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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/04/2025, n. 4469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4469 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 41564/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni, spirati i termini per il deposito delle note ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Carmine Andrea Silvestri, come da procura in atti ricorrente contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili come da procura in CP_1 atti resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte istante ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. OI-
001960164, notificata il 15.10.2024, con cui l' gli aveva intimato il pagamento della sanzione CP_1 amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'annualità 2018.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito: l'omessa notifica dell'atto presupposto
(verbale di accertamento n. 7003.07/11/2019.0201885 del 07.11.2019); la prescrizione CP_1 quinquennale dell'obbligazione; l'inesistenza della qualifica soggettiva con riferimento ad una parte del periodo in esame e, infine, il difetto di motivazione del provvedimento opposto.
Tanto premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare: - sospendere l'efficacia esecutiva ovvero l'esecuzione del provvedimento impugnato, inaudita altera parte, ovvero, in subordine all'udienza fissata per la comparizione delle parti;
nel merito: dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento e della conseguente ordinanza – ingiunzione per violazione dei termini di contestazione e notificazione ex art. 14 della L. 689/1981; - dichiarare l'intervenuta prescrizione delle ritenute contributive e assistenziali e della relativa sanzione amministrativa;
- dichiarare la nullità dell'ordinanza – ingiunzione poiché priva di motivazione la decisione del quantum della sanzione amministrativa;
in via subordinata: - dichiarare l'errata determinazione della base di calcola della sanzione amministrativa e conseguentemente rideterminare gli importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa per come indicati nella parte motiva dell'opposizione. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
L si è costituito in giudizio depositando il provvedimento di annullamento in autotutela CP_1 dell'ordinanza ingiunzione impugnata, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvenuto annullamento, da parte dell dell'ordinanza ingiunzione impugnata, con CP_1 conseguente insussistenza del credito iscritto a ruolo, comporta che in relazione alla presente controversia possa essere dichiarata cessata la materia del contendere, non sussistendo l'interesse delle parti ad una pronuncia di merito.
In merito alla regolamentazione delle spese, tuttavia, posto che lo sgravio da parte dell' è CP_1 intervenuto in data successiva al deposito e alla notifica del ricorso, le stesse vanno interamente poste a carico dell' convenuto e vengono liquidate come da dispositivo. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore delle parti ricorrenti, liquidate CP_1
in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Roma, 11/04/2025
Il Giudice
Silvia Antonioni