Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 06/05/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1795/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1795/25, promossa con ricorso depositato il 03/04/202 da:
1) Parte_1 nato/a SA (Ta) il 14.06.1982
cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Serena Borsani
e
2) Parte_2
Nata a SA (Ta) il 04.071985
cittadina: Cod. Fisc. CP_1 C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Serena Borsani
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in SA (Ta), in data 22.08.2013
(anno 2013 atto n. 61 parte 2 serie A )
con i seguenti figli minorenni: nato a [...] il [...] Parte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, sita nel Comune di Cislago (Va), identificata catastalmente al Foglio 8,
Particella 203, sub 8/40, attualmente di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50%
(cinquanta per cento) ciascuno, rimarrà nell'esclusiva disponibilità della SI.ra Parte_2 con quanto l'arreda e correda dalla data di sottoscrizione del ricorso congiunto di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le utenze domestiche sono già state volturate a nome della SI.ra così come le spese condominiali. Parte_2
3) il SI. ha già trasferito la propria residenza nel Comune di Cislago (Va) alla Parte_1
Via Don Luigi Vismara n. 43.
4) le parti, a definizione di ogni reciproco rapporto economico, convengono quanto segue:
4.a) sulla casa coniugale di proprietà comune risulta acceso dal 01.09.2017 un contratto di mutuo fondiario n. 0E53047024499, 47.200 di repertorio, n. 24.999 di raccolta, registrato il
06.07.2017 al n. 20171, serie 1T, il cui capitale residuo alla data del presente ricorso per separazione ammonta ad euro 64.119,24= (euro sessantaquattromilacentodiciannove/24); le parti stabiliscono, accettando reciprocamente, che ogni onere del suddetto mutuo rimarrà a decorrere dalla data del presente ricorso integralmente in capo alla SI.ra , così come Parte_2
le utenze domestiche e le spese condominiali. Quest'ultima dichiara di nulla avere a pretendere dalla SI. per quanto versato a tale titolo;
Parte_1
4.b) i SIg.ri e , stabiliscono, accettando reciprocamente, che l'immobile in Parte_1 Parte_2
comproprietà verrà messo in vendita entro anni 1 (uno) dalla data di sottoscrizione del presente ricorso congiunto di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con il ricavato della vendita del predetto immobile, verrà estinto il mutuo fondiario acceso presso CP_2
per il residuo ed il minore verrà collocato presso la nuova residenza della madre che verrà individuata tenendo conto delle inclinazioni ed esigenze specifiche di vita e di relazioni del figlio;
Pt_3
4.c) i SIg.ri e , stabiliscono, accettando reciprocamente, che la SI.ra Parte_1 Parte_2
si farà carico del finanziamento concesso da Findomestic Banca Gruppo BNP Parte_2
Paribas Spa (n. 20220132138536) per la rata mensile di euro 188,00= avente scadenza
31.10.2027 relativo all'acquisto di beni mobili necessari per la casa coniugale.
5) il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Pt_3
prevalente presso la madre, presso cui eleggerà residenza.
2 6) le decisioni di maggior interesse per il minore , ad esempio relative all'istruzione, Pt_3
educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori medesimi, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, mentre ciascun genitore assumerà ogni determinazione in via diretta nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il minore con sé;
7) I diritti di visita del minore , salve diverse modalità concordate di volta in volta tra i Pt_3
genitori che tengano conto del preminente interesse della prole e dei rispettivi impegni lavorativi, si articoleranno secondo le modalità che seguono:
7.a) nel corso dell'anno scolastico (per tale intendendosi dal 01/09 al 30/06 di ogni anno, escluse le vacanze di Natale, di Pasqua ed estive, per le quali si dirà infra) trascorrerà un week Pt_3
end ogni 15 giorni con il padre dal venerdi pomeriggio, indicativamente dalle ore 16.00, allorquando, il padre la preleverà dall'uscita della scuola, sino alla domenica sera dopo cena, indicativamente alle ore 21.00, allorquando, il padre, la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
7.b) nelle festività natalizie il minore trascorrerà, in via alternata, dalla chiusura della scuola sino alla mattina del 31 dicembre con un genitore e dalla mattina del 31 dicembre sino alla ripresa della scuola con l'altro genitore;
parimenti, per ogni altra festività o ponte del calendario scolastico le parti convengono che i tempi di permanenza del minore presso l'uno o l'altro dei genitori verranno concordati compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi di questi ultimi, ma nel rispetto di un riparto che garantisca equivalenti tempi di permanenza di presso ciascuno Pt_3
di essi;
7.c) durante le festività pasquali, secondo il solito criterio dell'alternanza, dal sabato mattina sino al lunedì di pasquetta il minore starà presso un genitore e dalla sera di pasquetta sino alla ripresa della scuola con l'altro;
7.d) durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio almeno 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno, salvo impossibilità di rispettare il termine per ragioni determinate dal datore di lavoro;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza ove porteranno il figlio;
7.e) le festività infrasettimanali (1° novembre, Santo Patrono, 25 aprile, 1 maggio, 2 Per_1
giugno) e Carnevale, sono legate ai fine settimana di ciascun genitore, unendo la festività o l'eventuale ponte al fine settimana di spettanza, salvo accordo diverso tra i genitori, che dovrà essere raggiunto con adeguato preavviso.
3 7.f) inoltre i genitori convengono che – in caso di impossibilità, da parte di uno di loro, di occuparsi del figlio, nei giorni di spettanza, anche durante il periodo di vacanze scolastiche, verrà prima richiesta la disponibilità all'altro genitore, e, solo successivamente, si concorderà la scelta della soluzione alternativa (nonni, amici, campus, oratorio estivo…).
8) il figlio trascorrerà il giorno del proprio compleanno una volta con la madre ed una volta Pt_3
con il padre, ad anni alterni, anche se detto giorno dovesse coincidere con il fine settimana di visita spettante all'altro genitore. Nell'anno 2025 il minore trascorrerà il proprio compleanno con il padre;
9) il figlio trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno dello stesso;
Pt_3
10) i genitori si impegnano, altresì, nei giorni e nei periodi di propria spettanza, a garantire un contatto telefonico al giorno tra il figlio e l'altro genitore, nonché a favorire ed a non ostacolare in alcun modo i rapporti tra il figlio e i nonni materni e paterni o altri familiari;
11) il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo di euro
250,00= mensili, importo da versarsi entro il 15 di ogni mese, a decorrere dal presente mese a mezzo bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte di Appello di Milano (mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, ludico-sportive) preventivamente concordate e debitamente documentate, salvo urgenza e fino a che il figlio non sarà economicamente autosufficiente. Pt_3
In particolare, saranno da considerarsi spese straordinarie, non comprese nell'assegno di mantenimento e da dividere al 50% ciascuno tra i genitori, quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum.
Nello specifico:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
4 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
12) il corrispettivo degli assegni familiari, ora assegno unico, anche laddove richiesto e percepito dal
SI. dovrà essere interamente incassato dalla SI.ra , così come le detrazioni Parte_1 Parte_2
fiscali poiché affidamento congiunto da ripartire nella misura del 50% ciascuno.
13)Nulla è dovuto tra i coniugi a titolo di contributo al mantenimento perché entrambi economicamente autosufficienti.
5 14) I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche verso Paesi extra UE, per il figlio . Pt_3
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale,non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 22.08.2013, in SA (Ta), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di SA (anno 2013, atto n. 61, parte 2, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del _______30.4.2025____.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo Miro
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