Art. 3. 1. Per denominazione di origine controllata degli oli vergini ed extravergini di oliva si intende il nome geografico che individua una zona caratterizzata da specifici fattori naturali o umani, usato per designare gli oli vergini ed extravergini che ne sono originari e le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente agli oliveti da cui e' ricavata la materia prima, ai predetti fattori naturali e umani e alla tecnica di lavorazione.
Articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 169
Articolo 2Articolo 4
Articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 169
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14 marzo 1992
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