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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/09/2025, n. 2912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2912 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
n. 8017/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n.R.G. 8017/2021 promossa da:
nato a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
) rappresento e difeso dall'Avv. Claudio C.F._1
Ursomando, (C.F.: ), ed elett.te dom.to C.F._2
presso lo studio sito a Caserta (CE) al Corso Trieste n. 245;
-appellante-
contro
P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Luca Polverino
(C.F.: ) e dall'Avv. Luigi Coluccino C.F._3
1 (C.F.: ) ed elett.te dom.ta presso lo studio sito C.F._4
in Roma, via Adolfo Ravà n. 75;
-appellata-
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132
c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione).
Con decreto ingiuntivo n. 2143/2018 (R.G. n. 19188/18 reso il
17/12/2018), il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva al sig. il pagamento della somma di Parte_1
€ 4.834,54 per fornitura di energia elettrica. L'opponente proponeva opposizione, deducendo: erroneità della fatturazione;
emissione di note di accredito da parte di (fattura n. 2938138455 del CP_1
14/06/2018, recante un credito di € 502,21); esistenza di ulteriori importi a credito;
eccezione di compensazione ex art. 1243 c.c. si costituiva resistendo, sostenendo la correttezza delle proprie CP_1
pretese creditorie e l'avvenuto computo delle rettifiche.
Con sentenza n. 1553/2021, pubblicata il 16/03/2021, il Giudice di
Pace rigettava l'opposizione e confermava il decreto, compensando le spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 07/10/2021, proponeva Parte_1
appello, deducendo: vizio nella valutazione della prova;
mancata
2 considerazione del credito di € 515,21; erroneo rigetto della compensazione;
violazione dell'onere della prova incombente sul creditore.
Si costituiva preliminarmente eccependo l'inammissibilità CP_1
dell'appello per genericità dei motivi (artt. 342 e 348-bis c.p.c.), contestando nel merito le allegazioni di controparte.
All'udienza cartolare del 06/05/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare, l'appello, pur con stile argomentativo non particolarmente lineare, consente di individuare con sufficiente chiarezza le parti della sentenza censurate e le modifiche richieste, soddisfacendo così i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, 30.5.2014, n. 12029), pertanto, non può quindi dichiararsi inammissibile.
Sempre in via preliminare, si osserva che, in relazione a tutto quanto non ha formato oggetto di impugnazione, né di riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., né risulta dipendente dai capi di sentenza oggetto di gravame (artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato giudicato interno, con conseguente esonero del Tribunale da ogni delibazione sul punto.
Nel merito, l'appello è infondato.
Sulla prova del credito, è principio consolidato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, mentre all'opponente spetta la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi (Cass. civ., Sez. III,
17.11.2003, n. 17371). In tal senso, le Sezioni Unite della Cassazione
3 hanno affermato che, in tema di obbligazioni contrattuali, il creditore che agisce per l'adempimento deve limitarsi a provare la fonte negoziale o legale del diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o i fatti estintivi (Cass. civ., Sez. Un., 30.10.2001, n.
13533). Tale principio si applica anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui, a fronte della documentazione prodotta dal creditore, è l'opponente a dover fornire prova concreta delle proprie eccezioni.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la fattura, pur atto unilaterale, può assumere valore probatorio quando l'esistenza del rapporto contrattuale non sia contestata e non vi siano specifiche contestazioni sui consumi (Cass. civ., Sez. VI-3, 15.5.2018, n. 11736).
Nel caso di specie, l'appellante non ha contestato l'esistenza del contratto di somministrazione, limitandosi a dedurre in modo generico l'erroneità della fatturazione. Le fatture prodotte da CP_1
unitamente all'estratto autentico delle scritture contabili ex art. 634
c.p.c., devono quindi ritenersi prova sufficiente della pretesa creditoria, non efficacemente confutata.
Inoltre, sulla fattura di rettifica n. 2938138455, l'appellante assume che tale documento generi un credito in suo favore. Tuttavia, correttamente ha rilevato il Giudice di Pace che detta rettifica costituiva storno contabile di precedenti fatture e che l'importo era già stato imputato nei prospetti di In assenza di prova contraria CP_1
4 che dimostri un credito effettivamente residuo in favore di
[...]
la censura non può essere accolta. Pt_1
Pari, rigetto segue l'eccezione sulla compensazione, ex art. 1243 c.c. la quale, presuppone la certezza, liquidità ed esigibilità del controcredito.
Nel caso in esame, l'appellante non ha fornito prova adeguata della sussistenza di un credito certo e liquido, sicché correttamente il primo giudice ne ha escluso l'operatività (cfr. Cass. civ., Sez. Un.,
15.11.2007, n. 23726 – in tema di principio di correttezza e divieto di frazionamento del credito, che implica la necessità di far valere in giudizio pretese certe e definite).
La doglianza relativa all'asserito malfunzionamento del contatore non è sorretta da elementi tecnici o richieste istruttorie specifiche.
Invero, la Cassazione ha chiarito che, in mancanza di prova di anomalie manifeste o di richiesta di verifiche tecniche, il mero sospetto non è idoneo a sovvertire la presunzione di correttezza delle misurazioni (Cass. civ., Sez. III, ord. 34831/2018).
Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
Considerata la natura della controversia e la compensazione già disposta in primo grado, appare equo compensare integralmente le spese di lite anche nel presente grado.
P. Q. M.
Il Tribunale, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunziando
5 nella causa civile di secondo grado, promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- conferma la sentenza impugnata;
- compensa integralmente le spese di lite del presente grado.
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma I quater, TU Spese di Giustizia.
Lì, 30/09/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n.R.G. 8017/2021 promossa da:
nato a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
) rappresento e difeso dall'Avv. Claudio C.F._1
Ursomando, (C.F.: ), ed elett.te dom.to C.F._2
presso lo studio sito a Caserta (CE) al Corso Trieste n. 245;
-appellante-
contro
P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Luca Polverino
(C.F.: ) e dall'Avv. Luigi Coluccino C.F._3
1 (C.F.: ) ed elett.te dom.ta presso lo studio sito C.F._4
in Roma, via Adolfo Ravà n. 75;
-appellata-
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132
c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione).
Con decreto ingiuntivo n. 2143/2018 (R.G. n. 19188/18 reso il
17/12/2018), il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva al sig. il pagamento della somma di Parte_1
€ 4.834,54 per fornitura di energia elettrica. L'opponente proponeva opposizione, deducendo: erroneità della fatturazione;
emissione di note di accredito da parte di (fattura n. 2938138455 del CP_1
14/06/2018, recante un credito di € 502,21); esistenza di ulteriori importi a credito;
eccezione di compensazione ex art. 1243 c.c. si costituiva resistendo, sostenendo la correttezza delle proprie CP_1
pretese creditorie e l'avvenuto computo delle rettifiche.
Con sentenza n. 1553/2021, pubblicata il 16/03/2021, il Giudice di
Pace rigettava l'opposizione e confermava il decreto, compensando le spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 07/10/2021, proponeva Parte_1
appello, deducendo: vizio nella valutazione della prova;
mancata
2 considerazione del credito di € 515,21; erroneo rigetto della compensazione;
violazione dell'onere della prova incombente sul creditore.
Si costituiva preliminarmente eccependo l'inammissibilità CP_1
dell'appello per genericità dei motivi (artt. 342 e 348-bis c.p.c.), contestando nel merito le allegazioni di controparte.
All'udienza cartolare del 06/05/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare, l'appello, pur con stile argomentativo non particolarmente lineare, consente di individuare con sufficiente chiarezza le parti della sentenza censurate e le modifiche richieste, soddisfacendo così i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, 30.5.2014, n. 12029), pertanto, non può quindi dichiararsi inammissibile.
Sempre in via preliminare, si osserva che, in relazione a tutto quanto non ha formato oggetto di impugnazione, né di riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., né risulta dipendente dai capi di sentenza oggetto di gravame (artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato giudicato interno, con conseguente esonero del Tribunale da ogni delibazione sul punto.
Nel merito, l'appello è infondato.
Sulla prova del credito, è principio consolidato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, mentre all'opponente spetta la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi (Cass. civ., Sez. III,
17.11.2003, n. 17371). In tal senso, le Sezioni Unite della Cassazione
3 hanno affermato che, in tema di obbligazioni contrattuali, il creditore che agisce per l'adempimento deve limitarsi a provare la fonte negoziale o legale del diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o i fatti estintivi (Cass. civ., Sez. Un., 30.10.2001, n.
13533). Tale principio si applica anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui, a fronte della documentazione prodotta dal creditore, è l'opponente a dover fornire prova concreta delle proprie eccezioni.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la fattura, pur atto unilaterale, può assumere valore probatorio quando l'esistenza del rapporto contrattuale non sia contestata e non vi siano specifiche contestazioni sui consumi (Cass. civ., Sez. VI-3, 15.5.2018, n. 11736).
Nel caso di specie, l'appellante non ha contestato l'esistenza del contratto di somministrazione, limitandosi a dedurre in modo generico l'erroneità della fatturazione. Le fatture prodotte da CP_1
unitamente all'estratto autentico delle scritture contabili ex art. 634
c.p.c., devono quindi ritenersi prova sufficiente della pretesa creditoria, non efficacemente confutata.
Inoltre, sulla fattura di rettifica n. 2938138455, l'appellante assume che tale documento generi un credito in suo favore. Tuttavia, correttamente ha rilevato il Giudice di Pace che detta rettifica costituiva storno contabile di precedenti fatture e che l'importo era già stato imputato nei prospetti di In assenza di prova contraria CP_1
4 che dimostri un credito effettivamente residuo in favore di
[...]
la censura non può essere accolta. Pt_1
Pari, rigetto segue l'eccezione sulla compensazione, ex art. 1243 c.c. la quale, presuppone la certezza, liquidità ed esigibilità del controcredito.
Nel caso in esame, l'appellante non ha fornito prova adeguata della sussistenza di un credito certo e liquido, sicché correttamente il primo giudice ne ha escluso l'operatività (cfr. Cass. civ., Sez. Un.,
15.11.2007, n. 23726 – in tema di principio di correttezza e divieto di frazionamento del credito, che implica la necessità di far valere in giudizio pretese certe e definite).
La doglianza relativa all'asserito malfunzionamento del contatore non è sorretta da elementi tecnici o richieste istruttorie specifiche.
Invero, la Cassazione ha chiarito che, in mancanza di prova di anomalie manifeste o di richiesta di verifiche tecniche, il mero sospetto non è idoneo a sovvertire la presunzione di correttezza delle misurazioni (Cass. civ., Sez. III, ord. 34831/2018).
Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
Considerata la natura della controversia e la compensazione già disposta in primo grado, appare equo compensare integralmente le spese di lite anche nel presente grado.
P. Q. M.
Il Tribunale, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunziando
5 nella causa civile di secondo grado, promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- conferma la sentenza impugnata;
- compensa integralmente le spese di lite del presente grado.
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma I quater, TU Spese di Giustizia.
Lì, 30/09/2025
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