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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 25/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 879/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel. Dott. Michele Moggi Giudice Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di iscritta al n. 879/2024 R.G. promossa da c.f. nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 cittadino italiano, e , c.f. , nata il Parte_2 C.F._2
26.04.1988 a Porto Calvo (Brasile), cittadina brasiliana, entrambi residenti in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Piselli (c.f. ) del Foro di Siena ed elettivamente domiciliati C.F._3 presso il suo studio in 53026 Pienza, Via Gozzante n. 6 giuste procure in calce al ricorso rilasciate su foglio separato
RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: divorzio congiunto CONCLUSIONI
Per i ricorrenti : “ Voglia il Tribunale
1) Pronunciare sentenza di divorzio mandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Pienza;
2) Confermare che i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicarsi l'un l'altro ogni cambiamento di residenza. Al riguardo si dichiara che la signora manterrà la propria residenza in Parte_2
Pienza (Si) alla Via Pian del Nocio n. 6, nell'immobile adibito a casa coniugale, mentre il signor trasferirà la propria residenza in Pienza (Si) alla Via Parte_1
Gino Severini 16 int. 2 presso i propri genitori. 3) Confermare che la casa coniugale posta in Pienza (Si) alla Via Pian del Nocio n. 6 condotta in locazione con contratto del 01.01.2021 (reg.to c/o Ag. Entrate Montepulciano in data 04.01.2021 al n. 000002-serie3T) viene assegnata alla signora che vi abiterà con la figlia , con ogni arredo Parte_2 Per_1
e corredo esistente con conseguente subentro ex lege nel contratto di locazione con voltura dello stesso e delle utenze;
Le parti danno atto che il signor Pt_1 ha provveduto ad asportare dalla stessa tutti i beni e gli effetti personali;
[...]
4) Confermare che la figlia minore viene affidata congiuntamente ad Per_1
Pagina 1 entrambi i coniugi con collocazione presso la madre nell'immobile in Pienza (Si) alla Via Pian del Nocio n. 6 dove la stessa manterrà la residenza anagrafica;
I genitori conservano l'obbligo di educarla, di mantenerla e di facilitarne ogni possibile rapporto con l'altro genitore ed il padre avrà il diritto ed il dovere di vivere un significativo rapporto con la propria figlia;
Ciascun genitore potrà telefonare alla figlia quotidianamente quando la stessa si trova presso l'altro; 5) Confermare quanto alla frequentazione della figlia che il padre potrà tenere ed avere con sé la figlia, salvo comunque diverso migliore accordo dei genitori che tenga conto delle esigenze della figlia e nel suo preminente interesse, a settimane alterne come di seguito: una settimana la figlia starà con il padre dalle ore Per_1
17.00 della domenica pomeriggio fino alla mattina del martedì quando l'accompagnerà a scuola ed il pomeriggio di tale giorno la ritirerà da scuola la mamma;
la settimana successiva la figlia starà con il padre dal martedì Per_1 pomeriggio quando la prenderà all'uscita della scuola fino alla mattina del giovedì quando l'accompagnerà a scuola ed il pomeriggio di tale giorno la ritirerà da scuola la mamma;
per il periodo estivo, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza presso uno o l'altro genitore secondo il calendario di frequentazione di cui al periodo scolastico salvo migliore accordo. Per le vacanze estive la mamma, previo preavviso di almeno un mese, potrà portare la figlia in Brasile dal termine della scuola al 10 settembre fatti salvi gli impegni scolastici;
le parti pattuiscono altresì che, per permettere a di Per_1 trascorre il compleanno del padre insieme allo stesso, ad anni alternati, su richiesta di questi, l'eventuale partenza per il Brasile sarà posticipata al giorno successivo al compleanno. Per quanto concerne le vacanze di Natale la mamma, ad anni alterni, potrà portare in Brasile dall'inizio delle vacanze di Natale al termine delle Per_1 stesse. La signora comunica fin da adesso che quando sarà Parte_2 in Brasile il proprio domicilio e quello della figlia sarà presso sua madre signora in Maceiò alla Rua Sao Vicente 336 Jacintinho e si Parte_3 impegna a fornire al padre ogni contatto in cui la figlia possa essere raggiunta e rintracciata;
ogni modifica e/o spostamento dal predetto domicilio dovrà essere tempestivamente comunicato al padre;
Per determinare correttamente i periodi di vacanza farà fede il calendario scolastico di ogni anno. L'anno in cui Per_1 passerà le vacanze di Natale in Italia trascorrerà Natale e Santo Stefano con il padre e la madre potrà prelevarla il pomeriggio di tali giorni dalle ore 16.00 alle ore 20.00, l'ultimo dell'anno e Capodanno con la mamma e il padre potrà prelevarla i pomeriggi di tali giorni dalle ore 16.00 alle ore 20.00, l'Epifania con il padre e la mamma potrà prelevarla il pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00; Inoltre la figlia trascorrerà i giorni di Pasqua e Pasquetta con la mamma ed il padre potrà Per_1 prelevarla in via alternativa il pomeriggio di un giorno o quello dell'altro. La figlia trascorrerà con la mamma il compleanno di questa e la festa della mamma e con il papà il compleanno del medesimo e la festa del papà. Il giorno del compleanno di verrà possibilmente trascorso insieme con entrambi i genitori o, in Per_1 mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza della bambina con un genitore mattina/pomeriggio e con l'altro tardo pomeriggio/pernotto. Inoltre la figlia , visto quanto concordato per le vacanze estive, potrà trascorrere, per Per_1 le vacanze in altro periodo, due settimane anche non continuative con il padre. Qualora la madre non effettui le vacanze estive in Brasile potrà comunque trascorrere con la figlia, nel periodo estivo, due settimane anche non continuative.
Pagina 2 Entrambi i genitori si impegnano ed obbligano reciprocamente a comunicare il luogo di vacanza della figlia e comunque a comunicare gli spostamenti anche di brevi periodi. Resta sempre salva la facoltà dei genitori di concordare, di volta in volta, una diversa disciplina delle vacanze estive, di quelle di Natale e delle varie festività.
6) Confermare che i coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale non ostacolando ma facilitando e ricercando le frequentazioni con i nonni;
7) Confermare che per il mantenimento della figlia viene concordato a carico del padre, un assegno mensile di € 600,00=, che verrà versato alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla stessa, che sarà opportunamente comunicato, con decorrenza dalla data della sentenza di separazione e rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT a partire da detta data. I genitori convengono che le spese straordinarie, secondo il protocollo di intesa in essere al Tribunale di Siena, di cui le parti dichiarano di averne preso visione, comunque opportunamente documentate e previamente concordate, sono a carico dei coniugi nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
8) Determinare in € 60.000,00= (sessantamila/00=) l'importo una tantum dell'assegno divorzile che verserà a in Parte_1 Parte_2 maniera rateizzata e propriamente in rate mensili, da versare entro l'ultimo giorno del mese di euro 1.250,00= ciascuna fino ad estinzione con decorrenza dal mese di gennaio 2025, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla stessa.
9) Confermare che i coniugi prestano il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, nonchè della carta di identità valida anche per l'espatrio, consentendo l'uno l'espatrio dell'altro e che ogni viaggio all'estero della figlia ad eccezione di quelli indicati nel presente atto dovrà essere di volta in volta previamente concordato tra gli stessi con l'indicazione precisa di luogo di soggiorno, data di partenza e rientro.
10) I coniugi riconoscono e dichiarano reciprocamente di aver definito concordemente tra loro ogni e qualsiasi rapporto economico relativo anche a imprese e rapporti di lavoro e di non avere nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo e ragione, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso, dichiarandosi pienamente soddisfatti di ogni diritto che potesse loro competere e di ogni pattuizione raggiunta.
11) Il signor sosterrà integralmente le spese legali della presente Parte_1 procedura PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 9.5.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 6.5.2024 dinanzi al Tribunale di Siena, i ricorrenti e proponevano domanda congiunta di Parte_1 Parte_2 separazione e scioglimento del matrimonio.
Con sentenza del 28.6.2024 ( depositata 30.6.2024) era omologata la separazione e la causa rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio , decorso il
Pagina 3 termine a tal fine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1° dicembre 1970 n. 898; Per quanto riguarda le condizioni del divorzio , si richiamano i patti espressi dai coniugi alle stesse condizioni della separazione ( ad eccezione dell'assegno divorzile indicato in questa sede ) da valutarsi confacenti all'interesse della figlia e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
( generalizzati nell'intestazione della presente Parte_2 sentenza ) in Pienza (Si) il 20.03.2010 trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Pienza al n. 1 parte I Ufficio 1 alle condizioni concordate e riportate in epigrafe 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pienza di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Pienza
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Siena, camera di consiglio del 24.3.2025 La Presidente est Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel. Dott. Michele Moggi Giudice Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di iscritta al n. 879/2024 R.G. promossa da c.f. nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 cittadino italiano, e , c.f. , nata il Parte_2 C.F._2
26.04.1988 a Porto Calvo (Brasile), cittadina brasiliana, entrambi residenti in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Piselli (c.f. ) del Foro di Siena ed elettivamente domiciliati C.F._3 presso il suo studio in 53026 Pienza, Via Gozzante n. 6 giuste procure in calce al ricorso rilasciate su foglio separato
RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: divorzio congiunto CONCLUSIONI
Per i ricorrenti : “ Voglia il Tribunale
1) Pronunciare sentenza di divorzio mandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Pienza;
2) Confermare che i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicarsi l'un l'altro ogni cambiamento di residenza. Al riguardo si dichiara che la signora manterrà la propria residenza in Parte_2
Pienza (Si) alla Via Pian del Nocio n. 6, nell'immobile adibito a casa coniugale, mentre il signor trasferirà la propria residenza in Pienza (Si) alla Via Parte_1
Gino Severini 16 int. 2 presso i propri genitori. 3) Confermare che la casa coniugale posta in Pienza (Si) alla Via Pian del Nocio n. 6 condotta in locazione con contratto del 01.01.2021 (reg.to c/o Ag. Entrate Montepulciano in data 04.01.2021 al n. 000002-serie3T) viene assegnata alla signora che vi abiterà con la figlia , con ogni arredo Parte_2 Per_1
e corredo esistente con conseguente subentro ex lege nel contratto di locazione con voltura dello stesso e delle utenze;
Le parti danno atto che il signor Pt_1 ha provveduto ad asportare dalla stessa tutti i beni e gli effetti personali;
[...]
4) Confermare che la figlia minore viene affidata congiuntamente ad Per_1
Pagina 1 entrambi i coniugi con collocazione presso la madre nell'immobile in Pienza (Si) alla Via Pian del Nocio n. 6 dove la stessa manterrà la residenza anagrafica;
I genitori conservano l'obbligo di educarla, di mantenerla e di facilitarne ogni possibile rapporto con l'altro genitore ed il padre avrà il diritto ed il dovere di vivere un significativo rapporto con la propria figlia;
Ciascun genitore potrà telefonare alla figlia quotidianamente quando la stessa si trova presso l'altro; 5) Confermare quanto alla frequentazione della figlia che il padre potrà tenere ed avere con sé la figlia, salvo comunque diverso migliore accordo dei genitori che tenga conto delle esigenze della figlia e nel suo preminente interesse, a settimane alterne come di seguito: una settimana la figlia starà con il padre dalle ore Per_1
17.00 della domenica pomeriggio fino alla mattina del martedì quando l'accompagnerà a scuola ed il pomeriggio di tale giorno la ritirerà da scuola la mamma;
la settimana successiva la figlia starà con il padre dal martedì Per_1 pomeriggio quando la prenderà all'uscita della scuola fino alla mattina del giovedì quando l'accompagnerà a scuola ed il pomeriggio di tale giorno la ritirerà da scuola la mamma;
per il periodo estivo, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza presso uno o l'altro genitore secondo il calendario di frequentazione di cui al periodo scolastico salvo migliore accordo. Per le vacanze estive la mamma, previo preavviso di almeno un mese, potrà portare la figlia in Brasile dal termine della scuola al 10 settembre fatti salvi gli impegni scolastici;
le parti pattuiscono altresì che, per permettere a di Per_1 trascorre il compleanno del padre insieme allo stesso, ad anni alternati, su richiesta di questi, l'eventuale partenza per il Brasile sarà posticipata al giorno successivo al compleanno. Per quanto concerne le vacanze di Natale la mamma, ad anni alterni, potrà portare in Brasile dall'inizio delle vacanze di Natale al termine delle Per_1 stesse. La signora comunica fin da adesso che quando sarà Parte_2 in Brasile il proprio domicilio e quello della figlia sarà presso sua madre signora in Maceiò alla Rua Sao Vicente 336 Jacintinho e si Parte_3 impegna a fornire al padre ogni contatto in cui la figlia possa essere raggiunta e rintracciata;
ogni modifica e/o spostamento dal predetto domicilio dovrà essere tempestivamente comunicato al padre;
Per determinare correttamente i periodi di vacanza farà fede il calendario scolastico di ogni anno. L'anno in cui Per_1 passerà le vacanze di Natale in Italia trascorrerà Natale e Santo Stefano con il padre e la madre potrà prelevarla il pomeriggio di tali giorni dalle ore 16.00 alle ore 20.00, l'ultimo dell'anno e Capodanno con la mamma e il padre potrà prelevarla i pomeriggi di tali giorni dalle ore 16.00 alle ore 20.00, l'Epifania con il padre e la mamma potrà prelevarla il pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00; Inoltre la figlia trascorrerà i giorni di Pasqua e Pasquetta con la mamma ed il padre potrà Per_1 prelevarla in via alternativa il pomeriggio di un giorno o quello dell'altro. La figlia trascorrerà con la mamma il compleanno di questa e la festa della mamma e con il papà il compleanno del medesimo e la festa del papà. Il giorno del compleanno di verrà possibilmente trascorso insieme con entrambi i genitori o, in Per_1 mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza della bambina con un genitore mattina/pomeriggio e con l'altro tardo pomeriggio/pernotto. Inoltre la figlia , visto quanto concordato per le vacanze estive, potrà trascorrere, per Per_1 le vacanze in altro periodo, due settimane anche non continuative con il padre. Qualora la madre non effettui le vacanze estive in Brasile potrà comunque trascorrere con la figlia, nel periodo estivo, due settimane anche non continuative.
Pagina 2 Entrambi i genitori si impegnano ed obbligano reciprocamente a comunicare il luogo di vacanza della figlia e comunque a comunicare gli spostamenti anche di brevi periodi. Resta sempre salva la facoltà dei genitori di concordare, di volta in volta, una diversa disciplina delle vacanze estive, di quelle di Natale e delle varie festività.
6) Confermare che i coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale non ostacolando ma facilitando e ricercando le frequentazioni con i nonni;
7) Confermare che per il mantenimento della figlia viene concordato a carico del padre, un assegno mensile di € 600,00=, che verrà versato alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla stessa, che sarà opportunamente comunicato, con decorrenza dalla data della sentenza di separazione e rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT a partire da detta data. I genitori convengono che le spese straordinarie, secondo il protocollo di intesa in essere al Tribunale di Siena, di cui le parti dichiarano di averne preso visione, comunque opportunamente documentate e previamente concordate, sono a carico dei coniugi nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
8) Determinare in € 60.000,00= (sessantamila/00=) l'importo una tantum dell'assegno divorzile che verserà a in Parte_1 Parte_2 maniera rateizzata e propriamente in rate mensili, da versare entro l'ultimo giorno del mese di euro 1.250,00= ciascuna fino ad estinzione con decorrenza dal mese di gennaio 2025, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla stessa.
9) Confermare che i coniugi prestano il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, nonchè della carta di identità valida anche per l'espatrio, consentendo l'uno l'espatrio dell'altro e che ogni viaggio all'estero della figlia ad eccezione di quelli indicati nel presente atto dovrà essere di volta in volta previamente concordato tra gli stessi con l'indicazione precisa di luogo di soggiorno, data di partenza e rientro.
10) I coniugi riconoscono e dichiarano reciprocamente di aver definito concordemente tra loro ogni e qualsiasi rapporto economico relativo anche a imprese e rapporti di lavoro e di non avere nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo e ragione, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso, dichiarandosi pienamente soddisfatti di ogni diritto che potesse loro competere e di ogni pattuizione raggiunta.
11) Il signor sosterrà integralmente le spese legali della presente Parte_1 procedura PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 9.5.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 6.5.2024 dinanzi al Tribunale di Siena, i ricorrenti e proponevano domanda congiunta di Parte_1 Parte_2 separazione e scioglimento del matrimonio.
Con sentenza del 28.6.2024 ( depositata 30.6.2024) era omologata la separazione e la causa rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio , decorso il
Pagina 3 termine a tal fine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1° dicembre 1970 n. 898; Per quanto riguarda le condizioni del divorzio , si richiamano i patti espressi dai coniugi alle stesse condizioni della separazione ( ad eccezione dell'assegno divorzile indicato in questa sede ) da valutarsi confacenti all'interesse della figlia e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
( generalizzati nell'intestazione della presente Parte_2 sentenza ) in Pienza (Si) il 20.03.2010 trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Pienza al n. 1 parte I Ufficio 1 alle condizioni concordate e riportate in epigrafe 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pienza di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Pienza
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Siena, camera di consiglio del 24.3.2025 La Presidente est Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
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