TRIB
Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/11/2024, n. 6018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6018 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Natale Presidente
Silvia Carosio Giudice
Sara Perlo Giudice rel/est
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 21405/2024 promossa da:
nato in [...] il [...] (CUI: 0557LKV), rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Raffaele Folino del Foro di Torino
PARTE ATTRICE
CONTRO
– Questura di Torino, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Controparte_1 dello Stato presso cui ha eletto domicilio in via dell'Arsenale 21 Torino
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 24.10.2023, notificato il 7.11.2023, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art. 19, co.
1.1 TUI, nella formulazione vigente al momento della formalizzazione della domanda, ovvero quella introdotta dal d.l. 130/2020, prima delle modifiche del d.l. 20/2023.
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da il 27.1.2023, volta a ottenere il rilascio del Pt_1
permesso di soggiorno per protezione speciale, il Questore di Torino, con provvedimento Prot. nr.
1237/2023, reso in data 24.10.2023 e notificato il 7.11.2023 (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo), ha rigettato l'istanza, riportandosi al parere negativo reso dalla C.T. di Torino il 24.3.2023, che ha ritenuto non sussistenti i requisiti per il rilascio del permesso.
L'istante ha tempestivamente impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo, chiedendo il diritto alla protezione speciale. Al riguardo, la difesa ritiene sussistenti i requisiti necessari per il rilascio del permesso richiesto: , dal suo arrivo in Italia nel 2020, ha infatti frequentato alcuni corsi Pt_1 volti all'apprendimento della lingua italiana e ha reperito una regolare attività lavorativa.
Per questi motivi
, la difesa chiede il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al
, che si è costituito in giudizio. Controparte_1
Parte resistente, con comparsa di costituzione dell'11.10.2024, ha evidenziato la legittimità del provvedimento di rigetto emanato dalla Questore di Torino evidenziando come, nella documentazione allegata alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ad eccezione di un titolo di studio conseguito in Italia, non vi sia cenno alcuno all'integrazione socio-lavorativa del richiedente.
Il Collegio, con decreto depositato in data 28.12.2023, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore all'11.10.2024.
All'udienza dell'11.10.2024, la difesa ha rinunciato alla discussione orale ed al termine per le memorie ex art. 275 bis c.p.c. e il Giudice ha fissato udienza ex artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, al 13.11.2024, sostituendola con il deposito di note scritte.
Scaduto il termine previsto e a seguito del deposito di note scritte da parte del ricorrente in data
28.10.2024, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
* * *
Il ricorrente ha formulato in via principale domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del
2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e
1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese
d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Fatte queste premesse di carattere normativo, nel merito la domanda è fondata.
La difesa, già nel ricorso e successivamente con note scritte depositate in data 28.10.2024, ha prodotto documentazione attestante il percorso di integrazione svolto dal ricorrente all'interno del territorio dello Stato.
Il ricorrente, dal punto di vista formativo, ha ottenuto il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione (cfr. doc. 3).
Per quanto riguarda la situazione lavorativa, svolge la mansione di lavapiatti, con Pt_1
contratto a tempo determinato in essere dal 2.11.2023, presso Tchamgoue & Partner International
s.r.l. con sede a Torio (cfr. contratto di lavoro e relative buste paga, da ultimo quella di settembre
2024).
Il ricorrente, infine, nel corso dell'udienza dell'11.10.2024, sentito liberamente dal Giudice – dimostrando una buona padronanza della lingua italiana – ha dichiarato di vivere a Torino con il fratello, titolare del contratto di affitto e di un negozio a Torino.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal ricorrente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, il quale ha raggiunto una stabilità lavorativa, l'indipendenza abitativa e ha portato avanti con profitto il percorso scolastico, motivo per cui si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della sua vita privata, tutelato a livello nazionale e comunitario (art. 8 CEDU).
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il ricorrente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da per costruirsi una rete Pt_1
lavorativa in Italia.
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite, in quanto la documentazione aggiornata attestante l'integrazione del ricorrente è stata prodotta solo in sede di ricorso e non anche in sede amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-Accoglie la domanda formulata e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] Parte_1
il 3.11.1972 (CUI: ), il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione Nume_1
speciale di durata biennale, secondo la previsione dell'art. 19 TUI nella versione di cui al D.lgs.
130/2020;
-Compensa le spese tra le parti;
-Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 18.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Perlo Dott. Andrea Natale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Natale Presidente
Silvia Carosio Giudice
Sara Perlo Giudice rel/est
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 21405/2024 promossa da:
nato in [...] il [...] (CUI: 0557LKV), rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Raffaele Folino del Foro di Torino
PARTE ATTRICE
CONTRO
– Questura di Torino, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Controparte_1 dello Stato presso cui ha eletto domicilio in via dell'Arsenale 21 Torino
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 24.10.2023, notificato il 7.11.2023, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art. 19, co.
1.1 TUI, nella formulazione vigente al momento della formalizzazione della domanda, ovvero quella introdotta dal d.l. 130/2020, prima delle modifiche del d.l. 20/2023.
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da il 27.1.2023, volta a ottenere il rilascio del Pt_1
permesso di soggiorno per protezione speciale, il Questore di Torino, con provvedimento Prot. nr.
1237/2023, reso in data 24.10.2023 e notificato il 7.11.2023 (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo), ha rigettato l'istanza, riportandosi al parere negativo reso dalla C.T. di Torino il 24.3.2023, che ha ritenuto non sussistenti i requisiti per il rilascio del permesso.
L'istante ha tempestivamente impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo, chiedendo il diritto alla protezione speciale. Al riguardo, la difesa ritiene sussistenti i requisiti necessari per il rilascio del permesso richiesto: , dal suo arrivo in Italia nel 2020, ha infatti frequentato alcuni corsi Pt_1 volti all'apprendimento della lingua italiana e ha reperito una regolare attività lavorativa.
Per questi motivi
, la difesa chiede il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al
, che si è costituito in giudizio. Controparte_1
Parte resistente, con comparsa di costituzione dell'11.10.2024, ha evidenziato la legittimità del provvedimento di rigetto emanato dalla Questore di Torino evidenziando come, nella documentazione allegata alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ad eccezione di un titolo di studio conseguito in Italia, non vi sia cenno alcuno all'integrazione socio-lavorativa del richiedente.
Il Collegio, con decreto depositato in data 28.12.2023, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore all'11.10.2024.
All'udienza dell'11.10.2024, la difesa ha rinunciato alla discussione orale ed al termine per le memorie ex art. 275 bis c.p.c. e il Giudice ha fissato udienza ex artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, al 13.11.2024, sostituendola con il deposito di note scritte.
Scaduto il termine previsto e a seguito del deposito di note scritte da parte del ricorrente in data
28.10.2024, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
* * *
Il ricorrente ha formulato in via principale domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del
2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e
1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese
d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Fatte queste premesse di carattere normativo, nel merito la domanda è fondata.
La difesa, già nel ricorso e successivamente con note scritte depositate in data 28.10.2024, ha prodotto documentazione attestante il percorso di integrazione svolto dal ricorrente all'interno del territorio dello Stato.
Il ricorrente, dal punto di vista formativo, ha ottenuto il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione (cfr. doc. 3).
Per quanto riguarda la situazione lavorativa, svolge la mansione di lavapiatti, con Pt_1
contratto a tempo determinato in essere dal 2.11.2023, presso Tchamgoue & Partner International
s.r.l. con sede a Torio (cfr. contratto di lavoro e relative buste paga, da ultimo quella di settembre
2024).
Il ricorrente, infine, nel corso dell'udienza dell'11.10.2024, sentito liberamente dal Giudice – dimostrando una buona padronanza della lingua italiana – ha dichiarato di vivere a Torino con il fratello, titolare del contratto di affitto e di un negozio a Torino.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal ricorrente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, il quale ha raggiunto una stabilità lavorativa, l'indipendenza abitativa e ha portato avanti con profitto il percorso scolastico, motivo per cui si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della sua vita privata, tutelato a livello nazionale e comunitario (art. 8 CEDU).
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il ricorrente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da per costruirsi una rete Pt_1
lavorativa in Italia.
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite, in quanto la documentazione aggiornata attestante l'integrazione del ricorrente è stata prodotta solo in sede di ricorso e non anche in sede amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-Accoglie la domanda formulata e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] Parte_1
il 3.11.1972 (CUI: ), il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione Nume_1
speciale di durata biennale, secondo la previsione dell'art. 19 TUI nella versione di cui al D.lgs.
130/2020;
-Compensa le spese tra le parti;
-Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 18.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Perlo Dott. Andrea Natale