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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 27/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 03/12/2024, da nato a [...] il [...], c.f. residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Giuseppe Volante n. 25 a Varzo (VB)
e nata in [...] il [...], c.f. , residente in Parte_2 CodiceFiscale_2
Via Giuseppe Volante n. 25 a Varzo (VB)
entrambi rappresentati e difesi come da procura in atti dall'avv. Maurizio Rogora (c.f.
[...]
) del Foro di Verbania ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Corso C.F._3
Moneta n. 60 a Domodossola
Oggetto: separazione personale dei coniugi e cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia l'On. Tribunale adito dichiarare la separazione personale tra i coniugi convenuta alle seguenti
C O N D I Z I O N I
“A.- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente con il reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, attualmente ubicata in Varzo (VB) Via Galtarossa n. 37, è assegnata alla moglie , con le precisazioni e condizioni di seguito indicate (vedasi punto 5), la Parte_2 quale si impegna a pagare integralmente tutte le relative utenze.
3) La figlia è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori i quali pure Persona_1
congiuntamente eserciteranno la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
4) Ai fini anagrafici e come collocamento principale, la figlia minore rimarrà presso la casa coniugale con la madre sig.ra ovvero Via Galtarossa n. 37 a Varzo (VB). Parte_2
5) Il padre, che per lavoro durante la settimana dimora in Baveno (VB), avrà diritto di far vista alla figlia in qualsiasi momento, previo accordo con la madre;
la figlia trascorrerà i Per_1 Per_1
fine settimana (sabato e domenica) con i singoli genitori in via alternata, precisando che il padre avrà diritto di trascorrere il proprio fine settimana con la figlia alloggiando nella casa coniugale, che la sig.ra lascerà a disposizione del padre, trasferendosi momentaneamente Parte_2
presso altro alloggio;
tale soluzione è stata adottata al fine di evitare trasferimenti dei figli ed in particolare della figlia minore, che quindi potranno vedere entrambi i genitori senza spostarsi dalla casa di residenza.
6) Il padre provvederà a versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di €. 500,00 per la figlia a titolo di contributo per il mantenimento, con rivalutazione monetaria in base Per_1
agli indici Istat.
7) Entrambi i genitori parteciperanno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per la figlia , da concordarsi previamente (mediche, scolastiche ed educative, sportive, Per_1
ricreative).
8) Ogni coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo titolare di adeguati redditi propri.
9) L'autovettura Ford Puma Targata GB255WT di proprietà ed intestata ad rimarrà Parte_1
in uso alla moglie che si impegna a pagare le restanti rate del finanziamento in Parte_2
corso nonché tutte le ulteriori e relative spese (bollo, assicurazione e manutenzione ecc.); al termine del predetto finanziamento le parti si impegnano ad effettuare il trasferimento di proprietà dell'autovettura con relativa voltura al PRA a favore della sig.ra . Parte_2
10) La sig.ra si impegna a trasferire le quote della società NSC Nuovo Sistema Parte_2
Costruttivo s.r.l.s. iscritta presso il Registro delle Imprese del VCO (si produce visura CCIAA, doc.
11) ad per un corrispettivo di €. 1.000,00 pari al valore del capitale sociale, con ogni Parte_1
effetto di legge;
le parti si impegnano a sottoscrivere il relativo rogito notarile entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
le spese del rogito saranno ripartite nella misura pari al 50% ciascuno;
si precisa e rileva che detto impegno è funzionale ed essenziale agli effetti della separazione consensuale.
11) Il conto corrente acceso presso la Banca Crédit Agricole Filiale di Domodossola, ove sono domiciliati gli abbonamenti, i finanziamenti ed il mutuo concesso per l'acquisto dell'immobile di
Varzo verrà mantenuto in cointestazione tra i coniugi;
in merito si precisa che il costo e/o i versamenti relativi all'abbonamento Sky, al mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile sito in Via
Giuseppe Volante n. 25 a Varzo, all'abbonamento Dazn, all'abbonamento Spotify Famiglia, all'abbonamento Fastweb per il figlio all'abbonamento Ho.mobile per la figlia Per_2 Per_1
saranno sostenuti da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
si precisa invece che le rate del finanziamento per l'acquisto della motocicletta ed il costo per l'abbonamento telefonico a
Fasteweb per il sig. saranno interamente pagati dal medesimo. Parte_1
12) Al solo fine dei rapporti interni tra i coniugi si precisa che le spese legali della presente procedura vengono suddivise tra i medesimi nella misura del 50% ciascuno, restando i medesimi obbligati in solido nei confronti del sottoscritto difensore.
B.- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione, e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n.
898: Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, fatta salva eventuale concordata modifica, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile le dovute trascrizioni. C.- Le parti sin d'ora dichiarano di fare totale acquiescenza ai sensi dell' art. 329 c.p.c. alla sentenza di separazione nonché alla sentenza che stabilirà la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le stesse contratto.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 03/12/2024, e , chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in data 05.02.2022, in VARZO.
Le parti hanno, inoltre, richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt 70 e 71 cpc
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale. Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° co, cpc dalla data di scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle note scritte.
Si dà atto che l'autovettura Ford Puma Targata GB255WT di proprietà ed intestata ad Parte_1
rimarrà in uso alla moglie che si impegna a pagare le restanti rate del finanziamento Parte_2
in corso nonché tutte le ulteriori e relative spese (bollo, assicurazione e manutenzione ecc.); al termine del predetto finanziamento le parti si impegnano ad effettuare il trasferimento di proprietà dell'autovettura con relativa voltura al PRA a favore della sig.ra Parte_2
Va dato anche atto che si impegna a trasferire le quote della società NSC Nuovo Parte_2
Sistema Costruttivo s.r.l.s. iscritta presso il Registro delle Imprese del VCO a per un Parte_1 corrispettivo di €. 1.000,00 pari al valore del capitale sociale, con ogni effetto di legge;
le parti si impegnano a sottoscrivere il relativo rogito notarile entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
le spese del rogito saranno ripartite nella misura pari al 50% ciascuno;
si precisa e rileva che detto impegno è funzionale ed essenziale agli effetti della separazione consensuale.
Si dà, inoltre, atto che il conto corrente acceso presso la Banca Crédit Agricole Filiale di
Domodossola, ove sono domiciliati gli abbonamenti, i finanziamenti ed il mutuo concesso per l'acquisto dell'immobile di Varzo verrà mantenuto in cointestazione tra i coniugi e che le spese relative all'abbonamento Sky, al mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile sito in Via Giuseppe
Volante n. 25 a Varzo, all'abbonamento Dazn, all'abbonamento Spotify Famiglia, all'abbonamento
Fastweb per il figlio , all'abbonamento Ho.mobile per la figlia saranno sostenuti da Per_2 Per_1
entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
Si dà atto che le rate del finanziamento per l'acquisto della motocicletta ed il costo per l'abbonamento telefonico a Fasteweb per saranno interamente pagati dal medesimo Parte_1
le spese legali della presente procedura vengono suddivise tra i medesimi nella misura del 50% ciascuno.
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art 473bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili e hanno formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3, n. 2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tal proposito il collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'art
473bis.19, 2° comma, cpc. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art 473bis.51 2° comma cpc
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente decidendo,
DICHIARA la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
uniti in matrimonio in data 05.02.2022, in VARZO (VB); affida la figlia minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre;
dà facoltà al padre, che per lavoro durante la settimana dimora in Baveno (VB), di vedere e tenere la figlia minore in qualsiasi momento, previo accordo con la madre;
la figlia trascorrerà i fine Per_1
settimana (sabato e domenica) con genitori in via alternata, precisando che il padre avrà diritto di trascorrere il proprio fine settimana con la figlia alloggiando nella casa coniugale, che Parte_2
lascerà a disposizione del padre, trasferendosi momentaneamente presso altro alloggio;
tale
[...]
soluzione è stata adottata al fine di evitare trasferimenti dei figli ed in particolare della figlia minore, che quindi potranno vedere entrambi i genitori senza spostarsi dalla casa di residenza;
assegna la casa coniugale, ubicata in Varzo (VB) Via Galtarossa n. 37, in uso alla moglie;
pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di
€. 500,00 per la figlia a titolo di contributo per il mantenimento, con rivalutazione monetaria Per_1
in base agli indici Istat;
pone a carico dei genitori l'obbligo di partecipare nella misura a del 50% al pagamento delle spese straordinarie per la figlia da concordarsi previamente (mediche, scolastiche ed educative, Per_1
sportive, ricreative) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa Barco
Così deciso in Verbania il 20/02/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco