TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1751/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Lara Seccacini Giudice Relatore
Alessandro Di Tano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1751/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CATIA LOMBARDI;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
JOLITA MARGARUCCI;
RESISTENTE
nonché con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede, in p. del Procuratore della Repubblica p.t.;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 7/01/2025 in cui si è ulteriormente precisato che “l'affido del minore è congiunto con collocamento prevalente presso la madre”:
1) affidare il figlio minore nato ad Ancona il [...], ad [...] i Persona_1 genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale secondo il regime in materia di affidamento condiviso;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Sarà onere di
pagina 1 di 8 entrambi i genitori comunicare all'altro il proprio indirizzo di residenza, ad ogni cambio, al fine di conoscere il luogo in cui si troverà il minore durante i tempi di permanenza con l'altro;
2) assegnare alla SI.ra la casa coniugale sita in Via Ponte Murato nr. 26 Parte_1 oggi goduta a titolo gratuito in virtù del contratto di comodato d'uso in atti;
3) stabilire il diritto - dovere per il padre di poter vedere e tenere con sé il figlio minore Per_1 secondo il seguente calendario:
[...]
a) il padre dovrà e potrà tenere con sè il figlio minore per una cena infrasettimanale, dalle ore 18,30 / 19,00 alle ore 21,30 (in caso di scuole chiuse ore 22,30). Le parti precisano che il giorno infrasettimanale verrà deciso di volta in volta dal padre, a seconda dei di lui impegni lavorativi, e comunicato il prima possibile alla madre;
b) il padre dovrà e potrà tenere con sé il figlio minore tutti i sabati dalle ore 18,00 alle ore 22,00;
c) il padre dovrà e potrà tenere con sé il figlio minore, 1 week end ogni 15 giorni, dal sabato mattina ove lo andrà a prendere all'uscita da scuola, ovvero dalle ore 10,00 del sabato in caso di scuole chiuse – precisando che qualora l'uomo lavori dovrà darne comunicazione alla madre e dovrà prendere il figlio alle ore 14,00 del sabato – sino alla domenica ore 18,30;
d) durante il periodo estivo e di scuole chiuse entrambi i genitori potranno tenere con sé il figlio minore per 15 giorni, anche non consecutivi, da definirsi previo accordo tra le parti e tenuto conto degli impegni del figlio, con congruo anticipo ed entro il mese di maggio di ciascun anno. Durante tale periodo il genitore potrà anche recarsi all'estero con il figlio ma, in ogni caso, entrambi si impegnano a comunicare il luogo ed i recapiti, anche telefonici, ove soggiorneranno con il minore.;
e) durante le festività natalizie, dal 24 dicembre al 6 gennaio, il figlio trascorrerà sei giorni, anche non consecutivi, con la madre e/o con il padre, e previo accordo tra i predetti, alternando ogni anno il giorno della vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano così come Capodanno e il giorno dell'Epifania;
f) durante le festività Pasquali ciascun genitore potrà tenere con se il figlio per tre giorni consecutivi, alternarsi ogni anno, altresì, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
Tutte le altre festività (25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 1 Novembre, 8 Dicembre), salvo altre, qualora cadano in giorni infrasettimanali, i minori trascorreranno dette festività alternativamente con l'uno o con l'altro genitore.
Si precisa che sarà cura del padre, durante i tempi di permanenza del figlio presso di se, andare a prendere il minore presso la casa coniugale all'inizio di ciascun periodo di visita e/o tempo di permanenza e riportare il minore al termine dello stesso presso la casa coniugale.
4) stabilire a carico del SI. l'obbligo di corrispondere in favore della SI.ra Controparte_1 ed a titolo di mantenimento del figlio minore l'importo Parte_1 Persona_1 no € 400,00 (quattrocento/00), da versare en ni mese a partire da giugno 2024, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat a partire dal mese di maggio di ciascun anno;
5) stabilire l'obbligo del SI. di rimborsare in favore della SI.ra Controparte_1 Parte_1
entro 10 giorni dalla presentazione della relativa documentazione attestante la spesa, il
[...]
tutti gli esborsi dalla predetta sostenuti per tutte le spese straordinarie del figlio, tali da intendersi le spese previste nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona;
pagina 2 di 8 6) Le parti precisano che l'assegno unico familiare dovrà essere corrisposto per intero e al 100 % alla SI.ra quale genitore che si occupa in via quasi esclusiva di tutte le Pt_1 Parte_2 necessità del figlio minore.
7) le spese del presente giudizio verranno tra le parti interamente compensate, con rinuncia alla solidarietà da parte dei reciproci procuratori. Si precisa che per quanto riguarda la SI.ra
[...] per la predetta, ammessa al gratuito patrocinio, verrà richiesta la liquidazione dei Parte_1 compensi professionali a carico dello Stato.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con il ricorso in atti, chiedeva la separazione dal marito, Parte_1 [...]
con il quale aveva contratto matrimonio in RO il 21/08/2011 e dalla cui CP_1 unione era nato (ad Ancona in data 21/10/2012) il figlio assumendo Persona_1 come la comunione morale e materiale tra i coniugi fosse venuta meno a causa del totale disinteresse dell'odierno resistente per la famiglia (egli si recava spesso all'estero per lavoro e anche quando era in Italia rientrava comunque tardi a casa rispetto al termine del suo orario lavorativo); chiedeva, inoltre, che il figlio minore venisse affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso di sé, che la casa coniugale (bene detenuto dai coniugi a titolo di comodato gratuito) venisse a lei assegnata, che la frequentazione padre-figlio fosse regolamentata recependo il palinsesto di visite proposto;
sotto il profilo economico, chiedeva che il convenuto versasse € 500,00 mensili per il contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 70% delle spese straordinarie;
infine, chiedeva il riconoscimento dell'importo mensile di € 300,00 mensili quale contributo al suo mantenimento.
Riteneva sussistere la giurisdizione del Giudice Italiano nonostante l'elemento di internazionalità costituito dalla nazionalità romena dei coniugi, in ragione della residenza di questi e del minore in Italia, invocando gli artt. 3 ed 8 del Regolamento CE n. 2201/2003; il criterio della residenza avrebbe, altresì, giustificato l'applicazione, nel caso concreto, della legge italiana sia in relazione alla domanda di separazione dei coniugi sia in relazione a quella inerente alla responsabilità genitoriale sui minori, in difetto di una differente scelta delle parti, richiamando il Regolamento UE n. 1259/2010 e l'art. 45 L. n. 218/1995, che, a sua volta, richiama la convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 (cfr. artt. 4 e 8).
2. Si costituiva con memoria difensiva il resistente contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente dal momento che era stata piuttosto la stessa a divenire immotivatamente sempre più distaccata fino a cacciare letteralmente di casa il marito.
Eccepiva, in via pregiudiziale e di rito, il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore di quello romeno, allegando la circostanza, taciuta da parte ricorrente, della pendenza in RO di un procedimento aventi pari oggetto, introitato precedentemente da esso resistente, in virtù del generale principio della “litispendenza e connessione” di cause di cui all'art. 19 del Regolamento di Bruxelles II-bis n. 2201/2003: si trattava, più precisamente, del giudizio di divorzio pendente avanti il Tribunale di Primo Grado di CP_2 procedimento iscritto al ruolo del medesimo Tribunale al n. 1172/287/2021. In tale giudizio si era costituita l'odierna ricorrente che aveva eccepito la mancata competenza generale delle autorità giurisdizionali romene a decidere nella causa di divorzio introdotta dal marito sempre richiamando i principi dei regolamenti dell'Unione Europea, in particolare il Regolamento di Bruxelles II-bis (Reg. 2201/2003 del Consiglio). Il Tribunale di primo grado di pagina 3 di 8 aveva, invero, con sentenza n. 816 del 23/06/2021, nel surrichiamato CP_2 procedimento n. 1172/287/2021, accolto l'eccezione della odierna ricorrente circa la “mancata competenza generale dei tribunali rumeni” a decidere sulla causa di divorzio introdotta dal marito. Quest'ultimo, ritenendo errata la pronuncia, l'aveva impugnata chiedendone l'annullamento in toto con riesame, nel merito, delle questioni inerenti al matrimonio. A detta dell'odierno resistente, il Regolamento CE di Bruxelles II-bis n. 2201/2003 prevederebbe una serie di criteri di giurisdizione alternativi e concorrenti tra di loro, senza alcuna gerarchia tra loro, di guisa che potrebbero coesistere più Fori ugualmente competenti tra cui scegliere. Nella specie, accanto al principio della residenza abituale, opererebbe quello alternativo della cittadinanza comune delle parti dello Stato del Foro, che avrebbe fondato la giurisdizione del Tribunale romeno quale autorità giurisdizionale dello Stato di cui entrambi i coniugi sono cittadini. Secondo la ricostruzione di parte resistente, in virtù del principio generale all'art. 19 del Regolamento n. 2201 cit in tema di “litispendenza e connessione”, prevalendo il procedimento per primo istaurato avanti il Giudice competente (nella specie, il Tribunale di Ramnicu-Sarat in data 05/04/2021), su tutti quelli successivamente proposti, e radicando la giurisdizione dell'autorità preventivamente adita, il Giudice successivamente adito (in concreto, il Tribunale di Ancona in data 13/04/2021) avrebbe dovuto sospendere d'ufficio il procedimento e dichiarare la propria incompetenza non appena fosse stata accertata la competenza del primo Giudice ovvero, in concreto, fino alla pronuncia del Giudice di appello dinanzi al quale era stata appellata la sentenza di primo grado.
Concludeva, nel merito, aderendo alle domande di affido condiviso, di collocazione prevalente del figlio presso la madre, di regolamentazione del diritto di visita del padre quale genitore non collocatario e chiedendo, invece, differenti condizioni quanto al contributo del padre al mantenimento del figlio (con disponibilità a versare l'importo di Euro 300,00 mensili, importo che la moglie avrebbe accettato dinanzi al Giudice romeno, riconoscendone la congruità e adeguatezza) e al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie (la donna, ben avrebbe potuto ampliare il suo orario lavorativo, compatibilmente con le esigenze del figlio, per cui era dotata di capacità lavorativa tale da non giustificare un contributo al suo mantenimento;
comunque, la richiesta era difforme rispetto a quella avanzata dalla stessa dinanzi al Tribunale romeno).
3. All'esito dell'udienza del 14/09/2021, il Presidente sospendeva il giudizio ai sensi degli artt. 19 del Regolamento n. 2201/2003 e 7 della legge n. 218/1995, adottando provvedimenti in via temporanea e urgente così come consentito dall'art. 20 del predetto Regolamento.
4. Con ricorso del 4/10/2022, l'odierno resistente riassumeva il giudizio dando atto della sopravvenuta sentenza n. 26/2022 del Tribunale romeno di appello (in data 06-21/06/2022), divenuta irrevocabile, che aveva riconosciuto la competenza a decidere del giudice romeno sulle questioni inerenti il divorzio e/o la separazione, cassando la sentenza del giudice di primo grado e rinviando le parti avanti la medesima autorità giudiziaria per il proseguo del giudizio. Chiedeva, quindi, il resistente una pronuncia di declaratoria del giudice italiano di propria incompetenza a decidere, a favore del giudice romeno preventivamente adito, con conseguente dichiarazione di estinzione del presente giudizio.
5. Nel costituirsi dopo il ricorso in riassunzione, si opponeva alle Parte_1 richieste avversarie richiamando la parte della sentenza del Tribunale romeno di appello che aveva riconosciuto la giurisdizione del giudice romeno soltanto in relazione alla domanda di divorzio in virtù dell'art. 3, comma 1, lett. b) del Regolamento CE n. 2201/2003, ritenendo, per pagina 4 di 8 contro, sussistente la giurisdizione del giudice italiano sulle ulteriori domande concernenti la responsabilità genitoriale, ovvero affidamento, collocamento e mantenimento del minore, in applicazione dell'art. 8 dello stesso Regolamento e del criterio della residenza abituale del minore, non ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 12 comma 1, lett. b, Regolamento CE ult. cit., conformemente all'interpretazione accolta in materia sia da giudici di Legittimità (cfr. Cass., Ss.Uu., nn. 27091/2017 e Id, 24608/2019) sia dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte giustizia UE, sez. III, n. 184/2025). In particolare, non avrebbe potuto operare la proroga della competenza dell'autorità giurisdizionale romena, competente per il divorzio, con riguardo alla responsabilità genitoriale non essendo stata accettata detta giurisdizione dalla convenuta.
Instava, quindi, per la prosecuzione del presente giudizio in ordine alle domande relative all'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore delle parti, e all'assegnazione della casa coniugale.
6. Con successiva ordinanza, il Presidente del Tribunale disponeva la rimessione alla fase istruttorie sulle ulteriori istanze, accessorie alla pronuncia sul vincolo.
7. Con sentenza del 13/04/2023 il Tribunale romeno di primo grado di CP_2 dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, per cui parte resistente tornava a richiedere l'estinzione del giudizio o la dichiarazione di improcedibilità per difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore di quello romeno o per la cessazione, comunque, della materia del contendere, ritenendo che le questioni inerenti agli aspetti accessori della domanda di separazione e riguardanti il figlio minore (mantenimento e collocazione) avrebbero dovuto essere decise all'esito di autonomo procedimento, da introitarsi ex novo.
8. Nelle more del giudizio, le parti addivenivano a un accordo in merito alle condizioni relative alla responsabilità genitoriale e sulle modalità di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore, insistendo per il relativo accoglimento.
9. Alla luce della intervenuta sentenza di divorzio resa tra le parti dal Tribunale romeno di primo grado di del 13/04/2023, occorre accertare incidentalmente se ed in che CP_2 termini tale pronuncia incida sul presente giudizio di separazione giudiziale.
E' in atti sentenza di divorzio emessa dal Tribunale romeno: la stessa contiene una mera pronunzia sullo status senza altre statuizioni accessorie;
è pacifico che tale sentenza sia passata in giudicato in data 05/07/2023 [cfr. attestazione di irrevocabilità della sentenza romena predetta (“definitiva al 05.07.2023 non appello”), sub doc. 15), alleg. alla nota depositata da parte resistente in data 12/10/2023].
In proposito va richiamato l'art. 65 della L. 218/1995, che disciplina l'ipotesi specifica del riconoscimento delle sentenze straniere in materia di famiglia, tale che “hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone, nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa”.
Il giudice italiano, investito della domanda di separazione personale tra due coniugi, è tenuto a verificare, incidenter tantum, la sussistenza dei requisiti di riconoscimento della sentenza straniera di divorzio.
pagina 5 di 8 Ai sensi dell'art. 64 cit. si tratta dunque di verificare i presupposti ivi indicati, tra l'altro neppure contestati da parte della ricorrente, ovvero: a) se il giudice che ha pronunciato la sentenza straniera poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata secondo tale legge;
d) la sentenza sia passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;
f) non pende un processo davanti ad un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le disposizioni della sentenza non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
In primo luogo si osserva che risulta versata in atti copia della sentenza del Tribunale di primo grado di del 13/04/2023, tradotta in lingua italiana da traduttore CP_2 giurato accreditato presso il Ministero della Giustizia.
Dalla lettura di tale sentenza, si evince che il giudice che l'ha emessa era senz'altro provvisto di giurisdizione atteso che entrambe le parti risultavano cittadini romeni [come cennato, lo stesso Regolamento CE n. 2201/2003, all'art. 3, lett. b), prevede che sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cui i due coniugi sono cittadini, evocando la cittadinanza quale criterio alternativo rispetto a quello della residenza] e che entrambe le parti si sono costituite in quel giudizio. La sentenza di scioglimento del matrimonio è passata in giudicato in data 05/07/2023, né, d'altra parte, risulta che penda tra le parti un processo innanzi al giudice italiano che abbia avuto inizio prima di quello straniero ormai definito. Il presente giudizio, difatti, ha un oggetto diverso rispetto a quello di divorzio (in quanto non idoneo a determinare lo scioglimento del vincolo e la perdita dello status coniugale), stante appunto la distinzione tra i due giudizi, come anche riconosciuto dalla Suprema Corte che si è pronunciata su un caso analogo in cui si discuteva della questione del riconoscimento in Italia di una sentenza di divorzio pronunciata da un giudice albanese, laddove nel nostro Paese pendeva ancora un giudizio di separazione personale. Ebbene, la Cassazione ha affermato la riconoscibilità da parte del giudice italiano della sentenza di divorzio, pronunciata secondo la legge nazionale dei coniugi, puressendo stato il relativo giudizio introdotto dopo l'instaurazione del giudizio separativo in Italia, una volta pronunciato anche in pendenza del giudizio separativo, non potendo applicarsi la condizione ostativa di cui all'art. 64, lett. f), L. n. 218 del 1995: nei giudizi de quibus sussistono solo l'identità delle parti e la prevenzione di un giudizio rispetto all'altro (nel caso affrontato dalla Cassazione, del procedimento italiano di separazione rispetto a quello albanese di divorzio), ma tra i due giudizi non vi è anche un'identità di petitum (il giudizio di separazione non ha lo stesso oggetto di quello di divorzio, essendo il primo una “scansione necessaria del complessivo processo di dissoluzione del vincolo, inidonea a determinare la caducazione dello status coniugale, realizzabile soltanto con il secondo”; quand'anche dalla separazione potrebbe pur non conseguire il divorzio, quest'ultimo è invece sempre naturale conseguenza della separazione personale dei coniugi;
cfr. Cass., n. 24542/2016). Il criterio della prevenzione temporale, pertanto, non può ritenersi operativo nella fattispecie che ci occupa, in quanto i due giudizi non devono ritenersi oggettivamente assimilabili;
pertanto, non può effettuarsi alcuna comparazione tra le sentenze, tale da potersi prefigurare l'ipotesi di un contrasto tra giudicati.
pagina 6 di 8 Ritiene, infine, il Collegio che la sentenza romena non contenga alcun profilo di contrarietà all'ordine pubblico avendo deciso, a ben vedere, soltanto sullo status.
A tal proposito, non prevedendo la legge nazionale comune dei coniugi l'istituto della separazione ammettendo il divorzio immediato, si profila necessario accertare se sussistono gli estremi per il riconoscimento della sentenza di divorzio.
Va, sul punto, rammentato che "in tema di riconoscimento di sentenza straniera di divorzio, la circostanza che il diritto straniero preveda che il divorzio possa essere pronunciato senza passare attraverso la separazione personale dei coniugi ed il decorso di un periodo di tempo adeguato tale da consentire ai coniugi medesimi di ritornare sulla loro decisione, non costituisce ostacolo al riconoscimento in Italia della sentenza straniera che abbia fatto applicazione di quel diritto, per quanto concerne il rispetto del principio dell'ordine pubblico, richiesto dall'art. 64, comma 1, lettera g), della legge 31 maggio 1995, n. 218, essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi" (così, Cass., Sez. I, n. 16978/2006).
Ebbene, nel caso di specie ritiene il Collegio che la sentenza di scioglimento del matrimonio pronunciata in RO è provvista di tutti i requisiti richiesti dall'art. 64 l. n. 218/1995 e che, pertanto, essa sia efficace nel nostro ordinamento.
Conseguentemente, l'odierno Collegio non può che prendere atto della pronunzia di divorzio già emessa in RO (che rende improcedibile il giudizio con riguardo alla domanda di separazione), pur ritenendosi competente in ordine ai provvedimenti accessori diversi dalla mera pronunzia di status, non sottoposti alla cognizione del giudice romeno, quali l'assegnazione della casa coniugale e le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore.
L'art. 8 del Regolamento di Bruxelles II-bis n. 2201/2003 prevede espressamente che “le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”. Nel caso in esame, il figlio minore delle parti, è Persona_1 nato in [...] nel 2012 e da allora vi risiede, talché si deve ritenere sussistente la giurisdizione di questo Giudice a pronunciarsi sulle domande promosse in ordine all'affido, alla collocazione e alle visite. L'operatività di tale principio, ispirato all'interesse superiore del minore e al criterio della vicinanza, è stata confermata anche dalle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. sent. n. 3555/2017; per un'applicazione concreta di tali principi nel caso di sopravvenuta sentenza di divorzio emessa dall'autorità albanese con pendenza in Italia del giudizio di separazione, cfr. Tribunale di Forlì, sent. 4 marzo 2022).
Su tali domande accessorie, come cennato, le parti hanno raggiunto un accordo.
Il Collegio ritiene che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe: la regolamentazione proposta dalle parti con riguardo alla prole si palesa conforme agli attuali interessi del minore
[...] sia quanto alle previsioni concernenti l'affidamento e i rapporti con il genitore Persona_1 non collocatario (la regolamentazione del diritto di visita è tale da garantire una costante frequentazione di questi con il figlio secondo i canoni della bigenitorialità) sia con riguardo al contributo al mantenimento (che tiene conto delle differenti condizioni economiche delle parti e delle esigenze della prole). pagina 7 di 8 10. L'accordo tra le parti sulle residue domande giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, così come del resto si è espressa la volontà delle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, nella superiore composizione, così provvede:
DICHIARA che in ordine alla pronuncia sullo status si è formato il giudicato con la sentenza di divorzio del Tribunale di Ramnicu-Sarat emessa in data 13/04/2023, che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato in RO il 21/08/2011 tra
[...]
e Parte_1 Controparte_1
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti sulle domande accessorie, alle condizioni indicate nel foglio di p.c. congiuntamente depositato in data 10/06/2024, precisate all'udienza del 7/01/2025, e sopra riportate;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Ancona, nella Camera di consiglio del 29/I/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Lara Seccacini Giudice Relatore
Alessandro Di Tano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1751/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CATIA LOMBARDI;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
JOLITA MARGARUCCI;
RESISTENTE
nonché con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede, in p. del Procuratore della Repubblica p.t.;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 7/01/2025 in cui si è ulteriormente precisato che “l'affido del minore è congiunto con collocamento prevalente presso la madre”:
1) affidare il figlio minore nato ad Ancona il [...], ad [...] i Persona_1 genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale secondo il regime in materia di affidamento condiviso;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Sarà onere di
pagina 1 di 8 entrambi i genitori comunicare all'altro il proprio indirizzo di residenza, ad ogni cambio, al fine di conoscere il luogo in cui si troverà il minore durante i tempi di permanenza con l'altro;
2) assegnare alla SI.ra la casa coniugale sita in Via Ponte Murato nr. 26 Parte_1 oggi goduta a titolo gratuito in virtù del contratto di comodato d'uso in atti;
3) stabilire il diritto - dovere per il padre di poter vedere e tenere con sé il figlio minore Per_1 secondo il seguente calendario:
[...]
a) il padre dovrà e potrà tenere con sè il figlio minore per una cena infrasettimanale, dalle ore 18,30 / 19,00 alle ore 21,30 (in caso di scuole chiuse ore 22,30). Le parti precisano che il giorno infrasettimanale verrà deciso di volta in volta dal padre, a seconda dei di lui impegni lavorativi, e comunicato il prima possibile alla madre;
b) il padre dovrà e potrà tenere con sé il figlio minore tutti i sabati dalle ore 18,00 alle ore 22,00;
c) il padre dovrà e potrà tenere con sé il figlio minore, 1 week end ogni 15 giorni, dal sabato mattina ove lo andrà a prendere all'uscita da scuola, ovvero dalle ore 10,00 del sabato in caso di scuole chiuse – precisando che qualora l'uomo lavori dovrà darne comunicazione alla madre e dovrà prendere il figlio alle ore 14,00 del sabato – sino alla domenica ore 18,30;
d) durante il periodo estivo e di scuole chiuse entrambi i genitori potranno tenere con sé il figlio minore per 15 giorni, anche non consecutivi, da definirsi previo accordo tra le parti e tenuto conto degli impegni del figlio, con congruo anticipo ed entro il mese di maggio di ciascun anno. Durante tale periodo il genitore potrà anche recarsi all'estero con il figlio ma, in ogni caso, entrambi si impegnano a comunicare il luogo ed i recapiti, anche telefonici, ove soggiorneranno con il minore.;
e) durante le festività natalizie, dal 24 dicembre al 6 gennaio, il figlio trascorrerà sei giorni, anche non consecutivi, con la madre e/o con il padre, e previo accordo tra i predetti, alternando ogni anno il giorno della vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano così come Capodanno e il giorno dell'Epifania;
f) durante le festività Pasquali ciascun genitore potrà tenere con se il figlio per tre giorni consecutivi, alternarsi ogni anno, altresì, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
Tutte le altre festività (25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 1 Novembre, 8 Dicembre), salvo altre, qualora cadano in giorni infrasettimanali, i minori trascorreranno dette festività alternativamente con l'uno o con l'altro genitore.
Si precisa che sarà cura del padre, durante i tempi di permanenza del figlio presso di se, andare a prendere il minore presso la casa coniugale all'inizio di ciascun periodo di visita e/o tempo di permanenza e riportare il minore al termine dello stesso presso la casa coniugale.
4) stabilire a carico del SI. l'obbligo di corrispondere in favore della SI.ra Controparte_1 ed a titolo di mantenimento del figlio minore l'importo Parte_1 Persona_1 no € 400,00 (quattrocento/00), da versare en ni mese a partire da giugno 2024, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat a partire dal mese di maggio di ciascun anno;
5) stabilire l'obbligo del SI. di rimborsare in favore della SI.ra Controparte_1 Parte_1
entro 10 giorni dalla presentazione della relativa documentazione attestante la spesa, il
[...]
tutti gli esborsi dalla predetta sostenuti per tutte le spese straordinarie del figlio, tali da intendersi le spese previste nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona;
pagina 2 di 8 6) Le parti precisano che l'assegno unico familiare dovrà essere corrisposto per intero e al 100 % alla SI.ra quale genitore che si occupa in via quasi esclusiva di tutte le Pt_1 Parte_2 necessità del figlio minore.
7) le spese del presente giudizio verranno tra le parti interamente compensate, con rinuncia alla solidarietà da parte dei reciproci procuratori. Si precisa che per quanto riguarda la SI.ra
[...] per la predetta, ammessa al gratuito patrocinio, verrà richiesta la liquidazione dei Parte_1 compensi professionali a carico dello Stato.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con il ricorso in atti, chiedeva la separazione dal marito, Parte_1 [...]
con il quale aveva contratto matrimonio in RO il 21/08/2011 e dalla cui CP_1 unione era nato (ad Ancona in data 21/10/2012) il figlio assumendo Persona_1 come la comunione morale e materiale tra i coniugi fosse venuta meno a causa del totale disinteresse dell'odierno resistente per la famiglia (egli si recava spesso all'estero per lavoro e anche quando era in Italia rientrava comunque tardi a casa rispetto al termine del suo orario lavorativo); chiedeva, inoltre, che il figlio minore venisse affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso di sé, che la casa coniugale (bene detenuto dai coniugi a titolo di comodato gratuito) venisse a lei assegnata, che la frequentazione padre-figlio fosse regolamentata recependo il palinsesto di visite proposto;
sotto il profilo economico, chiedeva che il convenuto versasse € 500,00 mensili per il contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 70% delle spese straordinarie;
infine, chiedeva il riconoscimento dell'importo mensile di € 300,00 mensili quale contributo al suo mantenimento.
Riteneva sussistere la giurisdizione del Giudice Italiano nonostante l'elemento di internazionalità costituito dalla nazionalità romena dei coniugi, in ragione della residenza di questi e del minore in Italia, invocando gli artt. 3 ed 8 del Regolamento CE n. 2201/2003; il criterio della residenza avrebbe, altresì, giustificato l'applicazione, nel caso concreto, della legge italiana sia in relazione alla domanda di separazione dei coniugi sia in relazione a quella inerente alla responsabilità genitoriale sui minori, in difetto di una differente scelta delle parti, richiamando il Regolamento UE n. 1259/2010 e l'art. 45 L. n. 218/1995, che, a sua volta, richiama la convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 (cfr. artt. 4 e 8).
2. Si costituiva con memoria difensiva il resistente contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente dal momento che era stata piuttosto la stessa a divenire immotivatamente sempre più distaccata fino a cacciare letteralmente di casa il marito.
Eccepiva, in via pregiudiziale e di rito, il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore di quello romeno, allegando la circostanza, taciuta da parte ricorrente, della pendenza in RO di un procedimento aventi pari oggetto, introitato precedentemente da esso resistente, in virtù del generale principio della “litispendenza e connessione” di cause di cui all'art. 19 del Regolamento di Bruxelles II-bis n. 2201/2003: si trattava, più precisamente, del giudizio di divorzio pendente avanti il Tribunale di Primo Grado di CP_2 procedimento iscritto al ruolo del medesimo Tribunale al n. 1172/287/2021. In tale giudizio si era costituita l'odierna ricorrente che aveva eccepito la mancata competenza generale delle autorità giurisdizionali romene a decidere nella causa di divorzio introdotta dal marito sempre richiamando i principi dei regolamenti dell'Unione Europea, in particolare il Regolamento di Bruxelles II-bis (Reg. 2201/2003 del Consiglio). Il Tribunale di primo grado di pagina 3 di 8 aveva, invero, con sentenza n. 816 del 23/06/2021, nel surrichiamato CP_2 procedimento n. 1172/287/2021, accolto l'eccezione della odierna ricorrente circa la “mancata competenza generale dei tribunali rumeni” a decidere sulla causa di divorzio introdotta dal marito. Quest'ultimo, ritenendo errata la pronuncia, l'aveva impugnata chiedendone l'annullamento in toto con riesame, nel merito, delle questioni inerenti al matrimonio. A detta dell'odierno resistente, il Regolamento CE di Bruxelles II-bis n. 2201/2003 prevederebbe una serie di criteri di giurisdizione alternativi e concorrenti tra di loro, senza alcuna gerarchia tra loro, di guisa che potrebbero coesistere più Fori ugualmente competenti tra cui scegliere. Nella specie, accanto al principio della residenza abituale, opererebbe quello alternativo della cittadinanza comune delle parti dello Stato del Foro, che avrebbe fondato la giurisdizione del Tribunale romeno quale autorità giurisdizionale dello Stato di cui entrambi i coniugi sono cittadini. Secondo la ricostruzione di parte resistente, in virtù del principio generale all'art. 19 del Regolamento n. 2201 cit in tema di “litispendenza e connessione”, prevalendo il procedimento per primo istaurato avanti il Giudice competente (nella specie, il Tribunale di Ramnicu-Sarat in data 05/04/2021), su tutti quelli successivamente proposti, e radicando la giurisdizione dell'autorità preventivamente adita, il Giudice successivamente adito (in concreto, il Tribunale di Ancona in data 13/04/2021) avrebbe dovuto sospendere d'ufficio il procedimento e dichiarare la propria incompetenza non appena fosse stata accertata la competenza del primo Giudice ovvero, in concreto, fino alla pronuncia del Giudice di appello dinanzi al quale era stata appellata la sentenza di primo grado.
Concludeva, nel merito, aderendo alle domande di affido condiviso, di collocazione prevalente del figlio presso la madre, di regolamentazione del diritto di visita del padre quale genitore non collocatario e chiedendo, invece, differenti condizioni quanto al contributo del padre al mantenimento del figlio (con disponibilità a versare l'importo di Euro 300,00 mensili, importo che la moglie avrebbe accettato dinanzi al Giudice romeno, riconoscendone la congruità e adeguatezza) e al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie (la donna, ben avrebbe potuto ampliare il suo orario lavorativo, compatibilmente con le esigenze del figlio, per cui era dotata di capacità lavorativa tale da non giustificare un contributo al suo mantenimento;
comunque, la richiesta era difforme rispetto a quella avanzata dalla stessa dinanzi al Tribunale romeno).
3. All'esito dell'udienza del 14/09/2021, il Presidente sospendeva il giudizio ai sensi degli artt. 19 del Regolamento n. 2201/2003 e 7 della legge n. 218/1995, adottando provvedimenti in via temporanea e urgente così come consentito dall'art. 20 del predetto Regolamento.
4. Con ricorso del 4/10/2022, l'odierno resistente riassumeva il giudizio dando atto della sopravvenuta sentenza n. 26/2022 del Tribunale romeno di appello (in data 06-21/06/2022), divenuta irrevocabile, che aveva riconosciuto la competenza a decidere del giudice romeno sulle questioni inerenti il divorzio e/o la separazione, cassando la sentenza del giudice di primo grado e rinviando le parti avanti la medesima autorità giudiziaria per il proseguo del giudizio. Chiedeva, quindi, il resistente una pronuncia di declaratoria del giudice italiano di propria incompetenza a decidere, a favore del giudice romeno preventivamente adito, con conseguente dichiarazione di estinzione del presente giudizio.
5. Nel costituirsi dopo il ricorso in riassunzione, si opponeva alle Parte_1 richieste avversarie richiamando la parte della sentenza del Tribunale romeno di appello che aveva riconosciuto la giurisdizione del giudice romeno soltanto in relazione alla domanda di divorzio in virtù dell'art. 3, comma 1, lett. b) del Regolamento CE n. 2201/2003, ritenendo, per pagina 4 di 8 contro, sussistente la giurisdizione del giudice italiano sulle ulteriori domande concernenti la responsabilità genitoriale, ovvero affidamento, collocamento e mantenimento del minore, in applicazione dell'art. 8 dello stesso Regolamento e del criterio della residenza abituale del minore, non ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 12 comma 1, lett. b, Regolamento CE ult. cit., conformemente all'interpretazione accolta in materia sia da giudici di Legittimità (cfr. Cass., Ss.Uu., nn. 27091/2017 e Id, 24608/2019) sia dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte giustizia UE, sez. III, n. 184/2025). In particolare, non avrebbe potuto operare la proroga della competenza dell'autorità giurisdizionale romena, competente per il divorzio, con riguardo alla responsabilità genitoriale non essendo stata accettata detta giurisdizione dalla convenuta.
Instava, quindi, per la prosecuzione del presente giudizio in ordine alle domande relative all'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore delle parti, e all'assegnazione della casa coniugale.
6. Con successiva ordinanza, il Presidente del Tribunale disponeva la rimessione alla fase istruttorie sulle ulteriori istanze, accessorie alla pronuncia sul vincolo.
7. Con sentenza del 13/04/2023 il Tribunale romeno di primo grado di CP_2 dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, per cui parte resistente tornava a richiedere l'estinzione del giudizio o la dichiarazione di improcedibilità per difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore di quello romeno o per la cessazione, comunque, della materia del contendere, ritenendo che le questioni inerenti agli aspetti accessori della domanda di separazione e riguardanti il figlio minore (mantenimento e collocazione) avrebbero dovuto essere decise all'esito di autonomo procedimento, da introitarsi ex novo.
8. Nelle more del giudizio, le parti addivenivano a un accordo in merito alle condizioni relative alla responsabilità genitoriale e sulle modalità di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore, insistendo per il relativo accoglimento.
9. Alla luce della intervenuta sentenza di divorzio resa tra le parti dal Tribunale romeno di primo grado di del 13/04/2023, occorre accertare incidentalmente se ed in che CP_2 termini tale pronuncia incida sul presente giudizio di separazione giudiziale.
E' in atti sentenza di divorzio emessa dal Tribunale romeno: la stessa contiene una mera pronunzia sullo status senza altre statuizioni accessorie;
è pacifico che tale sentenza sia passata in giudicato in data 05/07/2023 [cfr. attestazione di irrevocabilità della sentenza romena predetta (“definitiva al 05.07.2023 non appello”), sub doc. 15), alleg. alla nota depositata da parte resistente in data 12/10/2023].
In proposito va richiamato l'art. 65 della L. 218/1995, che disciplina l'ipotesi specifica del riconoscimento delle sentenze straniere in materia di famiglia, tale che “hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone, nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa”.
Il giudice italiano, investito della domanda di separazione personale tra due coniugi, è tenuto a verificare, incidenter tantum, la sussistenza dei requisiti di riconoscimento della sentenza straniera di divorzio.
pagina 5 di 8 Ai sensi dell'art. 64 cit. si tratta dunque di verificare i presupposti ivi indicati, tra l'altro neppure contestati da parte della ricorrente, ovvero: a) se il giudice che ha pronunciato la sentenza straniera poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata secondo tale legge;
d) la sentenza sia passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;
f) non pende un processo davanti ad un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le disposizioni della sentenza non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
In primo luogo si osserva che risulta versata in atti copia della sentenza del Tribunale di primo grado di del 13/04/2023, tradotta in lingua italiana da traduttore CP_2 giurato accreditato presso il Ministero della Giustizia.
Dalla lettura di tale sentenza, si evince che il giudice che l'ha emessa era senz'altro provvisto di giurisdizione atteso che entrambe le parti risultavano cittadini romeni [come cennato, lo stesso Regolamento CE n. 2201/2003, all'art. 3, lett. b), prevede che sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cui i due coniugi sono cittadini, evocando la cittadinanza quale criterio alternativo rispetto a quello della residenza] e che entrambe le parti si sono costituite in quel giudizio. La sentenza di scioglimento del matrimonio è passata in giudicato in data 05/07/2023, né, d'altra parte, risulta che penda tra le parti un processo innanzi al giudice italiano che abbia avuto inizio prima di quello straniero ormai definito. Il presente giudizio, difatti, ha un oggetto diverso rispetto a quello di divorzio (in quanto non idoneo a determinare lo scioglimento del vincolo e la perdita dello status coniugale), stante appunto la distinzione tra i due giudizi, come anche riconosciuto dalla Suprema Corte che si è pronunciata su un caso analogo in cui si discuteva della questione del riconoscimento in Italia di una sentenza di divorzio pronunciata da un giudice albanese, laddove nel nostro Paese pendeva ancora un giudizio di separazione personale. Ebbene, la Cassazione ha affermato la riconoscibilità da parte del giudice italiano della sentenza di divorzio, pronunciata secondo la legge nazionale dei coniugi, puressendo stato il relativo giudizio introdotto dopo l'instaurazione del giudizio separativo in Italia, una volta pronunciato anche in pendenza del giudizio separativo, non potendo applicarsi la condizione ostativa di cui all'art. 64, lett. f), L. n. 218 del 1995: nei giudizi de quibus sussistono solo l'identità delle parti e la prevenzione di un giudizio rispetto all'altro (nel caso affrontato dalla Cassazione, del procedimento italiano di separazione rispetto a quello albanese di divorzio), ma tra i due giudizi non vi è anche un'identità di petitum (il giudizio di separazione non ha lo stesso oggetto di quello di divorzio, essendo il primo una “scansione necessaria del complessivo processo di dissoluzione del vincolo, inidonea a determinare la caducazione dello status coniugale, realizzabile soltanto con il secondo”; quand'anche dalla separazione potrebbe pur non conseguire il divorzio, quest'ultimo è invece sempre naturale conseguenza della separazione personale dei coniugi;
cfr. Cass., n. 24542/2016). Il criterio della prevenzione temporale, pertanto, non può ritenersi operativo nella fattispecie che ci occupa, in quanto i due giudizi non devono ritenersi oggettivamente assimilabili;
pertanto, non può effettuarsi alcuna comparazione tra le sentenze, tale da potersi prefigurare l'ipotesi di un contrasto tra giudicati.
pagina 6 di 8 Ritiene, infine, il Collegio che la sentenza romena non contenga alcun profilo di contrarietà all'ordine pubblico avendo deciso, a ben vedere, soltanto sullo status.
A tal proposito, non prevedendo la legge nazionale comune dei coniugi l'istituto della separazione ammettendo il divorzio immediato, si profila necessario accertare se sussistono gli estremi per il riconoscimento della sentenza di divorzio.
Va, sul punto, rammentato che "in tema di riconoscimento di sentenza straniera di divorzio, la circostanza che il diritto straniero preveda che il divorzio possa essere pronunciato senza passare attraverso la separazione personale dei coniugi ed il decorso di un periodo di tempo adeguato tale da consentire ai coniugi medesimi di ritornare sulla loro decisione, non costituisce ostacolo al riconoscimento in Italia della sentenza straniera che abbia fatto applicazione di quel diritto, per quanto concerne il rispetto del principio dell'ordine pubblico, richiesto dall'art. 64, comma 1, lettera g), della legge 31 maggio 1995, n. 218, essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi" (così, Cass., Sez. I, n. 16978/2006).
Ebbene, nel caso di specie ritiene il Collegio che la sentenza di scioglimento del matrimonio pronunciata in RO è provvista di tutti i requisiti richiesti dall'art. 64 l. n. 218/1995 e che, pertanto, essa sia efficace nel nostro ordinamento.
Conseguentemente, l'odierno Collegio non può che prendere atto della pronunzia di divorzio già emessa in RO (che rende improcedibile il giudizio con riguardo alla domanda di separazione), pur ritenendosi competente in ordine ai provvedimenti accessori diversi dalla mera pronunzia di status, non sottoposti alla cognizione del giudice romeno, quali l'assegnazione della casa coniugale e le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore.
L'art. 8 del Regolamento di Bruxelles II-bis n. 2201/2003 prevede espressamente che “le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”. Nel caso in esame, il figlio minore delle parti, è Persona_1 nato in [...] nel 2012 e da allora vi risiede, talché si deve ritenere sussistente la giurisdizione di questo Giudice a pronunciarsi sulle domande promosse in ordine all'affido, alla collocazione e alle visite. L'operatività di tale principio, ispirato all'interesse superiore del minore e al criterio della vicinanza, è stata confermata anche dalle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. sent. n. 3555/2017; per un'applicazione concreta di tali principi nel caso di sopravvenuta sentenza di divorzio emessa dall'autorità albanese con pendenza in Italia del giudizio di separazione, cfr. Tribunale di Forlì, sent. 4 marzo 2022).
Su tali domande accessorie, come cennato, le parti hanno raggiunto un accordo.
Il Collegio ritiene che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe: la regolamentazione proposta dalle parti con riguardo alla prole si palesa conforme agli attuali interessi del minore
[...] sia quanto alle previsioni concernenti l'affidamento e i rapporti con il genitore Persona_1 non collocatario (la regolamentazione del diritto di visita è tale da garantire una costante frequentazione di questi con il figlio secondo i canoni della bigenitorialità) sia con riguardo al contributo al mantenimento (che tiene conto delle differenti condizioni economiche delle parti e delle esigenze della prole). pagina 7 di 8 10. L'accordo tra le parti sulle residue domande giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, così come del resto si è espressa la volontà delle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, nella superiore composizione, così provvede:
DICHIARA che in ordine alla pronuncia sullo status si è formato il giudicato con la sentenza di divorzio del Tribunale di Ramnicu-Sarat emessa in data 13/04/2023, che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato in RO il 21/08/2011 tra
[...]
e Parte_1 Controparte_1
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti sulle domande accessorie, alle condizioni indicate nel foglio di p.c. congiuntamente depositato in data 10/06/2024, precisate all'udienza del 7/01/2025, e sopra riportate;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Ancona, nella Camera di consiglio del 29/I/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 8 di 8