Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/05/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1055/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 1055/2025 V.G. posta in decisione il 15.04.2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
(avv. Catia Rubboli) C.F._1
e
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Controparte_1
(avv. Catia Rubboli) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 10.03.2025; preso atto che l'udienza del 08.04.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva il figlio nato a [...] il [...], Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a [...] il Parte_1
22.04.1971, C.F. , e , nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 Controparte_1
, celebrato con rito concordatario in Ravenna in data 18.02.2001, in regime di C.F._2
separazione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.7, parte
II, serie A, anno 2001;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati avendo da tempo distinte residenze;
2. Dichiarare che nulla è dovuto a titolo di mantenimento per il figlio divenuto Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
3. Dichiarare che i coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente al loro personale mantenimento essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
4. Le parti concordano che al fine di dirimere la controversia di carattere patrimoniale derivanti dalla crisi matrimoniale ed a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali hanno raggiunto un accordo secondo il quale entrambi, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano, ciascuno per la rispettiva quota a trasferire, con successivo e separato atto notarile, al figlio , la piena proprietà dell'immobile sito in Ravenna, Via Del Melograno 22 – Persona_1
Via del Platano, censito al Nceu del Comune di Ravenna al foglio 159, part. 931 con i subalterni:
- sub 4, cat. A/2, classe 1, z.c. 3, piano T-2, consistenza vani 3.5, r.c. euro 280.18; - sub 11, cat. C/6, classe 2, z.c. 3, iano T, consistenza 12 mq, r.c. euro 40.28, immobili acquistati con atto del 27/03/1996 a rogito del Notaio Dott. , registrato a Ravenna il 15/04/1996 Persona_2
al n. 1096 e trascritto a Ravenna il 03/04/41996;
5. detta attribuzione viene effettuata al fine di regolamentare i rapporti inerenti la cessazione degli effetti civili del matrimonio e pertanto le parti si impegnano a ribadire la suddetta volontà avanti al
Notaio al fine di effettuare un atto idoneo al trasferimento della proprietà di cui sopra in capo al figlio con spese notarili ed ogni altra connessa a tale trasferimento a carico dei Persona_1
genitori in eguale misura;
6. Dichiarano espressamente i coniugi che l'accordo, di cui il presente atto costituisce attuazione, si
è posto come elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi matrimoniale e verrà formalizzato con atto pubblico avanti Notaio che verrà prescelto dalle parti entro tre mesi dalla data dell'emananda sentenza;
7. Le parti chiederanno in relazione a tale attribuzione l'applicazione delle agevolazioni fiscali ed esenzioni da ogni imposta o tassa, ivi compresa la tassa archivio, ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Cost. n. 154/1999 nonché in conformità alle Circolari dell'Agenzia delle Entrate
n. 49/E del 16/03/2000, n. 27/E del 21/06/2012 e n. 18 del 29/05/2013;
8. Con l'adempimento di quanto qui previsto le parti dichiarano di aver già regolato tra loro ogni altra questione patrimoniale e non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per nessun titolo,
ragione o causa;
9. Le spese legali del presente procedimento sono a carico delle parti nella misura del 50%
ciascuna.”
Ravenna, 05/05/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè