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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/06/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1414/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1414/2025, avente per oggetto “separazione consensuale e divorzio”, promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Speranza Parte_1 C.F._1
Benenati presso il cui studio è elettivamente domiciliato e (C.F. Parte_2
) rappresentata e difesa dall'avv. Sara Cualbu presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliata
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta depositate in data 30.05.2025, di seguito riportate:
“1) pronuncia di separazione personale relativamente al matrimonio concordatario contratto in Porto
Torres il 28.06.2003, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Porto Torres al numero
33 - parte 2 serie A – Anno 2003, alle condizioni sopra indicate, con ordine al Competente Ufficiale dello
Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni;
alle seguenti condizioni:
a) “I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
b) lascerà la casa coniugale, di proprietà esclusiva di , sita in Parte_2 Parte_1
Sassari via Vallero 3, per trasferire la propria residenza in Sassari Viale Mameli nr . 46, dove abiterà con la R_ FI .
c) La DD potrà prevelare dalla casa coniugale, oltre a tutti i suoi effetti personali, i suoi regali di nozze, piccoli elementi ed oggetti di arredo, utensili e piccoli elettrodomestici da cucina.
d) A titolo di contributo per il mantenimento della FI, il verserà alla madre, entro il giorno 5 di Pt_1 ogni mese – a mezzo bonifico bancario nel c.c. il cui IBAN gli verrà comunicato – l 'importo di €. 600,00
pagina 1 di 3 (SEICENTO) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
le spese straordinarie R_ per la FI verranno divise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, con le modalità di cui al protocollo Cnf 29.11.2017, che le parti dichiarano di conoscere ed approvare;
l'assegno unico, in ragione R_ del fatto che la FI abiterà prevalentemente con la madre, verrà percepito esclusivamente da questa.
e) Il si occuperà del mantenimento ordinario della FI, libera di avere con lui abituali ed autonome Pt_1 frequentazioni, durante i periodi nei quali soggiornerà e pernotterà presso il padre.
f) Le parti dichiarano di aver ampiamente regolato ogni rapporto dare/avere nascente dal matrimonio.
g) I coniugi si concedono reciproco assenso all'espatrio.
2) disporsi con separata ordinanza che la causa sia rimessa sul ruolo per la pronuncia in ordine alla cessazione degli effetti civili del loro matrimonio con sentenza definitiva, con fissazione di altro termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione, e previo passaggio in giudicato della sentenza medesima che ha pronunciato la separazione e ciò per l'effetto nella proseguita mancanza di convivenza, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare. Per l'effetto Voglia il Tribunale adito, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Porto Torres il 28.06.2003, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Porto Torres al numero 33 - parte 2 serie A – Anno 2003, alle condizioni sopra indicate;
ordinandosi al Competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti, che prevede l'assunzione di reciproche obbligazioni, come riportato in epigrafe.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3,
n.2, lett. b della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene pagina 2 di 3 opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, 2° comma c.p.c..
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, 2° comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando rispetto solo alla fase della separazione, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Porto Torres (SS) alle trascrizioni di
[...] legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune Porto Torres (SS) n. 33 parte 2 Serie A anno 2003);
2) Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle Note di Trattazione scritta depositate in data 30.05.2025, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto;
3) Dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Sassari il 10.06.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1414/2025, avente per oggetto “separazione consensuale e divorzio”, promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Speranza Parte_1 C.F._1
Benenati presso il cui studio è elettivamente domiciliato e (C.F. Parte_2
) rappresentata e difesa dall'avv. Sara Cualbu presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliata
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta depositate in data 30.05.2025, di seguito riportate:
“1) pronuncia di separazione personale relativamente al matrimonio concordatario contratto in Porto
Torres il 28.06.2003, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Porto Torres al numero
33 - parte 2 serie A – Anno 2003, alle condizioni sopra indicate, con ordine al Competente Ufficiale dello
Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni;
alle seguenti condizioni:
a) “I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
b) lascerà la casa coniugale, di proprietà esclusiva di , sita in Parte_2 Parte_1
Sassari via Vallero 3, per trasferire la propria residenza in Sassari Viale Mameli nr . 46, dove abiterà con la R_ FI .
c) La DD potrà prevelare dalla casa coniugale, oltre a tutti i suoi effetti personali, i suoi regali di nozze, piccoli elementi ed oggetti di arredo, utensili e piccoli elettrodomestici da cucina.
d) A titolo di contributo per il mantenimento della FI, il verserà alla madre, entro il giorno 5 di Pt_1 ogni mese – a mezzo bonifico bancario nel c.c. il cui IBAN gli verrà comunicato – l 'importo di €. 600,00
pagina 1 di 3 (SEICENTO) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
le spese straordinarie R_ per la FI verranno divise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, con le modalità di cui al protocollo Cnf 29.11.2017, che le parti dichiarano di conoscere ed approvare;
l'assegno unico, in ragione R_ del fatto che la FI abiterà prevalentemente con la madre, verrà percepito esclusivamente da questa.
e) Il si occuperà del mantenimento ordinario della FI, libera di avere con lui abituali ed autonome Pt_1 frequentazioni, durante i periodi nei quali soggiornerà e pernotterà presso il padre.
f) Le parti dichiarano di aver ampiamente regolato ogni rapporto dare/avere nascente dal matrimonio.
g) I coniugi si concedono reciproco assenso all'espatrio.
2) disporsi con separata ordinanza che la causa sia rimessa sul ruolo per la pronuncia in ordine alla cessazione degli effetti civili del loro matrimonio con sentenza definitiva, con fissazione di altro termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione, e previo passaggio in giudicato della sentenza medesima che ha pronunciato la separazione e ciò per l'effetto nella proseguita mancanza di convivenza, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare. Per l'effetto Voglia il Tribunale adito, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Porto Torres il 28.06.2003, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Porto Torres al numero 33 - parte 2 serie A – Anno 2003, alle condizioni sopra indicate;
ordinandosi al Competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti, che prevede l'assunzione di reciproche obbligazioni, come riportato in epigrafe.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3,
n.2, lett. b della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene pagina 2 di 3 opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, 2° comma c.p.c..
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, 2° comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando rispetto solo alla fase della separazione, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Porto Torres (SS) alle trascrizioni di
[...] legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune Porto Torres (SS) n. 33 parte 2 Serie A anno 2003);
2) Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle Note di Trattazione scritta depositate in data 30.05.2025, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto;
3) Dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Sassari il 10.06.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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