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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/07/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 751/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente e relatore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. V.G. 751/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
difesi come in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 02/06/2025 che di seguito si riproducono:
“
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati. 2. Assegnazione alla signora della casa familiare, ove vivrà con i figli;
abitazione sita a Jesolo, in via Parte_2
Berlino n. 26, catastalmente censita al Catasto Fabbricati del Comune di Jesolo al Foglio 69, mapp. 1474, sub. 15, cat.
A2, Cl. 4, rend. 490,63, Foglio 69, mapp. 1474, sub. 13, cat. C2, Cl. 8, rend. 14,46, Foglio 69, mapp. 1474, sub.
7, cat. C6, Cl. 7, rend. 78,50. 3. Affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori.
4. I figli avranno Pt_3 CP_1 la residenza presso la madre, e staranno con ciascun genitore secondo le seguenti tempistiche: nella settimana “A”, Pt_3
e tra-scorreranno il lunedì, il martedì, il mercoledì con la madre, il giovedì, il venerdì con il padre, il sabato e la CP_1 domenica con la madre;
nella settimana “B”, e staranno il lunedì, il martedì, il mercoledì con il padre, il Pt_3 CP_1 giovedì, il venerdì con la madre e il sabato e la domenica con il padre.
Durante le vacanze natalizie, il padre e la madre staranno con i figli rispettivamente, un anno dal 23 al 30 dicembre e
l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio.
In generale, i ponti e le festività seguiranno il criterio dell'alternanza annuale.
5. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli nel tempo in cui sono presso di lui.
Le spese straordinarie così come disciplinate nel Protocollo del Tribunale di Venezia saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%.
6. Le parti prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio, per ciascuno e per i figli e ” Pt_3 CP_1
Conclusioni del P.M.: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento ai figli minori e . Pt_3 CP_1
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale. Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso che appaiono rispondenti all'interesse dei figli minori figli minori Pt_3
e . CP_1
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2 congiuntisi in matrimonio in data 03/05/2014, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Jesolo, al n. 6, parte II, serie A, dell'anno 2014;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
- Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 03/07/2025
Il presidente estensore
dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 751/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente e relatore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. V.G. 751/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
difesi come in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 02/06/2025 che di seguito si riproducono:
“
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati. 2. Assegnazione alla signora della casa familiare, ove vivrà con i figli;
abitazione sita a Jesolo, in via Parte_2
Berlino n. 26, catastalmente censita al Catasto Fabbricati del Comune di Jesolo al Foglio 69, mapp. 1474, sub. 15, cat.
A2, Cl. 4, rend. 490,63, Foglio 69, mapp. 1474, sub. 13, cat. C2, Cl. 8, rend. 14,46, Foglio 69, mapp. 1474, sub.
7, cat. C6, Cl. 7, rend. 78,50. 3. Affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori.
4. I figli avranno Pt_3 CP_1 la residenza presso la madre, e staranno con ciascun genitore secondo le seguenti tempistiche: nella settimana “A”, Pt_3
e tra-scorreranno il lunedì, il martedì, il mercoledì con la madre, il giovedì, il venerdì con il padre, il sabato e la CP_1 domenica con la madre;
nella settimana “B”, e staranno il lunedì, il martedì, il mercoledì con il padre, il Pt_3 CP_1 giovedì, il venerdì con la madre e il sabato e la domenica con il padre.
Durante le vacanze natalizie, il padre e la madre staranno con i figli rispettivamente, un anno dal 23 al 30 dicembre e
l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio.
In generale, i ponti e le festività seguiranno il criterio dell'alternanza annuale.
5. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli nel tempo in cui sono presso di lui.
Le spese straordinarie così come disciplinate nel Protocollo del Tribunale di Venezia saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%.
6. Le parti prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio, per ciascuno e per i figli e ” Pt_3 CP_1
Conclusioni del P.M.: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento ai figli minori e . Pt_3 CP_1
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale. Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso che appaiono rispondenti all'interesse dei figli minori figli minori Pt_3
e . CP_1
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2 congiuntisi in matrimonio in data 03/05/2014, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Jesolo, al n. 6, parte II, serie A, dell'anno 2014;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
- Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 03/07/2025
Il presidente estensore
dott. Alessandro Cabianca