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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 11/10/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 836/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RB CI Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. NA IT Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 836/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LE FA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA AL FORTE, 1 23032 BORMIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._3
dell'avv. LE FA (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliata in VIA AL FORTE, 1 23032 BORMIO
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 01.07.2008 in TO (SO) e CP_1 CP_1 Parte_1
contraevano matrimonio civile (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
TO (SO), atto n. 3, p. I, anno 2008).
1.1 Dall'unione è nata la figlia (17.05.2008). Per_1
2. Con ricorso congiunto depositato in data 30.05.2025, e Controparte_1
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra Parte_1
loro e domandavano dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
2.1 Le parti chiedevano altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970,
n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 30.05.2025.
3. All'udienza del 24.09.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano e precisavano il contenuto dei rispettivi atti e la volontà di non riconciliarsi, concludendo come da ricorso e rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto della figlia minore in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno pagina 2 di 5 formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma,
c.p.c.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone: dichiara la separazione personale tra nata in [...] il Controparte_1
11.08.1987 e nato in [...] il [...], uniti con matrimonio Parte_1
celebrato il 01.07.2008 a TO (SO) e iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 3, p. I, anno 2008; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di TO (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa le seguenti condizioni di separazione personale dei coniugi concordate dalle parti:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
pagina 3 di 5 2. La casa coniugale ubicata nel Comune di TO (SO), via Roma n. 13, presso cui sarà collocata prevalentemente la figlia minore, viene assegnata alla sig.ra
; CP_1
3. Per espresso accordo tra le parti, al fine di andare incontro alle esigenze del sig. che, per il momento, non ha disponibilità di altra soluzione abitativa, la Pt_1
sig.ra lo autorizza a continuare ad abitare nella casa familiare sino al CP_1
reperimento di altra idonea sistemazione ove, non appena trovata, si impegna a trasferire la propria residenza dandone tempestiva comunicazione all'anagrafe comunale.
4. La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisone stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5. Il sig. verserà mensilmente alla sig.ra , a titolo di contributo al Pt_1 CP_1
mantenimento della figlia, la somma di € 300,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat decorso un anno dall'omologazione della separazione;
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Per la loro individuazione i coniugi intendono fare riferimento all'elencazione di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di
Sondrio.
7. L'eventuale assegno unico universale per i figli verrà integralmente riscosso in via esclusiva dalla signora;
CP_1
pagina 4 di 5 8. Dare atto che di anni diciassette, potrà frequentare liberamente entrambi Per_1
i genitori, previo accordo con i medesimi, e ferma restando la possibilità della ragazza, data la sua età, di scegliere con quale genitore trascorrere le vacanze di
Natale, di Pasqua nonché quelle estive;
9. Le parti rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico in quanto economicamente indipendenti ed autosufficienti;
10. Le parti si danno atto di aver regolamentato ogni reciproca pendenza economica e pertanto null'altro avranno reciprocamente a pretendere;
11. Le parti danno il consenso al rilascio di documenti validi all'espatrio, per motivi turistici, per sé e per la figlia minore;
rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 09/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
NA IT RB CI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RB CI Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. NA IT Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 836/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LE FA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA AL FORTE, 1 23032 BORMIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._3
dell'avv. LE FA (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliata in VIA AL FORTE, 1 23032 BORMIO
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 01.07.2008 in TO (SO) e CP_1 CP_1 Parte_1
contraevano matrimonio civile (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
TO (SO), atto n. 3, p. I, anno 2008).
1.1 Dall'unione è nata la figlia (17.05.2008). Per_1
2. Con ricorso congiunto depositato in data 30.05.2025, e Controparte_1
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra Parte_1
loro e domandavano dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
2.1 Le parti chiedevano altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970,
n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 30.05.2025.
3. All'udienza del 24.09.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano e precisavano il contenuto dei rispettivi atti e la volontà di non riconciliarsi, concludendo come da ricorso e rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto della figlia minore in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno pagina 2 di 5 formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma,
c.p.c.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone: dichiara la separazione personale tra nata in [...] il Controparte_1
11.08.1987 e nato in [...] il [...], uniti con matrimonio Parte_1
celebrato il 01.07.2008 a TO (SO) e iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 3, p. I, anno 2008; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di TO (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa le seguenti condizioni di separazione personale dei coniugi concordate dalle parti:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
pagina 3 di 5 2. La casa coniugale ubicata nel Comune di TO (SO), via Roma n. 13, presso cui sarà collocata prevalentemente la figlia minore, viene assegnata alla sig.ra
; CP_1
3. Per espresso accordo tra le parti, al fine di andare incontro alle esigenze del sig. che, per il momento, non ha disponibilità di altra soluzione abitativa, la Pt_1
sig.ra lo autorizza a continuare ad abitare nella casa familiare sino al CP_1
reperimento di altra idonea sistemazione ove, non appena trovata, si impegna a trasferire la propria residenza dandone tempestiva comunicazione all'anagrafe comunale.
4. La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisone stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5. Il sig. verserà mensilmente alla sig.ra , a titolo di contributo al Pt_1 CP_1
mantenimento della figlia, la somma di € 300,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat decorso un anno dall'omologazione della separazione;
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Per la loro individuazione i coniugi intendono fare riferimento all'elencazione di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di
Sondrio.
7. L'eventuale assegno unico universale per i figli verrà integralmente riscosso in via esclusiva dalla signora;
CP_1
pagina 4 di 5 8. Dare atto che di anni diciassette, potrà frequentare liberamente entrambi Per_1
i genitori, previo accordo con i medesimi, e ferma restando la possibilità della ragazza, data la sua età, di scegliere con quale genitore trascorrere le vacanze di
Natale, di Pasqua nonché quelle estive;
9. Le parti rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico in quanto economicamente indipendenti ed autosufficienti;
10. Le parti si danno atto di aver regolamentato ogni reciproca pendenza economica e pertanto null'altro avranno reciprocamente a pretendere;
11. Le parti danno il consenso al rilascio di documenti validi all'espatrio, per motivi turistici, per sé e per la figlia minore;
rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 09/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
NA IT RB CI
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