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Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 31/01/2024, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa tra
(CF ) Parte_1 C.F._1
Con l' avv Massimo Galizzi
- attori-
CONTRO
(PI ) Controparte_1 P.IVA_1
Con l'avv Calogero Lanza e Matteo Giarratana
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni per l'attrice: come da atto introduttivo e memoria n.1 : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione di parte opposta, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.375/2021 - RG n. 1114/2021 emesso dal Tribunale Ordinario di
Lodi in data 21.04.2021 e depositato il 19.05.2021. In estremo subordine, nella denegata ipotesi di soccombenza anche solo parziale della opponente nel presente giudizio, voglia il Giudice ritenere manifestamente iniquo l'eventuale pieno accoglimento della domanda della opposta, limitando la condanna dell'opponente alla somma minima ritenuta di giustizia. Con riserva di articolare i mezzi istruttori e depositare ulteriore documentazione entro i termini di rito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Conclusioni per la convenuta : Richiamate in questa sede le osservazioni del perito di parte Dott.ssa alle quali interamente ci si riporta, si chiede che l'Autorità Per_1 adita voglia accogliere le seguenti conclusioni Nel merito ed in via principale: rigettare l'Opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa e confermare definitivamente il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso:
pagina 1 di 8 condannare la signora al pagamento a favore di della somma di Parte_1 CP_1
Euro 12.014,27 o quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali;
Con il favore di spese, compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con citazione del 19.7.2021 ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 375/2021 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Lodi ad istanza di eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda ai Controparte_1 sensi dell'art. 128-bis t.u. banc. in base alla quale ‹‹I soggetti di cui all'art. 115 t.u. aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie›› rimettendo al Cicr, su proposta della , la determinazione ‹‹dei criteri di svolgimento Org_1 delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati›..” il procedimento di cui all'art. 128-bis t.u. banc.costituendo dunque una vera e propria condizione di procedibilità così come prevista dall'art. 5 del d.lg. n. 28 del 2010….” Nel merito ha allegato l'indeterminatezza del credito , presentando “il contratto di finanziamento notevoli criticità di calcolo dell'importo dovuto in restituzione “ ed inoltre l'errata indicazione del TAEG: stando alle Istruzioni della del 29-07-2016 pubblicati in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.185 Org_1 del 09-08-2016,dovevano infatti considerarsi a tal fine oltre al rimborso del capitale e dei relativi interessi: a) Spese di incasso se imposte dal creditore b) Assicurazioni, spese per garanzie e perizie se imposte dal creditore c) Spese di istruttoria d) Le spese per le comunicazioni periodiche e) Qualsiasi altra spesa imposta in virtù del contratto” . La mancata considerazione non avrebbe consentito all'attrice una corretta valutazione del costo del finanziamento comportando l'impossibilità di confrontarlo col costo di prodotti finanziari analoghi e la violazione dunque della normativa sulla trasparenza bancaria sanzionabile ex art 117 TUB e 125 bis c.6 TUB.
Nel caso di specie in particolare il TAEG effettivo, calcolato inserendo tutto ciò che è previsto dalle istruzioni della sarebbe risultato è pari a Org_1
17,307%, mentre il TAEG dichiarato in contratto era pari a 8,92%.
E dunque in conseguenza delle censurate condotte, la opponente avrebbe corrisposto, fino al giugno 2020, interessi non dovuti per € 5.628,36 da restituirsi o compensare con la sorte capitale. Infine parte attrice ha allegato l'usurarietà del tasso di interesse del finanziamento allegando perizia di parte : “ …così come puntualmente evidenziato nella allegata perizia, alla data del 19/07/2017 (data di sottoscrizione del contratto di finanziamento), il TEGM per prestiti finalizzati erogati da intermediari non bancari pagina 2 di 8 era 10.05% e di conseguenza il tasso soglia al momento della stipula è 16.5625% Il
TAEG calcolato è come detto nella sezione A pari a 17,307%, quindi superiore alla soglia!....” con conseguente necessità di rimborso degli interessi già versati e ricalcolati “secondo i criteri definiti da Cass.Civ. Sez.Un. 17/02/95 n.1712: gli Orga interessi dovuti vanno cioè rivalutati anno per anno secondo l'indice poi capitalizzati al tasso d'interesse legale “ Si è costituita la dando atto, quanto alla propria legittimazione , Org_1 dell'operazione di cartolarizzazione successiva che aveva coinvolto Parte_2
; nel merito ha contestato tutte le avversarie argomentazione chiedendone
[...] il rigetto e la conferma del decreto. Nel corso del giudizio, esperita la mediazione con esito negativo era rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione, parte attrice nominava un nuovo difensore che si costituiva con ulteriori allegazioni circa l'erronea indicazione del Taeg ( in particolare la sanzione confermata dal T.A.R. del Lazio del 6/9/2021 nr. 09516/2021 alla multa inflitta nel dicembre 2019 dall'Antitrust a per l'imposizione – di prassi - di CP_1 polizze assicurative del tutto estranee ai finanziamenti , al fine di accedervi, come avvenuto anche nel caso di specie con un premio unico anticipato pari ad €.2.913,76 ; ed inoltre la mancata approvazione specifica dell'art.3 quanto a coperture assicurative e costi aggiuntivi ed il superamento del tasso soglia ( per cui anche le assicurazioni sul credito (le cosiddette o Organizzazione_3 Organizzazione_4
) e quelle per furto e incendio dovevano ritenersi connesse con il
[...] finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG). All'esito, disposto lo scambio delle memorie istruttorie il giudice ammetteva CTU contabile in ordine ai punti oggetto di controversia.
Infine, esperito il mezzo istruttorio, solo con note scritte del 28.1.2023 e poi in comparsa conclusionale parte attrice eccepiva il difetto di legittimazione di controparte in quanto la medesima aveva dichiarato di agire per i crediti Parte_2 acquistati a seguito di cartolarizzazione avvenuta in data 15.02.2016 (punto “a” ricorso per ingiunzione, doc.1 fascicolo monitorio) mentre il contratto di finanziamento di cui è causa è stato stipulato in data 19.07.2017, quindi non rientrante tra i crediti ceduti. All'udienza del 13.10.2023 la causa era assunta in decisione Giova, sin da subito, precisare- quanto all'eccepito difetto di legittimazione di Pt_2
[...
che la questione in esame attiene non già alla legittimazione processuale, ma alla titolarità del rapporto giuridico controverso, sulla base di quanto ritenuto dalla giurisprudenza più recente (Cfr., Cass., Sez. Un., n. 2951/2016; nella giurisprudenza di merito, Cfr., l'orientamento espresso dal Tribunale di Spoleto, sent. n. 522/2019, con ampia e condivisibile motivazione sul punto che integralmente si condivide;
Tribunale di Forlì, sent. n. 923/2019).
Più precisamente, si osserva in diritto che:
- la legittimatio ad causam, intesa come titolarità del potere di promuovere, per la pagina 3 di 8 legittimazione attiva, e del dovere di subire, per la legittimazione passiva, un giudizio su un rapporto giuridico di diritto sostanziale, va distinta dalla titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico (Cfr., Cass. 355/2008; Cass., n. 11321/2007);
- è ormai acquisito in giurisprudenza che, per determinare la legittimazione si deve far riferimento al rapporto dedotto in giudizio, nel senso che parti legittime sono quelle indicate come parti del rapporto sostanziale (Cfr., Cass. 35 5/2008; Cass.
11321/2007). Si considera infatti che le condizioni di legittimazione sono soddisfatte se l'Attore nel chiamare in giudizio il TO afferma che esiste un rapporto sostanziale di cui egli e il TO sono rispettivamente il soggetto attivo ed il soggetto passivo (Cass., n. 11321/2007);
- ne consegue che, se l'Attore afferma di essere creditore del TO, è avverata la condizione necessaria e sufficiente perché sussistano legittimazione attiva e passiva
(Cass., n. 11321/2007);
- in diversi termini, è questione di legittimazione passiva soltanto quella attinente all'esistenza del dovere del TO di subire il giudizio instaurato dall'Attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dall'effettiva sussistenza della titolarità del rapporto stesso;
costituisce invece questione di merito- come nella fattispecie - quella eventualmente sollevata dal TO (anche sostanziale) col dedurre la propria estraneità a quel rapporto, ossia la mancanza di detta titolarità, affermata invece dall'Attore (anche sostanziale) (cfr., Cass. 11321/2007).
Ne deriva anche un diverso regime processuale delle questioni. Sintetizzando i principi espressi dalla Suprema Corte sul punto (Cfr., Cass. Civ. Sez. Unite, Sent,
16/02/2016, n. 2951) la legittimazione ad agire, attenendo al diritto di azione, spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare e la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice.
Diversamente la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che l'Attore ha l'onere di allegare e di provare – ricadendo nel perimetro del principio dispositivo - ed il convenuto può riconoscere esplicitamente od anche svolgendo difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità; ma qualora lo contesti – con un'eccezione in senso stretto - anche la relativa allegazione e prova seguono i tempi delle ordinarie preclusioni processuali ( già precedentemente alle sezioni unite del 2016 si vedano in tal senso Cass. Sez. II, 10 maggio 2010, n. 11284;”; Cass. Sez. III, 26 settembre 2006, n. 20819; Cass. Sez. III, 7 dicembre 2000, n. 15537. Si esprimono con formule analoghe anche ulteriori decisioni, quali Cass. Sez. I, 23 novembre 2005, n. 24594; Cass. Sez. III. 30 maggio
2008, n. 14468; Cass. Sez. II, 23 maggio 2012, n. 8175; Cass. Sez. III, 14 febbraio
2012, n. 2091..) Ne segue che nella fattispecie qui all'esame , costituendo l'estraneità del contratto di finanziamento all'operazione di cartolarizzazione - perchè stipulato pagina 4 di 8 successivamente- una eccezione in senso proprio, e non mera difesa, che è stata sollevata solo nelle ultime fasi processuali, e dunque tardivamente, essa deve ritenersi preclusa. Quanto alle ulteriori tematiche affrontate dalle parti in punto usura e Taeg/Isc, va premesso come sia ormai pacifico che per l'usura debba aversi riguardo al superamento del tasso soglia solo al momento della pattuizione ( Cass. 22204/013)
Tuttavia la giurisprudenza ha di recente riaffermato anche che il calcolo deve effettuarsi secondo i regolamenti e le Direttive della , le ultime del Org_1
2016 e con specifico riferimento agli interessi ribaltando i precedenti orientamenti più restrittivi che escludevano , tra gli altri ad esempio gli interessi moratori sul presupposto di una diversa funzione rispetto ai corrispettivi ( cfr.Tribunale Torino sent.24.11.2017 est. Tribunale Ferrara sent.23.5.2017 est.Cocca; Corte Per_2 d'Appello Milano sent.
6.6.2016 n.2232) Viceversa di recente si è affermata da un lato l'irrilevanza nel calcolo del riferimento al TAEG anziché al TEG, rilevando viceversa che il tasso dell'interesse corrispettivo, in concreto applicato al finanziamento in oggetto, inclusi i costi assicurativi, risulta essere superiore al tasso soglia, rilevato trimestralmente, in vigore alla data di stipula del finanziamento ( cfr Cass.ord.35102 del 29.11.2022) Per altro verso le Sezioni Unite nel 2020 hanno confermato l' applicabilità della disciplina antiusura – non solo agli interessi corrispettivi ma anche – agli interessi moratori, ovvero quegli interessi dovuti in caso di ritardo nell'adempimento e convenuti al momento della stipula del contratto ( Cass.sez.unite 19597 del
18.9.2020).
E la medesima Corte , richiamando i suoi precedenti pronunciamenti ( Cfr Cass. n. 8806 del 05/04/2017 e successivamente Cass. n. 22458/2018) ha enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., che stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
In particolare la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non inseriscano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 comma 5° cod. pen. , “dovrebbe essere inclusa – si trattava della commissione di massimo scoperto – rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare”. Dunque, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta di certo l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria. L'esclusione impone piuttosto al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità
pagina 5 di 8 dei decreti e disapplicarli, come peraltro correttamente fatto dalla sentenza impugnata. Viceversa quanto alla indicazione in contratto dell'ISC/ TAEG ( comprensiva anche di costi assicurativi) in maniera differente da quanto praticato deve ricordarsi che si ritiene l'ISC- secondo la giurisprudenza maggioritaria - solamente un indicatore.: come affermato ancora di recente ,- dopo un'evoluzione giurisprudenziale in senso Par contrario e sebbene permangano opinioni contrastanti - l' non ha una funzione o valore di regola di validità del contratto, essendo invece un mero indicatore del costo del finanziamento ( cfr.Tribunale Bologna sent.
9.1.2018 n.34, di recente Tribunale di Firenze sent.n.612 del 1.3.2023 e Cass. sent.n.39169 del 9.12. 2021 e ord.
9.9.2022 n. 26585 ). Par L' , in quanto introdotto dalla delibera CICR 4.3.2003 all'art.9 , pur avendo un contenuto equivalente al TAEG non ne ha la stessa disciplina, non deriva da norma primaria ed è regolato da disposizioni puramente regolamentari in materia di trasparenza bancaria emanate dalla . Org_1 In particolare poi il rimedio sostitutivo di cui all'art.117 TUB comma VII opera in caso di nullità o assenza del tasso debitore , laddove invece “in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”. ( una diversa conseguenza in caso di omessa pubblicità potendo farsi discendere da disposizioni legislative, ed in particolare gli art. 2 e 4
L.154/92 ,solo in materia di tassi e condizioni nelle medesime disposizioni elencate, Par ma non per l' ) Par In definitiva l' non serve per il calcolo delle rate di rimborso ma solo per la previsione- sotto un profilo di garanzia della trasparenza bancaria - del costo complessivo del finanziamento . Sicchè la sua erroneità potrebbe al più rilevare , ove vi sia stata induzione in errore da parte della banca, sotto il profilo del risarcimento del danno ( a tali conclusioni pervengono, oltre alle pronunce richiamate in atti, ripetutamente Tribunale di Milano sent. 26.10.2017 n.10832; Tribunale Roma
19.4.2017 est.Russo; Tribunale Cagliari 4.10.2016 n.2724).
Ciò premesso in diritto e venendo alle risultanze del caso concreto il CTU ha proceduto all'analisi del contratto di finanziamento dando atto che si tratta di credito finalizzato per l'acquisto di un autoveicolo secondo le voci così distinte:
.Importo del finanziamento deliberato: € 16.213,36, composto come segue:
Importo richiesto........................................................... € 13.000,00; Polizza n. CL/16/140 (CPI).............................. € 1.473,36; Org_5 Polizza “Motor Protection” n. 35467Q, di cui € 367,50 per furto ed incendio............................... € 1.440,00; Importo del credito, tornano........................................... € 15.913,36 Spese istruttoria.................................................................. € 300,00 Importo del finanziamento, tornano ............................... € 16.213,36 Ha poi proceduto alla ricerca di eventuali elementi di superamento del tasso soglia usurario secondo le istruzioni della del 2016 ed in particolare il punto Org_1
pagina 6 di 8 “C.4” delle menzionate istruzioni secondo cui “…(omissis)…il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza…(omissis)…”, annoverando una serie di spese e di oneri, tra i quali, per le necessità di questa relazione è d'uopo segnalare i seguenti: sub punto 1 della serie: le spese di istruttoria;
sub punto 3 della serie: le spese di incasso delle rate;
sub punto 5 della serie: le spese per assicurazioni intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo
è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente.
Le assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI - Cost Protection Insurance o PPI -
Payment Protection Insurance) e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore [nota 30 a piè di pagina:
“…(omissis)…i contratti assicurativi di carattere del tutto accessorio (per esempio polizze sanitarie, polizze a tutela degli acquisti e prelievi effettuati con carta di credito), sia pure contestuali al finanziamento, in cui la polizza non è finalizzata in alcun modo al rimborso totale o parziale del credito non rilevano ai fini del calcolo del TEG. Parimenti, non vanno inclusi nel calcolo del TEG, le coperture assicurative obbligatorie per legge (es. RC auto) non direttamente connesse al rapporto di finanziamento…(omissis)…”]; sub punto 8 della serie: ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento …” Ciò non di meno il perito – dato atto della corretta metodologia seguita alla luce delle regole più sopra richiamate ( invocate anche dall'opponente) , e ritenuto pertanto di condividerne e recepirne le conclusioni – ha tuttavia escluso che il TEG calcolato con gli elementi del contratto n. 17894632 risulti superiore a quello riportato nella tabella “A” allegata al D.M. 27/06/2017 con specifico riferimento ai crediti finalizzati.
“…. Difatti: Tasso soglia 01/07/2017-30/09/2017 ......................16,56250000 % TEG calcolato..........................................................16,29066072 % Differenza positiva .....................................................0,27183928 % Così come si evince dallo sviluppo allegato Pertanto, non v'è usura….” Quanto all'analisi del Taeg e delle relative e conseguenti questioni osserva il CTU che “il TAEG si attesta al 16,36064799 %, anche qui, al di sotto del c.d. “tasso soglia” di riferimento del 16,56250000 % (ex D.M. 27/06/2017) e così come meglio si rileva dall'attinente sviluppo matematico. E' appena il caso di considerare che l'esigua differenza delle percentuali TEG e TAEG, così come calcolate da questo perito, è conseguente all'inclusività dell'imposta di bollo (€ 16) in quest'ultimo indice che, invece, non è stata considerata nel TEG….. Salvo per quanto attiene per il pagina 7 di 8 già commentato TAEG, non risulta che il contratto n. 17894632 abbia violato ulteriori disposizioni sulla trasparenza bancaria, talché lo stesso rispetta le prescrizioni annoverate al punto..” Anche in tal caso le conclusioni vanno recepite tenuto conto delle osservazioni del CTP dell'attrice e delle repliche del consulente d'ufficio Ciò premesso, e richiamate dunque le precedenti considerazioni sotto il profilo dell'irrilevanza di una discrasia contrattuale in merito ove non siano fatte valere specifiche ragioni di danno, ogni questione domanda od eccezione anche sul punto deve ritenersi superata. La domanda è pertanto infondata, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato con condanna dell'opponente alle spese di lite, come liquidate in dispositivo sulla base del decisum per quattro fasi e su valori minimi, oltre alle spese di CTU già liquidate da separato decreto
PQM
RIGETTA la domanda giudiziale dell'opponente e
CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n.375/2021 - RG n. 1114/2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Lodi in data 21.04.2021 e depositato il 19.05.2021
RIGETTA ogni altra domanda
CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta per la somma di euro 2700,00 per compensi oltre accessori per legge ed oltre spese di CTU come liquidate da separato decreto
Lodi 29.1.2024
Il Giudice
Dott.Maria Teresa Latella
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