TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 15/05/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 630/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di AR, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, Dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
630/2023 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura apposta in Parte_1
calce al ricorso, dagli Avv.ti Neri Livio, Venini Lorenzo e Guariso Alberto del
Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Milano, Via Giulio Uberti, n. 6;
RICORRENTE
contro
( ), con sede legale a AR, in Strada Controparte_1 P.IVA_1
Zarotto n. 71/E, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla memoria difensiva, dagli Avv.ti
Clementina Baroni e Vincenza D'Anna del Foro di Reggio Emilia, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Reggio
Emilia, via Cecati n. 1/1,
RESISTENTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 6.07.2023 e ritualmente notificato, ha agito in giudizio dinnanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, proponendo domanda di impugnativa del licenziamento al medesimo irrogato per giusta causa dalla società in data 28.11.2022 ed instando per l'accoglimento Controparte_1
delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
a) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità, e comunque annullare il licenziamento intimato dalla convenuta al Controparte_1
ricorrente con lettera datata 28.11.2022; e Parte_1
conseguentemente: in via principale,
b) ordinare a in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, di reintegrare o comunque di riammettere il ricorrente nel posto di lavoro, dando seguito al rapporto;
c) condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a pagare al ricorrente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. 23/2015, un importo pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR maturata e maturanda dalla data del licenziamento alla effettiva reintegrazione, da calcolarsi sulla base dell'importo mensile di 1.988,84 lordi (ovvero del diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
in via subordinata,
d) condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a pagare al ricorrente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.lgs. 23/2015, un importo pari a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oppure il diverso importo ritenuto di giustizia, da calcolarsi sulla base dell'importo mensile di € 1.988,84 lordi (ovvero del diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia), nonché € 393,40 lordi (ovvero il diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia) a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
in via ulteriormente subordinata,
e) condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a pagare al ricorrente, ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 23/2015, un'indennità di importo compreso tra 2 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, da calcolarsi sulla base dell'importo mensile di 1.988,84 lordi (ovvero del diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia), nonché
€ 393,40 lordi (ovvero il diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia)
a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
In ogni caso, con rivalutazione monetaria e interessi legali.
Con vittoria di spese, oltre rimborso spese generali 15% ex DM 55/2014, di cui si chiede la distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
A riguardo, ha premesso, in fatto: a) di essere stato assunto dalla società
[...]
in data 05.10.2020, con contratto a tempo determinato, Controparte_1
successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato in data
06.09.2021 (doc.ti 2 e 3 fasc. parte ricorrente); b) di avere prestato la propria attività lavorativa in qualità di operaio, con orario di lavoro a tempo pieno ed inquadramento economico al livello G1 del CCNL Logistica e Trasporto merci;
c) di essere sempre stato adibito, nello specifico, alla mansione di driver presso l'unità produttiva sita in AR, Via Michael Faraday;
d) di avere osservato, nello svolgimento della propria attività, le seguenti indicazioni: - dopo la timbratura di inizio turno, gli venivano consegnati gli strumenti di lavoro (giornale di bordo, chiavi del furgone, ecc.); - ricevuti gli strumenti, procedeva a caricare i pacchi, già collocati nel carrello dai magazzinieri, all'interno del furgone assegnatogli, secondo l'ordine di caricamento indicato nel device di - una volta CP_2
caricato il furgone, usciva dal magazzino e percorreva le rotte indicate dal device e dal dispatcher per la consegna dei pacchi;
- provvedeva alla consegna dei pacchi ai destinatari;
- al termine delle operazioni di consegna riportava il furgone in magazzino ed effettuava le operazioni finali, tra cui la compilazione del giornale di bordo e le fotografie al furgone e a eventuali pacchi non consegnati;
e) che il diretto superiore del ricorrente, il dispatcher, era la sig.ra ossia Controparte_3
la responsabile del personale e delle rotte della società datrice, la quale dirigeva il lavoro dei driver e si coordinava direttamente con la società committente f) di essere stato subordinato, altresì, anche al responsabile del CP_2
magazzino, il sig. ; g) di avere lavorato, per tutta la durata del Controparte_4
rapporto di lavoro, per cinque giorni alla settimana dalle 10:00 alle 19:00/20:00 con mezz'ora di pausa a metà giornata;
h) che la società convenuta, con lettera datata 02.11.2022 e consegnata a mani il giorno successivo, ha comunicato al ricorrente la seguente contestazione disciplinare: “Con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge n.300 del 1970 e successive modifiche e delle disposizioni disciplinari previste dall'articolo 32 del CCNL Logistica, Trasporto,
Merci e Spedizione applicato al suo rapporto di lavoro siamo a contestarLe quanto segue. In data 29 ottobre 2022, il signor contattava il nostro DA Pt_1
(i.e. Driver nda), per informarlo che il collega CP_2 Persona_1 Tes_1
parlava male di lui all'interno dell'azienda e con altri colleghi. Il sig.
[...]
ecideva così di comprendere meglio la situazione, nella speranza di Per_1
poter risolvere la questione, e quindi contatta il signor per avere Tes_1
ulteriori delucidazioni e chiarirsi. Dopo un paio d'ore, il signor avendo Pt_1
saputo del colloquio avvenuto tra e chiamava il DA Per_1 Tes_1
inveendo ed insultandolo con frasi tipo “mi alleno tutti i giorni, ti faccio vedere io se non fai attenzione”. La situazione si aggrava quando, intorno alle 19.30, il signor finisce di lavorare ed esce dall'azienda, dove, ad attenderlo Per_1
c'era il signor Quest'ultimo, appena fuori, aggredisce verbalmente e Pt_1
fisicamente il signor percuotendolo numerose volte e causando sul Per_1
soggetto un trauma emivolto dx e una rachide lombosacrale con conseguente prognosi di 5 giorni. Infine minaccia il signor di ulteriori Pt_1 Per_1
violenze presso il suo domicilio o fuori dall'azienda qual'ora si fosse rivolto alle forze dell'ordine per presentare denuncia nei suoi confronti, il tutto accedeva di fronte al collega Tale condotta è gravissima e reca Controparte_5
pregiudizio alla sicurezza dell'azienda, inoltre, il comportamento da Lei tenuto costituisce una gravissima violazione dell'obbligo di diligenza richiesto dalla natura della prestazione dovuta nonché quanto disposto dal CCNL Logistica
Trasporto Merci e Spedizione. Atteso quanto sopra, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del CCNL Logistica, Traporto, Merci e Spedizione ha 10 (dieci) giorni di tempo dal ricevimento della presente per presentare le Sue giustificazioni. In mancanza di giustificazioni o qualora le stesse non siano ritenute motivate, La scrivente si riserva l'adozione dei provvedimenti del caso e ogni altra azione consentita. Con la presente disponiamo altresì la Sua sospensione cautelare non disciplinare dal servizio a partire dal giorno 3 novembre 2022” (doc. 4 fasc. parte ricorrente); i) di avere presentato le proprie giustificazioni in data 04.11.2022, chiedendo e ottenendo un'audizione a sua difesa;
l) che, nel corso di tale audizione, svoltasi in data 10.11.2022, la società convenuta si è opposta alla richiesta del ricorrente di accedere alle registrazioni del sistema di video-sorveglianza (doc.ti 5 e 6 fasc. parte ricorrente); m) che la società, a mezzo lettera raccomandata A/R datata 28.11.2022 e ricevuta in data
12.12.2022, ha comunicato al ricorrente il licenziamento per giusta causa (doc. 7 fasc. parte ricorrente); n) che, in realtà, nella giornata del 29.10.2022 i fatti si sono svolti in tal guisa: - il ricorrente, avendo effettuato una rotta molto vicina a quella del collega sig. si è incontrato con quest'ultimo per Persona_2
condividere la pausa pranzo;
- durante la pausa pranzo, il sig. ha Per_2
informato il cliente di alcuni dissapori tra quest'ultimo e un altro collega, il sig.
- il sig. in particolare, si è lamentato con il Persona_1 Per_2
dispatcher del fatto che quella stessa mattina il sig. alla fine del turno Per_1
precedente, non aveva provveduto ad abbassare il volume dello stereo, sicché, al momento dell'accensione del furgone, lo stereo si era improvvisamente acceso a volume estremamente alto;
- alle ore 18:00 della medesima giornata il sig. in stato di evidente agitazione, ha contattato telefonicamente il Per_1
ricorrente, riferendogli di avere litigato animosamente con il sig. e Per_2
manifestando l'intenzione di voler “accoltellare” quest'ultimo fuori dal magazzino;
- il ricorrente quindi ha tranquillazzato il collega, dicendogli di non fare gesti avventati e di evitare di mettersi nei guai sul posto di lavoro;
- il ricorrente ha concluso regolarmente la sua rotta ed effettuato le operazioni di chiusura del turno, uscendo dal magazzino alle ore 19:30 e dirigendosi verso il sig. al quale era solito offrirgli un passaggio per tornare a casa;
- il Per_2
sig. tuttavia, ha manifestato intenzioni bellicose nei confronti del sig. Per_2
chiedendo al ricorrente di aspettare poiché doveva parlare con Per_1
quest'ultimo; - il ricorrente, pertanto, gli rispondendo che non poteva aspettare, ha rinnovato l'invito a lasciare perdere la questione;
- in quell'esatto momento, è uscito dal magazzino il sig. il quale si è diretto immediatamente verso Per_1
il sig. e tra i due si è consumato un violento scontro fisico e verbale;
Per_2
- il ricorrente ha ripetuto ai due colleghi di calmarsi e di smetterla;
- il sig. quindi, si è scagliato contro il ricorrente, colpendolo con pugni e Per_1
percosse; - il ricorrente inizialmente si è limitato a parare i colpi scagliati contro di lui, ma successivamente, temendo che il sig. otesse avere un'arma Per_1
con sé, lo ha allontanato per dirigersi verso la propria vettura;
o) di non avere quindi effettuato nessuna delle condotte contestate in sede disciplinare;
p) che il sig. non ha subito nessun procedimento disciplinare in seguito ai Per_1
predetti fatti, né ha mai sporto denuncia nei confronti del ricorrente;
q) di aver impugnato il predetto licenziamento in data 10.01.2023 (doc. 14 fasc. parte ricorrente); r) che l'ultima retribuzione del ricorrente era pari a € 1.704,72 per quattordici mensilità.
Tanto premesso, il ricorrente ha impugnato il comminato licenziamento, svolgendo una serie di doglianze ed evidenziando, in particolare: a) l'insussistenza delle condotte materiali contestate;
b) la sproporzione tra la gravità del fatto contestato e la misura della sanzione disciplinare in concreto comminata;
c) la violazione della procedura di cui all'art. 7 L. 300/1970.
Sostenendo, dunque, l'illegittimità del licenziamento, il sig. ha chiesto, in Pt_1
via principale, l'applicazione dell'art. 3, comma 2, D.lgs. 23/2015 - e, dunque, la reintegra nel posto di lavoro, oltre al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR - ovvero, in subordine, la tutela di cui all'art. 3 comma 1.
1.2. Con memoria del 21.09.2023, si è costituita in giudizio la società convenuta, la quale - dopo aver ripercorso i fatti posti alla base del licenziamento per giusta causa - ha evidenziato la legittimità della propria scelta, in quanto la condotta ascritta al dipendente risulterebbe, oltre che di una gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, pienamente rientrante tra le condotte punibili con la massima sanzione disciplinare anche sulla base delle previsioni contenute nel CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Ha richiamato, altresì, la doverosità, a norma dell'art. 2087 c.c., di adottare un provvedimento, come il licenziamento, necessario a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
Ha, dunque, contestato la fondatezza delle pretese attoree e contestualmente spiegato domanda riconvenzionale al fine di richiedere il ristoro dei danni sostenuti dalla società in ragione delle illecite condotte tenute dal lavoratore, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno provvedimento del caso e di legge:
In via preliminare e principale:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità delle avverse domande perché infondate in fatto e diritto, dichiarando legittimamente assunto il licenziamento comminato a dalla Parte_1
Società in data 26/11/2022; Controparte_1
In via principale e nel merito:
- rigettare il ricorso e tutte le domande avversarie proposte in via principale, subordinata, ulteriormente subordinata e in via istruttoria, in quanto infondate sia fatto che in diritto, dichiarando legittimamente assunto il licenziamento comminato a dalla Società in data Parte_1 Controparte_1
26/11/2022;
e per l'effetto:
- nulla riconoscere di quanto richiesto dal ricorrente tanto in termini di reintegra, quanto in termini di corresponsione di mensilità per un importo pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e/o di corresponsione di un importo pari a 36 mensilità a titolo risarcitorio da calcolarsi sempre sulla retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, o ancora rigettare la domanda di riconoscimento di un'indennità risarcitoria per un importo da 2 a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, in quanto inammissibili essendo il licenziamento perfettamente legittimo.
- dichiarare legittimo il licenziamento comminato in data 26/11/2022 al ricorrente dalla Società resistente, anche in merito agli aspetti formali e procedurali e alla proporzionalità della stessa misura e sanzione disciplinare adottata in rapporto ai fatti contestati e addebitati al ricorrente da prove certe.
- riconoscimento della domanda riconvenzionale con ristoro in favore della
Società resistente delle somme relative ai costi sostenuti dalla stessa società per ingaggiare l'investigatore privato come dimostrato in atti (cfr. doc relazione investigatore e relativa fattura), per un importo di € 3.922,30=, e con risarcimento dei danni patiti da a causa del comportamento Controparte_1
illegittimo di comprensivo dei suddetti costi e di una somma in via Pt_1 equitativa onnicomprensiva non superiore ad € 5.200,00= scaglione per il quale la società resistente ha già versato il contributo unificato di € 49,00.
- Con vittoria di spese ed onorari, oltre CPA ed IVA, come per legge.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi che codesto Giudice dovesse ritenere legittimo il licenziamento o anche solo parzialmente legittimo, lasciando invariate le altre domande formulate in via principale e nel merito, sia riguardo alla domanda riconvenzionale che al ristoro delle spese e onorari legali in favore della resistente, si chiede che venga rigettata ogni domanda di reintegra e liquidata una somma pari a non più di due mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, con decurtazione e detrazione del reddito nelle more percepito dal ricorrente appunto dell'aliunde perceptum”.
1.3. La causa è stata, dunque, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti nonché con l'assunzione della prova testimoniale richiesta dalle parti.
1.4. All'udienza del 15.05.2025, il Giudice ha decso la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per i seguenti motivi.
2.2. In primo luogo, deve premettersi che, vertendosi in tema di licenziamento disciplinare, trovano applicazione i principi affermati dalla Corte di Cassazione con orientamento costante, secondo cui “In tema di licenziamento, l'art. 5 della
L. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte” (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 7830/18 e n. 17108/16); in questi termini, anche la più recente decisione della Suprema
Corte n. 113/2020.
In altri termini, secondo il consolidato orientamento del Giudice di Legittimità, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5 della L. n. 604 del 1966, grava sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza del fatto contestato al dipendente e posto alla base del licenziamento impugnato, ricadendo sul lavoratore solo l'onere della prova in senso contrario, ossia di provare, ad esempio, una diversa dinamica dei fatti contestati o “fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte”; e, ciò, quindi, sempre nel presupposto che il datore di lavoro abbia già assolto l'onere della prova che su di esso gravava.
2.3. Venendo, quindi, all'analisi della sussistenza del motivo posto alla base del recesso datoriale, trattandosi di licenziamento intimato per giusta causa, pare opportuno prendere le mosse dalla contestazione e dal provvedimento adottato dal datore di lavoro nei confronti di che, all'epoca dei fatti, Parte_1
era impiegato presso la società convenuta quale operaio comune.
La contestazione del 17.02.2020 (doc. 4 fasc. parte ricorrente) che enuclea il fatto contestato è del seguente tenore:
“Con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge n.300 del
1970 e successive modifiche e delle disposizioni disciplinari previste dall'articolo
32 del CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione applicato al suo rapporto di lavoro siamo a contestarLe quanto segue.
In data 29 ottobre 2022, il signor contattava il nostro DA (i.e. D river Pt_1
nda), per informarlo che il collega CP_2 Persona_1 Tes_1
parlava male di lui all'interno dell'azienda e con altri colleghi. Il sig. Per_1 decideva così di comprende re meglio la situazione, nella speranza di poter risolvere la questione, e quindi contatta il signor per avere ulteriori Tes_1
delucidazioni e chiarirsi.
Dopo un paio d'ore, il signor avendo saputo del colloquio avvenuto tra Pt_1
chiamava il DA inveendo ed insultandolo con frasi tipo Per_1 Tes_1
“mi alleno tutti i giorni, ti faccio vedere io se non fai attenzione”.
La situazione si aggrava quando, intorno alle 19.30, il signor inisce Per_1
di lavorare ed esce dall'azienda, dove, ad attenderlo c'era il signor Pt_1
Quest'ultimo, appena fuori, aggredisce verbalmente e fisicamente il signor percuotendolo numerose volte e causando sul soggetto un trauma Per_1
emivolto dx e una rachide lombosacrale con conseguente prognosi di 5 giorni.
Infine, minaccia il signor di ulteriori violenze presso il suo Pt_1 Per_1
domicilio o fuori dall'azienda qualora si fosse rivolto alle forze dell'ordine per presentare denuncia nei suoi confronti, il tutto accedeva di fronte al collega
Controparte_5
Tale condotta è gravissima e reca pregiudizio alla sicurezza dell'azienda, inoltre, il comportamento da Lei tenuto costituisce una gravissima violazione dell'obbligo di diligenza richiesto dalla natura della prestazione dovuta nonché quanto disp osto dal CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione.
Atteso quanto sopra, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del CCNL Logistica,
Traporto, Merci e Spedizione ha 10 (dieci) giorni di tempo dal ricevimento della presente per presentare le Sue giustificazioni.
In mancanza di giustificazioni o qualora le stesse non siano ritenute motivate, La scrivente si riserva l'adozione dei provvedimenti del caso e ogni altra azione consentita.
Con la presente disponiamo altresì la Sua sospensione cautelare non disciplinare dal servizio a partire dal giorno 3 novembre 2022”. Il lavoratore ha fornito giustificazioni dando una diversa versione dell'accaduto, versione che, tuttavia, il datore di lavoro non ha ritenuto persuasiva, pervenendo all'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento, replicando alle giustificazioni fornite dal lavoratore.
In particolare, la datrice di lavoro ha ribadito il nucleo essenziale del fatto contestato, ovvero l'aggressione fisica a danno del Sig. sulla scorta Per_1
delle testimonianze dei colleghi e della denuncia promossa dallo stesso aggredito,
a fronte di un dedotto mancato riscontro della versione fornita dal lavoratore, evidenziando che, comunque, non fossero tollerabili atteggiamenti violenti ed aggressivi di qualunque genere all'interno dell'ambiente lavorativo.
2.4. Pare opportuno rimarcare, per illustrare i motivi del decidere, che il Tribunale ha concentrato l'analisi sulle sole condotte oggetto di contestazione disciplinare
(e non su altri aspetti di contorno, peraltro delineati anche in maniera generica), dal momento che è con la contestazione che si determina l'individuazione di quel fatto disciplinare che, una volta cristallizzato, diviene immutabile, impedendo così al datore di lavoro di intervenire ex post con l'introduzione di nuove e diverse condotte.
Orbene, l'istruttoria svolta ha portato all'accertamento di un quadro del tutto compatibile con la ricostruzione fattuale patrocinata da parte datoriale e posta a fondamento del licenziamento, che focalizza il grave comportamento di cui il ricorrente si è reso autore: ossia un'aggressione fisica e verbale nei riguardi di un collega di lavoro, il sig. Per_1
L'effettiva sussistenza dei fatti contestati, nella loro materialità e nella dinamica descritta nella lettera di contestazione, deve, invero, ritenersi provata all'esito della prova testimoniale esperita in seno al presente giudizio, con particolare riferimento al fatto contestato compiuto nei confronti del collega Per_1
Il sig. , escusso come testimone all'udienza del Persona_1
15.04.2025, ha invero dichiarato: “Sono . Conosco il Persona_1 ricorrente poiché siamo stati colleghi di lavoro presso la società
[...]
. Io non lavoro più per la società resistente. CP_1
Confermo che, in data 29 ottobre 2022, il signor mi ha contattato per Pt_1
informarmi che il collega parlava male di me all'interno dell'azienda Tes_1
e con altri colleghi. A questo punto, nel tentativo di comprendere meglio la situazione, ho contattato al telefono il signor per avere ulteriori Tes_1
delucidazioni.
Intorno alle 19.30, finito di lavorare ed uscito dall'azienda, ad attendermi c'era il signor C'era anche Pt_1 Tes_1
Il Sig. appena fuori, mi ha aggredito verbalmente e fisicamente Pt_1
percuotendomi numerose volte e causandomi un trauma emivolto dx e una rachide lombosacrale con conseguente prognosi di 5 giorni.
Non è vero che mi ha minacciato di ulteriori violenze presso il mio domicilio Pt_1
o fuori dall'azienda qualora mi fossi rivolto alle forze dell'ordine per presentare denuncia nei suoi confronti.
ADR: Confermo di aver denunciato il sig. Pt_1
ADR: Io non confermo le dichiarazioni che ho reso alla società in data
30.10.2022. Io non avevo paura di nessuno. Mi ha chiamato il datore di lavoro dicendomi che mi aveva denunciato. A questo punto, mi ha dato una penna Pt_1
e mi ha chiesto di scrivere e di firmare. Mi ha anche detto che mi avrebbe offerto la difesa di avvocati per la mia denuncia.
ADR: L'aggressione è avvenuta al di fuori dei cancelli, sulla strada.”
ADR: Preciso ancora di essere stato aggredito dal era presente Pt_1 Tes_1
all'aggressione ed è intervenuto per cercare di dividere me e il ricorrente.
ADR: Ho ritirato la denuncia fatta nei riguardi del Sig. . Pt_1
Dalle predette dichiarazioni, sufficientemente circostanziate, risulta inequivocabilmente come sia stato il ricorrente ad aggredire il collega Per_1
Dal tenore delle concordi e specifiche dichiarazioni rese dal soggetto aggredito, deve ritenersi, dunque, che il Sig. abbia effettivamente posto in essere la Pt_1 condotta contestata, integrante un litigio con il collega con Per_1
conseguente passaggio alle vie di fatto ed aggressione fisica e verbale;
aggressione a seguito della quale il sig. a riportato gravi lesioni. Per_1
La condotta descritta risulta, dunque, sussumibile all'interno della previsione espressamente richiamata dalla contrattazione collettiva in atti, secondo cui le parti sociali hanno convenuto di attribuire a tale comportamento – peraltro qualificabile come azione che può integrare gli estremi del delitto a termini di legge, assimilabile alle fattispecie di cui agli artt. 581 o 588 c.p, compiuta in occasione dell'attività lavorativa - gravità tale da giustificare il licenziamento senza preavviso.
Dunque, la condotta, oggettivamente considerata in quanto idonea a fondare anche una responsabilità anche penale in capo al soggetto, oltre che a mettere in pericolo la sicurezza e l'incolumità dello stesso e degli altri dipendenti, deve necessariamente considerarsi tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, per la gravità dell'inadempimento posto in essere, idonea da recidere radicalmente il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore.
Deve pertanto concludersi che la condotta contestata sussiste e risulta di gravità tale da costituire una giusta causa di recesso, per quanto specificamente previsto anche dal CCNL applicato in azienda, e che possa essere ritenuta pienamente imputabile al ricorrente.
2.5. Il lavoratore ha, infine, dedotto l'illegittimità del licenziamento comminato per violazione dell'art. 7 L. 300/1970, evidenziando – sulla base di rilievi scarsamente intelligibili - che “già nella lettera di contestazione la convenuta, invece che attendere le giustificazioni del lavoratore, ha affermato subito la responsabilità del ricorrente”, con conseguente lesione del diritto di difesa del lavoratore, “al quale deve infatti essere garantita la possibilità di difendersi senza pregiudizi o preconcetti, risultando altrimenti la procedura ex art. 7 SL un semplice (e inutile) pro forma”. Tale doglianza va disattesa, non potendo essere sollevata, rispetto al contegno assunto dalla società convenuta, alcuna censura.
Invero, è stato documentalmente provato:
- che, in data 2.11.2022 è stata elevata – con missiva consegnata a mani al ricorrente il giorno successivo – una contestazione disciplinare per i fatti commessi in data 29 ottobre 2022 (doc. 23 fasc. parte resistente);
- che, in data 4.11.2022, il lavoratore ha chiesto di essere sentito in audizione ai sensi dell'art. 7 co. 3 L. n. 300/1970, assistito da FI IL di AR (doc. 24 fasc. parte resistente);
- che, in data 10.11.2022, su piattaforma zoom, si è svolta l'audizione del lavoratore, alla presenza del suo sindacalista, del titolare dell'azienda e dei rappresentanti di Assoserviziespressi (circostanza incontestata);
- che, solo in data 28.11.2022 la convenuta, dopo aver valutato le giustificazioni rese dal lavoratore ed aver constatato l'inverosimiglianza della versione dei fatti fornita dal medesimo, ha comminato la sanzione del licenziamento disciplinare
(doc. 26 fasc. parte resistente).
2.6. Pertanto, il ricorso va respinto integralmente.
2.7. La domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta va dichiarata inammissibile.
La Suprema Corte, nel commentare l'articolo 418 c.p.c. già da tempo insegna che: “nel rito del lavoro, l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 c.p.c. a carico del convenuto il quale formuli domanda riconvenzionale, di chiedere la fissazione di una nuova udienza, comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa;
tale decadenza non può essere sanata dalla emissione da parte del giudice - in difetto della specifica istanza - del decreto di fissazione della nuova udienza, o dall'accettazione del contraddittorio da parte dell'attore, ed è rilevabile, attenendo alla regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, anche d'ufficio e in sede di legittimità. Siffatta impostazione affonda la propria ratio nella circostanza di garantire l'instaurazione di un contraddittorio pieno tra le parti anche sul punto della domanda riconvenzionale. ... La questione ha trovato ulteriore conferma ad opera della Suprema Corte proprio in fattispecie attinente la materia locatizia (il riferimento è a Cassazione civile, sez. III, 21/06/2017 n.
15359 ) ove si è affermato: “La richiesta di differimento dell'udienza è dunque onere declinato dal legislatore, con chiarezza ed univocità, a pena di decadenza
(di natura processuale e non sostanziale, come tale non impeditiva della riproposizione della domanda in altra sede): secondo il consolidato indirizzo euristico del giudice della nomofilachia - cui questa Corte intende dare continuità
- siffatta decadenza, in quanto posta a presidio del principio del contraddittorio e della regolare instaurazione del rapporto processuale, è rilevabile anche di ufficio dal Giudice, in ogni stato e grado del processo, e non suscettibile di sanatoria per effetto della emissione da parte del Giudice - in difetto della specifica istanza - del decreto di fissazione della nuova udienza o dell'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (ex plurimis, con diffusa argomentazione, Cass. 16/11/2007, n. 23815; conformi, Cass. 15/09/2016, n.
18125; Cass. 26/05/2014, n. 11679; Cass. 17/05/2005, n. 10335; Cass.
24/02/2003, n. 2777; Cass. 21/07/2001, n. 9965; Cass. 04/12/1987, n. 9021).”
Ai sensi dell'art. 418, primo comma, cod. proc. civ., dunque, se il convenuto propone domanda riconvenzionale, deve, a pena di inammissibilità della stessa, secondo quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in ragione delle esigenze di celerità che connotano il processo del lavoro, chiedere il differimento dell'udienza di discussione.
È opportuno considerare, a questo riguardo, che, nel processo del lavoro, la proposizione della domanda riconvenzionale deve essere “accompagnata”, secondo quanto previsto dall'art. 418 cod. proc. civ., da una richiesta di differimento della prima udienza. Il differimento è, invero, un adempimento funzionale a consentire al ricorrente di compiere, prima dell'udienza di discussione, le attività difensive correlate alla nuova domanda connessa a quella principale, compresa l'eventuale proposizione di un'ulteriore domanda, la cosiddetta reconventio reconventionis, la cui formulazione deve seguire le medesime formalità.
In definitiva, nel rito del lavoro l'attore convenuto in via riconvenzionale ha gli stessi poteri e oneri che l'art. 416 cod. proc. civ. prevede per il convenuto in via principale, con la differenza che il termine di riferimento per l'attore convenuto in via riconvenzionale non è l'udienza già fissata ex art. 415 cod. proc. civ., ma quella che deve essere fissata in base al meccanismo previsto dall'art. 418 cod. proc. civ. e, quindi, lo stesso ha l'onere di costituirsi con memoria difensiva da depositare almeno dieci giorni prima della nuova udienza fissata e il contenuto di tale atto è identico a quello stabilito dall'art. 416 cod. proc. civ. (ancora, sentenza n. 13 del 1977).
3. Sulle spese di lite.
L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione di 1/3.
Le residue spese - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della
Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro di valore indeterminabile e complessità minima): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti e tenendo conto degli aumenti previsti per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in 3.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di AR - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dalla società Controparte_1
3. Compensate le spese di lite tra le pari in ragione di 1/3, condanna
[...]
a pagare, in favore della società Parte_1 Controparte_1
le residue spese di giudizio, liquidate in complessivi € 3.200,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014.
Così deciso in AR, il 15 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di AR, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, Dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
630/2023 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura apposta in Parte_1
calce al ricorso, dagli Avv.ti Neri Livio, Venini Lorenzo e Guariso Alberto del
Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Milano, Via Giulio Uberti, n. 6;
RICORRENTE
contro
( ), con sede legale a AR, in Strada Controparte_1 P.IVA_1
Zarotto n. 71/E, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla memoria difensiva, dagli Avv.ti
Clementina Baroni e Vincenza D'Anna del Foro di Reggio Emilia, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Reggio
Emilia, via Cecati n. 1/1,
RESISTENTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 6.07.2023 e ritualmente notificato, ha agito in giudizio dinnanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, proponendo domanda di impugnativa del licenziamento al medesimo irrogato per giusta causa dalla società in data 28.11.2022 ed instando per l'accoglimento Controparte_1
delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
a) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità, e comunque annullare il licenziamento intimato dalla convenuta al Controparte_1
ricorrente con lettera datata 28.11.2022; e Parte_1
conseguentemente: in via principale,
b) ordinare a in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, di reintegrare o comunque di riammettere il ricorrente nel posto di lavoro, dando seguito al rapporto;
c) condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a pagare al ricorrente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. 23/2015, un importo pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR maturata e maturanda dalla data del licenziamento alla effettiva reintegrazione, da calcolarsi sulla base dell'importo mensile di 1.988,84 lordi (ovvero del diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
in via subordinata,
d) condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a pagare al ricorrente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.lgs. 23/2015, un importo pari a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oppure il diverso importo ritenuto di giustizia, da calcolarsi sulla base dell'importo mensile di € 1.988,84 lordi (ovvero del diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia), nonché € 393,40 lordi (ovvero il diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia) a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
in via ulteriormente subordinata,
e) condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a pagare al ricorrente, ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 23/2015, un'indennità di importo compreso tra 2 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, da calcolarsi sulla base dell'importo mensile di 1.988,84 lordi (ovvero del diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia), nonché
€ 393,40 lordi (ovvero il diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia)
a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
In ogni caso, con rivalutazione monetaria e interessi legali.
Con vittoria di spese, oltre rimborso spese generali 15% ex DM 55/2014, di cui si chiede la distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
A riguardo, ha premesso, in fatto: a) di essere stato assunto dalla società
[...]
in data 05.10.2020, con contratto a tempo determinato, Controparte_1
successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato in data
06.09.2021 (doc.ti 2 e 3 fasc. parte ricorrente); b) di avere prestato la propria attività lavorativa in qualità di operaio, con orario di lavoro a tempo pieno ed inquadramento economico al livello G1 del CCNL Logistica e Trasporto merci;
c) di essere sempre stato adibito, nello specifico, alla mansione di driver presso l'unità produttiva sita in AR, Via Michael Faraday;
d) di avere osservato, nello svolgimento della propria attività, le seguenti indicazioni: - dopo la timbratura di inizio turno, gli venivano consegnati gli strumenti di lavoro (giornale di bordo, chiavi del furgone, ecc.); - ricevuti gli strumenti, procedeva a caricare i pacchi, già collocati nel carrello dai magazzinieri, all'interno del furgone assegnatogli, secondo l'ordine di caricamento indicato nel device di - una volta CP_2
caricato il furgone, usciva dal magazzino e percorreva le rotte indicate dal device e dal dispatcher per la consegna dei pacchi;
- provvedeva alla consegna dei pacchi ai destinatari;
- al termine delle operazioni di consegna riportava il furgone in magazzino ed effettuava le operazioni finali, tra cui la compilazione del giornale di bordo e le fotografie al furgone e a eventuali pacchi non consegnati;
e) che il diretto superiore del ricorrente, il dispatcher, era la sig.ra ossia Controparte_3
la responsabile del personale e delle rotte della società datrice, la quale dirigeva il lavoro dei driver e si coordinava direttamente con la società committente f) di essere stato subordinato, altresì, anche al responsabile del CP_2
magazzino, il sig. ; g) di avere lavorato, per tutta la durata del Controparte_4
rapporto di lavoro, per cinque giorni alla settimana dalle 10:00 alle 19:00/20:00 con mezz'ora di pausa a metà giornata;
h) che la società convenuta, con lettera datata 02.11.2022 e consegnata a mani il giorno successivo, ha comunicato al ricorrente la seguente contestazione disciplinare: “Con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge n.300 del 1970 e successive modifiche e delle disposizioni disciplinari previste dall'articolo 32 del CCNL Logistica, Trasporto,
Merci e Spedizione applicato al suo rapporto di lavoro siamo a contestarLe quanto segue. In data 29 ottobre 2022, il signor contattava il nostro DA Pt_1
(i.e. Driver nda), per informarlo che il collega CP_2 Persona_1 Tes_1
parlava male di lui all'interno dell'azienda e con altri colleghi. Il sig.
[...]
ecideva così di comprendere meglio la situazione, nella speranza di Per_1
poter risolvere la questione, e quindi contatta il signor per avere Tes_1
ulteriori delucidazioni e chiarirsi. Dopo un paio d'ore, il signor avendo Pt_1
saputo del colloquio avvenuto tra e chiamava il DA Per_1 Tes_1
inveendo ed insultandolo con frasi tipo “mi alleno tutti i giorni, ti faccio vedere io se non fai attenzione”. La situazione si aggrava quando, intorno alle 19.30, il signor finisce di lavorare ed esce dall'azienda, dove, ad attenderlo Per_1
c'era il signor Quest'ultimo, appena fuori, aggredisce verbalmente e Pt_1
fisicamente il signor percuotendolo numerose volte e causando sul Per_1
soggetto un trauma emivolto dx e una rachide lombosacrale con conseguente prognosi di 5 giorni. Infine minaccia il signor di ulteriori Pt_1 Per_1
violenze presso il suo domicilio o fuori dall'azienda qual'ora si fosse rivolto alle forze dell'ordine per presentare denuncia nei suoi confronti, il tutto accedeva di fronte al collega Tale condotta è gravissima e reca Controparte_5
pregiudizio alla sicurezza dell'azienda, inoltre, il comportamento da Lei tenuto costituisce una gravissima violazione dell'obbligo di diligenza richiesto dalla natura della prestazione dovuta nonché quanto disposto dal CCNL Logistica
Trasporto Merci e Spedizione. Atteso quanto sopra, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del CCNL Logistica, Traporto, Merci e Spedizione ha 10 (dieci) giorni di tempo dal ricevimento della presente per presentare le Sue giustificazioni. In mancanza di giustificazioni o qualora le stesse non siano ritenute motivate, La scrivente si riserva l'adozione dei provvedimenti del caso e ogni altra azione consentita. Con la presente disponiamo altresì la Sua sospensione cautelare non disciplinare dal servizio a partire dal giorno 3 novembre 2022” (doc. 4 fasc. parte ricorrente); i) di avere presentato le proprie giustificazioni in data 04.11.2022, chiedendo e ottenendo un'audizione a sua difesa;
l) che, nel corso di tale audizione, svoltasi in data 10.11.2022, la società convenuta si è opposta alla richiesta del ricorrente di accedere alle registrazioni del sistema di video-sorveglianza (doc.ti 5 e 6 fasc. parte ricorrente); m) che la società, a mezzo lettera raccomandata A/R datata 28.11.2022 e ricevuta in data
12.12.2022, ha comunicato al ricorrente il licenziamento per giusta causa (doc. 7 fasc. parte ricorrente); n) che, in realtà, nella giornata del 29.10.2022 i fatti si sono svolti in tal guisa: - il ricorrente, avendo effettuato una rotta molto vicina a quella del collega sig. si è incontrato con quest'ultimo per Persona_2
condividere la pausa pranzo;
- durante la pausa pranzo, il sig. ha Per_2
informato il cliente di alcuni dissapori tra quest'ultimo e un altro collega, il sig.
- il sig. in particolare, si è lamentato con il Persona_1 Per_2
dispatcher del fatto che quella stessa mattina il sig. alla fine del turno Per_1
precedente, non aveva provveduto ad abbassare il volume dello stereo, sicché, al momento dell'accensione del furgone, lo stereo si era improvvisamente acceso a volume estremamente alto;
- alle ore 18:00 della medesima giornata il sig. in stato di evidente agitazione, ha contattato telefonicamente il Per_1
ricorrente, riferendogli di avere litigato animosamente con il sig. e Per_2
manifestando l'intenzione di voler “accoltellare” quest'ultimo fuori dal magazzino;
- il ricorrente quindi ha tranquillazzato il collega, dicendogli di non fare gesti avventati e di evitare di mettersi nei guai sul posto di lavoro;
- il ricorrente ha concluso regolarmente la sua rotta ed effettuato le operazioni di chiusura del turno, uscendo dal magazzino alle ore 19:30 e dirigendosi verso il sig. al quale era solito offrirgli un passaggio per tornare a casa;
- il Per_2
sig. tuttavia, ha manifestato intenzioni bellicose nei confronti del sig. Per_2
chiedendo al ricorrente di aspettare poiché doveva parlare con Per_1
quest'ultimo; - il ricorrente, pertanto, gli rispondendo che non poteva aspettare, ha rinnovato l'invito a lasciare perdere la questione;
- in quell'esatto momento, è uscito dal magazzino il sig. il quale si è diretto immediatamente verso Per_1
il sig. e tra i due si è consumato un violento scontro fisico e verbale;
Per_2
- il ricorrente ha ripetuto ai due colleghi di calmarsi e di smetterla;
- il sig. quindi, si è scagliato contro il ricorrente, colpendolo con pugni e Per_1
percosse; - il ricorrente inizialmente si è limitato a parare i colpi scagliati contro di lui, ma successivamente, temendo che il sig. otesse avere un'arma Per_1
con sé, lo ha allontanato per dirigersi verso la propria vettura;
o) di non avere quindi effettuato nessuna delle condotte contestate in sede disciplinare;
p) che il sig. non ha subito nessun procedimento disciplinare in seguito ai Per_1
predetti fatti, né ha mai sporto denuncia nei confronti del ricorrente;
q) di aver impugnato il predetto licenziamento in data 10.01.2023 (doc. 14 fasc. parte ricorrente); r) che l'ultima retribuzione del ricorrente era pari a € 1.704,72 per quattordici mensilità.
Tanto premesso, il ricorrente ha impugnato il comminato licenziamento, svolgendo una serie di doglianze ed evidenziando, in particolare: a) l'insussistenza delle condotte materiali contestate;
b) la sproporzione tra la gravità del fatto contestato e la misura della sanzione disciplinare in concreto comminata;
c) la violazione della procedura di cui all'art. 7 L. 300/1970.
Sostenendo, dunque, l'illegittimità del licenziamento, il sig. ha chiesto, in Pt_1
via principale, l'applicazione dell'art. 3, comma 2, D.lgs. 23/2015 - e, dunque, la reintegra nel posto di lavoro, oltre al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR - ovvero, in subordine, la tutela di cui all'art. 3 comma 1.
1.2. Con memoria del 21.09.2023, si è costituita in giudizio la società convenuta, la quale - dopo aver ripercorso i fatti posti alla base del licenziamento per giusta causa - ha evidenziato la legittimità della propria scelta, in quanto la condotta ascritta al dipendente risulterebbe, oltre che di una gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, pienamente rientrante tra le condotte punibili con la massima sanzione disciplinare anche sulla base delle previsioni contenute nel CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Ha richiamato, altresì, la doverosità, a norma dell'art. 2087 c.c., di adottare un provvedimento, come il licenziamento, necessario a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
Ha, dunque, contestato la fondatezza delle pretese attoree e contestualmente spiegato domanda riconvenzionale al fine di richiedere il ristoro dei danni sostenuti dalla società in ragione delle illecite condotte tenute dal lavoratore, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno provvedimento del caso e di legge:
In via preliminare e principale:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità delle avverse domande perché infondate in fatto e diritto, dichiarando legittimamente assunto il licenziamento comminato a dalla Parte_1
Società in data 26/11/2022; Controparte_1
In via principale e nel merito:
- rigettare il ricorso e tutte le domande avversarie proposte in via principale, subordinata, ulteriormente subordinata e in via istruttoria, in quanto infondate sia fatto che in diritto, dichiarando legittimamente assunto il licenziamento comminato a dalla Società in data Parte_1 Controparte_1
26/11/2022;
e per l'effetto:
- nulla riconoscere di quanto richiesto dal ricorrente tanto in termini di reintegra, quanto in termini di corresponsione di mensilità per un importo pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e/o di corresponsione di un importo pari a 36 mensilità a titolo risarcitorio da calcolarsi sempre sulla retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, o ancora rigettare la domanda di riconoscimento di un'indennità risarcitoria per un importo da 2 a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, in quanto inammissibili essendo il licenziamento perfettamente legittimo.
- dichiarare legittimo il licenziamento comminato in data 26/11/2022 al ricorrente dalla Società resistente, anche in merito agli aspetti formali e procedurali e alla proporzionalità della stessa misura e sanzione disciplinare adottata in rapporto ai fatti contestati e addebitati al ricorrente da prove certe.
- riconoscimento della domanda riconvenzionale con ristoro in favore della
Società resistente delle somme relative ai costi sostenuti dalla stessa società per ingaggiare l'investigatore privato come dimostrato in atti (cfr. doc relazione investigatore e relativa fattura), per un importo di € 3.922,30=, e con risarcimento dei danni patiti da a causa del comportamento Controparte_1
illegittimo di comprensivo dei suddetti costi e di una somma in via Pt_1 equitativa onnicomprensiva non superiore ad € 5.200,00= scaglione per il quale la società resistente ha già versato il contributo unificato di € 49,00.
- Con vittoria di spese ed onorari, oltre CPA ed IVA, come per legge.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi che codesto Giudice dovesse ritenere legittimo il licenziamento o anche solo parzialmente legittimo, lasciando invariate le altre domande formulate in via principale e nel merito, sia riguardo alla domanda riconvenzionale che al ristoro delle spese e onorari legali in favore della resistente, si chiede che venga rigettata ogni domanda di reintegra e liquidata una somma pari a non più di due mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, con decurtazione e detrazione del reddito nelle more percepito dal ricorrente appunto dell'aliunde perceptum”.
1.3. La causa è stata, dunque, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti nonché con l'assunzione della prova testimoniale richiesta dalle parti.
1.4. All'udienza del 15.05.2025, il Giudice ha decso la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per i seguenti motivi.
2.2. In primo luogo, deve premettersi che, vertendosi in tema di licenziamento disciplinare, trovano applicazione i principi affermati dalla Corte di Cassazione con orientamento costante, secondo cui “In tema di licenziamento, l'art. 5 della
L. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte” (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 7830/18 e n. 17108/16); in questi termini, anche la più recente decisione della Suprema
Corte n. 113/2020.
In altri termini, secondo il consolidato orientamento del Giudice di Legittimità, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5 della L. n. 604 del 1966, grava sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza del fatto contestato al dipendente e posto alla base del licenziamento impugnato, ricadendo sul lavoratore solo l'onere della prova in senso contrario, ossia di provare, ad esempio, una diversa dinamica dei fatti contestati o “fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte”; e, ciò, quindi, sempre nel presupposto che il datore di lavoro abbia già assolto l'onere della prova che su di esso gravava.
2.3. Venendo, quindi, all'analisi della sussistenza del motivo posto alla base del recesso datoriale, trattandosi di licenziamento intimato per giusta causa, pare opportuno prendere le mosse dalla contestazione e dal provvedimento adottato dal datore di lavoro nei confronti di che, all'epoca dei fatti, Parte_1
era impiegato presso la società convenuta quale operaio comune.
La contestazione del 17.02.2020 (doc. 4 fasc. parte ricorrente) che enuclea il fatto contestato è del seguente tenore:
“Con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge n.300 del
1970 e successive modifiche e delle disposizioni disciplinari previste dall'articolo
32 del CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione applicato al suo rapporto di lavoro siamo a contestarLe quanto segue.
In data 29 ottobre 2022, il signor contattava il nostro DA (i.e. D river Pt_1
nda), per informarlo che il collega CP_2 Persona_1 Tes_1
parlava male di lui all'interno dell'azienda e con altri colleghi. Il sig. Per_1 decideva così di comprende re meglio la situazione, nella speranza di poter risolvere la questione, e quindi contatta il signor per avere ulteriori Tes_1
delucidazioni e chiarirsi.
Dopo un paio d'ore, il signor avendo saputo del colloquio avvenuto tra Pt_1
chiamava il DA inveendo ed insultandolo con frasi tipo Per_1 Tes_1
“mi alleno tutti i giorni, ti faccio vedere io se non fai attenzione”.
La situazione si aggrava quando, intorno alle 19.30, il signor inisce Per_1
di lavorare ed esce dall'azienda, dove, ad attenderlo c'era il signor Pt_1
Quest'ultimo, appena fuori, aggredisce verbalmente e fisicamente il signor percuotendolo numerose volte e causando sul soggetto un trauma Per_1
emivolto dx e una rachide lombosacrale con conseguente prognosi di 5 giorni.
Infine, minaccia il signor di ulteriori violenze presso il suo Pt_1 Per_1
domicilio o fuori dall'azienda qualora si fosse rivolto alle forze dell'ordine per presentare denuncia nei suoi confronti, il tutto accedeva di fronte al collega
Controparte_5
Tale condotta è gravissima e reca pregiudizio alla sicurezza dell'azienda, inoltre, il comportamento da Lei tenuto costituisce una gravissima violazione dell'obbligo di diligenza richiesto dalla natura della prestazione dovuta nonché quanto disp osto dal CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione.
Atteso quanto sopra, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del CCNL Logistica,
Traporto, Merci e Spedizione ha 10 (dieci) giorni di tempo dal ricevimento della presente per presentare le Sue giustificazioni.
In mancanza di giustificazioni o qualora le stesse non siano ritenute motivate, La scrivente si riserva l'adozione dei provvedimenti del caso e ogni altra azione consentita.
Con la presente disponiamo altresì la Sua sospensione cautelare non disciplinare dal servizio a partire dal giorno 3 novembre 2022”. Il lavoratore ha fornito giustificazioni dando una diversa versione dell'accaduto, versione che, tuttavia, il datore di lavoro non ha ritenuto persuasiva, pervenendo all'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento, replicando alle giustificazioni fornite dal lavoratore.
In particolare, la datrice di lavoro ha ribadito il nucleo essenziale del fatto contestato, ovvero l'aggressione fisica a danno del Sig. sulla scorta Per_1
delle testimonianze dei colleghi e della denuncia promossa dallo stesso aggredito,
a fronte di un dedotto mancato riscontro della versione fornita dal lavoratore, evidenziando che, comunque, non fossero tollerabili atteggiamenti violenti ed aggressivi di qualunque genere all'interno dell'ambiente lavorativo.
2.4. Pare opportuno rimarcare, per illustrare i motivi del decidere, che il Tribunale ha concentrato l'analisi sulle sole condotte oggetto di contestazione disciplinare
(e non su altri aspetti di contorno, peraltro delineati anche in maniera generica), dal momento che è con la contestazione che si determina l'individuazione di quel fatto disciplinare che, una volta cristallizzato, diviene immutabile, impedendo così al datore di lavoro di intervenire ex post con l'introduzione di nuove e diverse condotte.
Orbene, l'istruttoria svolta ha portato all'accertamento di un quadro del tutto compatibile con la ricostruzione fattuale patrocinata da parte datoriale e posta a fondamento del licenziamento, che focalizza il grave comportamento di cui il ricorrente si è reso autore: ossia un'aggressione fisica e verbale nei riguardi di un collega di lavoro, il sig. Per_1
L'effettiva sussistenza dei fatti contestati, nella loro materialità e nella dinamica descritta nella lettera di contestazione, deve, invero, ritenersi provata all'esito della prova testimoniale esperita in seno al presente giudizio, con particolare riferimento al fatto contestato compiuto nei confronti del collega Per_1
Il sig. , escusso come testimone all'udienza del Persona_1
15.04.2025, ha invero dichiarato: “Sono . Conosco il Persona_1 ricorrente poiché siamo stati colleghi di lavoro presso la società
[...]
. Io non lavoro più per la società resistente. CP_1
Confermo che, in data 29 ottobre 2022, il signor mi ha contattato per Pt_1
informarmi che il collega parlava male di me all'interno dell'azienda Tes_1
e con altri colleghi. A questo punto, nel tentativo di comprendere meglio la situazione, ho contattato al telefono il signor per avere ulteriori Tes_1
delucidazioni.
Intorno alle 19.30, finito di lavorare ed uscito dall'azienda, ad attendermi c'era il signor C'era anche Pt_1 Tes_1
Il Sig. appena fuori, mi ha aggredito verbalmente e fisicamente Pt_1
percuotendomi numerose volte e causandomi un trauma emivolto dx e una rachide lombosacrale con conseguente prognosi di 5 giorni.
Non è vero che mi ha minacciato di ulteriori violenze presso il mio domicilio Pt_1
o fuori dall'azienda qualora mi fossi rivolto alle forze dell'ordine per presentare denuncia nei suoi confronti.
ADR: Confermo di aver denunciato il sig. Pt_1
ADR: Io non confermo le dichiarazioni che ho reso alla società in data
30.10.2022. Io non avevo paura di nessuno. Mi ha chiamato il datore di lavoro dicendomi che mi aveva denunciato. A questo punto, mi ha dato una penna Pt_1
e mi ha chiesto di scrivere e di firmare. Mi ha anche detto che mi avrebbe offerto la difesa di avvocati per la mia denuncia.
ADR: L'aggressione è avvenuta al di fuori dei cancelli, sulla strada.”
ADR: Preciso ancora di essere stato aggredito dal era presente Pt_1 Tes_1
all'aggressione ed è intervenuto per cercare di dividere me e il ricorrente.
ADR: Ho ritirato la denuncia fatta nei riguardi del Sig. . Pt_1
Dalle predette dichiarazioni, sufficientemente circostanziate, risulta inequivocabilmente come sia stato il ricorrente ad aggredire il collega Per_1
Dal tenore delle concordi e specifiche dichiarazioni rese dal soggetto aggredito, deve ritenersi, dunque, che il Sig. abbia effettivamente posto in essere la Pt_1 condotta contestata, integrante un litigio con il collega con Per_1
conseguente passaggio alle vie di fatto ed aggressione fisica e verbale;
aggressione a seguito della quale il sig. a riportato gravi lesioni. Per_1
La condotta descritta risulta, dunque, sussumibile all'interno della previsione espressamente richiamata dalla contrattazione collettiva in atti, secondo cui le parti sociali hanno convenuto di attribuire a tale comportamento – peraltro qualificabile come azione che può integrare gli estremi del delitto a termini di legge, assimilabile alle fattispecie di cui agli artt. 581 o 588 c.p, compiuta in occasione dell'attività lavorativa - gravità tale da giustificare il licenziamento senza preavviso.
Dunque, la condotta, oggettivamente considerata in quanto idonea a fondare anche una responsabilità anche penale in capo al soggetto, oltre che a mettere in pericolo la sicurezza e l'incolumità dello stesso e degli altri dipendenti, deve necessariamente considerarsi tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, per la gravità dell'inadempimento posto in essere, idonea da recidere radicalmente il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore.
Deve pertanto concludersi che la condotta contestata sussiste e risulta di gravità tale da costituire una giusta causa di recesso, per quanto specificamente previsto anche dal CCNL applicato in azienda, e che possa essere ritenuta pienamente imputabile al ricorrente.
2.5. Il lavoratore ha, infine, dedotto l'illegittimità del licenziamento comminato per violazione dell'art. 7 L. 300/1970, evidenziando – sulla base di rilievi scarsamente intelligibili - che “già nella lettera di contestazione la convenuta, invece che attendere le giustificazioni del lavoratore, ha affermato subito la responsabilità del ricorrente”, con conseguente lesione del diritto di difesa del lavoratore, “al quale deve infatti essere garantita la possibilità di difendersi senza pregiudizi o preconcetti, risultando altrimenti la procedura ex art. 7 SL un semplice (e inutile) pro forma”. Tale doglianza va disattesa, non potendo essere sollevata, rispetto al contegno assunto dalla società convenuta, alcuna censura.
Invero, è stato documentalmente provato:
- che, in data 2.11.2022 è stata elevata – con missiva consegnata a mani al ricorrente il giorno successivo – una contestazione disciplinare per i fatti commessi in data 29 ottobre 2022 (doc. 23 fasc. parte resistente);
- che, in data 4.11.2022, il lavoratore ha chiesto di essere sentito in audizione ai sensi dell'art. 7 co. 3 L. n. 300/1970, assistito da FI IL di AR (doc. 24 fasc. parte resistente);
- che, in data 10.11.2022, su piattaforma zoom, si è svolta l'audizione del lavoratore, alla presenza del suo sindacalista, del titolare dell'azienda e dei rappresentanti di Assoserviziespressi (circostanza incontestata);
- che, solo in data 28.11.2022 la convenuta, dopo aver valutato le giustificazioni rese dal lavoratore ed aver constatato l'inverosimiglianza della versione dei fatti fornita dal medesimo, ha comminato la sanzione del licenziamento disciplinare
(doc. 26 fasc. parte resistente).
2.6. Pertanto, il ricorso va respinto integralmente.
2.7. La domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta va dichiarata inammissibile.
La Suprema Corte, nel commentare l'articolo 418 c.p.c. già da tempo insegna che: “nel rito del lavoro, l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 c.p.c. a carico del convenuto il quale formuli domanda riconvenzionale, di chiedere la fissazione di una nuova udienza, comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa;
tale decadenza non può essere sanata dalla emissione da parte del giudice - in difetto della specifica istanza - del decreto di fissazione della nuova udienza, o dall'accettazione del contraddittorio da parte dell'attore, ed è rilevabile, attenendo alla regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, anche d'ufficio e in sede di legittimità. Siffatta impostazione affonda la propria ratio nella circostanza di garantire l'instaurazione di un contraddittorio pieno tra le parti anche sul punto della domanda riconvenzionale. ... La questione ha trovato ulteriore conferma ad opera della Suprema Corte proprio in fattispecie attinente la materia locatizia (il riferimento è a Cassazione civile, sez. III, 21/06/2017 n.
15359 ) ove si è affermato: “La richiesta di differimento dell'udienza è dunque onere declinato dal legislatore, con chiarezza ed univocità, a pena di decadenza
(di natura processuale e non sostanziale, come tale non impeditiva della riproposizione della domanda in altra sede): secondo il consolidato indirizzo euristico del giudice della nomofilachia - cui questa Corte intende dare continuità
- siffatta decadenza, in quanto posta a presidio del principio del contraddittorio e della regolare instaurazione del rapporto processuale, è rilevabile anche di ufficio dal Giudice, in ogni stato e grado del processo, e non suscettibile di sanatoria per effetto della emissione da parte del Giudice - in difetto della specifica istanza - del decreto di fissazione della nuova udienza o dell'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (ex plurimis, con diffusa argomentazione, Cass. 16/11/2007, n. 23815; conformi, Cass. 15/09/2016, n.
18125; Cass. 26/05/2014, n. 11679; Cass. 17/05/2005, n. 10335; Cass.
24/02/2003, n. 2777; Cass. 21/07/2001, n. 9965; Cass. 04/12/1987, n. 9021).”
Ai sensi dell'art. 418, primo comma, cod. proc. civ., dunque, se il convenuto propone domanda riconvenzionale, deve, a pena di inammissibilità della stessa, secondo quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in ragione delle esigenze di celerità che connotano il processo del lavoro, chiedere il differimento dell'udienza di discussione.
È opportuno considerare, a questo riguardo, che, nel processo del lavoro, la proposizione della domanda riconvenzionale deve essere “accompagnata”, secondo quanto previsto dall'art. 418 cod. proc. civ., da una richiesta di differimento della prima udienza. Il differimento è, invero, un adempimento funzionale a consentire al ricorrente di compiere, prima dell'udienza di discussione, le attività difensive correlate alla nuova domanda connessa a quella principale, compresa l'eventuale proposizione di un'ulteriore domanda, la cosiddetta reconventio reconventionis, la cui formulazione deve seguire le medesime formalità.
In definitiva, nel rito del lavoro l'attore convenuto in via riconvenzionale ha gli stessi poteri e oneri che l'art. 416 cod. proc. civ. prevede per il convenuto in via principale, con la differenza che il termine di riferimento per l'attore convenuto in via riconvenzionale non è l'udienza già fissata ex art. 415 cod. proc. civ., ma quella che deve essere fissata in base al meccanismo previsto dall'art. 418 cod. proc. civ. e, quindi, lo stesso ha l'onere di costituirsi con memoria difensiva da depositare almeno dieci giorni prima della nuova udienza fissata e il contenuto di tale atto è identico a quello stabilito dall'art. 416 cod. proc. civ. (ancora, sentenza n. 13 del 1977).
3. Sulle spese di lite.
L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione di 1/3.
Le residue spese - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della
Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro di valore indeterminabile e complessità minima): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti e tenendo conto degli aumenti previsti per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in 3.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di AR - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dalla società Controparte_1
3. Compensate le spese di lite tra le pari in ragione di 1/3, condanna
[...]
a pagare, in favore della società Parte_1 Controparte_1
le residue spese di giudizio, liquidate in complessivi € 3.200,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014.
Così deciso in AR, il 15 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri