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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia di primo grado n. 12700/2024 R.G. instaurata da
, Parte_1
con l'avv. Cinzia Cascone, elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabbia, via
Cosenza n. 77,
RICORRENTE
contro
, Controparte_1
con gli avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli, elettivamente domiciliato in
Milano, via Soderini n. 24,
RESISTENTE
OGGETTO: compenso individuale accessorio.
All'udienza di discussione il procuratore del ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio il perché venissero accolte Controparte_1
le seguenti domande:
“accerti e dichiari il diritto del ricorrente al pagamento, in proprio favore, per i periodi di supplenza breve indicati in ricorso, o per il diverso periodo che sarà accertato in corso di causa,
del COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO (CIA) istituito dall'art. 42 c.2 del CCNL
del 26.5.1999 e confermato, per il periodo oggetto del presente ricorso dall'art. 82 del CCNL
Scuola del 29.11.2007 ed ulteriormente confermato ed incrementato nell'importo dall'art 38 e della relativa tabella E1.3 del CCNL comparto scuola del 19 aprile 2018;
2) condanni, per l'effetto, il in persona del L.R.p.t. al Controparte_1
pagamento in favore del ricorrente della somma di € 180,63 (€ centottanta/63) quale
COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO (CIA) per i periodi di supplenza breve
(indicati) svolti dal ricorrente, come specificato in ricorso o di quella maggiore, minore e/o diversa che dovesse risultare dovuta in corso di causa all'esito della fase istruttoria anche a seguito di ctu contabile che fin d'ora chiede disporsi, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
3) il tutto entro il limite di € 1.100,00;
4) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”
Cont Il ricorrente ha premesso di essere un collaboratore scolastico, dipendente del iscritto/inserito nelle graduatorie degli aspiranti a supplenze della provincia di
Milano, nonché nelle graduatorie di circolo e di istituto della medesima provincia;
è
attualmente in servizio presso l' - MIIC8DZ008. Controparte_3
Il ricorrente, prima del suddetto contratto, ha svolto, per diversi periodi, attività di supplenza breve e/o saltuaria come collaboratore scolastico con contratti full time (36
ore settimanali) ai sensi dell'art. 51 del CCNL/2007, come segue:
2 • Contratto con decorrenza dal 21/12/2021 e cessazione al 22/12/2022, per n. 36 ore settimanali di servizio (tempo pieno) in qualità di Parte_2
presso l'ICS "ALDA MERINI"/MILANO MILANO - MIIC8C6006-( giorni 2) -(cfr.
Allegato n.3 contratto dal 21-12-2021 al 22-12-2021);
• Contratto con decorrenza dal 10/01/2022 e cessazione al 13/01/2022, per n. 36 ore settimanali di servizio (tempo pieno) in qualità di Parte_2
presso l'ICS "ALDA MERINI"/MILANO MILANO - MIIC8C6006-( giorni 4) -(cfr.
Allegato n.3a contratto dal 10-01-2022 al 13-01-2022);
• Contratto con decorrenza dal 14/01/2022 e cessazione al 14/01/2022, per n. 36 ore settimanali di servizio (tempo pieno) in qualità di Parte_2
presso l'ICS "ALDA MERINI"/MILANO MILANO - MIIC8C6006-(1 giorno) -(cfr.
Allegato n.3b contratto dal 14-01-2022 al 14-01-2022);
• Contratto con decorrenza dal 17/01/2022 e cessazione al 21/01/2022, per n. 36 ore settimanali di servizio (tempo pieno) in qualità di Parte_2
presso l'ICS "ALDA MERINI"/MILANO MILANO - MIIC8C6006-( giorni 5) -(cfr.
Allegato n.3c contartto dal 17-01-2022 al 21-01-2022);
• Contratto con decorrenza dal 03/02/2022 e cessazione al 03/02/2022, per n. 36 ore settimanali di servizio (tempo pieno) in qualità di Parte_2
presso l'ICS "ALDA MERINI"/MILANO MILANO - MIIC8C6006 – (1 giorno) -(cfr.
Allegato n.3d contratto dal 03-02-2022 al 03-02-2022);
• Contratto con decorrenza dal 04/02/2022 e cessazione al 04/02/2022, per n. 36 ore settimanali di servizio (tempo pieno) in qualità di Parte_2
presso l'ICS "ALDA MERINI"/MILANO MILANO -MIIC8C6006-(1giorno) -(cfr.
Allegato n.3e contratto dal 04-02-2022 al 04-02-2022);
•Contratto con decorrenza dal11/02/2022e cessazione al11/02/2022, per n. 36 ore settimanali di servizio (tempo pieno) in qualità di presso l'ICS Parte_2
3 "ALDA MERINI"/MILANO MILANO -MIIC8C6006-(1giorno) -(cfr. Allegato n.3
fcontratto dal 11-02-2022 al 11-02-2022);
•Contratto con decorrenza dal14/02/2022e cessazione al18/02/2022, per n. 36 ore settimanali di servizio (tempo pieno) in qualità di presso l'ICS Parte_2
"ALDA MERINI"/MILANO MILANO -MIIC8C6006-( giorni 5) -(cfr. Allegato n.3g.
contratto dal 14.02-2022 al 18-02-2022);
•Contratto con decorrenza dal21/02/2022e cessazione al25/02/2022, per n. 36 ore settimanali di servizio (tempo pieno) in qualità di presso l'ICS Parte_2
"ALDA MERINI"/MILANO MILANO -MIIC8C6006-( giorni 5) -(cfr. Allegato n.3h
contratto dal 21-02-2022 al 25-02-2022);
•Contratto con decorrenza dal28/02/2022e cessazione al02/03/2022, per n. 36 ore settimanali di servizio (tempo pieno) in qualità di presso l'ICS Parte_2
"ALDA MERINI"/MILANO MILANO -MIIC8C6006-( giorni 3) -(cfr. Allegato n.3i
contratto dal 28-02-2022 al 02-03-2022);
•Contratto con decorrenza dal11/03/2022e cessazione al20/03/2022, per n. 36 ore settimanali di servizio (tempo pieno) in qualità di presso l'IC Parte_2
CINQUE GIORNATE/MILANO MILANO -MIIC8DX00L-( giorni 10) -(cfr. Allegato
n.3l contratto dal 11-03-2022 al 20-03-2022);
•Contratto con decorrenza dal31/03/2022e cessazione al01/04/2022, per n. 36 ore settimanali di servizio (tempo pieno) in qualità di presso l'ICS Parte_2
"ALDA MERINI"/MILANO MILANO -MIIC8C6006-( giorni 2) -(cfr. Allegato n.3m
contratto dal 31-03-2022 al 01-04-2022);
•Contratto con decorrenza dal12/04/2022e cessazione al13/04/2022, per n. 36 ore settimanali di servizio (tempo pieno) in qualità di presso Parte_2
l'l'ICS "ALDA MERINI"/MILANO MILANO -MIIC8C6006-( giorni 2) -(cfr. Allegato
n.3n contratto dal 12-04-2022 al 13-04-2022);
4 •Contratto con decorrenza dal20/04/2022e cessazione al22/04/2022, per n. 36 ore settimanali di servizio (tempo pieno) in qualità di presso Parte_2
l'l'ICS "ALDA MERINI"/MILANO MILANO -MIIC8C6006-( giorni 3) -(cfr. Allegato
n.3o contratto dal 20-04-2022 al 22-04-2022);
•Contratto con decorrenza dal26/04/2022e cessazione al03/05/2022, per n. 36 ore settimanali di servizio (tempo pieno) in qualità di presso Parte_2
l'I.C.VIA ARCADIA-MILANO MILANO -MIIC8FW002-( giorni 8) -(cfr. Allegato n.3p
contratto dal 26-04-2022 al 03-05-2022);
•Contratto con decorrenza dal04/05/2022e cessazione al25/05/2022, per n. 36 ore settimanali di servizio (tempo pieno) in qualità di presso l'I.C. Parte_2
VIA ARCADIA-MILANO MILANO-MIIC8FW002-( giorni 21) -(cfr. Allegato n.3q
contratto dal 04-05-2022 al 25-05-2022);
•Contratto con decorrenza dal26/05/2022e cessazione al06/06/2022, per n. 36 ore settimanali di servizio (tempo pieno) in qualità di presso l'I.C. Parte_2
VIA ARCADIA-MILANO MILANO giorni 12) -(cfr. Allegato n.3r C.F._1
contratto dal 26-05-2022 al 06-06-2022).
Si afferma in ricorso che l'attribuzione delle supplenze al personale ATA avviene in base al DM 430 del 13 dicembre 2000 (Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario) ( cfr.
Allegato n.4 DM 430 del 13 dicembre 2000); Il predetto regolamento, all'art. 1,
individua tre diverse “ tipologie” di supplenze: a) supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico;
5 c) supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 6.
In sostanza, vi sarebbero supplenze sino al 31 agosto (caso a.), supplenze fino al 30
giugno (caso b.) e supplenze brevi (caso c.) per il conferimento delle quali, ai sensi della richiamata normativa, si attinge alle graduatorie di Circolo e di Istituto (D.M.
430/00 art. 1 c.3).
Le supplenze svolte dal ricorrente per i periodi suindicati rientrano tutte nel caso c.,
trattandosi di supplenze brevi e/o comunque di supplenze svolte in virtù di multipli e reiterati contratti a tempo determinato (mai in virtù di un singolo contratto di supplenza sino al 30 giugno o al 31 agosto) conferiti in base alle graduatorie di Circolo
e/o Di Istituto.
Il ricorrente lamenta che, per i periodi di lavoro svolti, non ha percepito l'intera retribuzione sulla base delle previsioni del CCNL Comparto Scuola, risultando omesso, in suo favore, il versamento del COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO
(CIA) previsto e disciplinato (per il periodo che ci occupa) dall'art 82. del CCNL
Comparto Scuola del 29.11.2007, poi confermato dal successivo CCNL del 2018 ed incrementato nel relativo importo;
circostanza che si evince dalle buste paga prodotte
(doc. 6).
In particolare, il CIA è stato introdotto per la prima volta nel CCNL del 1999, art. 42
comma 2, per tutto il personale scolastico;
poi, con il CCNL del 2001, il CIA è stato mantenuto solo e soltanto per il personale ATA mentre per i docenti è stata introdotta la RPD (Retribuzione Professionale Docenti) art.7 CCNL scuola 2001.
I due istituti (CIA ed RPD) sono nati con la medesima funzione, hanno trovato conferma, parallelamente (a riprova della loro stretta analogia), in tutti i successivi
CCNL del comparto scuola.
Infatti, il CCNL del 2003 ha confermato il CIA per il personale ATA all'art. 80 mentre la RPD è stata confermata dall'art.81.
6 Così delineata la fattispecie, reputa chi scrive di condividere e fare proprie le argomentazioni di diritto rinvenibili in precedente del Tribunale di Napoli che perfettamente si attaglia alla presente fattispecie, qui richiamato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. “…Il compenso individuale accessorio per il personale
ATA è previsto dall'art. 82 CCNL 2007. Tale articolo al comma 1, recita: "1. Al personale
ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità
di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam". Il predetto art. 82, comma 5, destinato al personale a tempo determinato, recita: "5.
Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche".
Il comma 7, della medesima norma collettiva ha cura di precisare che detto compenso (CIA)
spetta in ragione di tante mensilità per quanto sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, mentre il successivo comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella prevista per il personale docente: in particolare, dall'art. 7, comma 3, del CCNL del 15.3.2001 risulta che il c.d. "Compenso Individuale Accessorio" di cui trattasi è una voce retributiva omologa alla c.d.
"Retribuzione Professionale Docenti".
L'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, rubricato "Retribuzione Professionale Docenti", stabilisce che: "1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole
7 di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma
1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1, e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La
retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli artt. 24 e 25 del
CCNL 4.8.1995".
Si tratta di emolumento che, come sancito dalla giurisprudenza, ha natura fissa e continuativa e che non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 17773/2017), rientrando quindi nelle "condizioni di impiego" di cui alla Clausola 4 dell'Accordo allegato alla Direttiva
1999/70/CE, che il datore di lavoro (pubblico o privato) deve assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (cfr. Tribunale di Torino, Sez. Lav.,
sent. n. 619/2020).
Tale interpretazione corrisponde ai condivisibili pronunciamenti della Suprema Corte di
Cassazione in ordine alla "Retribuzione Professionale Docenti": "Le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del
1999, sicché il successivo richiamo, contenuto dell'art. 7, comma 3, del CCNL 15.3.2001, alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. Una
8 diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese" (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 6293/2020, Cass. Civ., Sez. Lav., ord., 27
luglio 2018, n. 20015).
La giurisprudenza di legittimità ha quindi fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla Clausola 4 dell'Accordo allegato alla Direttiva 1999/70/CE. In proposito la giurisprudenza di merito ha condivisibilmente richiamato quanto già espresso dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea: la citata Clausola 4 "esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contrada disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può esser giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate" (cfr. Tribunale di
Torino, Sez. Lav., sent. 619/2020). Pertanto, si ritiene che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 debba essere interpretato nel senso che, in forza del consolidato principio di non discriminazione di cui alla citata Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, alla Clausola 4 dell'Accordo Quadro
allegato, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento, la RPD - così come la
CIA - spetta anche a tutti i dipendenti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste, non identificando l'art. 25 del CCNI 31.8.1999 le categorie di personale beneficiare dell'emolumento.
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente ha prestato servizio nei periodi indicati in ricorso in forza di contratti a tempo determinato (circostanza pacifica), durante i quali la prestazione
9 professionale resa era analoga ed equiparabile a quella svolta dal personale assunto a tempo indeterminato, al quale è riconosciuta e attribuita l'indennità del Compenso Individuale
Accessorio.
A ben vedere, infatti, la prestazione del personale ATA ha le medesime caratteristiche, sia di contenuto che di utilità, a prescindere dalla durata temporale dell'incarico, non ravvisandosi condizioni oggettive che consentano un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Eppure, nonostante l'assenza di qualsivoglia differenza nello svolgimento delle mansioni, la ricorrente non si è vista riconoscere il CIA per aver svolto incarichi temporanei, ossia le c.d.
supplenze brevi o saltuarie per i periodi dedotti in ricorso, subendo quindi un'ingiustificata disparità di trattamento. Per queste ragioni anche il ricorrente ha diritto all'indennità pretesa con il ricorso.
Deve pertanto ritenersi fondato il ricorso, con declaratoria del diritto di parte ricorrente all'emolumento in esame, nella misura e con le modalità previste dalla contrattazione collettiva,
in relazione ai periodi di lavoro sopra considerati e risultanti documentalmente...” (sent. n.
682229023; 6304/2022; 1446/2023)
L'applicazione al caso concreto dei condivisi principi di diritto che precedono implica l'accoglimento della pretesa attorea, pur con adesione in punto di quantum, ai conteggi predisposti dal che la difesa attorea ha dichiarato di fare propri in occasione CP_1
dell'udienza del 25/02/2025 (euro 160,56 lordi in luogo di euro 180,63 lordi).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del Compenso Individuale
Accessorio (C.I.A.) per i periodi indicati in ricorso in relazione al servizio svolto, nella misura e con le modalità di cui alla contrattazione collettiva, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
10 2) per l'effetto condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di CP_4
euro 160,56 quale compenso individuale accessorio per i periodi di supplenza breve svolti dal ricorrente;
3) condanna il al pagamento, in favore del Controparte_1
ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 515,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 25/02/2025
Il giudice
Francesca Saioni
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