Articolo 38 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150
Articolo 37Articolo 39
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31 ottobre 1942
Art. 38. Valutazione dell'indennita' per le aree urbane espropriabili.

Per la determinazione dell'indennita' di espropriazione delle aree di cui all'art. 18, non si terra' conto degli incrementi di valore attribuibili sia direttamente che indirettamente all'approvazione del piano regolatore generale ed alla sua attuazione.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1942
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