Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 4561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4561 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 10.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13502/2024 RG. Lav. cui è stata riunito il procedimento n.
13505/2024 RG
TRA
cf. e cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentate e difese dall' Avv. Nicola Cacciapuoti, con elezione di C.F._2 domicilio in LI al Centro Direzionale, isola G 7, come da procura in atti
-RICORRENTE-
CONTRO
in persona del c.f. Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
-CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: CARTA DOCENTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi in data 10.6.2024 poi riuniti, le istanti in epigrafe hanno esposto di aver prestato servizio in qualità di insegnanti alle dipendenze del convenuto giusta CP_1 contratti a tempo determinato e precisamente: per gli anni scolastici Parte_1
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2023-2024 e per l'anno scolastico 2023- Parte_2
2024. Hanno dedotto di non aver ricevuto, perché precarie, la carta docente, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) prevista dalla Legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n.
32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal D.P.C.M. del 28.11.2016; di avere espletato mansioni equivalenti a quelle del personale a tempo indeterminato con identico profilo professionale quali previste dalla contrattazione collettiva vigente;
che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
che anche gli artt.
63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non
1
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari. Tanto premesso, richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato, l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea e la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 della Corte di Cassazione, chiedevano che questo Giudice volesse: per “Accertare e dichiarare la violazione in cui è incorsa l'Amministrazione Pt_1 resistente in ordine al mancato riconoscimento, in favore della ricorrente, per l'anno scolastico 2019-
2020, 2020- 2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 della Carta Elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente e del relativo beneficio economico previsto dall'art. 1 comma 121 della L.
n. 107/2015; Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione ed erogazione della
Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista e disciplinata dall'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 (cd Carta del docente) e conseguentemente ad usufruire del relativo beneficio economico del valore nominale pari ad € 500,00 annui per l'anno scolastico per l'anno scolastico 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024. Condannare il CP_1 resistente al riconoscimento del predetto beneficio economico con conseguente messa a disposizione, in favore della ricorrente dell'importo complessivo di € 2.500,00 tramite attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e formazione del personale docente”; per “Accertare e Pt_2 dichiarare la violazione in cui è incorsa l'Amministrazione resistente in ordine al mancato riconoscimento, in favore della ricorrente, per l'anno scolastico 2023-2024 della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e del relativo beneficio economico previsto dall'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015; Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione ed erogazione della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista e disciplinata dall'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 (cd Carta del docente) e conseguentemente ad usufruire del relativo beneficio economico del valore nominale pari ad € 500,00 annui per l'anno scolastico 2023-2024. Condannare il resistente al riconoscimento del predetto beneficio CP_1 economico con conseguente messa a disposizione, in favore della ricorrente dell'importo complessivo di € 500,00 tramite attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e formazione del personale docente.”; vinte le spese legali, con attribuzione.
Nonostante la rituale notifica dei ricorsi introduttivi, non si è costituito il
[...]
. Controparte_1
Acquisita la documentazione prodotta, udita la discussione, le cause, previa riunione, sono state decise con la presente sentenza
*** ***
I ricorsi sono fondati e devono essere accolti entro i limiti segnati dalla seguente motivazione.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto
2 del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_3 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
3 l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della
Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a termine.
Sulla scorta delle direttrici appena richiamate va valutata la domanda avanzata dalle odierne parti ricorrenti, tenuto conto altresì dei principi affermati nella sentenza della
Corte di Cassazione sez. L. n. 29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023.
Con il recente arresto, la Suprema Corte ha chiarito che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta sicuramente ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, e siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo.
Si tratta, in tali casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. Diversamente la S.C. ha precisato l'estraneità al giudizio rimessole dei diversi profili inerenti il se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure possa applicarsi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
in tal caso, se esistano durate talmente minime dei rapporti che escludano qualsivoglia attribuzione.
4 Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, è rimasta al di fuori delle valutazioni della Corte la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui alla L.
124 del 1999, art. 4, commi 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come è restata parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza del numero delle “ore” svolte.
Ciò posto, nelle fattispecie in esame deve evidenziarsi che le ricorrenti hanno dimostrato di essere interne al sistema delle docenze scolastiche (cfr. in atti, per , Pt_1 Pt_3 relativo ad aprile 2025 e contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo dal 8.4.205 al 5.5.2025 stipulato con la dirigenza scolastica dell'I.C.
61 in LI;
per , statino paga del maggio 2025 relativo a Parte_4 Pt_2 contratto a tempo determinato dal 28.10.2024 e sino al 30.6.2025 presso I.C. 46 Scialoja –
Cortese in LI).
ha altresì dimostrato, rispetto all' anno scolastico dedotto in ricorso Parte_2
(2023/2024), di essere stata destinataria di incarico di supplenza annuale (fino al 30.06), inteso tale requisito come “annualità didattica” (fino al 30.06), ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, sicché, “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”, valorizzato sulla base di articolate argomentazioni nella decisione della Suprema Corte, nel caso di specie risulta sussistente.
Ha infatti prodotto contratto di lavoro per posto sostegno psico-fisico dal 20.10.2023 sino al
30.06.2024 presso Istituto Comprensivo I.C. Scialoja - Cortese LI, nonchè attestato di servizio) (cfr. in atti, allegati al ricorso).
ha prodotto i seguenti contratti: contratto posto sostegno dal 4.10.2019 al Parte_1
30.6.2020 con Scuola Primaria AR LI;
contratto posto sostegno dal 14.12.2020 al
30.06.2021 presso Istituto Comprensivo I.C. Pascoli 2 LI;
contratto posto sostegno dal
19.11.2021 al 8.6.2022 presso Istituto Comprensivo I.C. Savio I Alfieri Primaria LI;
contratto posto sostegno dal 12.09.2022 al 30.06.2023 con Dirigente Scol. Scuola Primaria
AR LI;
infine, contratto dal 11.9.2023 al 30.06.2024 presso Scuola Primaria AR
LI (cfr. in atti, allegati al ricorso).
Come già osservato, la Cassazione ha statuito la sussistenza del diritto a favore dei docenti non di ruolo con incarico per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, come nel caso della ricorrente con riferimento all' anno scolastico per il quale si chiede il Pt_2 riconoscimento e per la ricorrente con riferimento agli anni scolastici 2019-2020, Pt_1
2020-2021, 2022-2023 e 2023-2024; viceversa, per l'anno scolastico 2021-2022 la docente non ha prestato servizio ininterrottamente né con incarico annuale (cioè da Pt_1 periodo antecedente la data del 31 dicembre e sino al 31.8 dell'anno successivo) né con
5 incarico sino al termine delle attività didattiche (cioè da periodo antecedente la data del 31 dicembre e sino al 30.6), di talchè il servizio prestato non è utile ai fini di causa, essendo in sé inidoneo il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico ovvero di norme, come sottolineato dai giudici di legittimità, “… riguardanti specifici fenomeni che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”, laddove va invece “tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra dispiegate” (Cass.
29961/2023).
Per la suddetta annualità, tenuto conto dei principi sin qui illustrati, il beneficio economico invocato non può dunque essere riconosciuto.
Pertanto, disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro Parte_1
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021, 2022-2023 e 2023-2024 ed, in favore di per l'anno scolastico 2023-2024 , vertendosi in tema di Parte_2 adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Correttamente, nei ricorsi, viene formulata una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente in coerenza con la natura di “obbligazione di pagamento a scopo vincolato” del , rimarcata dal Giudice di legittimità e secondo l'orientamento già CP_1 espresso in molteplici pronunce della sezione di questo Tribunale, tese finora ad evidenziare che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo. Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui alle tabelle del DM 147/2022 in considerazione del carattere seriale della controversia, della assenza di attività istruttoria, della riunione dei giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)accerta il diritto delle ricorrenti ad usufruire, nel rispetto dei vincoli di legge, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per
6 l'aggiornamento e la formazione del personale docente: con riferimento agli anni scolastici
2019-2020, 2020-2021, 2022-2023, 2023-2024 per;
con riferimento all'anno Parte_1 scolastico 2023-2024 per Parte_2
2) per l'effetto ordina al di provvedere Controparte_1 all'assegnazione in favore delle parti ricorrenti della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici indicati sub 1) con conseguente emissione in favore delle stesse, di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per ciascuna delle annualità indicate;
3) rigetta la domanda avanzata da per l'a.s. 2021/2022; Parte_1
3) condanna il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 alla rifusione, in favore delle ricorrenti, delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi euro 1445,00 oltre I.VA., C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
LI, 10.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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