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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/12/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente/relatore Dott. Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di divorzio iscritta al R.G. 1446/2025 proposta in via congiunta da di cittadinanza italiana, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(Rm) Via dell'Agricoltura n. 6, C.F. C.F._1
e
di cittadinanza italiana, nato a [...] il [...] e residente in Parte_2
Ladispoli, Via dell'Agricoltura n. 6, domiciliato di fatto in Ladispoli, via Berlino n. 9, C.F.
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea De Paola (c.f. C.F._3
- per le comunicazioni ex artt. 133, 134 e 176 c.p.c. Pec
- Tel. 069914150) ed elettivamente domiciliati Email_1 presso il suo studio sito in Ladispoli (Rm) Viale Italia n. 94, giusta procura in atti
Visto il ricorso;
rilevato che sono maturate le condizioni di procedibilità di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), Legge 898 del 1970 attesa la separazione consensuale omologata dal Tribunale di Civitavecchia con sentenza n. 232 del 21.12.2024; visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti e visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
considerato che
le parti hanno concordato anche di porre le spese del presente procedimento nessuna esclusa interamente a carico della Sig.ra ma detta pattuizione ha rilievo Parte_1 meramente interno.
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in data 03.04.2004 in Ladispoli (registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ladispoli n. 14 Parte 1 anno 2004), alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2) La casa coniugale sita in via dell'Agricoltura n. 6 Ladispoli, di proprietà della famiglia della moglie, viene alla stessa assegnata con tutti gli arredi e le suppellettili ivi esistenti essendosene il marito già allontanato nel mese di Maggio 2024. Il Sig. provvederà Pt_2 entro e non oltre il termine del 31.08.2024 al ritiro dei propri effetti personali ed in particolare dei fucili di proprietà presenti all'interno dell'immobile.
3) Il figlio minore nato a [...] il [...] è affidato congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. Il figlio minore risiederà in via prevalente presso la madre in Ladispoli (Rm) Via dell'Agricoltura n. 6 e deciderà liberamente quando frequentare il padre. Nulla in merito alla figlia ormai maggiorenne. Per_2
4) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra un assegno mensile di euro Parte_2 Parte_1
250,00 (duecentocinquanta/00) per il mantenimento del figlio , a decorrere del Per_1 mese di Agosto 2024 al domicilio dell'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Le parti concordano che l'assegno Unico per i Figli verrà suddiviso al 50% tra i genitori. Le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa – purché preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno, come da protocollo del Tribunale di Civitavecchia del 15.1.2015 al quale si rinvia.
5) I coniugi hanno prestato reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli del figlio minore.
6) I coniugi hanno dichiarato di aver definito ogni e qualunque rapporto di natura economica e patrimoniale sorto o comunque contratto in ragione dell'intercorso matrimonio, anche con riferimento alla edificazione ed alle migliorie afferenti la casa coniugale, e di non aver per l'effetto reciprocamente nulla a pretendere. Nulla per le spese avendo le parti regolamentato l'onere economico.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 8.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente/relatore Dott. Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di divorzio iscritta al R.G. 1446/2025 proposta in via congiunta da di cittadinanza italiana, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(Rm) Via dell'Agricoltura n. 6, C.F. C.F._1
e
di cittadinanza italiana, nato a [...] il [...] e residente in Parte_2
Ladispoli, Via dell'Agricoltura n. 6, domiciliato di fatto in Ladispoli, via Berlino n. 9, C.F.
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea De Paola (c.f. C.F._3
- per le comunicazioni ex artt. 133, 134 e 176 c.p.c. Pec
- Tel. 069914150) ed elettivamente domiciliati Email_1 presso il suo studio sito in Ladispoli (Rm) Viale Italia n. 94, giusta procura in atti
Visto il ricorso;
rilevato che sono maturate le condizioni di procedibilità di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), Legge 898 del 1970 attesa la separazione consensuale omologata dal Tribunale di Civitavecchia con sentenza n. 232 del 21.12.2024; visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti e visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
considerato che
le parti hanno concordato anche di porre le spese del presente procedimento nessuna esclusa interamente a carico della Sig.ra ma detta pattuizione ha rilievo Parte_1 meramente interno.
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in data 03.04.2004 in Ladispoli (registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ladispoli n. 14 Parte 1 anno 2004), alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2) La casa coniugale sita in via dell'Agricoltura n. 6 Ladispoli, di proprietà della famiglia della moglie, viene alla stessa assegnata con tutti gli arredi e le suppellettili ivi esistenti essendosene il marito già allontanato nel mese di Maggio 2024. Il Sig. provvederà Pt_2 entro e non oltre il termine del 31.08.2024 al ritiro dei propri effetti personali ed in particolare dei fucili di proprietà presenti all'interno dell'immobile.
3) Il figlio minore nato a [...] il [...] è affidato congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. Il figlio minore risiederà in via prevalente presso la madre in Ladispoli (Rm) Via dell'Agricoltura n. 6 e deciderà liberamente quando frequentare il padre. Nulla in merito alla figlia ormai maggiorenne. Per_2
4) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra un assegno mensile di euro Parte_2 Parte_1
250,00 (duecentocinquanta/00) per il mantenimento del figlio , a decorrere del Per_1 mese di Agosto 2024 al domicilio dell'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Le parti concordano che l'assegno Unico per i Figli verrà suddiviso al 50% tra i genitori. Le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa – purché preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno, come da protocollo del Tribunale di Civitavecchia del 15.1.2015 al quale si rinvia.
5) I coniugi hanno prestato reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli del figlio minore.
6) I coniugi hanno dichiarato di aver definito ogni e qualunque rapporto di natura economica e patrimoniale sorto o comunque contratto in ragione dell'intercorso matrimonio, anche con riferimento alla edificazione ed alle migliorie afferenti la casa coniugale, e di non aver per l'effetto reciprocamente nulla a pretendere. Nulla per le spese avendo le parti regolamentato l'onere economico.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 8.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone