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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/12/2025, n. 2334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2334 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
, nata a [...], il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Brolo, Via C.F._1
Garibaldi, n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Sara Maria Gullotti che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Massa elettivamente domiciliato in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps
RESISTENTE
OGGETTO: cancellazione elenchi agricoli
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/07/2023 parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del proprio diritto CP_1
alla reiscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato del proprio Comune di residenza per n. 102 giornate nell'anno 2008 avendo lavorato quale bracciante agricola alle dipendenze della ditta TA BO ON, nell'anno
2008, per complessive 102 giornate, dal mese di Luglio al mese di
Novembre, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore.
Si costituiva l' sollevando eccezione di giudicato, deducendo CP_1 che l'oggetto del giudizio fosse già stato definito con Sentenza della
Corte Appello di Messina sezione Lavoro n. 527/22. Chiedeva pertanto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese.
La causa veniva istruita documentalmente.
In data odierna la causa viene decisa.
Preliminarmente va affrontata la questione relativa all'eccezione di violazione del ne bis in idem sollevata da parte resistente.
Invero, dalle ricerche in cancelleria, infatti, è emerso che le domande oggetto del presente ricorso erano già state presentate in due diversi procedimenti nn. 3047/2017 e 3044/2017 RG. Tali giudizi si concludevano con le sentenze nn. 530/2020 e 490/2020, favorevoli all'istante, a seguito delle quali, l'Istituto provvedeva a reiscrivere le giornate dell'anno in contestazione.
L'appello proposto dall' avverso dette sentenze si concludeva CP_1 con sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 527/2022, pubblicata il 21/06/2022.
In riforma della pronuncia emessa dal Giudice di I grado, la Corte di
Appello di Messina rigettava la domanda proposta dalla sig.ra
, al fine di veder accertato il lavoro asseritamente prestato, Pt_1
nel 2008, in favore della ditta TA BO ON.
2 In esecuzione di tale sentenza, le giornate relative all'anno 2008 venivano nuovamente cancellate. Il dispositivo delle sentenza recita quanto segue: “la Corte d' Appello di Messina, Sezione Lavoro, CP_ definitivamente pronunziando sugli appelli riuniti proposti dall' avverso le sentenze 530/2020 e 490/2020 pronunciate dal giudice del lavoro di Patti rispettivamente 27/7/2020 e il 21/7/2020, così provvede: in riforma delle sentenze appellate rigetta le domande proposte da con i ricorsi depositati il 31/8/2017 e Parte_1
iscritti ai nn° 3044/17 e 3047/17 R.G.L., compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio” (Corte di Appello di Messina n.
527/22)”
Non risulta che avverso la suddetta sentenza sia stato proposto ricorso per Cassazione
Sul punto, anche volendo affermarsi che l'oggetto dei procedimenti sia diverso (sebbene negli stessi si affronta proprio la questione del riconoscimento del lavoro agricolo da parte ricorrente per l'anno
2008), si osserva quanto segue.
Le SS.UU. (n. 6245 del 1990) hanno ritenuto che i termini di decadenza ex art. 22 DL 7/70 fossero termini di decadenza e la successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato che trattasi di decadenza sostanziale (in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo), così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 8 (fra tante, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942;
Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460,
18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092). Detto termine non è condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, bensì termine di decadenza entro il quale l'interessato deve far valere il diritto di opporsi alla mancata iscrizione o alla cancellazione, il quale incide sulla situazione soggettiva, limitandone l'esercizio entro
3 un arco temporale necessariamente circoscritto dalle difficoltà di accertamento dei fatti (vedi Cass. n. 5942 del 2001).
La domanda, dunque, non può trovare accoglimento poiché inammissibile.
Né può affrontarsi la questione dell'eventuale prescrizione, ritenendo comunque che la presenza di numerosi giudizi abbia comunque comportato l'interruzione della stessa relativamente al potere dell' di predisporre un accertamento sulle dichiarazioni relative CP_1
al lavoro in agricoltura svolto.
In merito all'applicazione dell'esonero ex art. 152 disp att. c.p.c. la giurisprudenza ha affermato che esso si applica quando il diritto alla prestazione previdenziale è l'oggetto della domanda giudiziale e non mera conseguenza «indiretta ed eventuale» della domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione (Cass. n. 6572/2023).
Questo anche alla luce del già espresso orientamento (Cass. nr.
37973 del 2022) che, affrontando la medesima questione, ha affermato il principio secondo cui «il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp.att.cod.proc.civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione. Da detta argomentazione deriva che non può applicarsi l'esonero delle spese ex art. 152 disp att c.p.c. nel caso di ricorso diretto solo alla reiscrizione negli elenchi agricoli senza l'ulteriore richiesta di qualsivoglia prestazione previdenziale.
Non si può, infatti, ritenere tale una domanda così generica relativa a altro beneficio di carattere previdenziale (peraltro neanche indicato).
Parte ricorrente va, quindi, condannata al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo ex CP_1
4 DM 55/2014 e ss. modificazioni, avuto riguardo al valore della lite, con applicazione dei parametri minimi ed esclusione della fase istruttoria non tenutasi. Si applica, nel caso di specie e stante la natura della pronuncia nonché l'evoluzione giurisprudenziale sulla materia, la riduzione di cui all'art. 4 comma 9 del DM.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
con ricorso del 13/07/2023 nei confronti dell' , in
[...] CP_1
personale del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e rigettata ogni altra contraria istanza, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle CP_1 spese di lite che liquida in complessivi € 886,00 oltre spese generali.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 16 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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