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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/11/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1005/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1005/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, nato a [...], il [...], (C.F. ; CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Federica Santinon del Foro di Venezia (pec:
, presso il cui studio – sito in Dolo, Via A. Guolo, n. 15/3 – sono Email_1
elettivamente domiciliati,
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale tra i coniugi e contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni:
Per le parti congiuntamente: come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c. sottoscritte dalle parti in data 14.07.2025 in sostituzione dell'udienza del 15.07.2025;
Conclusioni del PM: “Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso alle condizioni congiuntamente formulate dalle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data
28.02.2025, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, in data
27.09.1997 a Mira, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, Parte II, Serie A, atto n.
106 del Comune di Mira e che dalla loro unione era nata la figlia (nata in [...] il Persona_1 N. 1005/2025 R.G.
26.07.2000), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
che ormai da tempo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno, così che essi avevano maturato la decisione di procedere alla separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di aver raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione degli aspetti della separazione alle condizioni meglio indicate in atti.
Le parti ricorrenti, quindi, concludevano chiedendo l'omologa della separazione secondo le condizioni di seguito riportate:
“1) emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati di tetto e di mensa, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile;
2) I coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
3) I genitori provvederanno al concorso nel mantenimento diretto d , laureata e titolare di borsa Per_1
di studio di circa 1000 euro al mese, unitamente al 50% delle spese straordinarie della medesima come da
Protocollo in essere avanti codesto Ill.mo Tribunale di Venezia, fintantoché non avrà la completa indipendenza economica;
”
Celebrata l'udienza del 15.07.2025 mediante trattazione scritta, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso e ne chiedevano l'omologa. Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico ministero ha concluso in data 17.10.2025, chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto.
La domanda di separazione formulata dai coniugi merita di essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione,
dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse della prole. N. 1005/2025 R.G.
Per quanto attiene alla contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ammissibile alla luce della riforma recentemente intervenuta secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 28727 del 16.10.2023, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore.
La pronuncia sulle spese avverrà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune
in cui il matrimonio fu trascritto al fine di procedere all'annotazione della stessa all'esito del passaggio in giudicato.
Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del procedimento in relazione all'istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1005/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, nato a [...], il [...], (C.F. ; CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Federica Santinon del Foro di Venezia (pec:
, presso il cui studio – sito in Dolo, Via A. Guolo, n. 15/3 – sono Email_1
elettivamente domiciliati,
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale tra i coniugi e contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni:
Per le parti congiuntamente: come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c. sottoscritte dalle parti in data 14.07.2025 in sostituzione dell'udienza del 15.07.2025;
Conclusioni del PM: “Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso alle condizioni congiuntamente formulate dalle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data
28.02.2025, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, in data
27.09.1997 a Mira, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, Parte II, Serie A, atto n.
106 del Comune di Mira e che dalla loro unione era nata la figlia (nata in [...] il Persona_1 N. 1005/2025 R.G.
26.07.2000), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
che ormai da tempo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno, così che essi avevano maturato la decisione di procedere alla separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di aver raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione degli aspetti della separazione alle condizioni meglio indicate in atti.
Le parti ricorrenti, quindi, concludevano chiedendo l'omologa della separazione secondo le condizioni di seguito riportate:
“1) emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati di tetto e di mensa, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile;
2) I coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
3) I genitori provvederanno al concorso nel mantenimento diretto d , laureata e titolare di borsa Per_1
di studio di circa 1000 euro al mese, unitamente al 50% delle spese straordinarie della medesima come da
Protocollo in essere avanti codesto Ill.mo Tribunale di Venezia, fintantoché non avrà la completa indipendenza economica;
”
Celebrata l'udienza del 15.07.2025 mediante trattazione scritta, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso e ne chiedevano l'omologa. Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico ministero ha concluso in data 17.10.2025, chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto.
La domanda di separazione formulata dai coniugi merita di essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione,
dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse della prole. N. 1005/2025 R.G.
Per quanto attiene alla contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ammissibile alla luce della riforma recentemente intervenuta secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 28727 del 16.10.2023, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore.
La pronuncia sulle spese avverrà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune
in cui il matrimonio fu trascritto al fine di procedere all'annotazione della stessa all'esito del passaggio in giudicato.
Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del procedimento in relazione all'istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente dott. Alessandro Cabianca