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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/10/2025, n. 2707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2707 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 800/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. MA EL LA Presidente rel. dr. Silvia Brat Consigliere dr. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 800/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPEZIO MICHELE , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA TOLEDO, 256 80134 NAPOLI presso il difensore avv. CAPEZIO
MICHELE
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA
pagina 1 di 12 avente ad oggetto: Altri contratti atipici sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 10135/2024 emessa dal Tribunale di Milano, VII Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa
Condorelli – R.G. n. 17883/22, depositata in cancelleria in data 21-22 novembre 2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “1) In via preliminare ed assolutamente assorbente rigettare
l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 17883/2022 del
Tribunale di Milano, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva poiché la stessa risulta manifestamente infondata e non provata;
2) Dichiarare, nel merito, la domanda della società opponente manifestamente infondata e pertanto rigettare la presente opposizione perché inammissibile, non provata ed in ogni caso non fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e dunque palesemente dilatoria. 3) Ancora nel merito rigettarsi la domanda riconvenzionale poiché non provata, non rituale e non dotata di autonomia rispetto alla pretesa creditoria e dunque funzionale alla stessa ed in ogni caso del tutto destituita di fondamento in fatto ed in diritto e non suffragata da idonea documentazione. 4) Condannare parte opponente, anche ai sensi dell'art. 96 cpc, per le ragioni suesposte, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, della fase MO e della presente, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfetario, con attribuzione in favore dello scrivente procuratore." e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'odierna appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 12 In via istruttoria, si chiede ordine di esibizione nei confronti della parte appellata di tutte le distinte di ciascun bonifico effettato in favore di negli anni 2021-2022. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19/12/2022, ha Controparte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 17883/2022 del 04/11/2022, emesso dal
Tribunale di Milano, a favore di per l'importo di Euro 217.375,02 Parte_1
oltre interessi e spese della procedura MO, a titolo di saldo delle fatture relative al servizio di gestione dei fondi Temp. CP_2
Quali motivi di opposizione, ha dedotto che: a) in data 03/08/2017 ha ottenuto dall autorizzazione ad operare Controparte_3
quale Agenzia del Lavoro;
b) stante l'iscrizione nella Sezione I dell'Albo informatico delle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'art 4 comma I, lettera a) del Dlgs
276/2033 e art. 2 del DM del 23/12/2003 è obbligata a versare al Forma. Temp un CP_4
contributo del 4% della retribuzione dei lavoratori somministrati;
c) le risorse accantonate nel fondo vengono utilizzate, tra gli altri fini, per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale; d) per la gestione dei suddetti fondi,
l'opponente sin dal 2020 si è rivolta alla società opposta conferendole di volta in volta l'incarico (doc. 7-16) di svolgere diversi corsi di formazione in favore dei lavori somministrati assunti da e) i corsi di formazione sono stati pagati e CP_1
finanziati facendo ricorso ai contributi accantonati e/o da accantonare al Fondo
Forma.Temp; f) la società opposta, nell'ambito del rapporto con , avrebbe CP_1
dovuto svolgere anche attività di rendicontazione da presentare al fondo per ogni singolo corso svolto;
g) i corsi sono stati fatturati dalla società opposta applicando i massimali consentiti dal fondo;
h) al fine di adeguare i corrispettivi dei corsi alle spese e ai costi effettivamente sostenuti da quest'ultima si è impegnata a restituire Parte_1
all'opponente l'eccesso, ossia la differenza tra i corrispettivi ricevuti e i costi realmente pagina 3 di 12 sostenuti;
i) l'opposta, per semplificare la rendicontazione di tali importi a credito dell'opponente, ha suggerito di farli transitare nel conto corrente di un soggetto terzo collegato a ( Work Agency Service Srl), con il quale ha stipulato un CP_1
apposito contratto;
l) non ha mai rispettato le pattuizioni di cui al contratto Parte_1
con Work Agency Srl;
m) i crediti maturati da parte opponente ammontano a Euro
35.121,00 per corsi di formazione organizzati ed erogati dall'opposta nel 2020 e Euro
77.326,00 per i corsi organizzati ed erogati sempre da parte opposta nel 2021, per un totale di Euro112.447,00; n) con email del 26 aprile 2022 (doc.6) parte opposta ha inviato due file excel, in cui ha riportato tutti i crediti maturati da CP_1
riconoscendo quindi il debito su di essa gravante;
o) , ha effettuato in data CP_1
26/05/2022 e 08/06/2022 due bonifici da Euro 20.000,00 ciascuno che, tuttavia, non sono stati detratti da parte opposta dall'importo su cui è stata richiesta l'ingiunzione.
Sulla base di tali allegazioni ha concluso chiedendo: 1) accertare e dichiarare l'infondatezza del credito di parte opposta e per l'effetto revocare il Decreto ingiuntivo;
2) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il controcredito di parte opponente per euro 112.447,00 e porlo in compensazione con il credito di parte opposta.
Il Tribunale con sentenza n. 10135/2024, emessa inter partes– decidendo in maniera definitiva sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'odierna appellata – si è così pronunciato: “1) accoglie parzialmente l'opposizione promossa da CP_1
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 17883/2022, emesso in data 04.11.2022 dal
[...]
Tribunale di Milano;
3) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro 197.375,02, oltre interessi moratori dalla data del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
4) respinge le domande riconvenzionali proposte da CP_1
5) condanna al rimborso delle spese legali in favore della parte
[...] Controparte_1
opposta, quantificate in euro 6.300,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA, se dovuta, e contributo previdenziale di legge”.
pagina 4 di 12 Infatti, il Tribunale adito con la sentenza n. 10135/2024, con cui ha accolto parzialmente l'opposizione, ha ritenuto che dall'importo originariamente richiesto da Parte_1
dovesse essere detratta la somma di euro 20.000,00, corrisposta da
[...] CP_1
in data 08.06.2022 mediante bonifico bancario, pagamento del quale la creditrice
[...]
non aveva dato riscontro, né fornito contestazioni.
Il giudice di prime cure ha quindi ritenuto fondata l'eccezione sollevata da parte opponente, limitatamente alla suddetta somma, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo per l'intero importo ingiunto e nuova condanna di al Controparte_1
pagamento della residua somma di euro 197.375,02.
Appella la suddetta sentenza chiedendo la parziale riforma della Parte_1
sentenza n. 10135/2024.
In particolare, l'appellante impugna il capo della sentenza con cui è stata accolta in parte l'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto fondato su una decurtazione dell'importo richiesto da mediante il riconoscimento del pagamento di euro Parte_1
20.000,00 effettuato da in data 08.06.2022, somma che tuttavia Controparte_1
risultava già contabilizzata o comunque non provata nei termini prescritti. Da tale errore
è conseguita la revoca dell'intero decreto ingiuntivo n. 17883/2022 e una riduzione dell'importo riconosciuto.
Parte appellante impugna altresì il capo relativo alla regolazione delle spese processuali, in quanto le stesse sono state quantificate in misura inferiore ai parametri normativi vigenti, in assenza di un'adeguata motivazione e in contrasto con la normativa di riferimento e con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Inoltre, le spese sono state liquidate senza disporre l'attribuzione in favore del procuratore anticipatario, nonostante l'esplicita istanza in tal senso.
Nessuno si costituisce nel presente procedimento per e, verificata la Controparte_1
regolarità della notifica, viene dichiarata la sua contumacia. pagina 5 di 12 La causa, avanti al Collegio, viene decisa ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del
30.9.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEA QUANTIFICAZIONE
DELL'ESPOSIZIONE DEBITORIA;
OMESSA E/O CARENTE VALUTAZIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE;
INSUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO
LOGICO – MATEMATICO A FONDAMENTO DELLA DECISIONE;
INESISTENZA DEL CONTROCREDITO.
Con il primo motivo di appello lamenta la errata quantificazione Parte_1
dell'importo complessivamente dovuto da in favore di Controparte_1 Parte_1
Secondo l'appellante la corretta ed esatta indicazione aritmetica operata dalla
[...] [...]
nel ricorso per ingiunzione, ed erroneamente considerata parzialmente non Pt_1
dovuta dal Tribunale a quo, trova puntuale conferma nella documentazione prodotta.
In particolare, il pagamento effettuato in data 8 giugno 2022 era stato ampiamente documentato nel corso del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo R.G.
49788/2022, poi sfociato nella sentenza n. 10135/2024, benché non adeguatamente considerato o valutato dal giudice di merito. A tal riguardo, , con il proprio CP_1
atto di opposizione, deduceva tre bonifici intestati a ciascuno per Parte_1
€ 20.000,00, effettuati rispettivamente in aprile, maggio e giugno 2022, tutti non computati da al momento della richiesta di decreto ingiuntivo, e dunque Parte_1
da sottrarre al credito vantato dalla medesima.
Dalla documentazione depositata dalla stessa nel procedimento di primo CP_1
grado risulta agevolmente che il pagamento in questione veniva regolarmente registrato e detratto dalla richiesta di ingiunzione. I due bonifici di maggio e giugno 2022, allegati agli atti, recano quale causale “a saldo delle fatture 60/21 e 70/21 ed in acconto sulla fattura 90/2021” e “in acconto su fatture scadute”, entrambi di € 20.000,00. pagina 6 di 12 Precedentemente, in aprile 2022, era stato effettuato analogo pagamento di pari importo, mentre il bonifico di giugno costituisce l'ultimo pagamento spontaneo a favore di
[...]
da parte di . Pt_1 CP_1
Tale evidenza documentale avrebbe dovuto essere confrontata -secondo tesi- con la documentazione prodotta dalla difesa della di nel grado di merito, in Parte_1
particolare con l'atto di costituzione in mora, trasmesso via PEC nell'agosto 2022 con allegata una scheda contabile riepilogativa dello stato della posizione debitoria aggiornata ad aprile 2022, con storno dei pagamenti ivi indicati e con debito residuo complessivo di € 257.357,02. Né tale scheda né la costituzione in mora sono mai stati formalmente o sostanzialmente contestati da neppure in sede di CP_1
opposizione.
Risulta dunque algebricamente riscontrabile che, con i successivi bonifici di maggio e giugno, il credito residuo vantato da nei confronti di fosse Parte_1 CP_1
pari a € 217.357,02, somma effettivamente richiesta ed ottenuta mediante ricorso per decreto ingiuntivo.
LA CORTE OSSERVA
A seguito di numerose richieste di pagamento inoltrate dalla ricorrente, anche a mezzo e-mail (cfr. doc. allegati), la debitrice per fatture non saldate emesse Controparte_1
nel periodo compreso tra il 16.03.2021 e il 21.04.2022 per un totale di € 257.375,02, ha effettuato i seguenti pagamenti in favore della Parte_1
– un primo bonifico di € 20.000,00 in data 29.04.2022,
– un secondo bonifico di € 20.000,00 in data 26.05.2022 (cfr. documentazione bancaria allegata).
Tali somme sono state imputate, rispettivamente, al saldo delle fatture n. 60/2021 e
70/2021 e in acconto sulle fatture n. 90/2021 e 91/2021. Alla luce di quanto sopra, il residuo debito in capo alla ammontava a € 217.375,02. Controparte_1 pagina 7 di 12 Non vi è dubbio che l'errata indicazione temporale dei pagamenti (nella prospettazione del ricorso monitorio) abbia generato la statuizione contenuta nella sentenza n.
10135/2024. È infatti evidente che i bonifici cui si fa riferimento sono stati eseguiti nei mesi di maggio e giugno 2022 (e non ad aprile, come erroneamente indicato), come confermato anche dai numeri delle fatture a cui sono stati imputati.
In particolare, il bonifico effettuato ad aprile 2022 era destinato al saldo delle fatture nn.
55 e 56 del 04.03.2021 e a un acconto sulla fattura n. 60 del 16.03.2021, come altresì chiaramente indicato nella causale del pagamento (cfr. distinta bancaria depositata sia nel procedimento monitorio che nell'opposizione a decreto ingiuntivo).
Diversamente, il saldo delle fatture nn. 60/2021 e 70/2021 e l'acconto su quelle nn.
90/2021 e 91/2021 sono stati oggetto dei successivi bonifici di maggio e giugno 2022.
Si evidenzia che le fatture nn. 55 e 56/2021, saldate con il pagamento di aprile 2022, non risultano inserite nel prospetto riepilogativo del debito trasmesso con la costituzione in mora alla convenuta/appellata, proprio in quanto correttamente scorporate dalla somma dovuta. Da tale operazione è derivato il ricalcolo del credito residuo, quantificato in €
257.357,02 alla data di aprile 2022 e prima dei pagamenti successivi.
Ne consegue, pertanto, che l'importo residuo – detratte le somme versate nei mesi di maggio e giugno – è pari a € 217.357,02, somma correttamente indicata sin dal ricorso per decreto ingiuntivo, malgrado un'inesattezza meramente formale nella collocazione temporale dei versamenti.
La documentazione contabile depositata da in atti, mai disconosciuta, Parte_1
rappresenta l'andamento del rapporto debitorio tra le parti dal gennaio 2021 al 31 dicembre 2022.
Tale rendiconto, di agevole lettura, evidenzia con chiarezza gli importi corrisposti e il saldo residuo, cristallizzando l'esatto ammontare del credito vantato da Parte_1
pagina 8 di 12 In particolare, l'ultimo pagamento registrato dall'appellante risulta essere quello del
09.06.2022, per l'importo di € 20.000,00. La sua detrazione dal totale dovuto ha portato il debito della a € 217.357,02. CP_1 CP_1
Alla luce di quanto sopra esposto, risulta documentalmente provato che:
• Nel mese di aprile 2022, l'importo dovuto da ammontava a € CP_1
257.357,02 (come da atto di costituzione in mora e relativa documentazione contabile);
• Nel mese di giugno 2022, il totale residuo era di € 217.357,02, a seguito dello scorporo dei bonifici di maggio e giugno 2022 (€ 20.000,00 ciascuno).
(257.357,02 - 20.000,00 - 20.000,00 = 217.357,02)
L'erronea indicazione contenuta nel ricorso monitorio circa la tempistica dei pagamenti
(menzionando aprile e maggio anziché maggio e giugno) si qualifica dunque come mero errore materiale, ininfluente ai fini della ricostruzione del credito, il quale è stato correttamente quantificato e imputato sin dall'origine.
Tale evidente discrasia, tenuto conto che:
• ogni pagamento è stato correttamente imputato e dedotto,
• il debito è stato oggettivamente e documentalmente dimostrato,
• il riepilogo contabile rispecchia fedelmente la realtà dei rapporti economici tra le parti, consente a questa Corte di riformare la statuizione contenuta nella sentenza n.
10135/2024, nella parte in cui afferma la parziale insussistenza del credito azionato.
Riepilogo cronologico del debito e dei pagamenti:
• Marzo 2022: Debito pari a € 277.357,02
• Aprile 2022: Pagamento di € 20.000 → Debito residuo: € 257.357,02 pagina 9 di 12 • Maggio 2022: Pagamento di € 20.000 → Debito residuo: € 237.357,02
• Giugno 2022: Pagamento di € 20.000 → Debito residuo: € 217.357,02
Importo finale legittimamente richiesto e ottenuto con il D.I. n. 17883/22.
SPESE
Il secondo motivo di appello risulta assorbito, per quanto di seguito statuito.
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920; Cass. 32906 del 08/11/2022 ordinanza n. 9448 del 06/04/2023).
La riforma della sentenza di prime cure comporta -perciò- la totale soccombenza di e la sua condanna alla refusione delle spese di primo e di Controparte_1
secondo grado in favore di parte nonchè delle spese della procedura Parte_1
MO (tenuto conto che il decreto, ormai revocato, non può essere in questa sede confermato perché la revoca ha annullato l'efficacia del decreto stesso).
La liquidazione delle spese ex DM 147/2022 viene effettuata tenuto conto del valore della lite (pari ad Euro 217.357,02 per il primo grado ed Euro 20.000,00, per il presente grado di giudizio), nei valori minimi.
Per il primo grado questa Corte ritiene giustificata la liquidazione nei valori minimi in favore della difesa di infatti, a fronte di un'eccezione puntuale di Parte_1
pagina 10 di 12 (parziale) estinzione del credito allegata da parte opponente fin dall'atto introduttivo del giudizio, la difesa di risulta confusa e contraddittoria laddove sin dal Parte_1
ricorso monitorio indica erroneamente la tempistica dei pagamenti (menzionando aprile e maggio anziché maggio e giugno); questo “errore materiale” non è stato mai corretto dalla difesa di e perpetrato in tutti i suoi atti, nel giudizio di primo grado, Parte_1
ingenerando errori contabili da parte del primo giudice. Inoltre, la questione oggetto di causa era di per sé di grande semplicità.
Vero è che l'opposta in primo grado ha prodotto una serie di documenti che ricostruivano correttamente i rapporti di dare ed avere tra le parti, ma le allegazioni non corrispondevano (nella tempistica) a tali documenti, costituendo una difesa alquanto contraddittoria e poco puntuale.
Anche la fase di appello può essere liquidata nei valori minimi, laddove il suo oggetto è risultato focalizzato sull'illustrazione del (proprio) ”errore materiale” contenuto sia nel ricorso per decreto ingiuntivo, sia negli atti e in quello, conseguente, contabile del
Tribunale. Il presente giudizio, oltretutto, si è svolto in unica udienza (senza fase istruttoria), in contumacia della controparte, senza il deposito di scritti conclusivi;
tutti tali elementi consentono alla Corte di liquidare nei valori minimi il compenso al professionista, dichiaratosi antistatario in entrambi i giudizi.
La sopra esposta motivazione, porta anche al rigetto della domanda proposta da parte appellante di condanna della parte appellata, ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. In riforma della sentenza n. 10135/2024 emessa dal Tribunale di Milano, VII
Sezione Civile, R.G. n. 17883/22, depositata in cancelleria in data 21-22 novembre
2024 ed in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
pagina 11 di 12 2. Rigetta l'opposizione proposta da avverso il D.I. n. Controparte_1
17883/22 e, per l'effetto,
3. condanna, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
al pagamento in favore di dell' Controparte_1 Parte_1
importo pari ad € 217.375,02, nonché interessi legali e moratori, ai sensi del Dlgs
192/2012, dalla emissione di ciascuna singola fattura al saldo (salvo quanto già
corrisposto);
4. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
- delle spese della procedura MO liquidate in Euro 2800,00 per compenso
[...]
e 406,50 per spese, oltre il 15 % del compenso a titolo di rimborso spese forfettarie nonché I.V.A. e c.p.a. e -del procedimento di primo grado liquidate in Euro
7.052,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali, - nonché delle spese del presente grado liquidate in Euro 1984,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
tutte le spese processuali di primo e secondo grado da liquidarsi in favore dell'Avv. CAPEZIO
MICHELE, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano il 30.9.2025
Il Consigliere est.
MA EL LA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. MA EL LA Presidente rel. dr. Silvia Brat Consigliere dr. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 800/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPEZIO MICHELE , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA TOLEDO, 256 80134 NAPOLI presso il difensore avv. CAPEZIO
MICHELE
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA
pagina 1 di 12 avente ad oggetto: Altri contratti atipici sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 10135/2024 emessa dal Tribunale di Milano, VII Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa
Condorelli – R.G. n. 17883/22, depositata in cancelleria in data 21-22 novembre 2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “1) In via preliminare ed assolutamente assorbente rigettare
l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 17883/2022 del
Tribunale di Milano, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva poiché la stessa risulta manifestamente infondata e non provata;
2) Dichiarare, nel merito, la domanda della società opponente manifestamente infondata e pertanto rigettare la presente opposizione perché inammissibile, non provata ed in ogni caso non fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e dunque palesemente dilatoria. 3) Ancora nel merito rigettarsi la domanda riconvenzionale poiché non provata, non rituale e non dotata di autonomia rispetto alla pretesa creditoria e dunque funzionale alla stessa ed in ogni caso del tutto destituita di fondamento in fatto ed in diritto e non suffragata da idonea documentazione. 4) Condannare parte opponente, anche ai sensi dell'art. 96 cpc, per le ragioni suesposte, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, della fase MO e della presente, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfetario, con attribuzione in favore dello scrivente procuratore." e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'odierna appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 12 In via istruttoria, si chiede ordine di esibizione nei confronti della parte appellata di tutte le distinte di ciascun bonifico effettato in favore di negli anni 2021-2022. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19/12/2022, ha Controparte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 17883/2022 del 04/11/2022, emesso dal
Tribunale di Milano, a favore di per l'importo di Euro 217.375,02 Parte_1
oltre interessi e spese della procedura MO, a titolo di saldo delle fatture relative al servizio di gestione dei fondi Temp. CP_2
Quali motivi di opposizione, ha dedotto che: a) in data 03/08/2017 ha ottenuto dall autorizzazione ad operare Controparte_3
quale Agenzia del Lavoro;
b) stante l'iscrizione nella Sezione I dell'Albo informatico delle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'art 4 comma I, lettera a) del Dlgs
276/2033 e art. 2 del DM del 23/12/2003 è obbligata a versare al Forma. Temp un CP_4
contributo del 4% della retribuzione dei lavoratori somministrati;
c) le risorse accantonate nel fondo vengono utilizzate, tra gli altri fini, per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale; d) per la gestione dei suddetti fondi,
l'opponente sin dal 2020 si è rivolta alla società opposta conferendole di volta in volta l'incarico (doc. 7-16) di svolgere diversi corsi di formazione in favore dei lavori somministrati assunti da e) i corsi di formazione sono stati pagati e CP_1
finanziati facendo ricorso ai contributi accantonati e/o da accantonare al Fondo
Forma.Temp; f) la società opposta, nell'ambito del rapporto con , avrebbe CP_1
dovuto svolgere anche attività di rendicontazione da presentare al fondo per ogni singolo corso svolto;
g) i corsi sono stati fatturati dalla società opposta applicando i massimali consentiti dal fondo;
h) al fine di adeguare i corrispettivi dei corsi alle spese e ai costi effettivamente sostenuti da quest'ultima si è impegnata a restituire Parte_1
all'opponente l'eccesso, ossia la differenza tra i corrispettivi ricevuti e i costi realmente pagina 3 di 12 sostenuti;
i) l'opposta, per semplificare la rendicontazione di tali importi a credito dell'opponente, ha suggerito di farli transitare nel conto corrente di un soggetto terzo collegato a ( Work Agency Service Srl), con il quale ha stipulato un CP_1
apposito contratto;
l) non ha mai rispettato le pattuizioni di cui al contratto Parte_1
con Work Agency Srl;
m) i crediti maturati da parte opponente ammontano a Euro
35.121,00 per corsi di formazione organizzati ed erogati dall'opposta nel 2020 e Euro
77.326,00 per i corsi organizzati ed erogati sempre da parte opposta nel 2021, per un totale di Euro112.447,00; n) con email del 26 aprile 2022 (doc.6) parte opposta ha inviato due file excel, in cui ha riportato tutti i crediti maturati da CP_1
riconoscendo quindi il debito su di essa gravante;
o) , ha effettuato in data CP_1
26/05/2022 e 08/06/2022 due bonifici da Euro 20.000,00 ciascuno che, tuttavia, non sono stati detratti da parte opposta dall'importo su cui è stata richiesta l'ingiunzione.
Sulla base di tali allegazioni ha concluso chiedendo: 1) accertare e dichiarare l'infondatezza del credito di parte opposta e per l'effetto revocare il Decreto ingiuntivo;
2) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il controcredito di parte opponente per euro 112.447,00 e porlo in compensazione con il credito di parte opposta.
Il Tribunale con sentenza n. 10135/2024, emessa inter partes– decidendo in maniera definitiva sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'odierna appellata – si è così pronunciato: “1) accoglie parzialmente l'opposizione promossa da CP_1
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 17883/2022, emesso in data 04.11.2022 dal
[...]
Tribunale di Milano;
3) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro 197.375,02, oltre interessi moratori dalla data del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
4) respinge le domande riconvenzionali proposte da CP_1
5) condanna al rimborso delle spese legali in favore della parte
[...] Controparte_1
opposta, quantificate in euro 6.300,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA, se dovuta, e contributo previdenziale di legge”.
pagina 4 di 12 Infatti, il Tribunale adito con la sentenza n. 10135/2024, con cui ha accolto parzialmente l'opposizione, ha ritenuto che dall'importo originariamente richiesto da Parte_1
dovesse essere detratta la somma di euro 20.000,00, corrisposta da
[...] CP_1
in data 08.06.2022 mediante bonifico bancario, pagamento del quale la creditrice
[...]
non aveva dato riscontro, né fornito contestazioni.
Il giudice di prime cure ha quindi ritenuto fondata l'eccezione sollevata da parte opponente, limitatamente alla suddetta somma, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo per l'intero importo ingiunto e nuova condanna di al Controparte_1
pagamento della residua somma di euro 197.375,02.
Appella la suddetta sentenza chiedendo la parziale riforma della Parte_1
sentenza n. 10135/2024.
In particolare, l'appellante impugna il capo della sentenza con cui è stata accolta in parte l'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto fondato su una decurtazione dell'importo richiesto da mediante il riconoscimento del pagamento di euro Parte_1
20.000,00 effettuato da in data 08.06.2022, somma che tuttavia Controparte_1
risultava già contabilizzata o comunque non provata nei termini prescritti. Da tale errore
è conseguita la revoca dell'intero decreto ingiuntivo n. 17883/2022 e una riduzione dell'importo riconosciuto.
Parte appellante impugna altresì il capo relativo alla regolazione delle spese processuali, in quanto le stesse sono state quantificate in misura inferiore ai parametri normativi vigenti, in assenza di un'adeguata motivazione e in contrasto con la normativa di riferimento e con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Inoltre, le spese sono state liquidate senza disporre l'attribuzione in favore del procuratore anticipatario, nonostante l'esplicita istanza in tal senso.
Nessuno si costituisce nel presente procedimento per e, verificata la Controparte_1
regolarità della notifica, viene dichiarata la sua contumacia. pagina 5 di 12 La causa, avanti al Collegio, viene decisa ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del
30.9.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEA QUANTIFICAZIONE
DELL'ESPOSIZIONE DEBITORIA;
OMESSA E/O CARENTE VALUTAZIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE;
INSUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO
LOGICO – MATEMATICO A FONDAMENTO DELLA DECISIONE;
INESISTENZA DEL CONTROCREDITO.
Con il primo motivo di appello lamenta la errata quantificazione Parte_1
dell'importo complessivamente dovuto da in favore di Controparte_1 Parte_1
Secondo l'appellante la corretta ed esatta indicazione aritmetica operata dalla
[...] [...]
nel ricorso per ingiunzione, ed erroneamente considerata parzialmente non Pt_1
dovuta dal Tribunale a quo, trova puntuale conferma nella documentazione prodotta.
In particolare, il pagamento effettuato in data 8 giugno 2022 era stato ampiamente documentato nel corso del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo R.G.
49788/2022, poi sfociato nella sentenza n. 10135/2024, benché non adeguatamente considerato o valutato dal giudice di merito. A tal riguardo, , con il proprio CP_1
atto di opposizione, deduceva tre bonifici intestati a ciascuno per Parte_1
€ 20.000,00, effettuati rispettivamente in aprile, maggio e giugno 2022, tutti non computati da al momento della richiesta di decreto ingiuntivo, e dunque Parte_1
da sottrarre al credito vantato dalla medesima.
Dalla documentazione depositata dalla stessa nel procedimento di primo CP_1
grado risulta agevolmente che il pagamento in questione veniva regolarmente registrato e detratto dalla richiesta di ingiunzione. I due bonifici di maggio e giugno 2022, allegati agli atti, recano quale causale “a saldo delle fatture 60/21 e 70/21 ed in acconto sulla fattura 90/2021” e “in acconto su fatture scadute”, entrambi di € 20.000,00. pagina 6 di 12 Precedentemente, in aprile 2022, era stato effettuato analogo pagamento di pari importo, mentre il bonifico di giugno costituisce l'ultimo pagamento spontaneo a favore di
[...]
da parte di . Pt_1 CP_1
Tale evidenza documentale avrebbe dovuto essere confrontata -secondo tesi- con la documentazione prodotta dalla difesa della di nel grado di merito, in Parte_1
particolare con l'atto di costituzione in mora, trasmesso via PEC nell'agosto 2022 con allegata una scheda contabile riepilogativa dello stato della posizione debitoria aggiornata ad aprile 2022, con storno dei pagamenti ivi indicati e con debito residuo complessivo di € 257.357,02. Né tale scheda né la costituzione in mora sono mai stati formalmente o sostanzialmente contestati da neppure in sede di CP_1
opposizione.
Risulta dunque algebricamente riscontrabile che, con i successivi bonifici di maggio e giugno, il credito residuo vantato da nei confronti di fosse Parte_1 CP_1
pari a € 217.357,02, somma effettivamente richiesta ed ottenuta mediante ricorso per decreto ingiuntivo.
LA CORTE OSSERVA
A seguito di numerose richieste di pagamento inoltrate dalla ricorrente, anche a mezzo e-mail (cfr. doc. allegati), la debitrice per fatture non saldate emesse Controparte_1
nel periodo compreso tra il 16.03.2021 e il 21.04.2022 per un totale di € 257.375,02, ha effettuato i seguenti pagamenti in favore della Parte_1
– un primo bonifico di € 20.000,00 in data 29.04.2022,
– un secondo bonifico di € 20.000,00 in data 26.05.2022 (cfr. documentazione bancaria allegata).
Tali somme sono state imputate, rispettivamente, al saldo delle fatture n. 60/2021 e
70/2021 e in acconto sulle fatture n. 90/2021 e 91/2021. Alla luce di quanto sopra, il residuo debito in capo alla ammontava a € 217.375,02. Controparte_1 pagina 7 di 12 Non vi è dubbio che l'errata indicazione temporale dei pagamenti (nella prospettazione del ricorso monitorio) abbia generato la statuizione contenuta nella sentenza n.
10135/2024. È infatti evidente che i bonifici cui si fa riferimento sono stati eseguiti nei mesi di maggio e giugno 2022 (e non ad aprile, come erroneamente indicato), come confermato anche dai numeri delle fatture a cui sono stati imputati.
In particolare, il bonifico effettuato ad aprile 2022 era destinato al saldo delle fatture nn.
55 e 56 del 04.03.2021 e a un acconto sulla fattura n. 60 del 16.03.2021, come altresì chiaramente indicato nella causale del pagamento (cfr. distinta bancaria depositata sia nel procedimento monitorio che nell'opposizione a decreto ingiuntivo).
Diversamente, il saldo delle fatture nn. 60/2021 e 70/2021 e l'acconto su quelle nn.
90/2021 e 91/2021 sono stati oggetto dei successivi bonifici di maggio e giugno 2022.
Si evidenzia che le fatture nn. 55 e 56/2021, saldate con il pagamento di aprile 2022, non risultano inserite nel prospetto riepilogativo del debito trasmesso con la costituzione in mora alla convenuta/appellata, proprio in quanto correttamente scorporate dalla somma dovuta. Da tale operazione è derivato il ricalcolo del credito residuo, quantificato in €
257.357,02 alla data di aprile 2022 e prima dei pagamenti successivi.
Ne consegue, pertanto, che l'importo residuo – detratte le somme versate nei mesi di maggio e giugno – è pari a € 217.357,02, somma correttamente indicata sin dal ricorso per decreto ingiuntivo, malgrado un'inesattezza meramente formale nella collocazione temporale dei versamenti.
La documentazione contabile depositata da in atti, mai disconosciuta, Parte_1
rappresenta l'andamento del rapporto debitorio tra le parti dal gennaio 2021 al 31 dicembre 2022.
Tale rendiconto, di agevole lettura, evidenzia con chiarezza gli importi corrisposti e il saldo residuo, cristallizzando l'esatto ammontare del credito vantato da Parte_1
pagina 8 di 12 In particolare, l'ultimo pagamento registrato dall'appellante risulta essere quello del
09.06.2022, per l'importo di € 20.000,00. La sua detrazione dal totale dovuto ha portato il debito della a € 217.357,02. CP_1 CP_1
Alla luce di quanto sopra esposto, risulta documentalmente provato che:
• Nel mese di aprile 2022, l'importo dovuto da ammontava a € CP_1
257.357,02 (come da atto di costituzione in mora e relativa documentazione contabile);
• Nel mese di giugno 2022, il totale residuo era di € 217.357,02, a seguito dello scorporo dei bonifici di maggio e giugno 2022 (€ 20.000,00 ciascuno).
(257.357,02 - 20.000,00 - 20.000,00 = 217.357,02)
L'erronea indicazione contenuta nel ricorso monitorio circa la tempistica dei pagamenti
(menzionando aprile e maggio anziché maggio e giugno) si qualifica dunque come mero errore materiale, ininfluente ai fini della ricostruzione del credito, il quale è stato correttamente quantificato e imputato sin dall'origine.
Tale evidente discrasia, tenuto conto che:
• ogni pagamento è stato correttamente imputato e dedotto,
• il debito è stato oggettivamente e documentalmente dimostrato,
• il riepilogo contabile rispecchia fedelmente la realtà dei rapporti economici tra le parti, consente a questa Corte di riformare la statuizione contenuta nella sentenza n.
10135/2024, nella parte in cui afferma la parziale insussistenza del credito azionato.
Riepilogo cronologico del debito e dei pagamenti:
• Marzo 2022: Debito pari a € 277.357,02
• Aprile 2022: Pagamento di € 20.000 → Debito residuo: € 257.357,02 pagina 9 di 12 • Maggio 2022: Pagamento di € 20.000 → Debito residuo: € 237.357,02
• Giugno 2022: Pagamento di € 20.000 → Debito residuo: € 217.357,02
Importo finale legittimamente richiesto e ottenuto con il D.I. n. 17883/22.
SPESE
Il secondo motivo di appello risulta assorbito, per quanto di seguito statuito.
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920; Cass. 32906 del 08/11/2022 ordinanza n. 9448 del 06/04/2023).
La riforma della sentenza di prime cure comporta -perciò- la totale soccombenza di e la sua condanna alla refusione delle spese di primo e di Controparte_1
secondo grado in favore di parte nonchè delle spese della procedura Parte_1
MO (tenuto conto che il decreto, ormai revocato, non può essere in questa sede confermato perché la revoca ha annullato l'efficacia del decreto stesso).
La liquidazione delle spese ex DM 147/2022 viene effettuata tenuto conto del valore della lite (pari ad Euro 217.357,02 per il primo grado ed Euro 20.000,00, per il presente grado di giudizio), nei valori minimi.
Per il primo grado questa Corte ritiene giustificata la liquidazione nei valori minimi in favore della difesa di infatti, a fronte di un'eccezione puntuale di Parte_1
pagina 10 di 12 (parziale) estinzione del credito allegata da parte opponente fin dall'atto introduttivo del giudizio, la difesa di risulta confusa e contraddittoria laddove sin dal Parte_1
ricorso monitorio indica erroneamente la tempistica dei pagamenti (menzionando aprile e maggio anziché maggio e giugno); questo “errore materiale” non è stato mai corretto dalla difesa di e perpetrato in tutti i suoi atti, nel giudizio di primo grado, Parte_1
ingenerando errori contabili da parte del primo giudice. Inoltre, la questione oggetto di causa era di per sé di grande semplicità.
Vero è che l'opposta in primo grado ha prodotto una serie di documenti che ricostruivano correttamente i rapporti di dare ed avere tra le parti, ma le allegazioni non corrispondevano (nella tempistica) a tali documenti, costituendo una difesa alquanto contraddittoria e poco puntuale.
Anche la fase di appello può essere liquidata nei valori minimi, laddove il suo oggetto è risultato focalizzato sull'illustrazione del (proprio) ”errore materiale” contenuto sia nel ricorso per decreto ingiuntivo, sia negli atti e in quello, conseguente, contabile del
Tribunale. Il presente giudizio, oltretutto, si è svolto in unica udienza (senza fase istruttoria), in contumacia della controparte, senza il deposito di scritti conclusivi;
tutti tali elementi consentono alla Corte di liquidare nei valori minimi il compenso al professionista, dichiaratosi antistatario in entrambi i giudizi.
La sopra esposta motivazione, porta anche al rigetto della domanda proposta da parte appellante di condanna della parte appellata, ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. In riforma della sentenza n. 10135/2024 emessa dal Tribunale di Milano, VII
Sezione Civile, R.G. n. 17883/22, depositata in cancelleria in data 21-22 novembre
2024 ed in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
pagina 11 di 12 2. Rigetta l'opposizione proposta da avverso il D.I. n. Controparte_1
17883/22 e, per l'effetto,
3. condanna, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
al pagamento in favore di dell' Controparte_1 Parte_1
importo pari ad € 217.375,02, nonché interessi legali e moratori, ai sensi del Dlgs
192/2012, dalla emissione di ciascuna singola fattura al saldo (salvo quanto già
corrisposto);
4. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
- delle spese della procedura MO liquidate in Euro 2800,00 per compenso
[...]
e 406,50 per spese, oltre il 15 % del compenso a titolo di rimborso spese forfettarie nonché I.V.A. e c.p.a. e -del procedimento di primo grado liquidate in Euro
7.052,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali, - nonché delle spese del presente grado liquidate in Euro 1984,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
tutte le spese processuali di primo e secondo grado da liquidarsi in favore dell'Avv. CAPEZIO
MICHELE, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano il 30.9.2025
Il Consigliere est.
MA EL LA
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