Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1506/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473bis.51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 06/02/2025 da:
1) Parte_1
Nato il 07/02/1960 a STATI UNITI D'AMERICA cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. ALLIEVI ALESSANDRO e 2) Parte_2
Nato il 19/09/1961 in MILANO (MI) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. FERRARI LORENZO
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 05/02/2025, le parti sopraindicate hanno congiuntamente chiesto al Tribunale adito di recepire – a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 4076/2016 emessa dal Tribunale di Milano in data 16/03/2016 e pubblicata in data 01/04/2016, come già modificata dal decreto n. 22514/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 01/12/2021 e pubblicato in data 09/12/2021 – le condizioni congiunte come di seguito riportate:
“1. Mantenimento del figlio . L'obbligo del OR di contribuire al mantenimento per Persona_1 Parte_2 il figlio è cessato con l'ultimo versamento relativo al mese di gennaio 2025; Persona_1
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2. Compensazione di quanto dovuto al OR per versamenti successivi al raggiungimento Parte_2 Per_ dell'indipendenza economica del figlio . Contributo al mantenimento del figlio . L'importo Persona_1 di €4.232,00 -come determinato in premessa- dovuto dalla ORa in restituzione al OR Pt_1
per i contributi versati in eccedenza a favore del figlio verrà compensato con quanto Parte_2 Persona_1 Per_ tuttora dovuto a favore del figlio , con le seguenti modalità: considerando l'aumento Istat agli attuali Per_
€900,00 mensili, il OR potrà sospendere il contributo a favore di per 4 mensilità (€900,00 Parte_2
X 4 =€3.600,00), da febbraio a maggio 2025 compreso, per poi limitare l'assegno di giugno 2025 ad € 268,00 (€900,00-€632,00),compensando così interamente l'importo a proprio credito di €4.232,00;
- il OR riprenderà poi, a far tempo dal luglio 2025, i versamenti nella misura di €900,00 mensili Parte_2 Per_ Per_ a favore del solo figlio . Dal momento che il figlio è tuttora convivente con la madre, l'assegno continuerà ad essere versato a quest'ultima, con le medesime modalità in corso;
Per_
- La ORa si impegna, al verificarsi di un'assunzione effettiva di a comunicare Pt_1 tempestivamente l'evento al OR , con conseguente automatica cessazione del contributo al Parte_2 mantenimento a partire dal mese successivo all'assunzione. Per_
- il OR continuerà a farsi carico, per il solo figlio , del 50% delle spese straordinarie come Parte_2 riportate nelle “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” adottate dal Tribunale di Milano;
3. La ORa rinuncia espressamente a qualsiasi azione nei confronti del OR , diretta Pt_1 Parte_2 ad ottenere il rimborso della quota -dalla stessa anticipata- relativa al corso di Laurea magistrale del figlio Per_
(quota a carico del padre pari a circa €9.000,00);
4. le parti danno atto che le condizioni precedentemente previste riguardo ai beni siti nell'ex casa coniugale di Milano, piazza VI Febbraio n°14 sono state interamente e correttamente adempiute;
Con espressa rinuncia delle parti al proprio diritto di presenziare personalmente alla fissanda udienza. Con compensazione integrale delle spese di lite”.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_1 Parte_2
, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 4076/2016 emessa dal Tribunale
[...] di Milano in data 16/03/2016 e pubblicata in data 01/04/2016, come già modificata dal decreto n. 22514/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 01/12/2021 e pubblicato in data 09/12/2021:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Pagina 2 Così deciso in Milano, il 05/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
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