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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/05/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 2 maggio 2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 9554/2022 R.G.L. promosso da rappresentata e difesa giusta procura ad litem allegata Parte_1 al ricorso dagli avv.ti Maria Michela Cammarino e Bartolomeo Biuso e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Torremaggiore (FG)
C.so Italia, 31
ricorrente nei confronti di
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.01.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio
dall'avv. Domenico Longo ed elettivamente domiciliato ai Persona_1 fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi, 45, Ufficio di
Avvocatura dell'Ente
resistente
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli e/o prestazioni connesse
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente premesso di aver lavorato negli anni 2020 e 2021 per le giornate indicate in ricorso, alle dipendenze dell'azienda agricola
“F.A. Service Società Agricola a r. l.” ha dedotto che l' , con CP_1 apposite missive 27.06.2022, comunicava la variazione delle giornate portandole a zero.
Ha chiesto, pertanto, al giudice adito di: “
1. accertare e dichiarare che la ricorrente, nel corso del 2020, ha prestato la propria attività lavorativa -in qualità di operaio agricolo a tempo determinato- per complessivi nr. 156 giorni e nel corso del 2021, ha prestato la propria attività lavorativa -in qualità di operaio agricolo a tempo determinato- per complessivi nr. 156 giorni;
2. accertare e dichiarare, che la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di Torremaggiore per nr.
156 giorni nell'anno 2020 e per nr. 156 giorni nel 2021, ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art.9 ter, comma 2, della L.608/96; e, conseguentemente, condannare
l' ad iscrivere la ricorrente negli elenchi anagrafici degli CP_1 operai agricoli a tempo determinato del Comune di Torremaggiore per nr.
156 giorni per l'anno 2020 e per nr. 156 gg. nell'anno 2021, ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art.9 ter, comma 2, della L.608/96; 3. condannare l' al pagamento CP_1 delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarre in favore degli
Avv.ti Bartolomeo Emilio Biuso e Maria Michela Cammarino, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
Integrato il contraddittorio si costituiva l' che, contestato CP_1
l'avverso dedotto, chiedeva il rigetto del ricorso.
Ammesse es espletate le prove orali, all'udienza del 2 maggio 2025 all'esito della trattazione della causa, tenuta nelle forme in epigrafe indicate, acquisite le note e la rinuncia agli atti e all'azione depositata con le note medesime, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente, previa lettura in udienza.
*****
Devesi dichiarare cessata la materia del contendere, dal momento che parte ricorrente ha formalizzato la propria rinuncia agli atti e all'azione (cfr. all. alle note di trattazione).
Siffatta rinuncia, a differenza di quella agli atti del giudizio - la quale necessita di accettazione di controparte e conduce ad una declaratoria di estinzione a norma dell'art.306 cpc poiché circoscrive i propri effetti alla sola sfera del rapporto processuale pendente – investe direttamente il diritto sostanziale fatto valere (cfr. Cass.n.1583/81), o almeno il diritto ad ottenere una pronuncia nel merito, e non può che condurre ad una declaratoria che prenda atto della perdita della possibilità di far ulteriormente valere il diritto azionato;
tale pronuncia, che potrà anche formalmente qualificarsi come cessazione della materia del contendere, sarà equivalente, quanto ai predetti effetti preclusivi, ad una reiezione della domanda(Cfr. Cass.n.2268/99).
Visto il contegno processuale si stima equo ed opportuno disporre la compensazione delle spese di lite anche alla luce della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. versata in atti dalla parte ricorrente
pqm
il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta così provvede;
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) spese compensate. Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 2 maggio 2025
Il Giudice
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 2 maggio 2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 9554/2022 R.G.L. promosso da rappresentata e difesa giusta procura ad litem allegata Parte_1 al ricorso dagli avv.ti Maria Michela Cammarino e Bartolomeo Biuso e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Torremaggiore (FG)
C.so Italia, 31
ricorrente nei confronti di
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.01.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio
dall'avv. Domenico Longo ed elettivamente domiciliato ai Persona_1 fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi, 45, Ufficio di
Avvocatura dell'Ente
resistente
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli e/o prestazioni connesse
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente premesso di aver lavorato negli anni 2020 e 2021 per le giornate indicate in ricorso, alle dipendenze dell'azienda agricola
“F.A. Service Società Agricola a r. l.” ha dedotto che l' , con CP_1 apposite missive 27.06.2022, comunicava la variazione delle giornate portandole a zero.
Ha chiesto, pertanto, al giudice adito di: “
1. accertare e dichiarare che la ricorrente, nel corso del 2020, ha prestato la propria attività lavorativa -in qualità di operaio agricolo a tempo determinato- per complessivi nr. 156 giorni e nel corso del 2021, ha prestato la propria attività lavorativa -in qualità di operaio agricolo a tempo determinato- per complessivi nr. 156 giorni;
2. accertare e dichiarare, che la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di Torremaggiore per nr.
156 giorni nell'anno 2020 e per nr. 156 giorni nel 2021, ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art.9 ter, comma 2, della L.608/96; e, conseguentemente, condannare
l' ad iscrivere la ricorrente negli elenchi anagrafici degli CP_1 operai agricoli a tempo determinato del Comune di Torremaggiore per nr.
156 giorni per l'anno 2020 e per nr. 156 gg. nell'anno 2021, ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art.9 ter, comma 2, della L.608/96; 3. condannare l' al pagamento CP_1 delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarre in favore degli
Avv.ti Bartolomeo Emilio Biuso e Maria Michela Cammarino, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
Integrato il contraddittorio si costituiva l' che, contestato CP_1
l'avverso dedotto, chiedeva il rigetto del ricorso.
Ammesse es espletate le prove orali, all'udienza del 2 maggio 2025 all'esito della trattazione della causa, tenuta nelle forme in epigrafe indicate, acquisite le note e la rinuncia agli atti e all'azione depositata con le note medesime, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente, previa lettura in udienza.
*****
Devesi dichiarare cessata la materia del contendere, dal momento che parte ricorrente ha formalizzato la propria rinuncia agli atti e all'azione (cfr. all. alle note di trattazione).
Siffatta rinuncia, a differenza di quella agli atti del giudizio - la quale necessita di accettazione di controparte e conduce ad una declaratoria di estinzione a norma dell'art.306 cpc poiché circoscrive i propri effetti alla sola sfera del rapporto processuale pendente – investe direttamente il diritto sostanziale fatto valere (cfr. Cass.n.1583/81), o almeno il diritto ad ottenere una pronuncia nel merito, e non può che condurre ad una declaratoria che prenda atto della perdita della possibilità di far ulteriormente valere il diritto azionato;
tale pronuncia, che potrà anche formalmente qualificarsi come cessazione della materia del contendere, sarà equivalente, quanto ai predetti effetti preclusivi, ad una reiezione della domanda(Cfr. Cass.n.2268/99).
Visto il contegno processuale si stima equo ed opportuno disporre la compensazione delle spese di lite anche alla luce della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. versata in atti dalla parte ricorrente
pqm
il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta così provvede;
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) spese compensate. Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 2 maggio 2025
Il Giudice
Caterina Napolitano