TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/06/2025, n. 2504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2504 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 13/06/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 11868 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
, , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappr. e dif. dall'avv. STOPPA AMEDEO;
Ricorrenti
E
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. LOTITO GIUSEPPINA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/10/2023, le ricorrenti in epigrafe indicate, hanno convenuto in giudizio il e, premesso di essere docenti a tempo indeterminato, nell'area Controparte_2 professionale del personale educativo, hanno dedotto di non aver beneficiato dell'erogazione dell'importo di
€ 500,00 annui prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali ed hanno lamentato la discriminazione rispetto al personale docente con funzione didattica;
le parti ricorrenti hanno, poi, concluso chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in ricorso (nello specifico: e per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_1 Parte_2
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per gli aa.ss. 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024; Parte_3
per le annualità 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024), e Parte_4 conseguentemente, condannarsi il alla corresponsione, in favore dei ricorrenti Controparte_2 dell'importo nominale, rispettivamente, di euro 3.000,00 per la per la , di euro 2.500,00 Pt_1 Pt_2 per la ed, infine, di euro 1.500,00 per la ). Pt_4 Pt_3
Il convenuto, si costituiva in giudizio, eccependo, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione CP_1 quinquennale dei crediti dedotti e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda.
Quindi alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
1 -----------
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'articolo 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel senso che viene di seguito riportato il precedente di Sezione conforme (sent. n. 10/2025), che questo giudice condivide e che si riferisce a fattispecie, quasi, del tutto sovrapponibile.
----------
La domanda è fondata e va accolta.
< Ai fini della decisione, occorre evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha già affermato che “ In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi.” (si veda Cass. Civ. sez. lav. n.32104/2022).
Come statuito dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza 9984/2024, “l'art. 1, comma 121, della
L. n. 107 del 2015, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_3 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_4 adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità' digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante
"modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui articolo 2, comma 1, è del seguente tenore:
2 "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile".
4. La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 D.Lgs. n. 297 del 1994, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
5. Con specifico riferimento alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di
1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
6. Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente.
Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'art. 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe
3 appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
7. Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo.
Infatti l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "(...) 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto.
Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
La circostanza che l'art. 398 del D.Lgs. n. 297/1994 preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si consideri che, al comma 2, articolo CP_1 ult. cit., si specifica chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari".
Come è agevole constatare, laddove la locuzione estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.” >>.
------------
Orbene, facendo applicazione delle su esposte condivise considerazione, deriva che la domanda deve essere accolta e deve essere dichiarato il diritto delle ricorrenti, nella loro qualità di docenti di ruolo con funzione educativa, a fruire della somma nella misura di € 500,00 annui oltre interessi e rivalutazione ai sensi della l. n.
724 del 1994, art. 22, comma 36 (da calcolare dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione) - rispettivamente, per e per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, Parte_1 Controparte_5
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per il corrispondente importo di euro 3.000,00 per ciascuna docente;
per per gli aa.ss. 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 per l'importo complessivo Parte_3 di euro 1.500,00 ed, infine, per per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_4
2022/2023 e 2023/2024 per la somma di euro 2.500,00 - tramite attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del convenuto ad adottare CP_1
4 ogni conseguenziale adempimento per garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su
“carta docente” e con le stesse regole assegnate ai docenti di ruolo con funzione didattica.
-------------
Sulla prescrizione.
Nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione sollevata dal è infondata. CP_1
Infatti, il termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n.
4. c.c., non è decorso dal momento che il dies a quo è fissato dalla data in cui il sistema telematico consentiva la registrazione sull'applicazione web dedicata (art. 5 del D.P.C.M. 28.11.2016) e che vi è stata diffida stragiudiziale notificata, con effetti interruttivi, il 10.08.2023 (cfr. “DOC. 3; DOC. 3 BIS;
DOC. 3 TER”, allegati al fascicolo telematico dei ricorrenti).
-----------
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1310 R.G. 2024, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara il diritto di ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” Parte_1
e, quindi, del relativo bonus di euro 500,00 per ciascuno dei seguenti anni scolastici di servizio: 2018-
2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024;
- dichiara il diritto di ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del Parte_2 docente” e, quindi, del relativo bonus di euro 500,00 per ciascuno dei seguenti anni scolastici di servizio: 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024;
- dichiara il diritto di ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del Parte_3 docente” e, quindi, del relativo bonus di euro 500,00 per ciascuno dei seguenti anni scolastici di servizio: 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024;
- dichiara il diritto di ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del Parte_4 docente” e, quindi, del relativo bonus di euro 500,00 per ciascuno dei seguenti anni scolastici di servizio: 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024;
- condanna, per l'effetto, il , in persona del , Controparte_2 Controparte_6 all'attribuzione in favore dei ricorrenti della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (sei annualità 2018-2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, pari ad euro 3.000,00 per;
sei annualità 2018- Parte_1
2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, pari ad euro 3.000,00 per
; tre annualità 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, pari ad euro 1.500,00 per Parte_2
; cinque annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, Parte_3 pari ad euro 2.500,00 per ), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, Parte_4 comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
5 - condanna il , in persona del pro tempore, al pagamento Controparte_2 CP_4 delle spese processuali in favore della parte ricorrente, spese che liquida in euro 3.130,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Bari, in data 13/06/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
6