TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/12/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa all'esito dell'udienza del 16.12.2025 ex art 127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 4209 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to SANTORO DIEGO MARIA
CONTRO
Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/11/2024 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio la parte resistente al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria avanzata sig.ra con l'opposto decreto ingiuntivo per tutti i motivi su esposti;
CP_1
- Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- Condannare la sig.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni CP_1 da lite temeraria da liquidarsi equitativamente nella complessiva somma pari ad € 3.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, quantificata d'ufficio in via equitativa, per aver posto in essere un comportamento contrario agli interessi dell'utente e non aver tentato di evitare il presente contenzioso”
All'odierna udienza, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la parte convenuta non risulta costituita e non vi è in atti la prova della notifica del ricorso, nonché note di trattazione scritta.
***** 1. Deve essere dichiarata la improcedibilità del ricorso.
2. Osserva il giudicante che, come definitivamente chiarito dalla Cass. SS.UU. del 30 luglio 2008 n. 20604, nel processo del lavoro non è consentita la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. allorché la stessa sia stata totalmente omessa.
3. Nella citata pronuncia la Cassazione ha evidenziato che, nel processo del lavoro si è in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 415 c.p.c., giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare - con condotte omissive prive di valida giustificazione - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata".
4. Ne consegue che, a fronte di una omessa notifica, il giudizio deve definirsi con una pronuncia di mero rito e deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso, non potendo più il processo proseguire per non essere consentita la fissazione di un nuovo termine per la notificazione, mai in precedenza effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, attesa l'inapplicabilità in tale caso degli artt. 291 e 421 c.p.c.
5. Tale conclusione non può mutare neanche alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con pronuncia del 27.1.2015 n. 1483, dal quale questo giudice ritiene di dissentire – concordando invece con la pronuncia espressa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nel 2008 – non potendo ragionevolmente ritenersi, per le ragioni già espresse, rinnovabile ai sensi dell'art. 291 c.p.c. un atto mai compiuto.
6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
(R.G. 4209/2024), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Latina, data del deposito
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa all'esito dell'udienza del 16.12.2025 ex art 127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 4209 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to SANTORO DIEGO MARIA
CONTRO
Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/11/2024 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio la parte resistente al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria avanzata sig.ra con l'opposto decreto ingiuntivo per tutti i motivi su esposti;
CP_1
- Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- Condannare la sig.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni CP_1 da lite temeraria da liquidarsi equitativamente nella complessiva somma pari ad € 3.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, quantificata d'ufficio in via equitativa, per aver posto in essere un comportamento contrario agli interessi dell'utente e non aver tentato di evitare il presente contenzioso”
All'odierna udienza, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la parte convenuta non risulta costituita e non vi è in atti la prova della notifica del ricorso, nonché note di trattazione scritta.
***** 1. Deve essere dichiarata la improcedibilità del ricorso.
2. Osserva il giudicante che, come definitivamente chiarito dalla Cass. SS.UU. del 30 luglio 2008 n. 20604, nel processo del lavoro non è consentita la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. allorché la stessa sia stata totalmente omessa.
3. Nella citata pronuncia la Cassazione ha evidenziato che, nel processo del lavoro si è in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 415 c.p.c., giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare - con condotte omissive prive di valida giustificazione - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata".
4. Ne consegue che, a fronte di una omessa notifica, il giudizio deve definirsi con una pronuncia di mero rito e deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso, non potendo più il processo proseguire per non essere consentita la fissazione di un nuovo termine per la notificazione, mai in precedenza effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, attesa l'inapplicabilità in tale caso degli artt. 291 e 421 c.p.c.
5. Tale conclusione non può mutare neanche alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con pronuncia del 27.1.2015 n. 1483, dal quale questo giudice ritiene di dissentire – concordando invece con la pronuncia espressa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nel 2008 – non potendo ragionevolmente ritenersi, per le ragioni già espresse, rinnovabile ai sensi dell'art. 291 c.p.c. un atto mai compiuto.
6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
(R.G. 4209/2024), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Latina, data del deposito
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello