dalla resistente nella comparsa di costituzione, comportano la condanna di al pagamento delle Controparte_16
spese nei confronti di entrambe le parti costituite, nella misura liquidata in dispositivo, in base al DM 55/14, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato della causa, di media complessità, delle attività espletate, e delle spese risultanti dal fascicolo (contributo unificato).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa ed in accoglimento del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. proposto da Pt_1
[...]
• Accerta l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n.
AL/3071120871, stipulato in data 08.04.2008 tra e Controparte_11
; Controparte_9
• Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
rilascio dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria
15 AL/3071120871, così individuato: “opificio industriale, sito nel Comune di
NO (Na), alla via Agrigento n. 10, esteso su un'area di circa 8.128 mq.
Costituito da: - un capannone per la lavorazione e lo stoccaggio di circa mq.
2.000,00, con annessi servizi;
- una palazzina su tre livelli, di cui piano terra e
1°, adibiti ad uffici, nonché 2° piano ad alloggio custode;
- aree esterne pertinenziali, destinate al parcheggio e alla manovra di automezzi civili ed industriali;
il tutto distinto al Catasto Fabbricati del comune di NO,
- foglio 3, particella 391, sub 1, P. T-1, Cat. D/7;
- foglio 3, particella 391, sub 2, P. 2-3, Cat. A/2;
- al foglio 3, particella 391, ente urbano;
libero da persone, cose e animali;
• condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento dell'indennità di abusiva occupazione dell'immobile, dalla domanda giudiziale al saldo, in misura corrispondente ai canoni di locazione previsti nel contratto di leasing;
• dichiara il difetto di legittimazione passiva dell per Controparte_4
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati;
• condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese di causa in favore della ricorrente nella Parte_1
misura di € 545,00 per spese e € 9.000,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge;
• Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese di causa in favore della e per essa Controparte_5
della mandataria nella misura di € 4.500,00 per Controparte_7
compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Così deciso in Roma il 27.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa LI Testa Piccolomini
16 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Alberta Sassara Ulivari.
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa LI Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 54314 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.11.2025 e vertente
TRA
c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo Gaudino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aversa, Piazza Trieste e Trento n. 16, per procura allegata al ricorso introduttivo, ricorrente
E
c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., in giudizio unitamente al Dr. , già Controparte_2 Controparte_3
Amministratore Giudiziario sino al 04.07.2023, rappresentata e difesa dall'avv.to Enrico Cellupica, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via Renato Gomez De Ayala n. 6, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
Controparte_4
non costituita;
[...]
resistenti
1 c.f. , già e per essa la Controparte_5 P.IVA_3 Controparte_6
mandataria Controparte_7
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Gianni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Marcello Prestinari 13, per procura allegata all'atto di intervento;
intervenuta volontaria
Oggetto: Risoluzione contrattuale e rilascio immobile
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.11.2025 le parti concludevano come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 29.11.2023, Parte_1
deduceva:
• di essere proprietaria del compendio immobiliare ad uso industriale sito in
NO (Na), alla Contrada Tavernola, via Agrigento n. 10, acquistato con atto di compravendita a rogito del notaio di Aversa, Persona_1
Contr stipulato in data 30.10.2023 con illegittimamente CP_5
occupato da Controparte_1
• che, in data 08.04.2008, la (già CP_5 Controparte_8
già ) e la (già
[...] Controparte_6 Controparte_1 [...]
) avevano stipulato il contratto di locazione Controparte_9
finanziaria n. AL3071120871, avente ad oggetto il compendio immobiliare di cui sopra, al prezzo di € 4.391.066,65, oltre imposte, ripartito in 216 canoni, di cui il primo, pari ad € 435.000,00 oltre imposte, da versare contestualmente al rogito di compravendita, mentre i restanti pari ad € 18.000,00 circa ciascuno, della durata di 216 mesi (18 anni), decorrenti dal primo mese successivo alla sottoscrizione dell'accordo integrativo, di variazione o meramente ricognitivo, da stipularsi al termine dei lavori di ristrutturazione del compendio;
2 • che, detti lavori di ristrutturazione erano stati ceduti dalla alla CP_1
Contr
, la quale, a sua volta, aveva incaricato la medesima quale CP_1
mandataria per la realizzazione;
• che, la aveva avviato la propria attività nei beni locati, CP_1
rendendosi inadempiente all'obbligazione assunta di completare i lavori di ristrutturazione, ragione per cui il compendio immobiliare non le veniva mai formalmente consegnato, e neppure aveva provveduto al pagamento, in favore Contr di , di circa 200 canoni di locazione;
• che i lavori avrebbero dovuto essere completati nel termine di un anno dalla sottoscrizione del contratto (08.04.2008), come previsto dagli artt. 3, 9 e 19 bis del contratto, costituendo il decorso di tale termine motivo di risoluzione di diritto ex art. 19 bis;
• che, a seguito di plurime contestazioni, aveva introdotto un giudizio dinanzi al Tribunale di Roma per il mancato pagamento dei canoni di prelocazione, conclusosi con il rigetto della domanda;
• che aveva risolto il contratto con diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., inviata all'utilizzatrice in data 10.06.2022;
• che, , nonostante l'avvenuta risoluzione, non aveva riconsegnato CP_1
il bene acquistato poi dalla;
Pt_1
• che, dalla visura camerale, emergeva l'avvenuta cessione, in data 28.02.2014, del ramo d'azienda alla in violazione dell'art. 20 del Controparte_10
Contr contratto di leasing, mai comunicata alla;
• che, in data 16.09.2020, con provvedimento n. 15/2018, il Tribunale di Napoli aveva disposto la confisca della totalità delle quote sociali e dell'intero patrimonio aziendale della;
CP_1
• che, in data 02.11.2023, la ricorrente aveva comunicato, a mezzo pec, alla società, all'amministratore giudiziale, agli ausiliari ed all'affittuaria, l'avvenuto acquisto del compendio immobiliare sito in NO, con invito a concordare le modalità di rilascio volontario;
3 • che, in riscontro alla missiva, l'ausiliario, dott. rilevava che la Persona_2
società era destinataria di una confisca di II grado, Controparte_1
soggetta ad amministrazione giudiziaria affidata all CP_4 Controparte_4
[...]
Concludeva, quindi, chiedendo: “1) Preliminarmente, previo accertamento dell'inadempimento e declaratoria di risoluzione del contratto di locazione immobiliare (leasing) numero 3071120871, stipulato in data 8 aprile 2008 tra
[...]
già, ed CP_5 Controparte_11 Controparte_1
registrato presso all'Agenzia delle Entrate di Roma 5, il 29 aprile 2008 al n. 722 serie 3T, dichiarare cessato tra le parti il rapporto avente ad oggetto il godimento dell'unità immobiliare costituita dall'opificio industriale, sito nel Comune di
NO (Na), alla via Agrigento n. 10, esteso su un'area di circa 8.128 mq. e composto catastalmente da: • un capannone per la lavorazione e lo stoccaggio di circa mq. 2.000,00, con annessi servizi;
• una palazzina su tre livelli, di cui piano terra e 1°, adibiti ad uffici, nonché 2° piano ad alloggio custode;
• aree esterne pertinenziali, destinate al parcheggio e alla manovra di automezzi civili ed industriali;
il tutto, rispettivamente, distinto nel Catasto Fabbricati di quel Comune:
• al foglio 3, particella 391, sub 1, P. T-1, Cat. D/7; • al foglio 3, particella 391, sub
2, P. 2-3, Cat. A/2; • al foglio 3, particella 391, ente urbano;
2) Conseguentemente, condannare la a rilasciare l'immobile sopra indicato, in favore Controparte_1
della Società ricorrente, con ordine di restituirlo immediatamente alla Parte_1
predetta avente diritto, libero e vuoto da persone e cose;
3) In subordine e per le stesse causali esposte, accertare e dichiarare la detenzione senza titolo dell'immobile sopra indicato da parte della e condannarla a rilasciare Controparte_1
l'immobile sopra indicato, in favore della Società ricorrente, con Parte_1
ordine di restituirlo immediatamente ad essa avente diritto, libero e vuoto da persone
e cose;
4) Condannare la al pagamento dell'indennità di Controparte_1
occupazione dell'immobile, ovvero, al risarcimento del danno, per equivalente del valore locativo del complesso industriale oggetto della domanda di restituzione;
5) Il
4 tutto, con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Si costituiva la convenuta unitamente al Coadiutore già Controparte_1 CP_3
Amministratore Giudiziario sino al 04.07.2023, dott. , deducendo: Controparte_2
• che, dalla data di stipula del contratto di leasing sino al maggio 2022, la concedente non aveva mai sollevato contestazioni in ordine alla ristrutturazione del complesso immobiliare;
• che, l'intero capitale sociale della era stato sottoposto dapprima CP_1
a sequestro preventivo in data 12.07.2017, cui seguiva il decreto di sequestro del 13.02.2018 e la confisca disposta con provvedimento n. 15/2018 del
Tribunale di Napoli;
• che pertanto, la domanda della ricorrente risultava improcedibile per inopponibilità dell'eventuale pronuncia resa dal giudice civile alla procedura penale di prevenzione e confisca, in quanto eventuali diritti nascenti dal contratto di leasing - anteriore sia al sequestro sia alla confisca – andavano accertati con le apposite procedure previste dal Codice Antimafia, con conseguente competenza funzionale esclusiva del Tribunale di Napoli;
• che il Tribunale di Roma era comunque incompetente in quanto la clausola contenuta nel contratto di leasing sul foro convenzionale era applicabile solo tra le parti del detto contratto non anche alla;
Pt_1
• che la domanda risultava altresì inammissibile, sia in quanto non era stata citata in giudizio l dei Controparte_4
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, quale litisconsorte necessario per essere unica titolare dei diritti relativi ai beni oggetto di leasing, sia in quanto la complessità delle questioni sollevate non era compatibile con il procedimento ex art. 281 undecies;
• che, inoltre, risultava nullo e inefficace il contratto di compravendita stipulato dalla 1) per difetto di procura speciale della controparte contrattuale Pt_1
Contr
alla propria mandataria , 2) per dolo delle parti contraenti CP_5
5 che non avevano dato atto della confisca del capitale dell'utilizzatrice Euro-
Ossigeno; 3) perché il compendio immobiliare era privo del permesso di costruire con conseguente violazione dell'art. 36 del DPR 380 n. 2001;
• che era ulteriormente inammissibile la domanda di risoluzione contrattuale avanzata da per carenza di legittimazione attiva, non essendo parte Parte_1
Contr del contratto leasing, già risolto dalla;
• che erano nulli i tassi d'interesse corrispettivi e di mora di cui all'art. 4 del contratto di leasing, in quanto il Tasso Euribor del periodo 2005-2008 era stato determinato in contrasto con il disposto di cui all'art. 101 TFUE;
• che la risoluzione del contratto di leasing era altresì nulla in quanto non comunicata agli organi della procedura ma solo al legale rappresentante della società, privo di potere rispetto compendio immobiliare;
• che, inoltre, il diritto alla risoluzione risultava prescritto in data 8.4.2019, decorrendo il relativo termine decennale ai sensi dell'art. 19 bis, dall'08.04.2009, ossia allo scadere di un anno dalla data di stipula del contratto di leasing entro cui avrebbe dovuto consegnare il compendio CP_1
ristrutturato.
Concludeva, quindi, chiedendo di: “1) disporre lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione dei terzi 1)
[...]
Contr
(breviter: ) con sede Controparte_12
legale in Roma (RM), alla Via Lucrezia Romana n. 41/47; Codice Fiscale e numero
d'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma;
iscritta al R.E.A. al n. P.IVA_4
RM - 1024969, Società partecipante al Gruppo I.V.A. Controparte_13
Gruppo I.V.A. , pec: in persona del suo
[...] P.IVA_5 Email_1
legale rapp.te p.t., procuratrice speciale della: 2) " (già " Controparte_5
) (breviter: con sede in Roma Controparte_8 CP_14
(RM), Via Lucrezia Romana n. 41/47, Codice Fiscale e numero d'iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma , iscritta al R.E.A. al n. RM - 417224, P.IVA_3
C partita IVA: , pec , in persona del suo P.IVA_5 Email_2
6 legale rapp.te p.t., nel rispetto dei termini dell'articolo 281 undecies c.p.c. 2) dichiarare improcedibile per improcedibilità assoluta l'azione intrapresa dalla
o, in subordine, l'incompetenza funzionale del tribunale ordinario di Parte_1
Roma essendo competente funzionalmente per la natura della società confiscata, il solo Tribunale di Napoli;
3) in via subordinata dichiarare l'incompetenza per territorio del tribunale ordinario di Roma essendo l'unico giudice competente per territorio il Tribunale di Napoli Nord;
4) disporre la trasformazione del rito ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c. fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. ; - NEL
MERITO: Nei confronti della a) - dichiarare inammissibile e/o nulla la Parte_1
domanda formulata dalla in quanto non ha convenuto in giudizio Parte_1
BE TI e Controparte_4
Confiscati alla Criminalita' Organizzata Direzione aziende e beni aziendali sequestrati e confiscati Ufficio aziende sequestrate e confiscate 1, in persona del suo legale rapp.te p.t. nella sua veste di titolare dei diritti relativi ed attinenti ai beni aziendali assoggettati al contratto di leasing ex art. 102 c.p.c. ed ex art. 110, comma
2 del codice antimafia;
Nei confronti della nonché delle 2 parti chiamate in Parte_1
Contr causa (breviter: e ) giusta i motivi e le ragioni spiegate in CP_5
comparsa: b) dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di vendita detto per notar
del 30.10.2023 rep. 103155, racc. 24368 per la mancanza, per Per_1
l'inefficacia, e per la mancata allegazione della procura speciale a vendere rilasciata dalla alla : procura speciale Controparte_5 Controparte_7
autenticata nella firma dal notaio in data 22 gennaio 2014 rep. Persona_3
32218/15488; c) dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di vendita detto per notar del 30.10.2023 rep. 103155, racc. 24368 per dolo non avendo le Per_1
parti contraenti dichiarato nell'atto l'esistenza della confisca e del precedente sequestro dei beni;
d) dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di vendita detto per notar del 30.10.2023 rep. 103155, racc. 24368 per la presenza dei Per_1
gravi abusi edilizi insanabili e non oggetto di valida sanatoria, sui beni venduti, e per le false dichiarazioni rese dalle stesse sulla regolarità urbanistica ed edilizia degli
7 stessi immobili;
e) accertare e dichiarare la nullità (rilevabile d'ufficio) delle clausole determinative l'interesse corrispettivo e di mora del contratto di leasing in oggetto come indicato ed eccepito nel capo c interessi) a pag. 22 con le conseguenze di legge nel capo espressamente richieste. Nei soli confronti della e) Parte_1
dichiarare improcedibile, inammissibile e/o nulla e comunque infondata la pretesa richiesta di declaratoria di risoluzione del contratto di leasing in oggetto da parte della e tanto sia per la carenza di legittimazione attiva alla richiesta, sia Parte_1
per l'inesistenza dell'avvenuta risoluzione, sia per carenza del fatto costitutivo della richiesta stessa per i motivi spiegati;
b) dichiarare inammissibile, nulla, improcedibile e comunque infondata la domanda di rilascio dei beni oggetto del leasing (contratto di locazione finanziaria "AL3071120871"), nonché l'ulteriore declaratoria di detenzione senza titolo e di pagamento d'indennità di occupazione e Contr di risarcimento danni;
Nei confronti delle 2 parti chiamate in causa (breviter: e
): f) accertare e dichiarare prescritta per prescrizione estintiva, CP_5
l'azione di risoluzione del contratto di leasing (contratto di locazione finanziaria
"AL3071120871") ai sensi dell'art. 2946 c.c. principiata con la lettera pec del
10.06.2022 in atti con conseguente sua inefficacia e nullità; g) dichiarare
l'inefficacia, la nullità e l'inesistenza della comunicazione di risoluzione del contratto di leasing (contratto di locazione finanziaria "AL3071120871") in quanto la lettera pec del 10.06.2022 in atti non è stata mai notificata al Dr. Controparte_2
nella qualità di Amministratore Giudiziario della Euro Ossigeno S.r.l. alla data;
h) in conseguenza di quanto innanzi accertare e dichiarare che il contratto di leasing
(contratto di locazione finanziaria "AL3071120871") è tutt'ora efficace e vigente tra le originarie parti”
Con comparsa di intervento volontario depositata in data 26.4.2024, si costituiva e per essa la eccependo: i)- che Controparte_5 Controparte_7
all'atto della stipula della compravendita, avente ad oggetto il compendio per cui è causa, il Notaio aveva accertato l'esistenza della procura speciale conferita alla
[...]
; ii)- che non vi era stato dolo alcuno in quanto la non era CP_5 CP_1
8 proprietaria del compendio immobiliare, con conseguente irrilevanza delle vicende penali che la riguardavano, tanto che né il sequestro né la confisca risultavano iscritti nei pubblici registri immobiliari con riguardo all'immobile oggetto di domanda;
deduceva altresì: iii)- l'inammissibilità della domanda di nullità relativa agli interessi di mora, in quanto non attinente al giudizio e in ogni caso immotivata e infondata, essendo, peraltro, la data di stipula del contratto di leasing antecedente al fenomeno della manipolazione dell'Euribor; iv)- il regolare invio della pec del 10.06.2022, recapitata all'indirizzo risultante dal registro imprese, spettando eventualmente alla società darne comunicazione agli organi della procedura;
v) l'intervenuta risoluzione della locazione finanziaria già nel 2011, quando la allora , avendo Controparte_11
dichiarato risolto il contratto anche per la morosità in essere, otteneva decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo;
vi)- la non assoggettabilità del compendio immobiliare alla procedura di confisca non essendone proprietaria la nè rientrando tra i beni necessari allo svolgimento dell'impresa in CP_1
considerazione del fatto che il ramo d'azienda era affittato alla . CP_10
Concludeva, quindi, chiedendo: “Piaccia all'On.le Giudicante, ogni contraria istanza disattesa e contestata, in accoglimento del presente atto di intervento volontario, dichiarare pienamente valido l'atto di compravendita per atti notar
[...]
del 30/10/2023 rep. n. 103155 racc. n. 24368; accertare la avvenuta Per_4
risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. AL/3071120871 a suo tempo in essere tra - ora – e per Controparte_11 Controparte_5 Controparte_1
morosità nei pagamenti di canoni di prelocazione e per mancata definizione dei lavori nei termini stabiliti;
rigettare tutte le domande svolte nei confronti della concludente perché inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto”
A seguito della prima udienza, assegnati i termini ex art. 281 decies comma 4° c.p.c., la causa era rinviata per la decisione all'udienza del 24.11.2025 alla quale era rimessa in decisione.
********
9 Prima di entrare nel merito, occorre esaminare le molteplici eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta.
Improcedibilità per incompetenza funzionale del Tribunale adito
Preliminarmente, va ribadito che il bene immobile oggetto del contratto di leasing, intervenuto tra e di cui si chiede il rilascio, non è Parte_2 Controparte_9
stato confiscato, proprio in quanto di proprietà della società di leasing e non della società Euro Ossigeno, destinataria dei provvedimenti prima di sequestro e poi di confisca.
La circostanza è facilmente evincibile dal verbale di confisca allegato, in cui l'immobile non viene indicato, mentre è circostanza altrettanto pacifica che lo stesso neanche sia utilizzato per lo svolgimento dell'impresa, risultando il ramo d'azienda affittato alla dal 2014. CP_10
Significativa al riguardo è la previsione di cui al comma 1-bis. dell'art. 24 codice antimafia, secondo cui, in caso di confisca di partecipazioni sociali con estensione anche ai beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, nel relativo decreto devono essere indicati “in modo specifico i conti correnti e
i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende la confisca”.
In merito, va precisato che la confisca, a differenza del fallimento (oggi liquidazione giudiziale), non riguarda un soggetto giuridico, bensì i beni del soggetto colpito, come chiaramente evincibile dall'intera previsione del richiamato art. 24 del codice antimafia, con la conseguenza che la particolare disciplina di cui agli art. 50 e seguenti, invocati da parte resistente, non può che trovare applicazione rispetto ai soli beni sottoposti a confisca, risultanti dal relativo decreto e i rapporti ad essi inerenti, non invece rispetto alla generalità dei rapporti facenti capo al soggetto destinatario del provvedimento.
Nel caso odierno, oggetto di confisca sono le quote societarie e gli ulteriori beni di cui la società era titolare, come da relativo verbale di confisca, ferma restando
10 tuttavia la capacità di agire della società e la possibilità di rispondere in sede ordinaria in relazione a rapporti contrattuali estranei ai beni confiscati.
Così chiarita la portata della confisca, emerge la procedibilità delle domande svolte dalla quale acquirente del bene, per far accertare l'intervenuta risoluzione del Pt_1
contratto di leasing, con condanna al rilascio dell'immobile e al pagamento di una indennità di occupazione per il periodo successivo alla risoluzione.
Rimane invece di competenza del giudice penale la domanda (qui non proposta) di pagamento dei canoni maturati in relazione al contratto di leasing per il periodo precedente la confisca, secondo la previsione di cui all'art. 52.
Ogni eccezioni sollevate in merito dalla resistente deve quindi essere respinta in quanto infondata.
Incompetenza per territorio
Deve altresì ritenersi infondata la sollevata eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Roma a favore di quello di Napoli Nord, sul presupposto che, nel caso odierno, non possa trovare applicazione il foro convenzionale previsto nel contratto, bensì i fori generali di cui al codice di procedura civile, in quanto la Pt_1
è estranea al contratto di leasing.
In realtà, come espressamente previsto dall'art. 1602 c.c. in materia di locazione, disciplina estensibile per analogia alla locazione finanziaria, l'acquirente del bene subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, divenendone esso stesso parte.
La quindi, quale società acquirente dei beni, è subentrata nel contratto di Pt_1
locazione, assumendone diritti e obblighi che ne derivano, con conseguente applicazione delle clausole ivi previste.
Inammissibilità della domanda per non integrità del contraddittorio
Parte convenuta, ritenendo che il bene rientri nella confisca, assume altresì che parte necessaria del giudizio dovrebbe essere l l'amministrazione e CP_4 CP_4
la destinazione dei beni sequestrati.
11 Premesso che il ricorso risulta comunque notificato a detta che non si è CP_4
costituita, va tuttavia rilevato il difetto di legittimazione passiva della stessa, in quanto, come già evidenziato, il bene è estraneo alla confisca, essendo sempre rimasto nella titolarità della società di leasing prima, di dopo, ma mai divenuto Pt_1
di proprietà di Euro -Ossigeno e, per questo motivo, non soggetto a confisca.
Nullità dell'atto di vendita del bene a Pt_1
La resistente deduce la nullità dell'atto di compravendita: 1) per essere CP_7
intervenuta alla stipula quale rappresentante di in assenza di
[...] CP_5
procura speciale;
2) per mancata partecipazione alla stipula degli organi della confisca e per dolo delle parti;
3) per irregolarità urbanistica del bene.
Quanto al punto 1), va evidenziato come, in sede di stipula, il Notaio abbia dato atto dell'esistenza della procura;
trattandosi quindi di circostanza accertata ed attestata dal
Notaio, la veridicità della stessa è superabile solo con querela di falso secondo la previsione di cui all'art. 2700 c.c.
Quanto al punto 2), si ribadisce come, dalla documentazione allegata, non emerga alcun provvedimento di confisca a carico del bene, così da risultare lo stesso non sottoposto a limiti di commerciabilità e neppure le parti tenute a dichiarazione alcuna in merito in sede di stipula.
Quanto al punto 3), va evidenziato che il Notaio ha recepito la dichiarazione di regolarità urbanistica del bene e in atti non è emersa la prova contraria di quanto sostenuto dalla resiste. In ogni caso, la resistente non deduce alcuno specifico interesse a far valere l'eventuale nullità dell'atto, così da non essere neppure legittimata a sollevare la relativa questione.
Risoluzione del contratto
La resistente, pur non contestando di non aver completato i lavori né pagato i canoni, deduce l'intervenuta prescrizione del diritto alla risoluzione.
A conferma produce il Decreto di formazione dello Stato Passivo, reso, ex art. 59 comma 3 D.Lgs 159/2011, dal Tribunale di Napoli – Ufficio del Giudice per le
Indagini Preliminari nel Proc. Pen. n. 36726/04 dell'11.4.2025, con cui non è stata
12 Contr ammessa la domanda di per il riconoscimento del credito derivante dal mancato pagamento dei canoni, sul presupposto dell'intervenuta prescrizione del diritto alla risoluzione, in quanto i lavori dovevano essere eseguiti entro un anno dalla stipula del contratto, e dunque entro l'8.4.2009.
In merito, va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del deposito di detto decreto, effettuato da parte resistente in data 3.10.2025, trattandosi di provvedimento emesso nell'aprile 2025 e quindi oltre la scadenza dei termini assegnati ex art. 281 duodecies
4° comma c.p.c. e la conseguente ammissibilità anche della successiva memoria difensiva di parte attrice, mentre devono dichiararsi inammissibili tutti i successivi scritti depositati dalle parti in assenza di autorizzazione alcuna.
Va tuttavia rilevata l'assoluta irrilevanza del richiamato decreto del Tribunale di
Napoli, trattandosi di provvedimento avente efficacia endoprocedimentale e comunque reso rispetto ad una diversa parte su una diversa domanda, qui mai proposta, così da non avere efficacia di giudicato, tanto meno vincolante rispetto all'odierno giudizio.
Nel merito, l'eccezione di prescrizione risulta infondata a fronte della documentazione prodotta.
Ed infatti, risulta documentata già con il ricorso introduttivo (all. 12), la proposizione Contr nel 2011, da parte di , di un giudizio volto ad accertare l'intervenuta risoluzione del contratto, conclusosi con sentenza depositata in data 7.2.2015 di rigetto della domanda. Contr La ha inoltre depositato, quale doc. 2), il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della Euro Ossigeno, regolarmente notificatogli in data 22.2.2011, per il mancato pagamento di parte dei canoni del contratto di leasing.
Secondo la previsione di cui agli artt. 2943 c.c. e 2945 2° comma c.c., la domanda giudiziale determina l'interruzione della prescrizione sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
Considerato che nel primo giudizio la sentenza è stata emessa all'inizio del 2015, deve ritenersi che la comunicazione del 2022, con cui la ricorrente ha dichiarato di
13 volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e la successiva intimazione di rilascio del 2023 (all. 5 e 9 del ricorso) nonché la domanda introduttiva del presente giudizio, siano intervenute tempestivamente rispetto al termine decennale di prescrizione.
In ogni caso, va evidenziato come, con il contratto di locazione finanziaria, la Euro
Ossigeno si sia impegnata non solo alla realizzazione dei lavori nell'anno dalla stipula, e dunque entro l'8.4.2009, ma anche al pagamento dei canoni già nel periodo di prelocazione (art. 9 e 4 del contratto), con scadenze spalmate nel corso del rapporto, canoni che tuttavia la resistente non allega né prova aver pagato.
Ed allora, trattandosi di obbligazioni maturate man mano nel corso del rapporto, certamente non può ritenersi prescritto il diritto alla risoluzione rispetto al detto inadempimento.
Vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, sarebbe stato onere di parte resistente provare di aver correttamente adempiuto le obbligazioni assunte.
Difettando di una tale prova e, anzi, risultando incontestato il protratto inadempimento al pagamento dei canoni, deve riconoscersi il diritto della concedente ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 19 e 19 bis del contratto, come da comunicazione del 10.6.2022 della precedente proprietaria, con conseguente intervenuta risoluzione del contratto al decorrere dal primo giorno del mese successivo (1.7.2022), in base a quanto previsto al penultimo capoverso dell'art. 19 del contratto.
Deve quindi escludersi alcuna prescrizione del diritto alla risoluzione e il contratto ad oggi risolto, con conseguente illegittima occupazione del bene da parte della convenuta a partire dalla data suindicata.
Sono inoltre irrilevanti le contestazioni sollevate dalla resistente con riferimento ai tassi di interesse previsti nel contratto, che mai peraltro potrebbero determinarne l'integrale nullità, in quanto oggetto di domanda è esclusivamente il rilascio del bene e il pagamento dell'indennità occupazione successiva alla risoluzione, non anche dei
14 canoni, pacificamente non pagati, così da non essere in dubbio la sussistenza dei presupposti per l'operatività della clausola risolutiva espressa.
Deve altresì accogliersi la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione, risultando priva di titolo e quindi illegittima la protratta occupazione e la sua mancata restituzione dopo l'intervenuta risoluzione.
Detta indennità può essere determinata in misura corrispondente al canone di locazione finanziaria pattuito tra le parti (in difetto anche solo di allegazione di eventuali circostanze che comprovino un mutato valore locativo del bene), a decorrere dalla domanda giudiziale in mancanza di precedente richiesta. Deve infine escludersi, anche in relazione alla detta domanda, la competenza di cui all'art. 52 del codice antimafia, trattandosi di credito sorto successivamente sia al sequestro che al provvedimento di confisca.
La fondatezza delle domande svolte dalla ricorrente e l'integrale infondatezza delle Contr eccezioni e delle domande proposte dalla resistente anche verso la , intervenuta volontariamente prima della chiamata in causa chiesta dalla resistente nella comparsa di costituzione, comportano la condanna di al pagamento delle Controparte_16
spese nei confronti di entrambe le parti costituite, nella misura liquidata in dispositivo, in base al DM 55/14, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato della causa, di media complessità, delle attività espletate, e delle spese risultanti dal fascicolo (contributo unificato).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa ed in accoglimento del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. proposto da Pt_1
[...]
• Accerta l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n.
AL/3071120871, stipulato in data 08.04.2008 tra e Controparte_11
; Controparte_9
• Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
rilascio dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria
15 AL/3071120871, così individuato: “opificio industriale, sito nel Comune di
NO (Na), alla via Agrigento n. 10, esteso su un'area di circa 8.128 mq.
Costituito da: - un capannone per la lavorazione e lo stoccaggio di circa mq.
2.000,00, con annessi servizi;
- una palazzina su tre livelli, di cui piano terra e
1°, adibiti ad uffici, nonché 2° piano ad alloggio custode;
- aree esterne pertinenziali, destinate al parcheggio e alla manovra di automezzi civili ed industriali;
il tutto distinto al Catasto Fabbricati del comune di NO,
- foglio 3, particella 391, sub 1, P. T-1, Cat. D/7;
- foglio 3, particella 391, sub 2, P. 2-3, Cat. A/2;
- al foglio 3, particella 391, ente urbano;
libero da persone, cose e animali;
• condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento dell'indennità di abusiva occupazione dell'immobile, dalla domanda giudiziale al saldo, in misura corrispondente ai canoni di locazione previsti nel contratto di leasing;
• dichiara il difetto di legittimazione passiva dell per Controparte_4
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati;
• condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese di causa in favore della ricorrente nella Parte_1
misura di € 545,00 per spese e € 9.000,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge;
• Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese di causa in favore della e per essa Controparte_5
della mandataria nella misura di € 4.500,00 per Controparte_7
compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Così deciso in Roma il 27.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa LI Testa Piccolomini
16 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Alberta Sassara Ulivari.
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