Decreto cautelare 1 agosto 2025
Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 8267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8267 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08267/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03992/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3992 del 2025, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS-, in qualità di genitori della minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Pasquale Marotta e Pietro Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto Magistrale Alessandro Manzoni di Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
a) del Verbale di consiglio di classe dalla -OMISSIS-del Liceo resistente-OMISSIS- del 16/7/2025, con cui viene deliberata la non ammissione alla frequenza della classe successiva dell'alunna -OMISSIS-;
b) del Verbale di consiglio di classe dalla -OMISSIS-del Liceo resistente-OMISSIS- del 14/6/2025, inerente lo scrutinio del secondo quadrimestre dell'alunna -OMISSIS-, e la conseguente decisione di sospensione del giudizio finale;
c) del verbale di svolgimento della prova scritta della disciplina “Lingua e cultura inglese” del 15/7/2025, inerente la valutazione della prova di recupero per la sospensione del giudizio finale dell'anno scolastico 2024/25;
d) dei criteri applicati per la valutazione dell'esito della prova scritta di recupero nella disciplina “ Lingua e Cultura Inglese ” e;
e) del PTOF d'Istituto nella parte in cui prevede e consente la non ammissione alla classe successiva con una sola insufficienza;
f) del PTOF d'Istituto nella parte in cui prevede e consente la sospensione del giudizio in caso di voto mediocre;
g) del Protocollo di valutazione interno d'istituto (ancorché ignoto data e numero)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Istituto Magistrale Alessandro Manzoni di Caserta;
Vista la memoria del 24.10.2025 con la quale parte ricorrente dichiara la cessazione della materia del contendere;
Visti gli artt. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa NN ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con il ricorso all’esame, parte ricorrente ha impugnato il Verbale di consiglio di classe dalla -OMISSIS-del Liceo resistente-OMISSIS- del 16/7/2025, con cui viene deliberata la non ammissione alla frequenza della classe successiva dell'alunna -OMISSIS- e gli atti presupposti;
- l’Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio per resistere al ricorso;
- con ordinanza n.-OMISSIS-del 12/09/2025 la domanda cautelare è stata accolta.
- con memoria del 24.10.2025 parte ricorrente ha dichiarato la cessata materia del contendere, atteso che a seguito dell’accoglimento della domanda cautelare il Consiglio di classe ha proceduto al riesame degli atti impugnati e con decisione, assunta in data 15/10/2025, giusta verbale -OMISSIS-, ha sciolto la riserva e ha deliberato, all’unanimità, l’ammissione in via definitiva dell’alunna -OMISSIS- alla classe seconda, -OMISSIS-, indirizzo linguistico, per l’anno scolastico 2025/2026.
Ritenuto che:
- ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. “ Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”;
- vi è prova in atti delle circostanze di fatto dedotte da parte ricorrente che hanno determinato la cessazione della materia del contendere;
- tenuto conto della complessiva vicenda in commento, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR AR AV, Presidente FF
Daria Valletta, Primo Referendario
NN ZO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN ZO | AR AR AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.