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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2269/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, nel proc. n. 2269 /2024 R.G., promosso, con ricorso promosso, da:
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
VIA SFERRACAVALLI N.116 CASSINO (FR), presso lo studio dell'Avv.ti GROSSI
MARCO e GROSSI CINZIA che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
VIALE ANGELICO N. 32 ROMA, presso lo studio dell'Avv. GIACCHI CORRADO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
1 Le parti concludono come da note scritte di udienza del 26.03.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.09.2024 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in SORA (FR) il 19.06.1988 con CP_1
, che con sentenza del Tribunale di Velletri n. 890 del 2024 veniva dichiarata la
[...]
separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dai coniugi ( un obbligo di mantenimento a carico del marito a favore della moglie di euro mensili 500,00 da versarsi entro il giorno 5 del mese;
la sig.ra rinuncia all'assegnazione della casa CP_1
coniugale); che la convivenza tra i coniugi non è ripresa;
ha chiesto di: 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) nulla disporre a titolo di assegno di divorzio per la resistente.
Si costituiva , aderendo alla domanda di divorzio, ma Controparte_1
avanzando richieste differenti;
in particolare la resistente ha chiesto che venisse posto a carico del ricorrente un assegno di divorzio a suo favore di euro mensili 500,00.
Fissata la comparizione delle parti, all'udienza del 12.03.2025 le stesse davano atto di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni di divorzio: il sig. si Pt_1
impegna a versare alla sig.ra un assegno divorzile di euro mensili 500,00, entro CP_1
il giorno 5 del mese, oltre rivalutazione ISTAT a far data dal mese di marzo 2026; le spese di lite sono compensate.
All'udienza del 12.3.2025 la causa veniva rimessa in decisione e successivamente rimessa sul ruolo, evidenziandosi alle parti che alla data di deposito del ricorso non era ancora intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
All'udienza del 26.3.2025 la causa era rimessa in decisione.
Ricostruiti così i termini della vertenza, il Collegio reputa che la domanda di divorzio non sia ammissibile. Ed invero, dalla documentazione acquisita agli atti emerge che il Tribunale di Velletri solo con sentenza pubblicata il 19.04.2024 ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi. I coniugi erano comparsi dinanzi al
Presidente del Tribunale per il prescritto tentativo di riconciliazione all'udienza del
22.03.2023. Orbene, al momento dell'instaurazione del procedimento di divorzio da parte di – avvenuta il 12.09.2024 per effetto del deposito del ricorso Parte_1
2 introduttivo – le statuizioni inerenti alla separazione personale dei coniugi, dunque, non erano ancora passate in giudicato. La circostanza integra una violazione dell'art. 3, c. 1, della legge n. 890/1978. È noto come la disposizione, alla lett. b), annoveri tra i presupposti della cessazione o dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio, tra l'altro, proprio il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, intervenuta solo successivamente. Né rileva che le parti abbiano dato atto in corso di causa di aver trovato un accordo, manifestando implicitamente acquiescenza tacita alla sentenza di separazione come dedotto dal ricorrente.
Invero, in continuità con l'indirizzo giurisprudenziale prevalente si deve ritenere che la domanda di divorzio introdotta prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione non possa essere comunque proposta, ancorché il passaggio in giudicato stesso sia intervenuto in corso di causa (Cass. 9/3/1995, n. 2725; Cass. 24/8/1998, n.
8389). Pertanto, la richiesta di divorzio non può che essere respinta per difetto di giudicato sulla separazione che l'ha preceduta.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione del rilievo officioso della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di divorzio proposta da nei Parte_1
confronti di per assenza di giudicato sulla sentenza di Controparte_1
separazione personale;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 26/03/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, nel proc. n. 2269 /2024 R.G., promosso, con ricorso promosso, da:
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
VIA SFERRACAVALLI N.116 CASSINO (FR), presso lo studio dell'Avv.ti GROSSI
MARCO e GROSSI CINZIA che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
VIALE ANGELICO N. 32 ROMA, presso lo studio dell'Avv. GIACCHI CORRADO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
1 Le parti concludono come da note scritte di udienza del 26.03.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.09.2024 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in SORA (FR) il 19.06.1988 con CP_1
, che con sentenza del Tribunale di Velletri n. 890 del 2024 veniva dichiarata la
[...]
separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dai coniugi ( un obbligo di mantenimento a carico del marito a favore della moglie di euro mensili 500,00 da versarsi entro il giorno 5 del mese;
la sig.ra rinuncia all'assegnazione della casa CP_1
coniugale); che la convivenza tra i coniugi non è ripresa;
ha chiesto di: 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) nulla disporre a titolo di assegno di divorzio per la resistente.
Si costituiva , aderendo alla domanda di divorzio, ma Controparte_1
avanzando richieste differenti;
in particolare la resistente ha chiesto che venisse posto a carico del ricorrente un assegno di divorzio a suo favore di euro mensili 500,00.
Fissata la comparizione delle parti, all'udienza del 12.03.2025 le stesse davano atto di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni di divorzio: il sig. si Pt_1
impegna a versare alla sig.ra un assegno divorzile di euro mensili 500,00, entro CP_1
il giorno 5 del mese, oltre rivalutazione ISTAT a far data dal mese di marzo 2026; le spese di lite sono compensate.
All'udienza del 12.3.2025 la causa veniva rimessa in decisione e successivamente rimessa sul ruolo, evidenziandosi alle parti che alla data di deposito del ricorso non era ancora intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
All'udienza del 26.3.2025 la causa era rimessa in decisione.
Ricostruiti così i termini della vertenza, il Collegio reputa che la domanda di divorzio non sia ammissibile. Ed invero, dalla documentazione acquisita agli atti emerge che il Tribunale di Velletri solo con sentenza pubblicata il 19.04.2024 ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi. I coniugi erano comparsi dinanzi al
Presidente del Tribunale per il prescritto tentativo di riconciliazione all'udienza del
22.03.2023. Orbene, al momento dell'instaurazione del procedimento di divorzio da parte di – avvenuta il 12.09.2024 per effetto del deposito del ricorso Parte_1
2 introduttivo – le statuizioni inerenti alla separazione personale dei coniugi, dunque, non erano ancora passate in giudicato. La circostanza integra una violazione dell'art. 3, c. 1, della legge n. 890/1978. È noto come la disposizione, alla lett. b), annoveri tra i presupposti della cessazione o dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio, tra l'altro, proprio il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, intervenuta solo successivamente. Né rileva che le parti abbiano dato atto in corso di causa di aver trovato un accordo, manifestando implicitamente acquiescenza tacita alla sentenza di separazione come dedotto dal ricorrente.
Invero, in continuità con l'indirizzo giurisprudenziale prevalente si deve ritenere che la domanda di divorzio introdotta prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione non possa essere comunque proposta, ancorché il passaggio in giudicato stesso sia intervenuto in corso di causa (Cass. 9/3/1995, n. 2725; Cass. 24/8/1998, n.
8389). Pertanto, la richiesta di divorzio non può che essere respinta per difetto di giudicato sulla separazione che l'ha preceduta.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione del rilievo officioso della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di divorzio proposta da nei Parte_1
confronti di per assenza di giudicato sulla sentenza di Controparte_1
separazione personale;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 26/03/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
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