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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/02/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4700/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente Est. dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4700/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. COLUCCIO VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA DANTE ALIGHIERI, 16 04014 PONTINIA presso il difensore avv.
COLUCCIO VINCENZO
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
e con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
pagina 1 di 3
IN FATTO
Con ricorso domandava lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con alle Controparte_1 condizioni contestualmente precisate.
Nella contumacia del resistente, la causa era, sulle conclusioni precisate all'udienza del 05 febbraio 2025, contestualmente discussa oralmente e, quindi, rimessa al collegio per la decisione definitiva.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3, comma 2, n° 2 lett. b) della Legge 898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
È da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della volontà espressa da parte ricorrente d'addivenire alla pronunzia divorzile, dell'allontanamento del resistente dalla casa coniugale già dal 2000, del lasso di tempo decorso dalla pronunzia della sentenza di separazione del 2004 e del disinteresse del resistente per la vicenda processuale, reso evidente dalla sua mancata costituzione.
Dato, quindi atto dell'assenza di richieste economiche da parte della ricorrente sia per sé che per la prole, comunque ultratrentenne salvo che l'ultimogenito di anni ventotto, alcuna statuizione ulteriore, rispetto alla pronunzia sullo stato, s'impone.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la mancata opposizione del resistente che, comunque, nulla avrebbe potuto fare per evitare l'iniziativa giudiziaria.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 30 giugno
1990 nel Comune di Marcianise;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marcianise di provvedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. dell'anno 1990, Parte I, n° 7);
pagina 2 di 3
compensa le spese di causa.
LATINA, 06/02/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente Est. dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4700/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. COLUCCIO VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA DANTE ALIGHIERI, 16 04014 PONTINIA presso il difensore avv.
COLUCCIO VINCENZO
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
e con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
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IN FATTO
Con ricorso domandava lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con alle Controparte_1 condizioni contestualmente precisate.
Nella contumacia del resistente, la causa era, sulle conclusioni precisate all'udienza del 05 febbraio 2025, contestualmente discussa oralmente e, quindi, rimessa al collegio per la decisione definitiva.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3, comma 2, n° 2 lett. b) della Legge 898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
È da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della volontà espressa da parte ricorrente d'addivenire alla pronunzia divorzile, dell'allontanamento del resistente dalla casa coniugale già dal 2000, del lasso di tempo decorso dalla pronunzia della sentenza di separazione del 2004 e del disinteresse del resistente per la vicenda processuale, reso evidente dalla sua mancata costituzione.
Dato, quindi atto dell'assenza di richieste economiche da parte della ricorrente sia per sé che per la prole, comunque ultratrentenne salvo che l'ultimogenito di anni ventotto, alcuna statuizione ulteriore, rispetto alla pronunzia sullo stato, s'impone.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la mancata opposizione del resistente che, comunque, nulla avrebbe potuto fare per evitare l'iniziativa giudiziaria.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 30 giugno
1990 nel Comune di Marcianise;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marcianise di provvedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. dell'anno 1990, Parte I, n° 7);
pagina 2 di 3
compensa le spese di causa.
LATINA, 06/02/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti
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