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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/07/2025, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 10 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3408/2023 R.G. e vertente tra
(c.f.: ) nato a [...] - il 6 aprile 1988, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Messina presso lo Studio dell'avv. Giuseppe Magrofuoco, che lo rappresenta e difende per procura allegata al presente atto ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato presso gli uffici P.IVA_1 dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti del ruolo CP_1
professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno ordinario d'invalidità
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esami degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 22/06/2023, chiedeva al Giudice del Lavoro Parte_1 presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento sommario ex art. 445 bis c.p.c., recante n. r.g. 867/22, che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento in suo favore dell'assegno ordinario d'invalidità.
Nell'odierno giudizio il ricorrente chiedeva il riconoscimento della provvidenza richiesta da valutare eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale, con condanna dell' alla CP_2 corresponsione dei relativi emolumenti con decorrenza dalla domanda amministrativa od altra accertanda. Vittoria e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si costituiva l' , deducendo l'inammissibilità della domanda volta al Controparte_3
riconoscimento del diritto alla prestazione e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ultime note, l' rappresentava che nel giudizio in esame non occorreva né fare CP_2 riferimento alle tabelle ministeriali del d.m. 5/2/1992, né indicare la percentuale di invalidità del periziato, chiedendo infine al ctu chiarimenti in merito al suo provvedimento, anche in ragione dell'età anagrafica del ricorrente.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita Ctu medico legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per la liquidazione.
In via preliminare va evidenziato come l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto l'accertamento del requisito sanitario per l'attribuzione della provvidenza economica richiesta e pertanto anche la fase di opposizione è a cognizione limitata a tale oggetto (vedi Cass. Civ. sent. n. 6084/2014).
La domanda di corresponsione degli arretrati è quindi inammissibile.
3. Esame dei presupposti di diritto.
Nel merito si osserva che il ricorrente contestava le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo relativamente al mancato riconoscimento del requisito sanitario utile per ottenere l'assegno ordinario di invalidità, sostenendo che sulla base della documentazione medica prodotta emergerebbe che le sue condizioni cliniche, ove fossero state esaminate e valutate correttamente, erano tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della provvidenza negata. Esponeva che nella valutazione della capacità di lavoro per quanto riguarda la 222/84 ci si deve riferire non già all'attività che l'assicurato concretamente svolge (cioè alla cosiddetta capacità lavorativa specifica), né ad un'attività o capacità genericamente intesa, ma ad una capacità di lavoro riferita alle occupazioni che l'assicurato, per le sue attitudini, è in grado di espletare (capacità lavorativa semispecifica).
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente dott. Per_1
, che ha accertato come non fossero integrati i presupposti sanitari per la provvidenza
[...] richiesta.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
La dott.ssa ctu nominato nel presente giudizio, ha esaminato la Persona_2
documentazione prodotta, accertando che il paziente è portatore di numerose patologie -
Cuore tipo criss-cross, destrocardia, stenosi polmonare infundibolare e valvolare sottoposta
a intervento cardiochirurgico secondo GL bilaterale modificata e ON extracardiaca
Multineuropatia autoimmune. Vitiligine – concludendo come fosse accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa.
4. Decisione e spese.
Il ricorrente possiede quindi i requisiti medico-legali legittimanti il riconoscimento del beneficio richiesto a decorrere dalla domanda amministrativa e il ricorso è da ritenersi accolto, alla luce del giudizio espresso dalla consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Con riferimento alle spese di lite, vi sono giusti motivi, determinati dall'inammissibilità della domanda di corresponsione degli arretrati, per compensare per un terzo le spese processuali della presente fase.
La restante parte segue la soccombenza e va posta a carico dell' come da dispositivo, CP_2
secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della natura della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento (fase di a.t.p. e di merito).
Le spese di consulenza si pongono a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e pertanto riconosce a il diritto all'assegno ordinario Parte_1
d'invalidità dalla domanda amministrativa;
- dichiara inammissibile la domanda di corresponsione degli arretrati;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.797,00 per il presente CP_2 giudizio ed € 1.528,00 per il giudizio di Atp – già compensati - per compensi professionali, oltre i.v.a. e c.p.a., spese generali al 15%, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- pone a carico dell' le spese di C.t.u., che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_2 della dott.ssa Persona_2
Messina, 11 luglio 2025
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Roberta Rando