Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00003/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00653/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di TI (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 653 del 2024, proposto da
ES FA, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Cristina Di Pofi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Veroli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Chiappetta, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza di questo Tar n. 295/2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Veroli;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con un primo giudizio ordinario la ricorrente chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal comune di Veroli sull’istanza di accesso documentale da lei presentata in data 20 novembre 2023, avente ad oggetto il rilascio di copia dei documenti relativi ai suoli contrassegnati in catasto al foglio n. 38, particelle nn. 1688 e 1640, per i quali era in corso un procedimento di acquisizione sanante.
2. Questo Tar con sentenza n. 295/2024 accoglieva il ricorso presentato dalla FA ordinando “al comune di Veroli l’esibizione della documentazione richiesta. Condanna il comune di Veroli al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro millecinquecento, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo”.
3. Con il presente ricorso in ottemperanza la ricorrente ha richiesto l’esecuzione della predetta sentenza, non avendo il Comune ancora provveduto al rilascio dei documenti richiesti.
4. Si è costituito il Comune eccependo l’irricevibilità del ricorso per tardivo deposito e, nel merito, rilevando l’infondatezza del ricorso, in quanto i documenti richiesti sarebbero già in possesso della ricorrente, quale parte del precedente giudizio proposto con r.g. 22/2021.
5. La causa è stata assunta in decisione all’udienza camerale del 3 dicembre 2024.
6. Il ricorso è irricevibile.
7. L'art. 87, comma 3, cod. proc. amm. prevede che - anche- nei giudizi di ottemperanza tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto al processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti: poiché, dunque, tra i termini espressamente esclusi non figura quello inerente al deposito del ricorso, il termine per l'assolvimento di tale indefettibile adempimento propedeutico all'instaurazione del giudizio deve avvenire entro 15 giorni dalla materiale notifica del ricorso per l'ottemperanza al giudicato, pena l'irricevibilità per tardività conseguente al superamento del termine perentorio di deposito del ricorso (in senso conforme Tar Puglia Bari sent. 1305/2021).
Nel caso di specie il ricorso è stato notificato il 2.10.2024 e depositato il 25.10.2025, oltre il predetto termine di 15 giorni, sicchè il presente ricorso va dichiarato irricevibile.
8. Si stima equa la compensazione delle spese in ragione della natura in rito della decisione e non potendo comunque il Collegio fare a meno di rilevare la perdurante inerzia dell’Amministrazione nell’ostensione dei documenti richiesti (considerato, peraltro, che ES FA non risulta essere parte del giudizio indicato dal Comune r.g. 22/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di TI (Sezione Seconda), lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TI nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Ines Simona Immacolata Pisano, Presidente
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
Viola Montanari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viola Montanari | Ines Simona Immacolata Pisano |
IL SEGRETARIO