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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 29/10/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3500/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 22/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 1/8/2025 da
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ELISA STELLA Parte_1 C.F._1
ON ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n.30, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato DANIELE Parte_2 C.F._2
GI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via S, Ambrogio n.81, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove ritengano più opportuno;
2) I figli minori e saranno affidati in modo condiviso, con Per_1 Per_2 Per_3 collocamento prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del medesimo. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai minori. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità
1 genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. 3) La casa coniugale sita in Camaiore – fraz. Vado (LU), via di Mezzo n.105 verrà assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarvi insieme ai tre figli minori e Pt_1 Per_1 Per_2 Per_3
[...]
4) Il padre potrà vedere/ tenere con sé i figli quando lo desidera previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali dei tre figli minori. In caso di disaccordo il padre terrà con sé i tre figli minori un giorno a settimana dall'ora di uscita da lavoro dello stesso sino alle ore 21:00 quando li riaccompagnerà a casa dalla madre oltre ai week end alternati dal sabato mattina indicativamente dalle ore 10:00 alla domenica sera alle ore 21:00 quando il padre riaccompagnerà i figli a casa dalla madre. Resta, comunque, salva la possibilità per i genitori di individuare concordemente diverse modalità di frequentazione e visita con i figli. I genitori trascorreranno con i figli, alternativamente fra loro, il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, il giorno di San Silvestro e quello di Capodanno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo
- restando convenuto che i minori per Pasqua staranno con il genitore con cui hanno trascorso il Natale;
i minori trascorreranno con i genitori, sempre in via alternata, ogni festività religiosa o laica, compatibilmente alle sue esigenze. Per le vacanze i figli potranno trascorrere un periodo di 7 giorni anche non consecutivi con entrambi i genitori, sempre da concordarsi con un congruo preavviso e comunque entro il 31 maggio di ogni anno. In ogni caso, qualora una delle parti decida di trascorrere un periodo di vacanza con i figli, dovrà darne notizia all'altro genitore con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
5) A titolo di contributo al mantenimento ordinario dei tre figli minori il padre si impegna ed obbliga a corrispondere alla madre la somma mensile di euro 600,00 entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, a far data dal mese di settembre 2025.Detta somma sarà rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT;
6) L'assegno unico sarà richiesto e percepito esclusivamente dalla sig.ra nella misura Parte_1 del 100%;
7) I genitori sono obbligati a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli, come da Protocollo del Tribunale di Lucca e di seguito indicate.
Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/ medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
2 Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola.
Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); Gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); Viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
Attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); Attività ludico-ricreative (centri estivi); Cellulare;
Spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
Conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
8) Il sig. si impegna a trasferire immediatamente la residenza presso altro immobile;
Per_1
9) Ottenuto il provvedimento di separazione la sig.ra provvederà a volturare la locazione Pt_1 dell'immobile a proprio nome;
10) dal mese di settembre 2025 al mese di dicembre 2025 compreso i coniugi pagheranno nella misura del 50% ciascuno il canone di locazione della casa coniugale e dal mese di gennaio 2026 la sig.ra provvederà al pagamento integrale del canone di locazione della casa coniugale. Pt_1
11) I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- I coniugi si impegnano sin dalla sottoscrizione del presente ricorso a dare esecuzione alle sopra estese clausole». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 28/3/2015, antecedentemente al quale sono nati i due figli nato il [...]) e (nata il [...]), e successivamente al quale è nata la figlia Per_1 Per_2 Per_3
(nata il [...]), tutti ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
3 Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi uniti Parte_1 Parte_2 in matrimonio in Camaiore (LU) in data 28/3/2015, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 7, Parte 1, Ufficio 1, dell'Anno 2015, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 22/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 22/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 1/8/2025 da
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ELISA STELLA Parte_1 C.F._1
ON ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n.30, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato DANIELE Parte_2 C.F._2
GI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via S, Ambrogio n.81, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove ritengano più opportuno;
2) I figli minori e saranno affidati in modo condiviso, con Per_1 Per_2 Per_3 collocamento prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del medesimo. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai minori. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità
1 genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. 3) La casa coniugale sita in Camaiore – fraz. Vado (LU), via di Mezzo n.105 verrà assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarvi insieme ai tre figli minori e Pt_1 Per_1 Per_2 Per_3
[...]
4) Il padre potrà vedere/ tenere con sé i figli quando lo desidera previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali dei tre figli minori. In caso di disaccordo il padre terrà con sé i tre figli minori un giorno a settimana dall'ora di uscita da lavoro dello stesso sino alle ore 21:00 quando li riaccompagnerà a casa dalla madre oltre ai week end alternati dal sabato mattina indicativamente dalle ore 10:00 alla domenica sera alle ore 21:00 quando il padre riaccompagnerà i figli a casa dalla madre. Resta, comunque, salva la possibilità per i genitori di individuare concordemente diverse modalità di frequentazione e visita con i figli. I genitori trascorreranno con i figli, alternativamente fra loro, il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, il giorno di San Silvestro e quello di Capodanno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo
- restando convenuto che i minori per Pasqua staranno con il genitore con cui hanno trascorso il Natale;
i minori trascorreranno con i genitori, sempre in via alternata, ogni festività religiosa o laica, compatibilmente alle sue esigenze. Per le vacanze i figli potranno trascorrere un periodo di 7 giorni anche non consecutivi con entrambi i genitori, sempre da concordarsi con un congruo preavviso e comunque entro il 31 maggio di ogni anno. In ogni caso, qualora una delle parti decida di trascorrere un periodo di vacanza con i figli, dovrà darne notizia all'altro genitore con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
5) A titolo di contributo al mantenimento ordinario dei tre figli minori il padre si impegna ed obbliga a corrispondere alla madre la somma mensile di euro 600,00 entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, a far data dal mese di settembre 2025.Detta somma sarà rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT;
6) L'assegno unico sarà richiesto e percepito esclusivamente dalla sig.ra nella misura Parte_1 del 100%;
7) I genitori sono obbligati a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli, come da Protocollo del Tribunale di Lucca e di seguito indicate.
Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/ medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
2 Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola.
Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); Gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); Viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
Attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); Attività ludico-ricreative (centri estivi); Cellulare;
Spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
Conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
8) Il sig. si impegna a trasferire immediatamente la residenza presso altro immobile;
Per_1
9) Ottenuto il provvedimento di separazione la sig.ra provvederà a volturare la locazione Pt_1 dell'immobile a proprio nome;
10) dal mese di settembre 2025 al mese di dicembre 2025 compreso i coniugi pagheranno nella misura del 50% ciascuno il canone di locazione della casa coniugale e dal mese di gennaio 2026 la sig.ra provvederà al pagamento integrale del canone di locazione della casa coniugale. Pt_1
11) I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- I coniugi si impegnano sin dalla sottoscrizione del presente ricorso a dare esecuzione alle sopra estese clausole». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 28/3/2015, antecedentemente al quale sono nati i due figli nato il [...]) e (nata il [...]), e successivamente al quale è nata la figlia Per_1 Per_2 Per_3
(nata il [...]), tutti ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
3 Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi uniti Parte_1 Parte_2 in matrimonio in Camaiore (LU) in data 28/3/2015, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 7, Parte 1, Ufficio 1, dell'Anno 2015, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 22/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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