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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/09/2025, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 13/05/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 434/2022 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Crocetta
Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Vito Martire
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso del 15.2.2021 al Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, chiedeva accertarsi, nei confronti della società datrice di lavoro Parte_1
il proprio diritto al pagamento dell'indennità di cassa di cui Controparte_1 all'art. 204 del CCNL CISAL Terziario per i dipendenti del settore Turismo Agenzie di
Viaggio Pubblici Esercizi, con conseguente condanna in proprio favore al pagamento della complessiva somma di € 9.035,82, oltre accessori. A sostegno della domanda, deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società, assegnato presso l'area di servizio autostradale “Tre Ponti Ovest” ubicata sull'Autostrada A30, dal 17.7.2010 al 6.11.2019, con qualifica di operaio inquadrato al 5° livello contrattuale e mansioni di barista e di addetto al banco ristorazione;
di aver sempre svolto, per l'intera durata del rapporto, in modo costante e continuativo, attività di incasso, di emissione dello scontrino fiscale e di contabilizzazione degli incassi, in aggiunta alle mansioni di propria specifica competenza, consistenti nel servizio al banco bar e nella preparazione di panini e pizze e successivo servizio al banco ristorazione, senza mai percepire la relativa indennità, che indennizza economicamente il preposto per la responsabilità ed il rischio che assume personalmente nell'esecuzione di tali mansioni;
che la società resistente, all'interno dell'organigramma aziendale, fra tutti i dipendenti banconisti - tra cui il ricorrente - ai quali veniva richiesto lo svolgimento dell'attività di cassa, aveva sempre operato un ingiustificato distinguo, erogando solo a taluni la relativa indennità; di essere stato licenziato in data 6.11.2019 a seguito di contestazione disciplinare avente ad oggetto pretese irregolarità contabili, riscontrate, a detta dell'azienda, proprio nello svolgimento, da parte del ricorrente, della suindicata attività di incasso, di emissione dello scontrino fiscale e contabilizzazione degli incassi effettuati.
La società resistente si difendeva eccependo preliminarmente la decadenza ex art. 250
CCNL e, nel merito, deducendo l'infondatezza della domanda.
Con sentenza n. 1673/2021 del 15.9.2021, il Tribunale rigettava la domanda per intervenuta decadenza ex art. 250 CCNL.
Avverso la sentenza ha proposto appello il con ricorso a questa Corte del 9.3.2022, Pt_1 censurando la valutazione operata dal primo Giudice e chiedendo la riforma della sentenza, con conseguente accoglimento integrale della domanda.
In particolare, con un primo motivo di gravame sostiene che la norma contrattuale richiamata (art. 250) si riferirebbe non già alla decadenza dal ricorso giudiziale, bensì, esclusivamente, alla decadenza dalla proposizione del reclamo che in sede stragiudiziale il lavoratore può presentare in azienda, come previsto da diversi contratti collettivi di differenti settori, da utilizzarsi ai fini dell'interpretazione per analogia.
Con un secondo motivo, richiama il comma 2 del citato art. 250, che rinvia, ai fini della previsione decadenziale, alle disposizioni generali di legge.
Con un terzo motivo, rileva che il lavoratore aveva certamente impedito lo spirare della decadenza mediante la messa in mora stragiudiziale del 2.12.2021, che erroneamente il
Tribunale aveva ritenuto generica: a tali fini, richiama i principi espressi nella medesima pronuncia della Suprema Corte che il Tribunale aveva, a suo dire, erroneamente interpretato.
Infine, ribadisce la fondatezza della domanda alla luce degli elementi probatori già raccolti, in particolare richiamando l'incontestato svolgimento da parte del Pt_1 dell'attività di cassa, come comprovato dalle motivazioni del licenziamento. La società appellata si è costituita in questo grado chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
2.- L'appello è infondato.
La questione controversa riguarda il preteso diritto dell'odierno appellante al pagamento della speciale indennità contrattuale denominata “Indennità di cassa”, riconosciuta dall'art. 204 del CCNL Terziario per i dipendenti del settore Turismo Agenzie di Viaggio
Pubblici Esercizi, pacificamente applicato al rapporto in contestazione.
Il Tribunale, in via preliminare, ha rilevato l'intervenuta decadenza dal diritto ai sensi dell'art. 250 CCNL del predetto CCNL, che recita:
“Qualsiasi reclamo sulla retribuzione deve essere presentato dal Lavoratore in forza, a pena di decadenza, entro 12 (dodici) mesi dalla consegna del Prospetto Paga e, comunque, entro 6 (sei) mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Al fine di garantire il corretto esercizio da parte del Lavoratore dei suoi diritti contrattuali e legali, si ricorda che nel rapporto di lavoro sono presenti molti termini di decadenza e/o di prescrizione quali, ad esempio, in materia di crediti di lavoro, di T.F.R., di licenziamenti e impugnazioni dei contratti, di omissioni contributive ecc. Pertanto, in caso di interesse specifico, le Parti in epigrafe invitano il Lavoratore ad una verifica attenta dei propri diritti nel rispetto di tali termini, anche mediante l'assistenza dell'Organizzazione Sindacale sottoscrittrice il presente CCNL o del Patronato di riferimento ”. CP_2
Ha infatti osservato il primo Giudice che, indubbiamente, il suddetto termine risulta
“congruo”, ai sensi dell'art. 2965 c.c. - che impone una valutazione sulla brevità del termine stesso in rapporto alla particolare situazione del soggetto obbligato a svolgere l'attività prevista per evitare la decadenza -, apparendo del tutto sovrapponibile quanto a durata a quello generale previsto dall'art. 2113 c.c., e che ciò era ulteriormente comprovato dal fatto che il aveva inviato un comunicazione di impugnativa di Pt_1 licenziamento in data 2.12.2019, a meno di un mese dal recesso datoriale, palesando in tal modo la possibilità e capacità del lavoratore di attivarsi a tutela dei propri diritti.
L'affermazione appare alla Corte del tutto condivisibile.
Soccorre, in proposito, il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui, ai fini della valutazione di congruità del termine di decadenza richiesto dall'art. 2965 cit., particolare rilievo assume il raffronto con la disciplina dell'art. 2113 c.c., sulle rinunce e le transazioni - le quali possono essere impugnate entro sei mesi dalla loro data e comunque entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro -, potendosi assimilare l'inerzia del lavoratore ad una implicita rinuncia (cfr. Cass. n. 12431/2020; n. 21662/2014;
n. 9647/2004; n. 9202/2003; n. 11875/2003).
Immune da censure è pertanto da ritenersi la pronuncia impugnata, laddove ha argomentato che il termine contrattuale di decadenza avente ad oggetto "… qualsiasi reclamo sulla retribuzione" (annuale dalla consegna della busta paga e semestrale dalla cessazione del rapporto) non è tale da rendere eccessivamente difficile per il lavoratore l'esercizio del diritto, sì da incorrere nella sanzione della nullità, non essendo inferiore a quello sancito dall'art. 2113 c.c.
Parimenti condivisibile è il rilievo del Tribunale che le parti sociali, quando hanno impiegato il termine “reclamo”, hanno inteso evidentemente riferirsi a qualsiasi impugnativa o contestazione, giudiziale o stragiudiziale, della retribuzione.
Se le parti sociali avessero voluto, infatti, riferirsi esclusivamente ad un reclamo stragiudiziale o di tipo gerarchico, avrebbero dovuto anche indicare quantomeno il destinatario ed il procedimento, come accade, appunto, nelle disposizioni di altri contratti collettivi richiamati dall'appellante (Metalmeccanici Industria, Chimico farmaceutico,
Servizi di telecomunicazione…), e che qui, invece, mancano completamente.
Pertinente, ancora una volta, è il riferimento del Giudice di prime cure al precedente di
Cass. n. 9647/2004, che, pronunciandosi con riferimento ad una disposizione contrattuale di analogo tenore, ha rilevato che “non può esser considerato ordinatorio, sempre che si attribuisca a tale aggettivo il significato corrente nel linguaggio degli operatori del diritto, un termine il cui mancato rispetto fa sì che "le richieste o reclami in merito a compensi per lavoro straordinario non avranno efficacia" e non può certo esser censurata per difetto di motivazione una sentenza che, non essendo stati prospettati argomenti che facciano propendere per una differente lettura, si limita a richiamare il palese significato delle espressioni usate dai contraenti. Ancora non si vede come si possa sostenere che tale inefficacia opera solamente in ordine alla richiesta o reclamo e non impedisce di agire in giudizio;
il datore di lavoro il quale legittimamente non tiene conto di una richiesta o reclamo siccome inefficace non può certo essere chiamato a rispondere di un preteso inadempimento in relazione ad una domanda che non doveva prendere in considerazione”.
Inoltre, diversamente da quanto si legge dell'atto di appello, la previsione del secondo comma dell'art. 250 CCNL cit., lungi dal rimarcare una presunta diversità dell'oggetto rispetto al primo comma (“esercizio da parte del Lavoratore dei suoi diritti contrattuali
e legali”, entro termini di decadenza, rispetto al “reclamo” di cui al primo comma), conferma proprio il contenuto del comma precedente, specificandone il contenuto e ribadendo (“si ricorda”) il contenuto degli oneri posti a carico del lavoratore, suggerendo altresì di avvalersi dell'ausilio delle OO.SS. per evitare le conseguenti pregiudizievoli del mancato, tempestivo, esercizio dei diritti vantati.
Nessun elemento, testuale o logico, suggerisce una diversa interpretazione.
Infine, il Collegio ritiene – così come il Tribunale – che l'atto stragiudiziale di
“Impugnativa di licenziamento;
Messa in mora;
Impugnativa es art. 2113 c.c.;
Interruzione dei termini di prescrizione”, invocato dal ai fini dell'impedimento Pt_1 della decadenza, sia del tutto inidoneo a tanto.
Basti rilevare, al riguardo, che con tale atto il lavoratore dichiara, testualmente: “di impugnare … il licenziamento comminatogli, con espressa riserva… di proposizione di domanda giudiziale di reintegrazione/riassunzione e di risarcimento del danno;
le rinunzie e transazioni rese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 211 c.c.; si interrompe inoltre,
a mezzo del presente atto, il decorso dei termini di prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 c.c.; si dichiara di mettere a disposizione le energie lavorative secondo le modalità precedentemente osservate”.
Nessun cenno contiene la missiva a rivendicazioni di indennità contrattuali di alcun genere;
è evidente, al contrario, che essa è volta esclusivamente all'impugnativa stragiudiziale del licenziamento e di eventuali rinunce o transazioni (non dedotte), nonché all'interruzione di termini di prescrizione e alla messa a disposizione delle energie lavorative: dichiarazioni, tutte, afferenti all'impugnativa del licenziamento.
Né può sostenersi, come invece vorrebbe l'appellante, che l'interruzione dei termini di
“prescrizione” voleva riferirsi anche al termine di decadenza in oggetto, atteso che - al di là della diversità radicale degli istituti e della relativa disciplina - nessun cenno viene fatto alla specifica voce retributiva in contestazione, pacificamente mai riconosciuta al ricorrente e dunque non riconducibile da parte del datore di lavoro, senza uno specifico richiamo, alla generica espressione utilizzata.
Per l'insieme delle ragioni che precedono, assorbenti rispetto alle deduzioni sul merito della pretesa, l'appello va integralmente rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello; 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidandole in Pt_1
€ 1.984,00, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 13.5.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 13/05/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 434/2022 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Crocetta
Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Vito Martire
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso del 15.2.2021 al Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, chiedeva accertarsi, nei confronti della società datrice di lavoro Parte_1
il proprio diritto al pagamento dell'indennità di cassa di cui Controparte_1 all'art. 204 del CCNL CISAL Terziario per i dipendenti del settore Turismo Agenzie di
Viaggio Pubblici Esercizi, con conseguente condanna in proprio favore al pagamento della complessiva somma di € 9.035,82, oltre accessori. A sostegno della domanda, deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società, assegnato presso l'area di servizio autostradale “Tre Ponti Ovest” ubicata sull'Autostrada A30, dal 17.7.2010 al 6.11.2019, con qualifica di operaio inquadrato al 5° livello contrattuale e mansioni di barista e di addetto al banco ristorazione;
di aver sempre svolto, per l'intera durata del rapporto, in modo costante e continuativo, attività di incasso, di emissione dello scontrino fiscale e di contabilizzazione degli incassi, in aggiunta alle mansioni di propria specifica competenza, consistenti nel servizio al banco bar e nella preparazione di panini e pizze e successivo servizio al banco ristorazione, senza mai percepire la relativa indennità, che indennizza economicamente il preposto per la responsabilità ed il rischio che assume personalmente nell'esecuzione di tali mansioni;
che la società resistente, all'interno dell'organigramma aziendale, fra tutti i dipendenti banconisti - tra cui il ricorrente - ai quali veniva richiesto lo svolgimento dell'attività di cassa, aveva sempre operato un ingiustificato distinguo, erogando solo a taluni la relativa indennità; di essere stato licenziato in data 6.11.2019 a seguito di contestazione disciplinare avente ad oggetto pretese irregolarità contabili, riscontrate, a detta dell'azienda, proprio nello svolgimento, da parte del ricorrente, della suindicata attività di incasso, di emissione dello scontrino fiscale e contabilizzazione degli incassi effettuati.
La società resistente si difendeva eccependo preliminarmente la decadenza ex art. 250
CCNL e, nel merito, deducendo l'infondatezza della domanda.
Con sentenza n. 1673/2021 del 15.9.2021, il Tribunale rigettava la domanda per intervenuta decadenza ex art. 250 CCNL.
Avverso la sentenza ha proposto appello il con ricorso a questa Corte del 9.3.2022, Pt_1 censurando la valutazione operata dal primo Giudice e chiedendo la riforma della sentenza, con conseguente accoglimento integrale della domanda.
In particolare, con un primo motivo di gravame sostiene che la norma contrattuale richiamata (art. 250) si riferirebbe non già alla decadenza dal ricorso giudiziale, bensì, esclusivamente, alla decadenza dalla proposizione del reclamo che in sede stragiudiziale il lavoratore può presentare in azienda, come previsto da diversi contratti collettivi di differenti settori, da utilizzarsi ai fini dell'interpretazione per analogia.
Con un secondo motivo, richiama il comma 2 del citato art. 250, che rinvia, ai fini della previsione decadenziale, alle disposizioni generali di legge.
Con un terzo motivo, rileva che il lavoratore aveva certamente impedito lo spirare della decadenza mediante la messa in mora stragiudiziale del 2.12.2021, che erroneamente il
Tribunale aveva ritenuto generica: a tali fini, richiama i principi espressi nella medesima pronuncia della Suprema Corte che il Tribunale aveva, a suo dire, erroneamente interpretato.
Infine, ribadisce la fondatezza della domanda alla luce degli elementi probatori già raccolti, in particolare richiamando l'incontestato svolgimento da parte del Pt_1 dell'attività di cassa, come comprovato dalle motivazioni del licenziamento. La società appellata si è costituita in questo grado chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
2.- L'appello è infondato.
La questione controversa riguarda il preteso diritto dell'odierno appellante al pagamento della speciale indennità contrattuale denominata “Indennità di cassa”, riconosciuta dall'art. 204 del CCNL Terziario per i dipendenti del settore Turismo Agenzie di Viaggio
Pubblici Esercizi, pacificamente applicato al rapporto in contestazione.
Il Tribunale, in via preliminare, ha rilevato l'intervenuta decadenza dal diritto ai sensi dell'art. 250 CCNL del predetto CCNL, che recita:
“Qualsiasi reclamo sulla retribuzione deve essere presentato dal Lavoratore in forza, a pena di decadenza, entro 12 (dodici) mesi dalla consegna del Prospetto Paga e, comunque, entro 6 (sei) mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Al fine di garantire il corretto esercizio da parte del Lavoratore dei suoi diritti contrattuali e legali, si ricorda che nel rapporto di lavoro sono presenti molti termini di decadenza e/o di prescrizione quali, ad esempio, in materia di crediti di lavoro, di T.F.R., di licenziamenti e impugnazioni dei contratti, di omissioni contributive ecc. Pertanto, in caso di interesse specifico, le Parti in epigrafe invitano il Lavoratore ad una verifica attenta dei propri diritti nel rispetto di tali termini, anche mediante l'assistenza dell'Organizzazione Sindacale sottoscrittrice il presente CCNL o del Patronato di riferimento ”. CP_2
Ha infatti osservato il primo Giudice che, indubbiamente, il suddetto termine risulta
“congruo”, ai sensi dell'art. 2965 c.c. - che impone una valutazione sulla brevità del termine stesso in rapporto alla particolare situazione del soggetto obbligato a svolgere l'attività prevista per evitare la decadenza -, apparendo del tutto sovrapponibile quanto a durata a quello generale previsto dall'art. 2113 c.c., e che ciò era ulteriormente comprovato dal fatto che il aveva inviato un comunicazione di impugnativa di Pt_1 licenziamento in data 2.12.2019, a meno di un mese dal recesso datoriale, palesando in tal modo la possibilità e capacità del lavoratore di attivarsi a tutela dei propri diritti.
L'affermazione appare alla Corte del tutto condivisibile.
Soccorre, in proposito, il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui, ai fini della valutazione di congruità del termine di decadenza richiesto dall'art. 2965 cit., particolare rilievo assume il raffronto con la disciplina dell'art. 2113 c.c., sulle rinunce e le transazioni - le quali possono essere impugnate entro sei mesi dalla loro data e comunque entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro -, potendosi assimilare l'inerzia del lavoratore ad una implicita rinuncia (cfr. Cass. n. 12431/2020; n. 21662/2014;
n. 9647/2004; n. 9202/2003; n. 11875/2003).
Immune da censure è pertanto da ritenersi la pronuncia impugnata, laddove ha argomentato che il termine contrattuale di decadenza avente ad oggetto "… qualsiasi reclamo sulla retribuzione" (annuale dalla consegna della busta paga e semestrale dalla cessazione del rapporto) non è tale da rendere eccessivamente difficile per il lavoratore l'esercizio del diritto, sì da incorrere nella sanzione della nullità, non essendo inferiore a quello sancito dall'art. 2113 c.c.
Parimenti condivisibile è il rilievo del Tribunale che le parti sociali, quando hanno impiegato il termine “reclamo”, hanno inteso evidentemente riferirsi a qualsiasi impugnativa o contestazione, giudiziale o stragiudiziale, della retribuzione.
Se le parti sociali avessero voluto, infatti, riferirsi esclusivamente ad un reclamo stragiudiziale o di tipo gerarchico, avrebbero dovuto anche indicare quantomeno il destinatario ed il procedimento, come accade, appunto, nelle disposizioni di altri contratti collettivi richiamati dall'appellante (Metalmeccanici Industria, Chimico farmaceutico,
Servizi di telecomunicazione…), e che qui, invece, mancano completamente.
Pertinente, ancora una volta, è il riferimento del Giudice di prime cure al precedente di
Cass. n. 9647/2004, che, pronunciandosi con riferimento ad una disposizione contrattuale di analogo tenore, ha rilevato che “non può esser considerato ordinatorio, sempre che si attribuisca a tale aggettivo il significato corrente nel linguaggio degli operatori del diritto, un termine il cui mancato rispetto fa sì che "le richieste o reclami in merito a compensi per lavoro straordinario non avranno efficacia" e non può certo esser censurata per difetto di motivazione una sentenza che, non essendo stati prospettati argomenti che facciano propendere per una differente lettura, si limita a richiamare il palese significato delle espressioni usate dai contraenti. Ancora non si vede come si possa sostenere che tale inefficacia opera solamente in ordine alla richiesta o reclamo e non impedisce di agire in giudizio;
il datore di lavoro il quale legittimamente non tiene conto di una richiesta o reclamo siccome inefficace non può certo essere chiamato a rispondere di un preteso inadempimento in relazione ad una domanda che non doveva prendere in considerazione”.
Inoltre, diversamente da quanto si legge dell'atto di appello, la previsione del secondo comma dell'art. 250 CCNL cit., lungi dal rimarcare una presunta diversità dell'oggetto rispetto al primo comma (“esercizio da parte del Lavoratore dei suoi diritti contrattuali
e legali”, entro termini di decadenza, rispetto al “reclamo” di cui al primo comma), conferma proprio il contenuto del comma precedente, specificandone il contenuto e ribadendo (“si ricorda”) il contenuto degli oneri posti a carico del lavoratore, suggerendo altresì di avvalersi dell'ausilio delle OO.SS. per evitare le conseguenti pregiudizievoli del mancato, tempestivo, esercizio dei diritti vantati.
Nessun elemento, testuale o logico, suggerisce una diversa interpretazione.
Infine, il Collegio ritiene – così come il Tribunale – che l'atto stragiudiziale di
“Impugnativa di licenziamento;
Messa in mora;
Impugnativa es art. 2113 c.c.;
Interruzione dei termini di prescrizione”, invocato dal ai fini dell'impedimento Pt_1 della decadenza, sia del tutto inidoneo a tanto.
Basti rilevare, al riguardo, che con tale atto il lavoratore dichiara, testualmente: “di impugnare … il licenziamento comminatogli, con espressa riserva… di proposizione di domanda giudiziale di reintegrazione/riassunzione e di risarcimento del danno;
le rinunzie e transazioni rese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 211 c.c.; si interrompe inoltre,
a mezzo del presente atto, il decorso dei termini di prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 c.c.; si dichiara di mettere a disposizione le energie lavorative secondo le modalità precedentemente osservate”.
Nessun cenno contiene la missiva a rivendicazioni di indennità contrattuali di alcun genere;
è evidente, al contrario, che essa è volta esclusivamente all'impugnativa stragiudiziale del licenziamento e di eventuali rinunce o transazioni (non dedotte), nonché all'interruzione di termini di prescrizione e alla messa a disposizione delle energie lavorative: dichiarazioni, tutte, afferenti all'impugnativa del licenziamento.
Né può sostenersi, come invece vorrebbe l'appellante, che l'interruzione dei termini di
“prescrizione” voleva riferirsi anche al termine di decadenza in oggetto, atteso che - al di là della diversità radicale degli istituti e della relativa disciplina - nessun cenno viene fatto alla specifica voce retributiva in contestazione, pacificamente mai riconosciuta al ricorrente e dunque non riconducibile da parte del datore di lavoro, senza uno specifico richiamo, alla generica espressione utilizzata.
Per l'insieme delle ragioni che precedono, assorbenti rispetto alle deduzioni sul merito della pretesa, l'appello va integralmente rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello; 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidandole in Pt_1
€ 1.984,00, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 13.5.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone