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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 29/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA
VERBALE DI UDIENZA
Addì 29/01/2025, davanti al GL Paola Cappello, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. TREVIA ROBERTO e per la parte convenuta il Dott.
[...]
per l' . Per_1 Controparte_1
I procuratori delle parti insistono come in atti, l'Avv. Trevia insiste in particolare, sull'eccezione di incapacità del teste e come nelle conclusioni rassegnate. Tes_1
Il Giudice
Previo rigetto dell'eccezione di incapacità del teste , poiché la stessa non Tes_2 avrebbe alcun titolo per partecipare all'odierno giudizio, trattandosi di opposizione ad ordinanza ingiunzione e inerente a sanzioni proprie della si ritira Parte_1 in Camera di Consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
Paola Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 112 / 2021
promossa da:
elettivamente domiciliato in Via Generale Manuel Parte_2 CP_1
Belgrano n. 4, presso lo studio e la persona dell'Avv. TREVIA ROBERTO che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Controparte_2
Pag. 2 di 10 elettivamente domiciliato in Via Amoretti, n. 2, presso l' CP_1 [...]
a mezzo del funzionario incaricato Dott. Controparte_1 Persona_1
che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
resistente
Conclusioni:
Parte ricorrente:
- in via preliminare sospendere dell'esecuzione ovvero la “provvisoria esecutività” dell'Ordinanza -
Ingiunzione n. 281/2020 Prot. n. 7024 del 12 ottobre 2020, emessa dall' Controparte_1 in persona del Capo dell' Ing. il 12 ottobre 2020 e Controparte_3 Controparte_4 notificata il 21 ottobre 2020; - in via pregiudiziale: dichiarare la intervenuta “prescrizione estintiva“ delle sanzioni amministrative descritte e riportate nella narrativa della Ordinanza - Ingiunzione n. 281/2020
Prot. n. 7024 emessa dall' in persona del Capo dell'Ispettorato Controparte_1
ad Interim Ing. il 12 ottobre 2020 e notificata il 21 ottobre 2020; - nel merito CP_1 Controparte_4 revocare, annullare e, comunque, dichiarare inefficace l'Ordinanza - Ingiunzione n. 281/2020 Prot. n.
7024 emessa dall' in persona del Capo dell' ad Controparte_1 Controparte_1
Interim Ing. il 12 ottobre 2020 e notificata il 21 ottobre 2020, poiché infondata in fatto ed Controparte_4 in diritto, così come tutti gli atti preparatori, connessi, presupposti e conseguenti. Con ogni conseguenza di legge
Parte resistente:
- dichiarare la legittimità del provvedimento opposto;
- dichiarare il rigetto del ricorso in opposizione;
- confermare il provvedimento opposto così come emesso;
- porre a carico dell'opponente le spese del procedimento ex art. 9, d. Lg.s. n. 149/2015.
***
Pag. 3 di 10 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con Con ordinanza ingiunzione n. 281/2020, notificata in data 25.2.2020, l' ha intimato a il pagamento dell'importo complessivo di Euro 6.175,00 Parte_3
(importo così ridotto a seguito di ricalcolo di somme prescritte) per lavoro
Cont irregolare, omessa istituzione del dal mese di gennaio 2014 e omessa comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro di in data Persona_2
07/03/2014.
Avverso tale avviso di addebito ha proposto opposizione deducendo: Parte_3
- la prescrizione quinquennale delle sanzioni irrogate;
Con
- l'infondatezza della pretesa dell' stante la natura autonoma della prestazione lavorativa offerta da;
Parte_4
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione. Con Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita in via documentale ed orale e, all'udienza odierna, è stata discussa e decisa mediante lettura integrale della presente sentenza.
***
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione.
L'ordinanza opposta è infatti già stata ridotta rispetto alle somme accertate come dovute in sede di verbale di accertamento, riguardando soltanto il periodo 1.2.2014 /
7.3.2014, avendo quindi l' già provveduto a stornare le somme prescritte. CP_7
Dal 1.2.2014 invece, le sanzioni sono legittimamente irrogate stante la regolare notifica del verbale di accertamento in data 1.2.2019 (quale atto prodromico all'inizio del procedimento).
L'opposizione deve essere rigettata anche nel merito. Con Al fine di analizzare il fondamento della pretesa dell' occorre verificare la sussistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato tra e Parte_4
da tale premessa conseguono infatti le ulteriori due sanzioni di Parte_3
Pag. 4 di 10 mancata comunicazione della data di inizio del rapporto e mancata redazione del
LUL, non contestate quanto al fatto storico, ma limitatamente alla sussistenza o meno del rapporto lavorativo.
In proposito, è sufficiente ricordare che l'art. 2094 c.c. ha introdotto la nozione di subordinazione identificandola nella collaborazione del prestatore di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Il concetto di "dipendenza" e
"direzione" indica che è l'imprenditore a determinare il momento costitutivo del rapporto e che ne può modificare le modalità di esecuzione, in quanto la prestazione lavorativa deve essere idonea a soddisfare un proprio interesse. Più precisamente il contratto di lavoro subordinato consente all'imprenditore di pianificare e coordinare,
attraverso l'esercizio del potere direttivo, la prestazione di lavoro dedotta in contratto con le proprie esigenze ed eventualmente con le prestazioni rese da altri lavoratori.
In astratto, la distinzione tra il rapporto di lavoro subordinato e il contratto d'opera di cui all'art. 2222 c.c. appare netta laddove quest'ultima tipologia contrattuale individua il contenuto dell'obbligazione di lavoro del prestatore nel compimento di una determinata opera o servizio senza alcun vincolo di subordinazione.
Il criterio fondamentale per distinguere il rapporto di lavoro autonomo da quello subordinato è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale.
Il contratto di lavoro subordinato si caratterizza, infatti, per l'esistenza del potere unilaterale del datore di lavoro di indicare al lavoratore di volta in volta le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di conformarla alle proprie esigenze (cfr., tra le più recenti, Cass. 14 aprile 2008, n. 9812; 28 settembre 2006, n.
21028; 20 aprile 2006, n. 9234; 5 aprile 2006, n. 7966; 24 febbraio 2006, n. 4171; 22 febbraio 2006, n. 3858; 8 agosto 2005, n. 16661; 5 aprile 2005, n. 7025; 27 gennaio
2005, n. 1682).
In sostanza, il criterio essenziale individuato dalla giurisprudenza per distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo consiste nella sottoposizione del lavoratore al potere direttivo della controparte e cioè verificare se l'attività di lavoro sia
Pag. 5 di 10 "eterodiretta", essendo il prestatore di lavoro obbligato a conformarsi alle indicazioni che in qualsiasi momento il datore di lavoro ha facoltà di manifestare in merito alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa ed essendo costantemente volta tale attività a realizzare il fine produttivo che il datore di lavoro individua. Per realizzare tale condizione è evidente che, in primo luogo, il datore di lavoro debba poter disporre dell'attività lavorativa nel senso che deve poter concretamente ottenere in primo luogo che la prestazione sia resa con le modalità convenute.
Altri criteri utilizzati al fine di distinguere la subordinazione da un rapporto di lavoro autonomo sono quello basato sull'assunzione del rischio, laddove nel lavoro subordinato il rischio di impresa è generalmente assunto dal datore di lavoro, mentre il lavoratore riceve identica retribuzione a prescindere dall'andamento aziendale e quello dell'inserimento del lavoratore all'interno dell'organizzazione produttiva del datore di lavoro, inserimento inteso sia sotto un profilo spazio-temporale, sia sotto il profilo funzionale.
Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n.
326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav.
19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del "tipo" legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
Pag. 6 di 10 E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera,
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di - messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- esclusività della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
Nel caso di specie, tali indici sintomatici della subordinazione devono ritenersi in gran parte provati.
Il quadro probatorio emerso in sede di verbale di accertamento è stato infatti sostanzialmente confermato e arricchito in sede di istruttoria processuale: le risultanze appaiono tutte coerenti e costitutive di un quadro unitario.
E' noto che le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accertamento ispettivo, perché raccolte in un atto pubblico, abbiano un grado di attendibilità tale da poter essere infirmato solo da una specifica prova contraria.
Pertanto, il giudice del merito può fondare la sua decisione su tali dichiarazioni, purché la decisione consegua ad una valutazione complessiva del restante materiale probatorio a sua disposizione (cfr. ex multis Cass. sez. lav.
7.8.2004 n. 15330).
Pag. 7 di 10 Ciò posto, il giudicante ritiene che le dichiarazioni, rese da , e CP_8 Tes_3 Pt_5
Con agli ispettori, confermino la pretesa e che le stesse non abbiano trovato smentita negli altri elementi probatori emersi.
Le dichiarazioni sono perfettamente coincidenti tra loro e per rendersene conto giova riportarle sinteticamente.
ha dichiarato che ha lavorato presso CP_9 Parte_4 Parte_3
con le mansioni di cameriera e addetta al bancone, con orario 9,00/12,30
16:00/21:00, sette giorni su sette senza fruire del riposo settimanale.
Parimenti, ha dichiarato che mentre prestava assistenza ad una Testimone_4
persona anziana, ha frequentato il Caffè Noir ed ha notato la servire Tes_1
pranzo e cena, come addetta al bancone e alla sala.
Infine, ha dichiarato di frequentare il Caffè Noir e di aver visto Testimone_5
regolarmente la signora sia al mattino per le colazioni sia alla sera che Pt_4
serviva gli aperitivi. Tali dichiarazioni sono coerenti con le dichiarazioni rese dalla stessa lavoratrice che ha testualmente affermato:
“Ho lavorato presso la citata ditta dal 8.7.2013 al 7.3.2014 in qualità di cameriera
/barista, mi occupavo sia del servizio ai tavoli, sia della preparazione dei caffè e altro. Per l'intero periodo di occupazione ho lavorato sette giorni su sette osservando il seguente orario di lavoro dal mattino alle 9,00 sino alle 12,30 e poi dalle 16,00 alle 21,00 orario invernale da ottobre sino a marzo, in estate l'orario si protraeva sino alle 24,00. Non ho percepito alcuna retribuzione, al riguardo preciso che la signora era anche mia amica e trovandosi in difficoltà Parte_3
economiche le sono venuta incontro allettata anche da una possibile società in
Per_ comune. In quel periodo oltre me lavorava anche la figlia della titolare e in estate anche un ragazzo di cui non ricordo il nome”.
Queste dichiarazioni appaiono precise, circostanziate e particolarmente attendibili in quanto trovano riscontro sia nelle dichiarazioni rese dalle lavoratrici sopra menzionate, sia nelle prove testimoniali escusse nel corso del giudizio.
Pag. 8 di 10 La mera circostanza per cui la fosse interessata all'acquisizione di una Tes_2 quota societaria del bar della non rileva quanto all'inquadramento del Pt_3
rapporto lavorativo sorto tra le parti nel periodo oggetto di causa.
Segnatamente, quanto asserito dai testi (che è stata incaricata di effettuare Tes_6 uno studio di fattibilità sull'azienda proprio nell'ottica di valutare un eventuale ingresso della in azienda) e (che ha dichiarato di essere stata di Pt_6 CP_8
fatto assunta sia dalla sia dalla e di essere poi stata retribuita dalla Tes_2 Pt_3
), non hanno fornito una differente versione dei fatti rispetto a quanto Tes_2 emerso in sede di verbale ispettivo, non potendosi interpretare come “prova contraria”, rispetto alle risultanze acquisite dagli ispettori.
Tali dettagli, al contrario, si limitano a spiegare perché la avesse atteso Tes_1
diversi mesi in attesa di un corrispettivo, ma non giustificano in alcun modo l'utilizzo da parte della di una prestazione lavorativa continuativa ed Pt_3
indiscussa senza corrispettivo.
Parimenti, non consentono di negare la sussistenza dei connotati tipici della subordinazione sopra elencati e richiesti univocamente dalla giurisprudenza per qualificare un rapporto in termini di lavoro subordinato.
Deve infatti ritenersi che l'esecuzione di mansioni semplici e routinarie, in modo analogo a quanto eseguito da altri dipendenti nel medesimo locale (cfr. teste all'udienza del 24.3.2022 che ha dichiarato che quando lei ha lavorato in CP_8
nero per alla fine del 2013, la già lavorava nel bar, con Parte_3 Tes_1
mansioni di barista e cameriera, tutti i giorni sia al mattino che al pomeriggio - tale circostanza consente di escludere anche la tesi dell'opponente in merito al fatto che la prestazione lavorativa della si fosse limitata al periodo estivo - . Tes_1
La sottoposizione ad un orario di lavoro, la mancanza di rischio aziendale (è pacifico infatti che la avesse soltanto valutato di entrare in società con la ma Tes_2 Pt_3
che tale idea fosse sfumata, né del resto è stata fornita alcuna prova in merito alla compartecipazione di alla perdite aziendali, risultando al contrario Persona_2 in atti l'estrema difficoltà economica in cui versava la e lo Parte_1
Pag. 9 di 10 svolgimento della propria opera a carattere esclusivo e unicamente nei locali del costituiscono elementi univoci per affermare che abbia Parte_1 Parte_4
prestato attività lavorativa di natura subordinata in qualità di barista e cameriera alle dipendenze della Ditta Caffè Noir di Parte_3
Le sanzioni irrogate devono pertanto essere confermate, poiché dall'accertamento del rapporto lavorativo conseguono gli obblighi dettagliati dagli ispettori e non adempiuti da parte datoriale.
L'ordinanza ingiunzione deve essere, pertanto, confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i minimi tariffari dello scaglione di riferimento con la riduzione del 20% essendosi
Con l' avvalso della difesa curata da propri funzionari (art. 9 d lgs 149/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, nella persona del giudice Paola Cappello, definitivamente pronunciando:
Con
- dichiara fondata la pretesa sottesa all'ordinanza ingiunzione opposita, n.
281/2020 (limitatamente al periodo 1.2.2014 /7.3.2014) e per l'effetto condanna la ricorrente al relativo pagamento;
Con
- condanna la ricorrente alla refusione delle spese processuali a favore di per la somma complessiva di Euro 2.156,00 a titolo di compensi professionali oltre IVA
CPA ed accessori come per legge.
Così deciso in Imperia, 29.1.2025.
Il giudice
Paola Cappello
Pag. 10 di 10
VERBALE DI UDIENZA
Addì 29/01/2025, davanti al GL Paola Cappello, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. TREVIA ROBERTO e per la parte convenuta il Dott.
[...]
per l' . Per_1 Controparte_1
I procuratori delle parti insistono come in atti, l'Avv. Trevia insiste in particolare, sull'eccezione di incapacità del teste e come nelle conclusioni rassegnate. Tes_1
Il Giudice
Previo rigetto dell'eccezione di incapacità del teste , poiché la stessa non Tes_2 avrebbe alcun titolo per partecipare all'odierno giudizio, trattandosi di opposizione ad ordinanza ingiunzione e inerente a sanzioni proprie della si ritira Parte_1 in Camera di Consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
Paola Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 112 / 2021
promossa da:
elettivamente domiciliato in Via Generale Manuel Parte_2 CP_1
Belgrano n. 4, presso lo studio e la persona dell'Avv. TREVIA ROBERTO che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Controparte_2
Pag. 2 di 10 elettivamente domiciliato in Via Amoretti, n. 2, presso l' CP_1 [...]
a mezzo del funzionario incaricato Dott. Controparte_1 Persona_1
che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
resistente
Conclusioni:
Parte ricorrente:
- in via preliminare sospendere dell'esecuzione ovvero la “provvisoria esecutività” dell'Ordinanza -
Ingiunzione n. 281/2020 Prot. n. 7024 del 12 ottobre 2020, emessa dall' Controparte_1 in persona del Capo dell' Ing. il 12 ottobre 2020 e Controparte_3 Controparte_4 notificata il 21 ottobre 2020; - in via pregiudiziale: dichiarare la intervenuta “prescrizione estintiva“ delle sanzioni amministrative descritte e riportate nella narrativa della Ordinanza - Ingiunzione n. 281/2020
Prot. n. 7024 emessa dall' in persona del Capo dell'Ispettorato Controparte_1
ad Interim Ing. il 12 ottobre 2020 e notificata il 21 ottobre 2020; - nel merito CP_1 Controparte_4 revocare, annullare e, comunque, dichiarare inefficace l'Ordinanza - Ingiunzione n. 281/2020 Prot. n.
7024 emessa dall' in persona del Capo dell' ad Controparte_1 Controparte_1
Interim Ing. il 12 ottobre 2020 e notificata il 21 ottobre 2020, poiché infondata in fatto ed Controparte_4 in diritto, così come tutti gli atti preparatori, connessi, presupposti e conseguenti. Con ogni conseguenza di legge
Parte resistente:
- dichiarare la legittimità del provvedimento opposto;
- dichiarare il rigetto del ricorso in opposizione;
- confermare il provvedimento opposto così come emesso;
- porre a carico dell'opponente le spese del procedimento ex art. 9, d. Lg.s. n. 149/2015.
***
Pag. 3 di 10 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con Con ordinanza ingiunzione n. 281/2020, notificata in data 25.2.2020, l' ha intimato a il pagamento dell'importo complessivo di Euro 6.175,00 Parte_3
(importo così ridotto a seguito di ricalcolo di somme prescritte) per lavoro
Cont irregolare, omessa istituzione del dal mese di gennaio 2014 e omessa comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro di in data Persona_2
07/03/2014.
Avverso tale avviso di addebito ha proposto opposizione deducendo: Parte_3
- la prescrizione quinquennale delle sanzioni irrogate;
Con
- l'infondatezza della pretesa dell' stante la natura autonoma della prestazione lavorativa offerta da;
Parte_4
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione. Con Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita in via documentale ed orale e, all'udienza odierna, è stata discussa e decisa mediante lettura integrale della presente sentenza.
***
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione.
L'ordinanza opposta è infatti già stata ridotta rispetto alle somme accertate come dovute in sede di verbale di accertamento, riguardando soltanto il periodo 1.2.2014 /
7.3.2014, avendo quindi l' già provveduto a stornare le somme prescritte. CP_7
Dal 1.2.2014 invece, le sanzioni sono legittimamente irrogate stante la regolare notifica del verbale di accertamento in data 1.2.2019 (quale atto prodromico all'inizio del procedimento).
L'opposizione deve essere rigettata anche nel merito. Con Al fine di analizzare il fondamento della pretesa dell' occorre verificare la sussistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato tra e Parte_4
da tale premessa conseguono infatti le ulteriori due sanzioni di Parte_3
Pag. 4 di 10 mancata comunicazione della data di inizio del rapporto e mancata redazione del
LUL, non contestate quanto al fatto storico, ma limitatamente alla sussistenza o meno del rapporto lavorativo.
In proposito, è sufficiente ricordare che l'art. 2094 c.c. ha introdotto la nozione di subordinazione identificandola nella collaborazione del prestatore di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Il concetto di "dipendenza" e
"direzione" indica che è l'imprenditore a determinare il momento costitutivo del rapporto e che ne può modificare le modalità di esecuzione, in quanto la prestazione lavorativa deve essere idonea a soddisfare un proprio interesse. Più precisamente il contratto di lavoro subordinato consente all'imprenditore di pianificare e coordinare,
attraverso l'esercizio del potere direttivo, la prestazione di lavoro dedotta in contratto con le proprie esigenze ed eventualmente con le prestazioni rese da altri lavoratori.
In astratto, la distinzione tra il rapporto di lavoro subordinato e il contratto d'opera di cui all'art. 2222 c.c. appare netta laddove quest'ultima tipologia contrattuale individua il contenuto dell'obbligazione di lavoro del prestatore nel compimento di una determinata opera o servizio senza alcun vincolo di subordinazione.
Il criterio fondamentale per distinguere il rapporto di lavoro autonomo da quello subordinato è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale.
Il contratto di lavoro subordinato si caratterizza, infatti, per l'esistenza del potere unilaterale del datore di lavoro di indicare al lavoratore di volta in volta le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di conformarla alle proprie esigenze (cfr., tra le più recenti, Cass. 14 aprile 2008, n. 9812; 28 settembre 2006, n.
21028; 20 aprile 2006, n. 9234; 5 aprile 2006, n. 7966; 24 febbraio 2006, n. 4171; 22 febbraio 2006, n. 3858; 8 agosto 2005, n. 16661; 5 aprile 2005, n. 7025; 27 gennaio
2005, n. 1682).
In sostanza, il criterio essenziale individuato dalla giurisprudenza per distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo consiste nella sottoposizione del lavoratore al potere direttivo della controparte e cioè verificare se l'attività di lavoro sia
Pag. 5 di 10 "eterodiretta", essendo il prestatore di lavoro obbligato a conformarsi alle indicazioni che in qualsiasi momento il datore di lavoro ha facoltà di manifestare in merito alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa ed essendo costantemente volta tale attività a realizzare il fine produttivo che il datore di lavoro individua. Per realizzare tale condizione è evidente che, in primo luogo, il datore di lavoro debba poter disporre dell'attività lavorativa nel senso che deve poter concretamente ottenere in primo luogo che la prestazione sia resa con le modalità convenute.
Altri criteri utilizzati al fine di distinguere la subordinazione da un rapporto di lavoro autonomo sono quello basato sull'assunzione del rischio, laddove nel lavoro subordinato il rischio di impresa è generalmente assunto dal datore di lavoro, mentre il lavoratore riceve identica retribuzione a prescindere dall'andamento aziendale e quello dell'inserimento del lavoratore all'interno dell'organizzazione produttiva del datore di lavoro, inserimento inteso sia sotto un profilo spazio-temporale, sia sotto il profilo funzionale.
Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n.
326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav.
19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del "tipo" legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
Pag. 6 di 10 E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera,
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di - messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- esclusività della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
Nel caso di specie, tali indici sintomatici della subordinazione devono ritenersi in gran parte provati.
Il quadro probatorio emerso in sede di verbale di accertamento è stato infatti sostanzialmente confermato e arricchito in sede di istruttoria processuale: le risultanze appaiono tutte coerenti e costitutive di un quadro unitario.
E' noto che le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accertamento ispettivo, perché raccolte in un atto pubblico, abbiano un grado di attendibilità tale da poter essere infirmato solo da una specifica prova contraria.
Pertanto, il giudice del merito può fondare la sua decisione su tali dichiarazioni, purché la decisione consegua ad una valutazione complessiva del restante materiale probatorio a sua disposizione (cfr. ex multis Cass. sez. lav.
7.8.2004 n. 15330).
Pag. 7 di 10 Ciò posto, il giudicante ritiene che le dichiarazioni, rese da , e CP_8 Tes_3 Pt_5
Con agli ispettori, confermino la pretesa e che le stesse non abbiano trovato smentita negli altri elementi probatori emersi.
Le dichiarazioni sono perfettamente coincidenti tra loro e per rendersene conto giova riportarle sinteticamente.
ha dichiarato che ha lavorato presso CP_9 Parte_4 Parte_3
con le mansioni di cameriera e addetta al bancone, con orario 9,00/12,30
16:00/21:00, sette giorni su sette senza fruire del riposo settimanale.
Parimenti, ha dichiarato che mentre prestava assistenza ad una Testimone_4
persona anziana, ha frequentato il Caffè Noir ed ha notato la servire Tes_1
pranzo e cena, come addetta al bancone e alla sala.
Infine, ha dichiarato di frequentare il Caffè Noir e di aver visto Testimone_5
regolarmente la signora sia al mattino per le colazioni sia alla sera che Pt_4
serviva gli aperitivi. Tali dichiarazioni sono coerenti con le dichiarazioni rese dalla stessa lavoratrice che ha testualmente affermato:
“Ho lavorato presso la citata ditta dal 8.7.2013 al 7.3.2014 in qualità di cameriera
/barista, mi occupavo sia del servizio ai tavoli, sia della preparazione dei caffè e altro. Per l'intero periodo di occupazione ho lavorato sette giorni su sette osservando il seguente orario di lavoro dal mattino alle 9,00 sino alle 12,30 e poi dalle 16,00 alle 21,00 orario invernale da ottobre sino a marzo, in estate l'orario si protraeva sino alle 24,00. Non ho percepito alcuna retribuzione, al riguardo preciso che la signora era anche mia amica e trovandosi in difficoltà Parte_3
economiche le sono venuta incontro allettata anche da una possibile società in
Per_ comune. In quel periodo oltre me lavorava anche la figlia della titolare e in estate anche un ragazzo di cui non ricordo il nome”.
Queste dichiarazioni appaiono precise, circostanziate e particolarmente attendibili in quanto trovano riscontro sia nelle dichiarazioni rese dalle lavoratrici sopra menzionate, sia nelle prove testimoniali escusse nel corso del giudizio.
Pag. 8 di 10 La mera circostanza per cui la fosse interessata all'acquisizione di una Tes_2 quota societaria del bar della non rileva quanto all'inquadramento del Pt_3
rapporto lavorativo sorto tra le parti nel periodo oggetto di causa.
Segnatamente, quanto asserito dai testi (che è stata incaricata di effettuare Tes_6 uno studio di fattibilità sull'azienda proprio nell'ottica di valutare un eventuale ingresso della in azienda) e (che ha dichiarato di essere stata di Pt_6 CP_8
fatto assunta sia dalla sia dalla e di essere poi stata retribuita dalla Tes_2 Pt_3
), non hanno fornito una differente versione dei fatti rispetto a quanto Tes_2 emerso in sede di verbale ispettivo, non potendosi interpretare come “prova contraria”, rispetto alle risultanze acquisite dagli ispettori.
Tali dettagli, al contrario, si limitano a spiegare perché la avesse atteso Tes_1
diversi mesi in attesa di un corrispettivo, ma non giustificano in alcun modo l'utilizzo da parte della di una prestazione lavorativa continuativa ed Pt_3
indiscussa senza corrispettivo.
Parimenti, non consentono di negare la sussistenza dei connotati tipici della subordinazione sopra elencati e richiesti univocamente dalla giurisprudenza per qualificare un rapporto in termini di lavoro subordinato.
Deve infatti ritenersi che l'esecuzione di mansioni semplici e routinarie, in modo analogo a quanto eseguito da altri dipendenti nel medesimo locale (cfr. teste all'udienza del 24.3.2022 che ha dichiarato che quando lei ha lavorato in CP_8
nero per alla fine del 2013, la già lavorava nel bar, con Parte_3 Tes_1
mansioni di barista e cameriera, tutti i giorni sia al mattino che al pomeriggio - tale circostanza consente di escludere anche la tesi dell'opponente in merito al fatto che la prestazione lavorativa della si fosse limitata al periodo estivo - . Tes_1
La sottoposizione ad un orario di lavoro, la mancanza di rischio aziendale (è pacifico infatti che la avesse soltanto valutato di entrare in società con la ma Tes_2 Pt_3
che tale idea fosse sfumata, né del resto è stata fornita alcuna prova in merito alla compartecipazione di alla perdite aziendali, risultando al contrario Persona_2 in atti l'estrema difficoltà economica in cui versava la e lo Parte_1
Pag. 9 di 10 svolgimento della propria opera a carattere esclusivo e unicamente nei locali del costituiscono elementi univoci per affermare che abbia Parte_1 Parte_4
prestato attività lavorativa di natura subordinata in qualità di barista e cameriera alle dipendenze della Ditta Caffè Noir di Parte_3
Le sanzioni irrogate devono pertanto essere confermate, poiché dall'accertamento del rapporto lavorativo conseguono gli obblighi dettagliati dagli ispettori e non adempiuti da parte datoriale.
L'ordinanza ingiunzione deve essere, pertanto, confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i minimi tariffari dello scaglione di riferimento con la riduzione del 20% essendosi
Con l' avvalso della difesa curata da propri funzionari (art. 9 d lgs 149/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, nella persona del giudice Paola Cappello, definitivamente pronunciando:
Con
- dichiara fondata la pretesa sottesa all'ordinanza ingiunzione opposita, n.
281/2020 (limitatamente al periodo 1.2.2014 /7.3.2014) e per l'effetto condanna la ricorrente al relativo pagamento;
Con
- condanna la ricorrente alla refusione delle spese processuali a favore di per la somma complessiva di Euro 2.156,00 a titolo di compensi professionali oltre IVA
CPA ed accessori come per legge.
Così deciso in Imperia, 29.1.2025.
Il giudice
Paola Cappello
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