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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 22/05/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rita De Angelis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1934/2022 introdotta con ricorso depositato in data 07.12.2022 da
, C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
01.12.1964 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiana Screpante del Foro di Fermo
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
, C.F.: residente in [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Fenizia Marini e dall'avv. Roberto Mestichelli, entrambi del Foro di Ascoli Piceno
CONVENUTA - OPPOSTA
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 07.02.2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – altri istituti di diritto di famiglia CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'OPPONENTE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i titoli di cui in narrativa:
1. in via pregiudiziale e preliminare, accertata
l'indeterminatezza e incertezza con riguardo al petitum e/o alla causa petendi del ricorso per ingiunzione avverso, dichiarare la nullità dello stesso e, conseguentemente, rigettare il decreto ingiuntivo n. 547/2022 oggi opposto;
2. Nel merito, per tutti motivi di cui in narrativa, accogliere l'opposizione e per l'effetto, rigettare l'avversa domanda azionata in via monitoria e dichiarare inammissibile e/o revocare e/o dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullare e/o porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto;
3. In ogni caso, condannare la signora alla restituzione al Controparte_1
sig. delle somme indebitamente percepite in forza del decreto ingiuntivo Parte_1
provvisoriamente esecutivo n. 547/2022 del 05.10.2022 e pedissequo atto di precetto
(proc. RG n. 1506/2022) pari ad € 8.858,22 o di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia;
4. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”
PER L'OPPOSTA: “- in via principale, previa integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'attore opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della complessiva somma di € 7.610,67 oltre interessi legali come in domanda e spese del monitorio;
- condannare altresì l'attore opponente al risarcimento, in favore della convenuta opposta, dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 comma I c.p.c.; in subordine, condannarlo comunque al pagamento di una somma ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma III c.p.c.; - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio di opposizione”
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 547/2022 del 05.10.2022 (proc. n. R.G. 1506/2022), notificato in data 26.10.2022 unitamente all'atto di precetto, con cui questo Tribunale gli aveva ingiunto di pagare in favore della sig.ra la somma di € 7.610,67, oltre interessi e spese della procedura Controparte_1
monitoria, che venivano liquidate in € 540,00 per compensi, a cui aggiungere gli accessori previsti per legge;
- deduceva l'opponente che la controparte era la sua ex moglie, dalla quale si era separato con accordo concluso all'esito della procedura di negoziazione assistita di cui all'art. 6 D.L. 132/2014, conv. con mod. dalla L. n. 162/2014, ove le parti avevano convenuto che il sig. avrebbe versato alla a titolo di contributo al Pt_1 CP_1
mantenimento delle tre figlie – , e Persona_1 Persona_2 Per_3
–, la somma mensile di € 1.000 cadauna, nonché ulteriori € 1.000 per il
[...]
mantenimento dell'ex coniuge;
le parti avevano stabilito, altresì, che le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sarebbero state sostenute per il 70% dal padre e per il 30% dalla madre (cfr. all. 4 atto di citazione);
- nel ricorso per d.i. sotteso al provvedimento monitorio opposto, la sig.ra CP_1
aveva fatto valere il proprio diritto di credito rappresentato dal mancato rimborso, da parte dell del 70% delle spese straordinarie da ella anticipate dal mese di Pt_1
settembre 2021 al mese di settembre 2022, di cui allegava la relativa documentazione
(cfr. documenti da 3 a 32 fascicolo monitorio);
- deduceva l'opponente, inoltre, che in data 7.11.2022 – e, quindi, prima di proporre la presente opposizione – aveva versato alla controparte, con animo di rivalsa, impugnazione e ripetizione, la somma precettata di € 8.858,22, in esecuzione del decreto ingiuntivo notificato dalla creditrice opposta in data 26.10.2022 unitamente all'atto di precetto (si veda doc. 2 fascicolo parte attrice);
- il sig. in via preliminare, eccepiva la nullità del provvedimento monitorio Pt_1
impugnato per eccessiva genericità e indeterminatezza della domanda, in quanto priva dei requisiti essenziali della prova scritta fondante ex artt. 633, 634 c.p.c e 2214, 2215
e 2710 c.c., non avendo l'opposta elencato nel ricorso per d.i. le spese di cui chiede il rimborso, né specificato a cosa si riferisce ciascun esborso o a chi è stato fatto quel pagamento;
parimenti, la non avrebbe fornito alcuna giustificazione per le CP_1
predette spese e, oltretutto, avrebbe depositato documenti che, in taluni casi, risultano illeggibili, rendendo di fatto per l'opponente impossibile o comunque estremamente difficoltoso risalire alla tipologia di spesa, ma anche all'importo della stessa;
- l'opponente deduceva, altresì, che la controparte non aveva diritto al rimborso delle spese straordinarie di cui al decreto ingiuntivo opposto, atteso che le stesse non erano state preventivamente concordate tra i coniugi, come stabilito dal Protocollo d'Intesa stipulato, in materia, tra questo Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Ascoli Piceno nel mese di novembre del 2019 e al quale le parti avevano fatto espressamente riferimento nell'accordo di separazione;
- nel merito, il sig. rappresentava che di molte spese non gli era stato richiesto Pt_1
il rimborso né gli erano stati inviati i documenti giustificativi prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
altre spese erano state, invece, da lui già pagate, come la visita cardiologica della figlia e le tasse universitarie della figlia Per_3 [...]
; anzi, per queste ultime era lui a vantare un credito nei confronti dell'ex Per_2
coniuge pari ad € 249,60, avendo corrisposto la somma di € 2.139,60, la quale rappresenterebbe oltre il 70% di sua spettanza, tenuto conto che la rata per l'iscrizione/immatricolazione pagata dall'opposta era di € 560,40 e, quindi, al di sotto del 30% del totale a carico della madre;
deduceva poi che la somma versata per il computer di , di cui all'allegato 12 del fascicolo monitorio di parte Persona_2
opposta (peraltro illeggibile secondo l'opponente), era stata inutile, atteso che, neanche un anno prima, il sig. aveva comprato alla figlia un pc modello HP del valore Pt_1
di € 753,97; in merito alle spese per le lezioni private di lingua inglese sostenute dall'opposta per la figlia , di cui all'allegato 13 del fascicolo del procedimento Per_3
per d.i., l'opponente sosteneva che egli, seppure informato, non aveva mai prestato il proprio consenso ed anzi, le aveva espressamente contestate in una e-mail inviata alla in data 01.10.2021 (si veda all. 8 fascicolo parte attrice). CP_1
Tanto premesso, l'opponente chiedeva, previa sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, che lo stesso fosse dichiarato nullo per indeterminatezza della domanda o che, in accoglimento della spiegata opposizione, fosse revocato e, in ogni caso, che fosse accertato e dichiarato che egli nulla doveva corrispondere alla controparte.
Si costituiva in giudizio la sig.ra , a ministero degli avv.ti Fenizia Controparte_1
Marini e Roberto Mestichelli, con comparsa depositata telematicamente in data
29.03.2023, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'attore al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. o, comunque, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Deduceva l'opposta, in particolare, di avere, in realtà, sempre e costantemente informato l'opponente di ogni spesa che si rendeva necessaria nell'interesse delle figlie, a mezzo servizio di messaggistica Whatsapp e a mezzo posta elettronica.
Alla prima udienza del 18.04.2023, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, questo Giudice dichiarava non luogo a provvedere quanto alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, stante il pagamento integrale della somma indicata nello stesso da parte dell' concedeva i termini Pt_1
di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza dell'11.01.2024.
Con ordinanza del 05.09.2024 lo scrivente magistrato, ritenuto che la causa fosse documentale e che la decisione in merito alla ripartizione delle spese straordinarie in caso di mancato preavviso al genitore non collocatario non richiede l'esame di testimoni, non ammetteva le prove orali proposte dalle parti e ritenuta, pertanto, la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 09.01.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; in quella sede, la causa veniva rimessa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità sollevata dall'opponente per indeterminatezza della domanda, poiché questa sarebbe priva dei requisiti di cui all'art. 634 c.p.c. Ebbene, la prova scritta richiesta per l'emissione di un decreto ingiuntivo ha caratteristiche diverse rispetto a quella dell'ordinario processo di cognizione, essendo infatti sufficiente qualsiasi documento, proveniente dal debitore o dal terzo, idoneo a dimostrare il diritto di credito, anche se privo di efficacia probatoria assoluta.
Ai sensi dell'art. 633, comma 1, c.p.c., il credito deve, inoltre, essere liquido ed esigibile;
il credito è, in particolare, liquido, quando il suo ammontare risulta espresso in misura determinata e non in modo generico.
Nondimeno, non è necessario che l'importo del credito venga indicato precisamente nella sua quantità, poiché è sufficiente che questa sia desumibile da una mera operazione aritmetica sulla base degli elementi indicati dal titolo.
Nel caso di specie, l'opposta nel ricorso per d.i. ha allegato tutti i documenti comprovanti il diritto di credito fatto valere, ivi compreso l'accordo di separazione concluso in negoziazione assistita nel quale il 70% delle spese straordinarie sono state poste a carico dell'attore-opponente; di talché, era sufficiente una semplice operazione matematica per determinare l'entità del credito. Peraltro, non corrisponde al vero che l'opposta non abbia elencato (né in maniera generica, né in maniera dettagliata) nel corpo del ricorso per ingiunzione le spese di cui chiede il rimborso o che non abbia specificato a cosa si riferisce ciascuna spesa, come sostenuto dall'attore, atteso che nell'atto monitorio, sotto la voce “si offrono in comunicazione i seguenti documenti”, la sig.ra ha elencato e specificato tutte le spese straordinarie da lei anticipate CP_1
e di cui ha chiesto il rimborso all'ex coniuge.
Ciò posto, nel merito l'opponente deduce l'illegittimità del provvedimento opposto, atteso che le spese di cui la convenuta chiede il rimborso non sono state previamente concordate tra le parti, bensì effettuate dalla medesima in totale autonomia e, dunque, senza la necessaria approvazione del sig. Pt_1
In sostanza, quest'ultimo lamenta di non essere stato informato delle decisioni prese dalla in merito alle figlie, di cui, per alcune, è peraltro venuto a conoscenza CP_1
soltanto dopo la notifica del decreto ingiuntivo. Ciò costituirebbe violazione anche del Protocollo di Intesa stipulato, in materia, tra questo Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno nel mese di novembre 2019, espressamente richiamato dalle parti nell'accordo di separazione concluso in negoziazione assistita (si veda art. 8 dell'all. 2 fascicolo monitorio).
La domanda deve essere rigettata in quanto è infondata.
Innanzitutto, risulta agli atti che, in merito all'alloggio universitario di , Persona_2
il padre era stato informato sia della facoltà scelta dalla figlia sia del fatto che, con il punteggio ottenuto al test d'ingresso, quest'ultima era rientrata nella graduatoria dell'Università di Firenze, così come era stata rappresentata all la necessità di Pt_1
reperire in tempi brevi una stanza per la figlia in detta città, poiché le lezioni universitarie richiedevano la frequenza obbligatoria;
in tale occasione, l'opposta aveva altresì inviato all'ex marito i link di due appartamenti da lei individuati come possibili soluzioni abitative (si vedano messaggi whatsapp del 31 agosto, 1-2 settembre di cui al doc. 1 allegato alla memoria n.2, ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte convenuta).
Successivamente, con mail del 7 settembre 2021, premettendo che, pur se invitato a recarsi a Firenze per trovare una sistemazione per la figlia, l'opponente aveva rifiutato e non si era presentato, la informava la controparte in merito ai possibili CP_1
alloggi da ella individuati per indicando l'entità del relativo canone di Persona_2
locazione (cfr. doc. 4 fascicolo parte convenuta). In quella stessa e-mail, l'opposta comunicava altresì all'ex coniuge il costo della prima rata delle tasse universitarie, di cui avrebbe detto all l'intero ammontare non appena ne avesse avuto contezza Pt_1
dall'Ateneo.
Pertanto, è documentalmente provato (anche in quanto non specificatamente contestato dall'attore), che l'opponente era stato tempestivamente informato dalla della CP_1
scelta universitaria della figlia, della città e della necessità di trovare un alloggio oltre che della spesa necessaria per l'affitto.
Dalle e-mail prodotte in atti dall'opposta, risulta, inoltre, che l'attore, in data
28.09.2021, era stato informato della visita cardiologica che avrebbe dovuto effettuare la figlia e del relativo costo (si veda doc. 4 fascicolo parte opposta), così come Per_3 era stato comunicato all' l'importo necessario per pagare gli occhiali da vista Pt_1
di , per la quale, in ogni caso, il padre aveva già autorizzato e rimborsato Persona_2
la visita oculistica, circostanza, quest'ultima, non contestata dall'opponente (si veda e- mail dell'8 novembre 2021 di cui al doc. 6 del fascicolo della convenuta).
Ad ogni modo, è oramai consolidato in giurisprudenza il principio in forza del quale non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario dei figli, anche nell'ipotesi di decisioni di maggiore interesse per la prole, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro genitore in ordine all'effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, che, ove non adempiuto, possa determinare la perdita del diritto al rimborso, atteso che nel caso di mancata concertazione preventiva e rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del genitore che non ha sostenuto le spese, il giudice è comunque tenuto a verificare la rispondenza dell'esigenza che ha determinato l'esborso all'interesse del minore, nonché alla utilità e sostenibilità della spesa (ex plurimis, Cass. n. 4182 del 2016; da ultimo,
Cass., sez. I, ordinanza 10 aprile 2025, n. 9392).
Invero, il genitore non collocatario è tenuto a contribuire alle spese straordinarie effettuate dall'altro genitore, anche se non previamente concordate, purché si tratti di spese sostenute nell'interesse del figlio maggiorenne, economicamente non autosufficiente, e di entità sostenibile in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (cfr., ex aliis, Cass. n. 4753 del 2017; Cass. n. 12013 del 2016, resa proprio in tema di rimborsabilità delle spese straordinarie conseguenti alla scelta dell'università più adatta agli studi universitari del figlio maggiorenne).
Con specifico riferimento alle spese straordinarie relative al reperimento di un alloggio per la frequentazione universitaria fuori dal comune ove è sita la propria abitazione, la
Cassazione ha stabilito che, anche in siffatta ipotesi, non è configurabile, a carico del coniuge affidatario, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro coniuge, trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio medesimo e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del figlio mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. n. 16175 del 2015; Cass. n. 19607 del 2011).
D'altra parte, il principio di bi-genitorialità non può comportare la effettuabilità e la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori, escludendo, così, anche quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e corrispondenti all'interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento (quali quelle conseguenti alla scelta dell'università più adatta agli studi universitari del figlio), sempre che le stesse siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori (ex plurimis, Cass. n. 12013 del 2016; Cassazione civile sez.
I, 15/10/2021, n.28462).
Nel caso di specie, gli esborsi per le figlie maggiorenni allegati dall'opposta riguardano tutti spese scolastiche (libri scolastici, tasse universitarie, lezioni private di inglese e per la stesura della tesi di laurea, canone di locazione per l'alloggio universitario), spese mediche e spese extrascolastiche, quest'ultime peraltro afferenti a una scuola di musical per, evidentemente, rispondere a un'inclinazione della figlia . Per_1
Anche l'acquisto del computer per la figlia si ritiene che rientri tra gli Persona_2
strumenti necessari per la frequentazione della facoltà di ingegneria biomedica a
Firenze, essendo infatti stato comprato nel mese di dicembre 2021, ossia a distanza di circa due mesi dall'iscrizione alla predetta Università.
Inoltre, si tratta di spese perfettamente compatibili con le condizioni economiche dei genitori, tenuto conto che il padre, avendo acconsentito a versare mensilmente per le figlie la somma di € 1.000,00 ciascuna, oltre al 70% delle spese straordinarie e oltre al mantenimento per la pari anch'esso ad € 1.000,00 mensili, dimostra CP_1
incontrovertibilmente una notevole capacità economica, tale da consentirgli di sostenere agevolmente gli esborsi in questione. Ciò è confermato, peraltro, dall'avvenuto pagamento, da parte dello stesso prima dell'introduzione del Pt_1
presente giudizio, dell'intera somma precettata.
In merito, invece, alle contestazioni fatte dall'opponente sui documenti prodotti dalla controparte a sostegno della pretesa creditoria, detto che a nulla rilevano, per le ragioni innanzi espresse, le eccezioni relative al mancato invio, prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto, delle ricevute o delle richieste di rimborso, si deve considerare quanto segue.
Le allegazioni relative ai documenti 9 e 16 sono infondate, atteso che le ricevute dei bonifici e la quietanza sottoscritta dalla sig.ra per il sostegno a Parte_2
alla stesura della tesi, costituiscono, in mancanza di contestazione Persona_1
specifica, prova dell'avvenuto pagamento.
Con riferimento all'allegato 10 (fattura di euro 36,20 per la visita cardiologica effettuata dalla figlia ), l'attore deduce di avere provveduto egli a pagare Per_3
l'importo e non la convenuta. Nondimeno, il documento prodotto a sostegno dell'eccezione risulta essere identico a quello depositato dall'opposta nel procedimento monitorio, essendo stato esclusivamente inserito a penna sopra al numero 10 – con cui era stato indicato dalla – il numero 7, con il quale è stato allegato dall CP_1 Pt_1
Di talché, non vi è prova che possa essere stato effettivamente quest'ultimo a sostenere il pagamento della fattura de qua.
In merito alla spesa per le lezioni private di inglese di cui all'allegato 13 del fascicolo monitorio, l'opponente deduce che tale somma non debba essere rimborsata alla controparte in quanto egli non ha mai prestato il consenso avendo, anzi, espressamente contestato l'esborso, come risulta dalla mail del 01.10.2021 in atti (si veda doc. 8 fascicolo parte attrice). Tuttavia, un'interpretazione della ripartizione delle spese straordinarie quale quella perorata dall'opponente in relazione al proprio mancato assenso alle spese in questione non può essere avallata, atteso che ciò comporterebbe, di fatto, la compressione e soppressione del diritto di scelta in ordine a decisioni di maggiore interesse per i figli. Mentre la possibilità di chiedere in giudizio il rimborso delle spese già effettuate non comprime il diritto di difesa del genitore dissenziente che potrà far valere ed accertare il proprio diritto ad opporsi alla richiesta di rimborso (cfr.
Cassazione civile sez. I, 15/10/2021, n.28462 cit.).
Nella vicenda in esame, vi era sicuramente un interesse della figlia a ricevere lezioni private di lingua inglese, apparendo il dissenso del padre del tutto immotivato e sfornito di prova. Allo stesso modo, non appare giustificato il dissenso all'acquisto di un computer per soltanto perché, oltre un anno prima, l'opponente gliene Persona_2
aveva comprato uno modello HP al costo di € 753,97, considerato che, a quella data
(21 ottobre 2020), la giovane non era ancora iscritta all'Università, sicché, inevitabilmente, al momento dell'acquisto del pc di cui l'opposta ha chiesto il rimborso, pro quota, all'ex coniuge, le esigenze della figlia, anche in termini di supporti informatici per la frequentazioni dei corsi e per sostenere gli esami, erano mutate.
L'eccezione relativa alle tasse universitarie della figlia è, invece, Persona_2
fondata.
Risulta agli atti (cfr. doc. 2 fascicolo parte convenuta) che l'opposta, in data
07.09.2021, aveva comunicato all'ex coniuge l'importo della prima rata dichiarando che lo avrebbe informato della somma totale dovuta per le tasse non appena ne avesse avuto contezza dall'Ateneo. Risulta, inoltre, che la ha poi effettivamente CP_1
pagato tale rata di iscrizione, pari ad € 560,40 (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio).
Con lettera inviata a mezzo PEC in data 19.05.2022, tramite il proprio legale (si veda doc. 5 fascicolo parte opponente), l'opposta ha diffidato l'attore a pagare la rata unica della tassa di immatricolazione/iscrizione di , per un importo di € Persona_2
2.139,60, che l provvedeva a versare mediante bonifico eseguito in data Pt_1
23.05.2022 (cfr. doc. 6 fascicolo parte attrice). Nella medesima missiva la sig.ra ribadiva, inoltre, di avere corrisposto la prima rata delle tasse universitarie CP_1
pari ad € 560,40, somma che, secondo la convenuta, andava “a coprire, pressoché integralmente, il 30% delle spese di tasse universitarie per l'anno in corso, quindi il
30% delle spese straordinarie cui è attualmente obbligata, alla stregua degli attuali assetti” (si veda doc. 5, pag. 2 fascicolo parte opponente). Sennonché, in assenza di prova contraria, si deve ritenere che l'importo totale delle tasse universitarie per relative all'anno accademico 2021-2022 sia stato Persona_2
pari ad € 2.700 (2.139,60 + 560,40). Ebbene, il 30% di € 2.700 (di spettanza della
è pari ad € 810; di talché, avendo la convenuta pagato la somma di € 560,40, CP_1
ella deve rimborsare all'attore – che ha, invece, versato la somma di € 2.139,60 –
l'importo di € 249,60 (810 – 560,40). Pertanto, esclusivamente in questi termini ed avendo il sig. già provveduto all'integrale pagamento della somma precettata, Pt_1
deve essere accolta la domanda, proposta dall'opponente, di condanna della controparte alla restituzione in suo favore delle somme indebitamente percepite in forza del provvedimento monitorio opposto e pedissequo atto di precetto.
La revisione, in pejus, della somma dovuta dall'opponente implica che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 547/2022 del 05.10.2022 (proc. RG n.
1506/2022), deve essere revocato e il credito spettante alla – che, come detto, CP_1
ha già incamerato la somma portata nel provvedimento monitorio – deve essere rideterminato nella somma di € € 8.608,62.
Si consideri, del resto, che, in generale, “La possibilità di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di contestuale condanna per la differenza è pacifica in giurisprudenza, in quanto sia con il ricorso per decreto ingiuntivo che con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna (cfr. Cass. 10104/1996; Cass.
9021/2005); quindi non vi è alcuna extrapetizione, neanche a fronte di una mera richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, e nulla impedisce, in caso di revoca del decreto ingiuntivo per parziale infondatezza della pretesa azionata in via monitoria ovvero per pagamenti medio tempore eseguiti dall'opponente ovvero per questioni formali attinenti al decreto monitorio, che l'opponente possa essere condannato al pagamento della somma accertata come dovuta alla data della sentenza
(cfr. Cass. 1954/2009; Cass. 9021/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 15339/2000): si consideri inoltre l'art. 653, 2° comma, c.p.c., in tema di accoglimento parziale dell'opposizione, ed il generale principio che nel più sta il meno (cfr. Cass.
28660/2013)” (Tribunale Roma sez. XVI, 27/08/2018, n.16611). Stante l'esito complessivo della lite, che ha visto l'accoglimento, nei termini sopra indicati, dell'opposizione e considerato che, in ogni caso, parte opposta non ha fornito, effettivamente, la prova della previa comunicazione di tutte le spese allegate al ricorso monitorio (seppure le spetti il rimborso, pro quota, delle stesse), non vi sono i presupposti per l'accoglimento dell'ulteriore domanda, proposta dalla convenuta, di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. – per la quale, peraltro, la sig.ra non aveva neanche provato il danno subito, ulteriore rispetto alle CP_1
somme liquidate con il decreto ingiuntivo opposto a titolo di rimborso delle spese straordinarie – ovvero ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Per quanto riguarda il regime delle spese dell'intero giudizio, si rammenta che la procedura (fase monitoria e fase di opposizione) è unica e che il decreto ingiuntivo è stato revocato;
ciò posto, osserva il Giudice che le spese di lite devono essere compensate per 1/5 e poste, per il residuo, a carico dell'opponente per il grado di soccombenza, alla luce dell'esito complessivo del giudizio e dell'incidenza delle somme non dovute rispetto a quanto originariamente ingiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
547/2022 del 05.10.2022 di questo Tribunale (proc. RG n. 1506/2022);
2) preso atto che il sig. ha già provveduto al pagamento, con Parte_1
animo di rivalsa e ripetizione, in favore dell'opposta, della somma portata nel decreto ingiuntivo comprensiva delle spese per l'atto di precetto, pari ad € 8.858,22, accerta e dichiara che il credito della sig.ra nei confronti Controparte_1
dell'opponente, a titolo di mancato rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, è pari a complessivi € 8.608,62, oltre interessi come per legge;
3) per l'effetto, condanna l'opposta alla restituzione, in favore Controparte_1
dell'opponente , della somma di € 249,60, oltre interessi come per Parte_1
legge;
4) rigetta ogni altra domanda;
5) condanna parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come legge, da compensare per 1/5, con i residui 4/5 a carico del sig. . Parte_1
Ascoli Piceno, 22/05/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita De Angelis
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rita De Angelis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1934/2022 introdotta con ricorso depositato in data 07.12.2022 da
, C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
01.12.1964 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiana Screpante del Foro di Fermo
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
, C.F.: residente in [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Fenizia Marini e dall'avv. Roberto Mestichelli, entrambi del Foro di Ascoli Piceno
CONVENUTA - OPPOSTA
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 07.02.2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – altri istituti di diritto di famiglia CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'OPPONENTE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i titoli di cui in narrativa:
1. in via pregiudiziale e preliminare, accertata
l'indeterminatezza e incertezza con riguardo al petitum e/o alla causa petendi del ricorso per ingiunzione avverso, dichiarare la nullità dello stesso e, conseguentemente, rigettare il decreto ingiuntivo n. 547/2022 oggi opposto;
2. Nel merito, per tutti motivi di cui in narrativa, accogliere l'opposizione e per l'effetto, rigettare l'avversa domanda azionata in via monitoria e dichiarare inammissibile e/o revocare e/o dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullare e/o porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto;
3. In ogni caso, condannare la signora alla restituzione al Controparte_1
sig. delle somme indebitamente percepite in forza del decreto ingiuntivo Parte_1
provvisoriamente esecutivo n. 547/2022 del 05.10.2022 e pedissequo atto di precetto
(proc. RG n. 1506/2022) pari ad € 8.858,22 o di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia;
4. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”
PER L'OPPOSTA: “- in via principale, previa integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'attore opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della complessiva somma di € 7.610,67 oltre interessi legali come in domanda e spese del monitorio;
- condannare altresì l'attore opponente al risarcimento, in favore della convenuta opposta, dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 comma I c.p.c.; in subordine, condannarlo comunque al pagamento di una somma ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma III c.p.c.; - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio di opposizione”
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 547/2022 del 05.10.2022 (proc. n. R.G. 1506/2022), notificato in data 26.10.2022 unitamente all'atto di precetto, con cui questo Tribunale gli aveva ingiunto di pagare in favore della sig.ra la somma di € 7.610,67, oltre interessi e spese della procedura Controparte_1
monitoria, che venivano liquidate in € 540,00 per compensi, a cui aggiungere gli accessori previsti per legge;
- deduceva l'opponente che la controparte era la sua ex moglie, dalla quale si era separato con accordo concluso all'esito della procedura di negoziazione assistita di cui all'art. 6 D.L. 132/2014, conv. con mod. dalla L. n. 162/2014, ove le parti avevano convenuto che il sig. avrebbe versato alla a titolo di contributo al Pt_1 CP_1
mantenimento delle tre figlie – , e Persona_1 Persona_2 Per_3
–, la somma mensile di € 1.000 cadauna, nonché ulteriori € 1.000 per il
[...]
mantenimento dell'ex coniuge;
le parti avevano stabilito, altresì, che le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sarebbero state sostenute per il 70% dal padre e per il 30% dalla madre (cfr. all. 4 atto di citazione);
- nel ricorso per d.i. sotteso al provvedimento monitorio opposto, la sig.ra CP_1
aveva fatto valere il proprio diritto di credito rappresentato dal mancato rimborso, da parte dell del 70% delle spese straordinarie da ella anticipate dal mese di Pt_1
settembre 2021 al mese di settembre 2022, di cui allegava la relativa documentazione
(cfr. documenti da 3 a 32 fascicolo monitorio);
- deduceva l'opponente, inoltre, che in data 7.11.2022 – e, quindi, prima di proporre la presente opposizione – aveva versato alla controparte, con animo di rivalsa, impugnazione e ripetizione, la somma precettata di € 8.858,22, in esecuzione del decreto ingiuntivo notificato dalla creditrice opposta in data 26.10.2022 unitamente all'atto di precetto (si veda doc. 2 fascicolo parte attrice);
- il sig. in via preliminare, eccepiva la nullità del provvedimento monitorio Pt_1
impugnato per eccessiva genericità e indeterminatezza della domanda, in quanto priva dei requisiti essenziali della prova scritta fondante ex artt. 633, 634 c.p.c e 2214, 2215
e 2710 c.c., non avendo l'opposta elencato nel ricorso per d.i. le spese di cui chiede il rimborso, né specificato a cosa si riferisce ciascun esborso o a chi è stato fatto quel pagamento;
parimenti, la non avrebbe fornito alcuna giustificazione per le CP_1
predette spese e, oltretutto, avrebbe depositato documenti che, in taluni casi, risultano illeggibili, rendendo di fatto per l'opponente impossibile o comunque estremamente difficoltoso risalire alla tipologia di spesa, ma anche all'importo della stessa;
- l'opponente deduceva, altresì, che la controparte non aveva diritto al rimborso delle spese straordinarie di cui al decreto ingiuntivo opposto, atteso che le stesse non erano state preventivamente concordate tra i coniugi, come stabilito dal Protocollo d'Intesa stipulato, in materia, tra questo Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Ascoli Piceno nel mese di novembre del 2019 e al quale le parti avevano fatto espressamente riferimento nell'accordo di separazione;
- nel merito, il sig. rappresentava che di molte spese non gli era stato richiesto Pt_1
il rimborso né gli erano stati inviati i documenti giustificativi prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
altre spese erano state, invece, da lui già pagate, come la visita cardiologica della figlia e le tasse universitarie della figlia Per_3 [...]
; anzi, per queste ultime era lui a vantare un credito nei confronti dell'ex Per_2
coniuge pari ad € 249,60, avendo corrisposto la somma di € 2.139,60, la quale rappresenterebbe oltre il 70% di sua spettanza, tenuto conto che la rata per l'iscrizione/immatricolazione pagata dall'opposta era di € 560,40 e, quindi, al di sotto del 30% del totale a carico della madre;
deduceva poi che la somma versata per il computer di , di cui all'allegato 12 del fascicolo monitorio di parte Persona_2
opposta (peraltro illeggibile secondo l'opponente), era stata inutile, atteso che, neanche un anno prima, il sig. aveva comprato alla figlia un pc modello HP del valore Pt_1
di € 753,97; in merito alle spese per le lezioni private di lingua inglese sostenute dall'opposta per la figlia , di cui all'allegato 13 del fascicolo del procedimento Per_3
per d.i., l'opponente sosteneva che egli, seppure informato, non aveva mai prestato il proprio consenso ed anzi, le aveva espressamente contestate in una e-mail inviata alla in data 01.10.2021 (si veda all. 8 fascicolo parte attrice). CP_1
Tanto premesso, l'opponente chiedeva, previa sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, che lo stesso fosse dichiarato nullo per indeterminatezza della domanda o che, in accoglimento della spiegata opposizione, fosse revocato e, in ogni caso, che fosse accertato e dichiarato che egli nulla doveva corrispondere alla controparte.
Si costituiva in giudizio la sig.ra , a ministero degli avv.ti Fenizia Controparte_1
Marini e Roberto Mestichelli, con comparsa depositata telematicamente in data
29.03.2023, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'attore al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. o, comunque, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Deduceva l'opposta, in particolare, di avere, in realtà, sempre e costantemente informato l'opponente di ogni spesa che si rendeva necessaria nell'interesse delle figlie, a mezzo servizio di messaggistica Whatsapp e a mezzo posta elettronica.
Alla prima udienza del 18.04.2023, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, questo Giudice dichiarava non luogo a provvedere quanto alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, stante il pagamento integrale della somma indicata nello stesso da parte dell' concedeva i termini Pt_1
di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza dell'11.01.2024.
Con ordinanza del 05.09.2024 lo scrivente magistrato, ritenuto che la causa fosse documentale e che la decisione in merito alla ripartizione delle spese straordinarie in caso di mancato preavviso al genitore non collocatario non richiede l'esame di testimoni, non ammetteva le prove orali proposte dalle parti e ritenuta, pertanto, la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 09.01.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; in quella sede, la causa veniva rimessa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità sollevata dall'opponente per indeterminatezza della domanda, poiché questa sarebbe priva dei requisiti di cui all'art. 634 c.p.c. Ebbene, la prova scritta richiesta per l'emissione di un decreto ingiuntivo ha caratteristiche diverse rispetto a quella dell'ordinario processo di cognizione, essendo infatti sufficiente qualsiasi documento, proveniente dal debitore o dal terzo, idoneo a dimostrare il diritto di credito, anche se privo di efficacia probatoria assoluta.
Ai sensi dell'art. 633, comma 1, c.p.c., il credito deve, inoltre, essere liquido ed esigibile;
il credito è, in particolare, liquido, quando il suo ammontare risulta espresso in misura determinata e non in modo generico.
Nondimeno, non è necessario che l'importo del credito venga indicato precisamente nella sua quantità, poiché è sufficiente che questa sia desumibile da una mera operazione aritmetica sulla base degli elementi indicati dal titolo.
Nel caso di specie, l'opposta nel ricorso per d.i. ha allegato tutti i documenti comprovanti il diritto di credito fatto valere, ivi compreso l'accordo di separazione concluso in negoziazione assistita nel quale il 70% delle spese straordinarie sono state poste a carico dell'attore-opponente; di talché, era sufficiente una semplice operazione matematica per determinare l'entità del credito. Peraltro, non corrisponde al vero che l'opposta non abbia elencato (né in maniera generica, né in maniera dettagliata) nel corpo del ricorso per ingiunzione le spese di cui chiede il rimborso o che non abbia specificato a cosa si riferisce ciascuna spesa, come sostenuto dall'attore, atteso che nell'atto monitorio, sotto la voce “si offrono in comunicazione i seguenti documenti”, la sig.ra ha elencato e specificato tutte le spese straordinarie da lei anticipate CP_1
e di cui ha chiesto il rimborso all'ex coniuge.
Ciò posto, nel merito l'opponente deduce l'illegittimità del provvedimento opposto, atteso che le spese di cui la convenuta chiede il rimborso non sono state previamente concordate tra le parti, bensì effettuate dalla medesima in totale autonomia e, dunque, senza la necessaria approvazione del sig. Pt_1
In sostanza, quest'ultimo lamenta di non essere stato informato delle decisioni prese dalla in merito alle figlie, di cui, per alcune, è peraltro venuto a conoscenza CP_1
soltanto dopo la notifica del decreto ingiuntivo. Ciò costituirebbe violazione anche del Protocollo di Intesa stipulato, in materia, tra questo Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno nel mese di novembre 2019, espressamente richiamato dalle parti nell'accordo di separazione concluso in negoziazione assistita (si veda art. 8 dell'all. 2 fascicolo monitorio).
La domanda deve essere rigettata in quanto è infondata.
Innanzitutto, risulta agli atti che, in merito all'alloggio universitario di , Persona_2
il padre era stato informato sia della facoltà scelta dalla figlia sia del fatto che, con il punteggio ottenuto al test d'ingresso, quest'ultima era rientrata nella graduatoria dell'Università di Firenze, così come era stata rappresentata all la necessità di Pt_1
reperire in tempi brevi una stanza per la figlia in detta città, poiché le lezioni universitarie richiedevano la frequenza obbligatoria;
in tale occasione, l'opposta aveva altresì inviato all'ex marito i link di due appartamenti da lei individuati come possibili soluzioni abitative (si vedano messaggi whatsapp del 31 agosto, 1-2 settembre di cui al doc. 1 allegato alla memoria n.2, ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte convenuta).
Successivamente, con mail del 7 settembre 2021, premettendo che, pur se invitato a recarsi a Firenze per trovare una sistemazione per la figlia, l'opponente aveva rifiutato e non si era presentato, la informava la controparte in merito ai possibili CP_1
alloggi da ella individuati per indicando l'entità del relativo canone di Persona_2
locazione (cfr. doc. 4 fascicolo parte convenuta). In quella stessa e-mail, l'opposta comunicava altresì all'ex coniuge il costo della prima rata delle tasse universitarie, di cui avrebbe detto all l'intero ammontare non appena ne avesse avuto contezza Pt_1
dall'Ateneo.
Pertanto, è documentalmente provato (anche in quanto non specificatamente contestato dall'attore), che l'opponente era stato tempestivamente informato dalla della CP_1
scelta universitaria della figlia, della città e della necessità di trovare un alloggio oltre che della spesa necessaria per l'affitto.
Dalle e-mail prodotte in atti dall'opposta, risulta, inoltre, che l'attore, in data
28.09.2021, era stato informato della visita cardiologica che avrebbe dovuto effettuare la figlia e del relativo costo (si veda doc. 4 fascicolo parte opposta), così come Per_3 era stato comunicato all' l'importo necessario per pagare gli occhiali da vista Pt_1
di , per la quale, in ogni caso, il padre aveva già autorizzato e rimborsato Persona_2
la visita oculistica, circostanza, quest'ultima, non contestata dall'opponente (si veda e- mail dell'8 novembre 2021 di cui al doc. 6 del fascicolo della convenuta).
Ad ogni modo, è oramai consolidato in giurisprudenza il principio in forza del quale non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario dei figli, anche nell'ipotesi di decisioni di maggiore interesse per la prole, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro genitore in ordine all'effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, che, ove non adempiuto, possa determinare la perdita del diritto al rimborso, atteso che nel caso di mancata concertazione preventiva e rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del genitore che non ha sostenuto le spese, il giudice è comunque tenuto a verificare la rispondenza dell'esigenza che ha determinato l'esborso all'interesse del minore, nonché alla utilità e sostenibilità della spesa (ex plurimis, Cass. n. 4182 del 2016; da ultimo,
Cass., sez. I, ordinanza 10 aprile 2025, n. 9392).
Invero, il genitore non collocatario è tenuto a contribuire alle spese straordinarie effettuate dall'altro genitore, anche se non previamente concordate, purché si tratti di spese sostenute nell'interesse del figlio maggiorenne, economicamente non autosufficiente, e di entità sostenibile in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (cfr., ex aliis, Cass. n. 4753 del 2017; Cass. n. 12013 del 2016, resa proprio in tema di rimborsabilità delle spese straordinarie conseguenti alla scelta dell'università più adatta agli studi universitari del figlio maggiorenne).
Con specifico riferimento alle spese straordinarie relative al reperimento di un alloggio per la frequentazione universitaria fuori dal comune ove è sita la propria abitazione, la
Cassazione ha stabilito che, anche in siffatta ipotesi, non è configurabile, a carico del coniuge affidatario, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro coniuge, trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio medesimo e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del figlio mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. n. 16175 del 2015; Cass. n. 19607 del 2011).
D'altra parte, il principio di bi-genitorialità non può comportare la effettuabilità e la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori, escludendo, così, anche quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e corrispondenti all'interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento (quali quelle conseguenti alla scelta dell'università più adatta agli studi universitari del figlio), sempre che le stesse siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori (ex plurimis, Cass. n. 12013 del 2016; Cassazione civile sez.
I, 15/10/2021, n.28462).
Nel caso di specie, gli esborsi per le figlie maggiorenni allegati dall'opposta riguardano tutti spese scolastiche (libri scolastici, tasse universitarie, lezioni private di inglese e per la stesura della tesi di laurea, canone di locazione per l'alloggio universitario), spese mediche e spese extrascolastiche, quest'ultime peraltro afferenti a una scuola di musical per, evidentemente, rispondere a un'inclinazione della figlia . Per_1
Anche l'acquisto del computer per la figlia si ritiene che rientri tra gli Persona_2
strumenti necessari per la frequentazione della facoltà di ingegneria biomedica a
Firenze, essendo infatti stato comprato nel mese di dicembre 2021, ossia a distanza di circa due mesi dall'iscrizione alla predetta Università.
Inoltre, si tratta di spese perfettamente compatibili con le condizioni economiche dei genitori, tenuto conto che il padre, avendo acconsentito a versare mensilmente per le figlie la somma di € 1.000,00 ciascuna, oltre al 70% delle spese straordinarie e oltre al mantenimento per la pari anch'esso ad € 1.000,00 mensili, dimostra CP_1
incontrovertibilmente una notevole capacità economica, tale da consentirgli di sostenere agevolmente gli esborsi in questione. Ciò è confermato, peraltro, dall'avvenuto pagamento, da parte dello stesso prima dell'introduzione del Pt_1
presente giudizio, dell'intera somma precettata.
In merito, invece, alle contestazioni fatte dall'opponente sui documenti prodotti dalla controparte a sostegno della pretesa creditoria, detto che a nulla rilevano, per le ragioni innanzi espresse, le eccezioni relative al mancato invio, prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto, delle ricevute o delle richieste di rimborso, si deve considerare quanto segue.
Le allegazioni relative ai documenti 9 e 16 sono infondate, atteso che le ricevute dei bonifici e la quietanza sottoscritta dalla sig.ra per il sostegno a Parte_2
alla stesura della tesi, costituiscono, in mancanza di contestazione Persona_1
specifica, prova dell'avvenuto pagamento.
Con riferimento all'allegato 10 (fattura di euro 36,20 per la visita cardiologica effettuata dalla figlia ), l'attore deduce di avere provveduto egli a pagare Per_3
l'importo e non la convenuta. Nondimeno, il documento prodotto a sostegno dell'eccezione risulta essere identico a quello depositato dall'opposta nel procedimento monitorio, essendo stato esclusivamente inserito a penna sopra al numero 10 – con cui era stato indicato dalla – il numero 7, con il quale è stato allegato dall CP_1 Pt_1
Di talché, non vi è prova che possa essere stato effettivamente quest'ultimo a sostenere il pagamento della fattura de qua.
In merito alla spesa per le lezioni private di inglese di cui all'allegato 13 del fascicolo monitorio, l'opponente deduce che tale somma non debba essere rimborsata alla controparte in quanto egli non ha mai prestato il consenso avendo, anzi, espressamente contestato l'esborso, come risulta dalla mail del 01.10.2021 in atti (si veda doc. 8 fascicolo parte attrice). Tuttavia, un'interpretazione della ripartizione delle spese straordinarie quale quella perorata dall'opponente in relazione al proprio mancato assenso alle spese in questione non può essere avallata, atteso che ciò comporterebbe, di fatto, la compressione e soppressione del diritto di scelta in ordine a decisioni di maggiore interesse per i figli. Mentre la possibilità di chiedere in giudizio il rimborso delle spese già effettuate non comprime il diritto di difesa del genitore dissenziente che potrà far valere ed accertare il proprio diritto ad opporsi alla richiesta di rimborso (cfr.
Cassazione civile sez. I, 15/10/2021, n.28462 cit.).
Nella vicenda in esame, vi era sicuramente un interesse della figlia a ricevere lezioni private di lingua inglese, apparendo il dissenso del padre del tutto immotivato e sfornito di prova. Allo stesso modo, non appare giustificato il dissenso all'acquisto di un computer per soltanto perché, oltre un anno prima, l'opponente gliene Persona_2
aveva comprato uno modello HP al costo di € 753,97, considerato che, a quella data
(21 ottobre 2020), la giovane non era ancora iscritta all'Università, sicché, inevitabilmente, al momento dell'acquisto del pc di cui l'opposta ha chiesto il rimborso, pro quota, all'ex coniuge, le esigenze della figlia, anche in termini di supporti informatici per la frequentazioni dei corsi e per sostenere gli esami, erano mutate.
L'eccezione relativa alle tasse universitarie della figlia è, invece, Persona_2
fondata.
Risulta agli atti (cfr. doc. 2 fascicolo parte convenuta) che l'opposta, in data
07.09.2021, aveva comunicato all'ex coniuge l'importo della prima rata dichiarando che lo avrebbe informato della somma totale dovuta per le tasse non appena ne avesse avuto contezza dall'Ateneo. Risulta, inoltre, che la ha poi effettivamente CP_1
pagato tale rata di iscrizione, pari ad € 560,40 (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio).
Con lettera inviata a mezzo PEC in data 19.05.2022, tramite il proprio legale (si veda doc. 5 fascicolo parte opponente), l'opposta ha diffidato l'attore a pagare la rata unica della tassa di immatricolazione/iscrizione di , per un importo di € Persona_2
2.139,60, che l provvedeva a versare mediante bonifico eseguito in data Pt_1
23.05.2022 (cfr. doc. 6 fascicolo parte attrice). Nella medesima missiva la sig.ra ribadiva, inoltre, di avere corrisposto la prima rata delle tasse universitarie CP_1
pari ad € 560,40, somma che, secondo la convenuta, andava “a coprire, pressoché integralmente, il 30% delle spese di tasse universitarie per l'anno in corso, quindi il
30% delle spese straordinarie cui è attualmente obbligata, alla stregua degli attuali assetti” (si veda doc. 5, pag. 2 fascicolo parte opponente). Sennonché, in assenza di prova contraria, si deve ritenere che l'importo totale delle tasse universitarie per relative all'anno accademico 2021-2022 sia stato Persona_2
pari ad € 2.700 (2.139,60 + 560,40). Ebbene, il 30% di € 2.700 (di spettanza della
è pari ad € 810; di talché, avendo la convenuta pagato la somma di € 560,40, CP_1
ella deve rimborsare all'attore – che ha, invece, versato la somma di € 2.139,60 –
l'importo di € 249,60 (810 – 560,40). Pertanto, esclusivamente in questi termini ed avendo il sig. già provveduto all'integrale pagamento della somma precettata, Pt_1
deve essere accolta la domanda, proposta dall'opponente, di condanna della controparte alla restituzione in suo favore delle somme indebitamente percepite in forza del provvedimento monitorio opposto e pedissequo atto di precetto.
La revisione, in pejus, della somma dovuta dall'opponente implica che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 547/2022 del 05.10.2022 (proc. RG n.
1506/2022), deve essere revocato e il credito spettante alla – che, come detto, CP_1
ha già incamerato la somma portata nel provvedimento monitorio – deve essere rideterminato nella somma di € € 8.608,62.
Si consideri, del resto, che, in generale, “La possibilità di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di contestuale condanna per la differenza è pacifica in giurisprudenza, in quanto sia con il ricorso per decreto ingiuntivo che con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna (cfr. Cass. 10104/1996; Cass.
9021/2005); quindi non vi è alcuna extrapetizione, neanche a fronte di una mera richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, e nulla impedisce, in caso di revoca del decreto ingiuntivo per parziale infondatezza della pretesa azionata in via monitoria ovvero per pagamenti medio tempore eseguiti dall'opponente ovvero per questioni formali attinenti al decreto monitorio, che l'opponente possa essere condannato al pagamento della somma accertata come dovuta alla data della sentenza
(cfr. Cass. 1954/2009; Cass. 9021/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 15339/2000): si consideri inoltre l'art. 653, 2° comma, c.p.c., in tema di accoglimento parziale dell'opposizione, ed il generale principio che nel più sta il meno (cfr. Cass.
28660/2013)” (Tribunale Roma sez. XVI, 27/08/2018, n.16611). Stante l'esito complessivo della lite, che ha visto l'accoglimento, nei termini sopra indicati, dell'opposizione e considerato che, in ogni caso, parte opposta non ha fornito, effettivamente, la prova della previa comunicazione di tutte le spese allegate al ricorso monitorio (seppure le spetti il rimborso, pro quota, delle stesse), non vi sono i presupposti per l'accoglimento dell'ulteriore domanda, proposta dalla convenuta, di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. – per la quale, peraltro, la sig.ra non aveva neanche provato il danno subito, ulteriore rispetto alle CP_1
somme liquidate con il decreto ingiuntivo opposto a titolo di rimborso delle spese straordinarie – ovvero ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Per quanto riguarda il regime delle spese dell'intero giudizio, si rammenta che la procedura (fase monitoria e fase di opposizione) è unica e che il decreto ingiuntivo è stato revocato;
ciò posto, osserva il Giudice che le spese di lite devono essere compensate per 1/5 e poste, per il residuo, a carico dell'opponente per il grado di soccombenza, alla luce dell'esito complessivo del giudizio e dell'incidenza delle somme non dovute rispetto a quanto originariamente ingiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
547/2022 del 05.10.2022 di questo Tribunale (proc. RG n. 1506/2022);
2) preso atto che il sig. ha già provveduto al pagamento, con Parte_1
animo di rivalsa e ripetizione, in favore dell'opposta, della somma portata nel decreto ingiuntivo comprensiva delle spese per l'atto di precetto, pari ad € 8.858,22, accerta e dichiara che il credito della sig.ra nei confronti Controparte_1
dell'opponente, a titolo di mancato rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, è pari a complessivi € 8.608,62, oltre interessi come per legge;
3) per l'effetto, condanna l'opposta alla restituzione, in favore Controparte_1
dell'opponente , della somma di € 249,60, oltre interessi come per Parte_1
legge;
4) rigetta ogni altra domanda;
5) condanna parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come legge, da compensare per 1/5, con i residui 4/5 a carico del sig. . Parte_1
Ascoli Piceno, 22/05/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita De Angelis