Articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 169
Articolo 2Articolo 4
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14 marzo 1992
Art. 3. 1. Per denominazione di origine controllata degli oli vergini ed extravergini di oliva si intende il nome geografico che individua una zona caratterizzata da specifici fattori naturali o umani, usato per designare gli oli vergini ed extravergini che ne sono originari e le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente agli oliveti da cui e' ricavata la materia prima, ai predetti fattori naturali e umani e alla tecnica di lavorazione.
Entrata in vigore il 14 marzo 1992