Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al N. 9297 del 2022 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1
Con l'avv. Daniela Carmela Nicastro con studio in Palermo, via Principe di Villafranca n. 10; ricorrente -
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. Adriana Giovanna Rizzo e con l'avv. Maria Grazia
Sparacino, giusta procura conferita con atto del Notaio
Persona_1 resistente –
Avente ad oggetto: pensione vecchiaia
All'esito dell'udienza del 28.11.2024, tenutasi nella modalità della trattazione scritta, verificato che le parti hanno depositato note di trattazione scritta, la causa è stata decisa mediate deposito nel fascicolo telematico di
S E N T E N Z A
Con il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.
Riconosce il diritto del ricorrente alla pensione di vecchiaia.
Condanna l' a corrispondere al ricorrente la prestazione CP_1 previdenziale così come calcolata dal CTU, parti ad euro
533,15 mensili nonché a corrispondere gli arretrati maturati dal mese successivo alla domanda amministrativa, 29.10.2020, pari ad euro 28.007,19, ivi compresi gli interessi e la rivalutazione calcolati fino ad ottobre 2024, cui sono da aggiungere gli ulteriori interessi e rivalutazione maturati da novembre 2024 fino all'effettivo pagamento.
e Cpa disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Daniela
Carmela Nicastro, antistatario.
Pone le spese di CTU, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 27.09.2022 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' rappresentando: CP_1
-di avere presentato, in data 22.10.2020, all' domanda per CP_1 la pensione di vecchiaia che tuttavia veniva rigettata per mancanza del requisito contributivo, risultando meno di n.
1040 settimane di contribuzione (20 anni), ossia solo n. 910 settimane;
-di avere presentato, in data 29.10.2020 nuova domanda chiedendo in questo caso il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. B1
D.lgs n. 503/1992, sussistendone i requisiti.
-di avere ricevuto, in data 03.11.2020 comunicazione dall' CP_1 di rigetto della domanda : “si conferma il provvedimento precedente inoltre non ha i requisiti per la deroga art. 2, comma 3, D. lgs. n. 503/1992”.
-di avere proposto, in data 17.11.2020, ricorso al Comitato
Provinciale che tuttavia, veniva rigettato con CP_1 provvedimento del 8.03.2022; ha chiesto ritenere e dichiarare il proprio diritto ad accedere alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. B, D.lgs n. 503/1992, possedendo oltre 17 anni di contributi e oltre 25 anni di anzianità assicurativa e per l'effetto, condannare l' CP_1 ad erogargli la pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese successivo alla data della domanda amministrativa del
29.10.2020 nonché al pagamento degli arretrati maturati e maturandi, fino all'effettiva liquidazione della prestazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre direttamente in favore del difensore.
L' si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza del CP_1 ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo di CTU contabile, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, autorizzato il deposito di note, sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. È opportuno precisare che con il D. Lgs. 503/92 sono state apportate importanti novità al sistema normativo riguardante la materia pensionistica;
novità che si sono poi consolidate nella successiva L.335/95. Tra queste, spicca l'innalzamento del requisito minimo pari a vent'anni di contribuzione per l'accesso al trattamento pensionistico rispetto ai quindici anni previsti dalla previgente normativa.
Tuttavia, l'art. 2 c. 3 lett. B del Decreto Legislativo suddetto, in deroga a quanto sopra, consente l'applicazione dei requisiti previsti dalla previgente normativa prevedendo, quindi, al verificarsi delle condizioni di seguito specificate, la possibilità di accedere al trattamento pensionistico per vecchiaia con l'anzianità minima pari a quindici anni di contribuzione. In particolare, questa deroga opera nei confronti dei lavoratori subordinati i quali possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare.
Come correttamente chiarito dal CTU nominato, il ricorrente,
“ha un'anzianità assicurativa risalente al 1974 nei periodi corrispondenti ai seguenti undici anni 1974, 1975, 1976, 1981,
1982, 1987, 1989, 1990, 1992, 1996 e 2000, il ricorrente risulta essere stato occupato per una durata inferiore alle 52 settimane nell'arco di ciascun anno solare. Con riferimento a questi punti, è opportuno richiamare la Circolare dell CP_1 stesso n. 16 del 1° febbraio 2013 la quale, a chiarimento di quanto previsto dall'art. 2 c. 3 lett. b) del D. Lgs. 503/92, formula le seguenti precisazioni:
il requisito dei 25 anni di anzianità assicurativa e quello dei
10 anni con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare possono essere maturati anche successivamente al 31 dicembre 1992;
per quanto riguarda il requisito dei 10 anni con occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, a nulla rileva la circostanza che nell'anno solare nel quale il lavoratore sia stato occupato per periodi di durata inferiore a 52 settimane sussista anche contribuzione diversa da quella obbligatoria (figurativa, volontaria, ecc.) per un numero di settimane tale che, sommato a quello delle settimane di contribuzione obbligatoria, faccia raggiungere le 52 settimane.
Dalla lettura dei suddetti punti della Circolare, è possibile fare le seguenti considerazioni:
il ricorrente consegue un'anzianità assicurativa superiore aventi cinque anni usufruendo dei periodi successivi al 1992;
parimenti, l'arco temporale per il quale sussistono i requisiti dei dieci anni con durata inferiore alle 52 settimane vengono conseguiti tenendo conto anche dei periodi successivi al 1992.
In particolare, il 1982 si può considerare utile in quanto le 52 settimane vengono raggiunte tenendo conto delle 23 settimane di contribuzione figurativa legata alla disoccupazione.
Inoltre, per quanto riguarda il servizio militare, è opportuno richiamare la norma nella parte in cui il legislatore, nell'individuare i periodi utili ai fini della deroga, utilizzi l'espressione […] occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane;
cosa confermata anche dall' nella richiamata Circolare n. 16 quando afferma […] CP_1 con occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare. In altre parole, ai fini del rispetto di questo requisito, devono essere verificate due condizioni: le settimane (di durata inferiore alle 52 annuali) devono risultare coperte da contribuzione e, contestualmente, essere state occupate. In tal senso, si pone pertanto il problema sulla contribuzione figurativa per la quale soltanto il primo requisito sarebbe certamente rispettato.
Tuttavia, a tal proposito, il CTU ritiene che sia possibile operare la seguente distinzione nell'ambito dei periodi in cui, nell'arco dell'anno solare, si matura soltanto contribuzione figurativa ai fini pensionistici:
o istituti come, ad esempio la disoccupazione, la mobilità o ancora la CIGS, i quali sono caratterizzati dalla mancanza di occupazione;
o istituto come il servizio militare, che invece configura un periodo durante il quale di fatto si svolge una prestazione occupazionale (in questo caso a favore dello Stato).
La sussistenza di entrambi i requisiti su quest'ultimo istituto porta lo scrivente ad includere, tra i periodi in esame, anche il servizio militare;
esso, infatti, oltre che essere coperto da contribuzione, rappresenta anche un periodo durante il quale il ricorrente di fatto risultava occupato. L'inclusione del servizio militare tra gli anni di durata inferiore a 52 settimane porta questi ultimi a n. 11 con la conseguenza che risultano rispettate le condizioni per la deroga richiamata dall'art. 2 c. 3 lett. B del D. Lgs. 503/92”.
Dall'esame della CTU si deduce che il ricorrente può far valere oltre venticinque anni di anzianità assicurativa nonché undici anni con occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare.
Pertanto, come precisato dallo stesso CTU, dall'esame dell'estratto contributivo risulta un'anzianità contributiva fino al 2000 (ultimo anno coperto da contribuzione) pari a 922 settimane corrispondenti a oltre 17 anni di servizio, ne consegue che il ricorrente alla data della domanda (ottobre 2020), all'età di 67 anni compiuti, risultava in possesso dei requisiti contributivi ed anagrafici necessari per l'accesso alla prestazione pensionistica di vecchiaia.
Per tali motivi il ricorso merita accoglimento.
Il ricorrente ha diritto alla pensione di vecchiaia così come calcolata dal CTU nonché agli arretrati maturati dal mese successivo alla domanda amministrativa,
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito dell'udienza del 28.11.2024 tenutasi nella modalità della trattazione scritta.
IL GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio