Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/06/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3044/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi...................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 30.04.2025 dai coniugi
(C.F. nata a [...]_1 C.F._1
in data 14.02.1974 con l'Avv. Sara Buraschi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
E
(C.F nato a [...] in data [...] con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Elisa Gaiani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 16.05.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) L'abitazione familiare sita in Cinisello Balsamo via Verga 15, di cui i coniugi sono comproprietari, rispettivamente il sig. er la quota del 70% e la IG Pt_2 Parte_1
per la quota del 30%, viene assegnata alla sig.ra con tutto l'arredo ivi Parte_1
esistente.
Il sig. si impegna a rilasciare detto alloggio entro il 30 giugno 2025, Parte_3
asportando da esso unicamente i suoi beni ed effetti personali. Sino alla data di effettivo rilascio ogni spesa afferente la conduzione della vita familiare e/o connessa all'abitazione familiare continuerà ad essere suddivisa in pari misura tra i coniugi, come avvenuto in precedenza.Indipendentemente dalla data di rilascio i coniugi concordano sin d'ora che suddivideranno in pari misura le spese di ripristino dell'intonaco del soffitto ammalorato, in
2) Successivamente al rilascio da parte del sig. della casa familiare, saranno a carico Pt_2
esclusivo della sig.ra gli oneri condominiali di natura ordinaria, la Parte_1
TARI e le spese per le utenze domestiche di cui la stessa si impegna a richiedere la voltura a suo nome al momento del rilascio dell'abitazione da parte del marito.
Le spese straordinarie condominiali rimarranno invece a carico dei coniugi in misura corrispondente alle rispettive quote di proprietà.
3) I figli ed restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3
collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini anagrafici. Le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli.
4) In ogni caso i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi tra loro eventuali problematiche di qualsiasi tipologia inerenti i figli, sempre nell'ottica del perseguimento primario dell'interesse dei medesimi.
5) Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: Parte_3
➢ a fine settimana alternati dal venerdì (orario di uscita da scuola) sino al lunedì mattina
(orario di ingresso a scuola);
➢ infrasettimanalmente il martedì dall'orario di uscita da scuola sino al mattino successivo
(orario di ingresso a scuola);
➢ nella settimana il cui weekend è di spettanza materna le parti hanno la facoltà di accordarsi di volta in volta, in base agli impegni ed esigenze dei minori, per una visita infrasettimanale ulteriore rispetto a quella del martedì, se i figli lo desiderano.
➢ Qualora in una delle giornate di competenza paterna la scuola dovesse essere chiusa, il prelievo/riaccompagno dei figli avverrà presso l'abitazione materna al medesimo orario sopra stabilito, salvo diverso accordo tra le parti da raggiungere almeno 24 ora prima.
➢ Le parti dichiarano sin da ora la rispettiva disponibilità ad accompagnare e riprendere la figlia minore da scuola, qualora per esigenze lavorative l'uno o l'altro non possa Per_3
assolvere a tale incombente.
➢ Il padre trascorrerà con i figli un periodo di vacanza estiva di due settimane, anche non consecutive ed analogo periodo verrà trascorso dai figli con la mamma, fermo restando che di anno in anno le parti si accorderanno per far trascorrere ai minori un ulteriore periodo di ferie presso la casa di famiglia della IG in Calabria nel mese Parte_1 di luglio, come di consuetudine. A tal fine le parti si comunicheranno reciprocamente, entro il 30 aprile di ogni anno, il periodo e il luogo di villeggiatura prescelto, prendendo all'uopo ogni opportuno accordo al riguardo. In caso di disaccordo sul periodo prevarrà la scelta materna negli anni pari e quella paterna negli anni dispari.
➢ Durante le vacanze pasquali i figli staranno con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni nella giornata di Pasqua e giorni di vacanza precedenti, oppure nella giornata della
Pasquetta e giorni di vacanza successivi;
➢ ponti ed altre festività saranno trascorsi dai figli con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni.
➢ Durante le vacanze di Natale i figli trascorreranno con l'uno o l'altro genitore il periodo dal 23 dicembre al 31 dicembre (ore 10) oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio (ore 21).
In ogni caso i figli trascorreranno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore il giorno della vigilia (dalle ore 9 alle ore 23) o il giorno di Natale (dalle ore 9 alle ore 23).
Le parti potranno, d'intesa tra loro e con congruo preavviso di almeno 48 ore, concordare differenti modalità di visita, tenendo conto degli impegni ed esigenze dei figli.
6) Il mantenimento ordinario dei tre figli, spettante sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, viene stabilito in complessivi € 800,00 (ottocento/00).
Tale importo sarà corrisposto dal sig. quanto ad euro € 450,00 mensili, da Pt_2
rivalutarsi annualmente secondo ISTAT, in via anticipata ed entro il giorno 10 di ogni mese, con bonifico bancario intestato alla IG alle coordinate della stessa Parte_1
a lui note e quanto ad euro € 350,00 tramite cessione della propria quota parte dell'A.U. relativo ai figli.
7) L'A.U., attualmente pari ad euro 700,00= mensili, verrà quindi percepito al 100% dalla IG , la quale richiederà all'INPS l'intestazione del pagamento in suo favore. Parte_1
8) I coniugi concorreranno al 50% al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse dei figli, tra cui concordano di ricomprendere sin d'ora la mensa, e precisamente:
A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
ticket sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario nazionale;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici;
Si dà atto che i genitori hanno già concordato nel far proseguire per il corrente anno 2025 ad Per_3
il percorso di logopedia in essere e a il percorso di psicoterapia già in essere. Per_2
C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: iscrizioni, tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (pc e tablet) richiesta dalla scuola o connessa al programma di studi differenziato (BES); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi recupero e lezioni private (salvo le ripetizioni di già oggetto di accordo); corsi di Per_3
specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria.
E) spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato;
prescuola e dopo scuola;
centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali).
F) spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue
(salvo quelle già in essere per il corrente anno 2025 che dovranno considerarsi già oggetto di accordo); corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive (salvo quelle già in essere per il corrente anno 2025 che dovranno considerarsi già oggetto di accordo) e pertinente abbigliamento e attrezzature ( comprese le spese per iscrizione a gare e tornei) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura teatro ecc.); baby sitter;
viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) di autovettura.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo dieci giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario della spesa dovrà inviare (a mezzo whatsapp o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni.
Il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi dalla richiesta. 8) Il rateo di mutuo afferente la casa coniugale e cointestato ai coniugi rimarrà a carico di entrambi nella misura delle rispettive quote di comproprietà. Il pagamento rimarrà domiciliato sul conto presso la Banca Webank cointestato ad entrambi i coniugi. Essi si impegnano a versare, mediante giroconto, ciascuno entro il giorno 25 di ogni mese, su detto conto corrente, la quota di propria competenza.
9) I coniugi suddivideranno al 50% le detrazioni fiscali afferenti l'avvenuta ristrutturazione dell'immobile coniugale, nonché le spese mediche per i figli detraibili.
10) L'autovettura Peugeot, targata FA504VN, cointestata ad entrambi i coniugi, continuerà ad essere utilizzata da entrambi con suddivisione in pari misura di ogni spesa ad essa connessa
(assicurazione, bollo, spese di manutenzione, etc). In caso di vendita il ricavato andrà esclusivamente alla sig.ra che ne ha sostenuto integralmente le spese di acquisto. Parte_1
La IG acconsentirà al sig. di ricoverare l'auto suddetta presso Parte_1 Pt_2
l'autorimessa di pertinenza dell'immobile coniugale, della quale il sig. onserverà quindi le Pt_2
chiavi di accesso.
Lo scooter VOGE targato FJ45465 resta assegnato in proprietà esclusiva al sig. Parte_3 he ne risulta già intestatario.
[...]
11) Il canone di affitto dell'area di campeggio “Camping2000” di Castelletto Sopra Ticino (NO) ove è collocata la casa-mobile di proprietà della sig.ra , sarà suddiviso in pari misura Parte_1
tra i coniugi sino al 1° marzo 2026 e la IG, intestataria del contratto di affitto, si impegna a chiedere da subito una modifica delle condizioni di affitto, in modo da ridurre il canone annuale ad esso relativo, attualmente pari ad euro 3.000,00= circa.
Le parti si accorderanno tra loro per la suddivisione dei periodi di godimento della casa-mobile sino alla data summenzionata.
Successivamente al 1° marzo 2026, ogni spesa afferente alla casa mobile e/o connessa al contratto di utilizzo della piazzola, rimarrà in capo alla IG , quale unica intestataria ed Parte_1
utilizzatrice del bene predetto.
Qualora la IG decidesse di vendere la casa mobile, quest'ultima tratterrà per sé Parte_1
l'importo pari al valore di acquisto della stessa (euro 5.000) e l'eventuale plusvalenza realizzata verrà suddivisa tra i coniugi in pari misura.
12) I coniugi si prestano reciproco assenso per il rilascio o rinnovo del passaporto dei minori e carta di identità valida per l'espatrio.
13) Le parti si impegnano ad introdurre gradualmente nella vita dei figli eventuali nuovi partners nel caso in cui la nuova relazione abbia assunto il carattere della stabilità. 14) Ciascuna parte pagherà il compenso del proprio difensore e le spese di causa verranno suddivise al 50%.
15) Venga ordinata la trascrizione dell'emananda sentenza.
Le parti dichiarano inoltre di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza;
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Cinisello
Balsamo in data 15.05.2016;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cinisello Balsamo per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 27, parte I, anno 2016);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 19.06.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti